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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/09/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 982/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Unger, presso il cui studio in Roma, V.le Parte_1
Giulio Cesare n 223, è elettivamente domiciliata giusta procura speciale unita all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona del Controparte_1 Controparte_2 pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila)
[...] presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., è per legge domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, n.
657/2024 pubblicata il 16.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettate le deduzioni eccezioni e produzioni avverse, in totale riforma della sentenza appellata numero 657/2024 emessa dal Tribunale di L'aquila in data
3.10.2024 e pubblicata il 16.10.2024, notificata in pari data:
1 - preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza nr 657/2024 per tutti i motivi suesposti;
- sempre in via preliminare dichiarare ammissibile il ricorso proposto dalla signora Parte_1 contro lo Stato italiano ex lege 117/88 per tutti i motivi esposti;
- nel merito accertare e dichiarare la responsabilità del Giudice di Pace di Ascoli IC Valentina
Leccesi, per dolo, per tutti i motivi esposti;
- per l'effetto, condannare lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra
[...]
a causa ed in conseguenza dei fatti e dei provvedimenti di cui al ricorso introduttivo ed al Pt_1 presente atto, e quindi al pagamento della somma di euro 1.000.000,00 (un milione), ovvero quell'altra somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o liquidata in via equitativa dalla
Corte d'Appello adita, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, per i motivi di cui in premessa;
- condannare altresì lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., al pagamento delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, per i motivi suesposti.
In via istruttoria si chiede di nuovo di essere autorizzati a depositare in formato cd audio la registrazione delle riunioni condominiali del 23.05.2017; 03.04.2018 in quanto il sistema di deposito telematico supporta soltanto mb 60 (40 mb con la busta), mentre i file audio superano tale capienza.
I suddetti cd audio sono stati già depositati in primo grado ed è stata anche depositata, in data
29.03.2025, istanza per il loro deposito in appello;
successivamente, in data 17.04.2025 è stata sollecitata l'istanza, verbalmente in cancelleria, la quale ha contattato per le vie brevi il Giudice dott. Bartoli. Ad oggi l'istanza di deposito dei cd audio è rimasta inevasa.>>
Appellata
<Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
➢ In via pregiudiziale e principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione delle condizioni dell'azione previsti dall'art. 4 comma 2, della L. 117/88, previa declaratoria di inammissibilità ex art 345 c.p.c. della nuova documentazione prodotta solo in appello;
➢ in via subordinata, rigettare il ricorso in quanto manifestatamente infondato;
➢ in ogni caso, condannare la ricorrente a pagare la somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art.
96 comma 3 c.p.c., vista la natura pretestuosa e temeraria dell'azione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da – la quale aveva convenuto lo Stato italiano, in persona del del Parte_1 CP_2
Consiglio dei Ministri pro tempore per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Giudice di
Pace di Ascoli IC, dott.ssa Valentina Leccesi, danni derivanti dall'attività giudiziaria esercitata nei giudizi civili (opposizione a decreto ingiuntivo, r.g. 854/2020, e opposizione a precetto, r.g.
855/2020, conclusi con le sentenze nn. 91/2021 e 92/2021, entrambe depositate in data 25.03.2021)
e, di conseguenza, affinché fosse condannato al risarcimento in favore della ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti – ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate nella somma di € 7.831,00, Controparte_1 oltre spese generali, ed accessori di legge nonché, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento a favore della della somma di € 1.566,20. Controparte_1
1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sulla insussistenza della condizione di ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 4, comma 2, legge 117/1988 avendo la ricorrente proposto appello avverso le due sentenze innanzi al Tribunale di Ascoli IC (circostanza peraltro desumibile soltanto dalle allegazioni della parte resistente non avendo la ricorrente sul tema dedotto e provato alcunché) e non risultando la proposizione del ricorso per Cassazione.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la ricorrente sulla base di tre motivi di seguito riassunti.
2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto l'inammissibilità del ricorso poiché, pur prevedendo l'art. 4 della legge 117/1988 quale condizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria solo l'esperimento dei mezzi ordinari d'impugnazione – e, quindi, in base al significato nella lingua italiana del verbo esperire (che equivale a mettere in atto o in opera, attuare, intraprendere, ricorrere, sperimentare o tentare) per la norma è sufficiente “aver instaurato i mezzi ordinari di impugnazione, non rilevando che essi siano conclusi o meno” –, non ha considerato che avverso le sentenze di primo grado del Giudice di Pace di Ascoli IC la ricorrente ha proposto appello e avverso la pronuncia di secondo grado ricorso per Cassazione. La ratio legis è quella di garantire ristoro a chi ha subito un danno dalla condotta dolosa o colposa del giudice con un suo provvedimento, ovvero con un suo diniego, e ciò indipendentemente dalla circostanza che detto provvedimento in futuro possa essere eliminato. Il danno considerato è quello cagionato da “quello” specifico atto di “quel” giudice: già aver comportato con il suo dolo la necessità di dover agire nuovamente in giudizio o difendersi da eventuali richieste di somme rappresenta il danno da risarcire. Esso comunque si è verificato per la condotta dolosa del giudice e non cessa di esistere se dopo la definizione dei rimedi d'impugnazione il provvedimento doloso venga rimosso. Quanto al merito della controversia, mentre nel giudizio di
3 opposizione a decreto ingiuntivo il non aveva provato l'effettiva esistenza del credito, CP_3 la opponente, odierna ricorrente e appellane, aveva dimostrato che la/e fattura/e, risultate peraltro
“fasulle”, erano intestate al e non alla stessa. Dunque, il Giudice di Pace, dott.ssa Leccesi CP_3 aveva: :
1. violato le norme di legge, che regolamentano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
2. ignorato la documentazione prodotta e precisamente la/e fattura/e che non erano intestate alla signora ma al Condominio e che sono risultate addirittura essere falsa/e, con Pt_1 conseguente presenza del reato tributario di falsa fatturazione ed operazioni inesistenti;
3. violato le norme di legge che impongono di rimettere gli atti alla Procura della Repubblica allorquando si palesi un fatto costituente reato, soprassedendo, al pari degli altri giudici, come se nulla fosse senza far eseguire le necessarie indagini;
4. ha disatteso del tutto la granitica giurisprudenza della Suprema
Corte che statuisce le funzioni ed i poteri del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Inoltre, è provato il danno subito dalla ricorrente, da anni vessata dal Condominio e la richiesta di 1.000.000,00 di euro è anche irrisoria per gli anni di stress e angoscia che la ricorrente ha sopportato e sopporta.
2.2. La condanna alle spese andrà modificata sul presupposto dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso.
2.3. La condanna ex art. 96 c.p.c. è ingiustificata non avendo la ricorrente agito con mala fede o colpa grave stante la fondatezza del ricorso e, appunto, provato il dolo del giudice.
3. Con deposito di comparsa di risposta si è costituita l'Avvocatura dello Stato resistendo agli avversi assunti ed instando, tra l'altro, nella condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. vista la natura pretestuosa e temeraria dell'azione.
4. Con ordinanza resa all'esito della prima udienza di trattazione, depositata il 6.3.2025 è stata respinta l'inibitoria formulata ex artt. 283 e 351 c.p.c. nell'atto di appello per insussistenza del fumus
e del periculum. Indi, sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 9.7.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Preliminarmente, si evidenza che, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., è inammissibile la produzione dei nuovi documenti da parte dell'appellante (in particolare, il doc. n. 3 che proverebbe la proposizione in data 31.1.2023 del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello n.
762/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli IC il 18.11.2022), produzione della quale l'appellante non ha né dedotto né dimostrato l'impossibilità di effettuarla, per causa ad essa non imputabile, nel corso del primo grado del giudizio innanzi al Tribunale di L'Aquila.
6. Tanto premesso, il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
4 6.1. La stessa appellante ammette che, alla data di proposizione del ricorso ex legge 117/1988, mentre era terminato il giudizio di appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace di Ascoli
IC oggetto del presente procedimento, non lo era il giudizio di legittimità dalla stessa instaurato avverso la sentenza di appello del Tribunale di Ascoli IC. Peraltro, la definizione del predetto giudizio di appello veniva dedotta innanzi al Tribunale di L'Aquila dalla resistente Avvocatura dello
Stato non avendo la ricorrente dedotto e provato alcunché riguardo ai mezzi di impugnazione proposti avverso le decisioni del Giudice di Pace di Ascoli IC.
6.2. Ciò posto, è pertanto evidente l'inammissibilità del ricorso in quanto, come correttamente esposto nella motivazione della sentenza gravata, l'art. 4, comma 2, della l. 117/1988 richiede, quale condizione dell'azione risarcitoria, il previo esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione che, nel caso di specie, non era sussistente poiché o non era stato proposto ricorso per Cassazione o il relativo giudizio era ancora pendente.
6.3. L'interpretazione proposta dall'appellante – secondo la quale esperire previamente i mezzi di impugnazione significa instaurare preventivamente i relativi procedimenti senza che sia necessaria la loro definizione – non ha pregio. La disposizione in esame è, infatti, finalizzata a circoscrivere l'azione di responsabilità ex l. 117/1988 alle ipotesi nelle quali i rimedi apprestati dall'ordinamento giuridico non abbiano portato alla riforma o alla modifica della decisione asseritamente dannosa e, dunque, alla eliminazione della fonte del lamentato pregiudizio o alla sua attenuazione. Essa sancisce il carattere necessariamente sussidiario dell'azione di risarcimento del danno per la responsabilità civile del magistrato che, insieme al canone dell'azione diretta soltanto nei confronti dello Stato (di cui all'art. 7 della l. 117/1988), realizza il bilanciamento costituzionalmente indispensabile tra la responsabilità del singolo magistrato e le garanzie costituzionali dettate per la magistratura (artt. 101
e 113) a salvaguardia della indipendenza e autonomia delle sue funzioni. La parola “esperimento” adoperata dal legislatore è, pertanto, sinonimo di “esaurimento”. Tale interpretazione è a ben vedere conforme sia al significato letterale della clausola della legge – in quanto “previo esperimento” significa previo tentativo (non andato a buon fine) di rimuovere il provvedimento mediante i mezzi di impugnazione ordinari – e, in via sistematica, alla ratio innanzi esposta. Dunque, la condizione di ammissibilità in parola è soddisfatta allorquando i giudizi di impugnazione siano terminati e, più in generale, non risulta più possibile modificare o revocare il provvedimento asseritamente dannoso
(cfr., tra le tante, Cass. 12654/2023, Cass. 33459/2021 e Cass. 5955/2014 nelle motivazioni).
6.4. Ne segue che l'azione proposta dall'appellante è inammissibile come rilevato dal giudice di prime cure.
6.5. L'esame di ogni altra questione attinente al merito risulta di conseguenza assorbito.
5 7. Il secondo motivo di appello risulta anch'esso assorbito.
8. Il terzo motivo di appello è infondato.
8.1. Invero, anche nel presente grado del giudizio, è emersa l'evidenza della inammissibilità dell'azione proposta dall'appellante, evidenza che risulta dalla consolidata interpretazione dell'art. 4, comma 2, della legge 117/1988 che costituisce “diritto vivente” mai posto in discussione.
8.2. E', pertanto, palese la pretestuosità dell'azione e, quanto meno, la ricorrenza della colpa grave della ricorrente ritenuta dal giudice di prime cure.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, compensi minimi (vista la modestia, in fatto e in diritto, della questione giuridica trattata).
11. Alla luce di quanto innanzi esposto circa la manifesta inconsistenza delle censure formulate con il gravame – con cui, appunto, la parte, senza di fatto confrontarsi con le argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza gravata, si è ostinata a sostenere una interpretazione della norma di legge sopraindicata completamente infondata che non trova alcun appiglio giurisprudenziale – deve ritenersi che l'appellante abbia agito con dolo o quanto meno con colpa grave, cosicché sussistono, pure in questo grado del giudizio, i presupposti per ritenere, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria dell'appellante la quale va condannata a pagare in favore dell'appellata la somma di € 4.350,00, determinata equitativamente in ragione di circa 1/3 dell'importo delle spese di lite da rimborsare. Segue la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00 ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
12. L'esito del presente grado del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 13.078,00, oltre 15% di rimborso forfettario ed accessori come per legge, per compenso;
3) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata la somma di € 4.350,00, oltre interessi legali dall'attualità sino al saldo;
4) condanna l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00;
6 5) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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