CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 02/02/2026, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1646/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13267/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024837881000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 955/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 17.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare Cartella di Pagamento n.
10020250024837881000 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa auto anno 2020, il tutto per una pretesa complessiva pari a € 442,44
Il ricorrente eccepisce:
Omessa notifica atti prodromici
Intervenuta prescrizione triennale
Difetto motivazione cartella
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli atti prodromici di compentenza dell' Ente Creditore
Evidenzia che la cartella è congruamente motivata, riportando tutti gli elementi prescritti dalla legge
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite
Si costituisce la Regione Campania che contesta quanto assunto dal contribuente esibendo copia della notifica dell' atto prodromico avvenuta in data 05.10.2023 a mani della moglie del contribuente ricorrente
Nominativo_1 quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
La Regione Campania ha dato prova di aver ritualmente notificato l' avviso di accertamento prodromico in data 05.10.2023 a mani della moglie del ricorrente
La notifica è stata effettuata tramite servizio postale e pertanto si è perfezionata senza l' invio della successiva raccomandata informativa
Dalla ritualità e tempestività della notifica dell' atto prodromico discende l' infondatezza di tutte le eccezioni poste a base del ricorso che va quindi rigettato Spese compensate integralmente tra le parti
P.Q.M.
il Giudice rigetta il ricorso spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13267/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024837881000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 955/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 17.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare Cartella di Pagamento n.
10020250024837881000 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa auto anno 2020, il tutto per una pretesa complessiva pari a € 442,44
Il ricorrente eccepisce:
Omessa notifica atti prodromici
Intervenuta prescrizione triennale
Difetto motivazione cartella
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli atti prodromici di compentenza dell' Ente Creditore
Evidenzia che la cartella è congruamente motivata, riportando tutti gli elementi prescritti dalla legge
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite
Si costituisce la Regione Campania che contesta quanto assunto dal contribuente esibendo copia della notifica dell' atto prodromico avvenuta in data 05.10.2023 a mani della moglie del contribuente ricorrente
Nominativo_1 quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
La Regione Campania ha dato prova di aver ritualmente notificato l' avviso di accertamento prodromico in data 05.10.2023 a mani della moglie del ricorrente
La notifica è stata effettuata tramite servizio postale e pertanto si è perfezionata senza l' invio della successiva raccomandata informativa
Dalla ritualità e tempestività della notifica dell' atto prodromico discende l' infondatezza di tutte le eccezioni poste a base del ricorso che va quindi rigettato Spese compensate integralmente tra le parti
P.Q.M.
il Giudice rigetta il ricorso spese compensate.