Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.2698/2021
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello, iscritta al n.2698 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
in persona del suo legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Leonardo Vastola con studio in
Pompei (NA), alla via Diaz n.5, presso cui è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliati in Pomigliano D'arco (NA) alla Via F. Terracciano n. 233,
[...] presso lo studio dell'avv. Luigi Meo, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine delle comparse di costituzione e risposta
CONVENUTI
NONCHE'
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: appalto privato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 23.01.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in qualità di Parte_1 Parte_1 ditta appaltatrice dei lavori edili svolti sul fondo di proprietà di sito nel comune di Controparte_1
Boscoreale (NA) alla via Parrella, citava quest'ultima in uno al marito ed al figlio, nonché alla relativa impresa individuale, dinnanzi al sopra intestato Tribunale, per far accertare e dichiarare l'intervenuto contratto di appalto dei lavori edili sul predetto fondo con i gli odierni convenuti indicati come in epigrafe e, per l'effetto, sentirli condannare in solido al pagamento della somma di euro 11.133,60 a saldo del prezzo dei lavori svolti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segnatamente, la società attrice assumeva che, premesso che tali lavori venivano commissionati da
[...]
nella primavera del 2019 al fine di ivi allocare attività commerciale per favorire l'inserimento CP_1 lavorativo del figlio i convenuti si impegnavano in solido al pagamento delle opere che Controparte_2 venivano consegnate dalla società attrice nel mese di luglio 2019 e che, precisamente, erano consistiti in lavori di scavo per tubazioni, livellamento del piazzale, posa in opera di conglomerato bituminoso
(tappetino). La evidenziava che il preventivo di spese dei lavori appaltati ammontava ad Parte_1 un importo di euro 13,883,60 (IVA inclusa) e veniva accettato dai committenti, i quali corrispondevano in acconto la somma di euro 2.750,00; a tale titolo, altresì, il sig. rilasciava in data Controparte_4
28.05.2019 n. 3 effetti cambiari dell'importo di euro 1.000,00 cadauno in favore della odierna società attrice con scadenza rispettivamente al 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre 2019.
Consegnati i lavori ed avendo pur preso avvio l'attività sul fondo della di il quale CP_3 Controparte_2 si impegnava offrendo quale ulteriore garanzia i proventi dell'attività commerciale da lui esercitata sul medesimo terreno, la società sollecitava la regolamentazione del pagamento del saldo e, purtuttavia, nessun pagamento seguiva. Pertanto, la società creditrice, nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
e quest'ultimo altresì in virtù della titolarità dell'impresa individuale suddetta, della Controparte_2 ulteriore e complessiva somma ed a saldo di euro 11.133,60. Nonostante le reiterate richieste e gli inviti alla negoziazione assistita inoltrati a mezzo pec del 26.11.2020 e con raccomandata del 2.12.2020 e del
27.3.2021, nessun pagamento o alcun riscontro perveniva da parte degli odierni convenuti, vedendosi, pertanto, la società costretta ad adire le vie giudiziarie.
Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata Controparte_2 in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale il quale, resistendo a quanto ex CP_3 adverso allegato, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 3 e 4 e
164, IV comma, 316 e 318 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in proprio e nella titolarità della impresa, in quanto del tutto estraneo ai fatti, chiedendo, conseguentemente, di dichiarare la sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito, instando per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, contestava l'esistenza stessa del contratto di appalto e del relativo preventivo di spesa, in alcun modo provati. Si costituiva per mezzo del medesimo difensore altresì la quale, reiterata Controparte_1
l'eccezione di rito relativa alla nullità dell'atto di citazione, contestava recisamente i fatti dedotti dalla società attrice ed in particolare che e in virtù Controparte_1 Controparte_4 dell'intervenuto divorzio, potessero essersi organizzati e venuti incontro nell'affidare un appalto ad una società edile senza regolare ogni singolo aspetto per iscritto;
evidenziava, inoltre, come documentato anche da parte attrice, che i rapporti di cui in contestazione erano intercorsi esclusivamente col sig. cui sono riconducibili i tre effetti cambiari agli atti a Controparte_4 sua firma;
in subordine, richiedeva una riduzione della somma richiesta ex art. 934 c.c. e s.s. ad euro 3.500,00, da corrispondere a titolo di indennizzo per il costo dei materiali ed il prezzo della manodopera sostenuti dalla società appaltatrice.
Restava contumace, invece, nonostante la disposta rinnovazione della notifica Controparte_4 dell'atto di citazione.
Esclusa all'udienza del 3.03.2022 l'eventualità di un conflitto d'interessi, anche solo potenziale, tra i due convenuti costituitisi per il tramite del medesimo difensore e dichiarata la contumacia di le domande e le difese venivano precisate con la concessione dei termini ex art. Controparte_4
183 c.p.c.. La causa, istruita attraverso l'escussione dei testi di parte attrice e l'espletamento di una c.t.u. volta alla quantificazione delle opere realizzate sul fondo, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Orbene, va, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. Ancora, in via preliminare, va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006)
In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, quanto all'eccezione spiegata in merito ad un asserito difetto di legittimazione attiva passiva in capo a CP_2
va anch'essa rigettata in quanto generica e, in ogni caso, infondata, risultando, alla luce
[...] di quanto premesso, provata la "legitimatio ad causam" ambo dal lato attivo e passivo.
4. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente in punto di diritto, giova ribadire che in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
L'orientamento della Suprema Corte è pacifico, altresì, nel ritenere che la stipulazione del contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto possa esser data per testimoni e per presunzioni, dotate, a norma dell'art. 2729 c.c., dei caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza. (Cfr. Cass.
Civ. Sez. II, ord. N. 2386/2023).
È necessario, quindi, avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio. Ebbene, dall'istruttoria svolta è effettivamente emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, i convenuti tutti erano stati coinvolti nell'affidamento alla società attrice di lavori attinenti al fondo in questione finalizzati all'avvio di un'attività lavorativa da parte di
Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del Controparte_2
23.03.2023 è possibile evincere chiaramente l'effettivo espletamento da parte della Parte_1 delle dedotte opere, oltre ad emergere l'esistenza del preventivo ed il versamento delle cambiarie in acconto.
In particolare, il teste , socio accomandante della società attrice e figlio di NE
, socio accomandatario, sulla cui attendibilità non si ha fondato motivo di dubitare, Parte_1 confermando il periodo temporale dei lavori in discorso da individuarsi tra il mese di maggio e quello di luglio del 2019, ha chiarito, con particolare precisione quanto segue: “Mi ricordo che vennero a casa nostra per chiedere di iniziare i lavori spiegandoci che tipo di lavori si dovevano far in questo fondo. Vennero tutti e tre e il padre ci spiegò che i lavori servivano per far avviare un'attività al figlio […] Mio padre come sempre mi spiegò che tipo di lavori dovevano essere effettuati. Bisognava effettuare vari scavi perché la proprietà era abbastanza grande con miniscavatore per passare impianto elettrico e impianto di fognature e siccome la proprietà era in stato di abbandono e per metà era piena di erbacce e per metà c'era uno strato di asfalto ammalorato che andava rimosso si dovevano rifare le pendenze e si dovevano livellare e porre in opera l'asfalto. A.D.R. –. Il preventivo lo calcolammo per metro visto che all'inizio non era stato bene definito quanta parte del pazziale doveva essere asfaltata (In effetti poi è stata asfaltata
l'intera area che poteva essere sui settecento ottocento metri, ma non ne sono sicuro). Mi ricordo che stabilimmo 10 euro più iva a metro per livellamento e fornitura e posa in opera del conglomerato e poi c'erano i costi di tutti gli scavi fatti con lo scavatore per gli impianti da realizzare fognario ed elettrico.” Confermando l'entità del corrispettivo dedotto in citazione, evidenziava, quanto al relativo mancato pagamento, che i convenuti, accampando sempre difficoltà, su insistenza del padre consegnarono 3 effetti cambiari per un totale di tremila euro che, tuttavia, non versavano così come la parte restante. Soltanto la somma di euro 2.750,00 veniva corrisposta in contanti in due tranche da Il teste ha, inoltre, dichiarato, a Controparte_4 conferma del coinvolgimento di tutti i convenuti nell'affidamento delle opere, che “i signori stavano tutti i giorni lì ed erano loro che ci indicavano più o meno gli scavi da fare e i CP_4 lavori” e che l'attività del figlio aveva avuto seguito, precisando di essersi ivi recato a mangiare un panino.
Convergenti le dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice, , il quale, Testimone_2 confermando il periodo dei lavori, riferiva, in merito allo stato di avanzamento dei lavori, che “prima il terreno era fatiscente circondato da una rete metallica con un cancello arrugginito ed erbacce all'interno. Prima lì c'era un distributore di benzina. Poi sono state tolte le erbacce e poi hanno asfaltato. Hanno fatto un angolo di aiuole per le piante. Ho assistito all'inaugurazione e
c'era un gazebo. Era sostanzialmente una paninoteca con musica la sera, che dava anche fastidio,
e posso dire che gestiva l'attività e qualche volta ho visto la mamma alla cassa Controparte_2
e anche il padre che stava all'interno e parlava con le persone”. Ricordava, inoltre, la presenza, in particolare, sul terreno ove si svolgevano i lavori di e del padre;
dichiarava, Controparte_2 infine, che i lavori venivano eseguiti da “un signore di nome e suo figlio . A Pt_1 Tes_1 volte gli portavo anche il caffè e l'acqua per il caldo perchè li conoscevo di vista”.
5. Tanto chiarito in merito all'an, avendo riguardo al quantum della pretesa ovverosia al corrispettivo delle prestazioni accertate, il potere del giudice di determinarlo ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda. (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 26365 del
07/09/2022)
Senonché, nel caso di specie, benché non vi sia un contratto di appalto documentato per iscritto, vi
è prova dall'istruttoria della esecuzione dei lavori ed in tema di appalto, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generali di cui all'art. 1346 c.c., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 c.c., in base alle tariffe vigente o agli usi e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova. (Cfr. Cass. Civ.
Sez. II, sent. N. 17386/2004).
Nella fattispecie concreta sottoposta alla nostra attenzione, per quel che concerne i lavori effettivamente svolti e per i quali non è stato versato il dovuto corrispettivo, dalla espletata consulenza tecnica, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultato quanto segue:
“dall'esame della documentazione agli atti di causa si rileva la presenza di un preventivo della ditta datato 15.05.2019 per l'esecuzione dei seguenti lavori: 1) Lavori di scavi Parte_1 per tubazioni più ripristino con mezzi meccanici più manodopera;
2) Livellamento piazzale con mezzi meccanici più fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) più compattata con rullo vibrante;
Le lavorazioni realizzate dalla ditta ed oggetto di Parte_1 causa, così come accertato in contraddittorio con le parti durante l'accesso del 22.05.2024, hanno riguardano essenzialmente la realizzazione di un tappetino bituminoso di usura dell'intero piazzale di spessore medio pari a 2,00 cm, nonché le sole opere di scavo necessarie per la realizzazione e la posa delle tubazioni dell'impianto elettrico sul perimetro del piazzale. Il tutto coerentemente con la descrizione delle lavorazioni riportate nel citato preventivo della ditta
[...]
”. Tali accertate lavorazioni, secondo il perito, sono riconducibili all'anno 2019 e per le Pt_1 stesse non si necessitava di alcun titolo abilitativo edilizio, in quanto già in epoca antecedente il piazzale era pavimentato con materiale bituminoso ed adibito a parcheggio di autoveicoli.
In merito, dunque, questo giudice ritiene di aderire alle osservazioni contenute nella relazione peritale corredata dai grafici e dalle fotografie dello stato dei luoghi, allegati alla predetta, depositata il 3.07.2024 dall'ing. , il quale ha riscontrato che le lavorazioni Persona_1 eseguite dalla , sono consistite in: “Tagli di superfici in conglomerato bituminoso Controparte_5 per la realizzazione di canalette/ cavidotti, per l'impianto elettrico di illuminazione esterna, lungo il perimetro del piazzale;
Scavo sezione obbligata per l'alloggiamento delle tubazioni del nuovo impianto elettrico di illuminazione esterna lungo il perimetro del piazzale;
Scarriolatura del materiale di scavo;
Rinterro scavo;
Nuovo Tappetino di usura in conglomerato bituminoso di sp.2cm sull'intero piazzale”.
Secondo la c.t.u., dunque, il costo dei lavori realizzati dalla ditta attrice, così come sopra riportati, determinato nell'allegato computo metrico estimativo con riferimento ai prezzi del tariffario
OO.PP. Campania vigente nell'anno 2019 in cui sono stati realizzati i lavori, ammonta ad €
5.356,49 oltre IVA come per legge.
In definitiva, i convenuti in solido vanno condannati al pagamento, in favore della
[...]
del complessivo importo di € 5.356,49 oltre IVA, se dovuta ed Parte_1 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6. Le spese di lite dell'odierno giudizio seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
55/14 e 147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della serialità della materia
(scaglione di riferimento, da € 5.201,00 ad € 26.000,00) con distrazione in favore dell'avvocato
Vastola Leonardo dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) per l'effetto, condanna in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 nonché l'impresa individuale al pagamento in favore della Controparte_3 [...] di € 5.356,49 oltre IVA, se dovuta, ed interessi come in Parte_1 parte motiva;
3) condanna in solido nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
l'impresa individuale alle spese di lite in favore della Controparte_3 [...] che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa e spese Parte_1 generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Vastola Leonardo;
4) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Torre Annunziata, il 24 maggio 2025
Il giudice dott. ssa Luisa Zicari