Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02322/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cincotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) - della nota prot. n. 35979 del 25 Settembre 2023 del Comune di -OMISSIS-, III Settore Tecnico Urbanistico – Sviluppo e tutela territoriale V servizio Illeciti e Sanatoria, avente ad oggetto: “rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/03 inoltrata con prot. -OMISSIS- del 09.12.2004 dalla Ditta: -OMISSIS- (pratica -OMISSIS-), comunicata a mezzo racc. a./r. n. -OMISSIS-in data 28/09/2023;
2) - della nota prot. n. 0005698 del 27 Marzo 2023, a firma del Sig. Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- e del Dirigente Responsabile U.O. 2 – Sezione Beni Paesaggistici, Architettonici, storico Artistici e Demoetnoantropologici, avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) – Sanatoria L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 l. 326/03 ed art, 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di Grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in “-OMISSIS-, snc”- -OMISSIS-. RIGETTO. Ditta -OMISSIS-”, comunicata a mezzo PEC in data 27/03/2023 c/o il geom. -OMISSIS-;
3) - della circolare nr. 2/2022 del Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. 62212 del 30/12/2022 a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto “Regione Sicilia – L.R. 29/07/2021 n. 19, recante “modifiche alla legge regionale 10 Agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo – sentenza n. 252/2022 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale”;
4) - dell'implicito rigetto del ricorso gerarchico avverso i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3, proposto con atto notificato in data 24/04/2023, innanzi all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, rimasto senza esito nei termini di legge;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il dott. Andrea Maisano e udita per la parte resistente l’Avvocatura di Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto del 9.12.2004, il sig. -OMISSIS- ha presentato al Comune di -OMISSIS- istanza di sanatoria ex art. 32 L. 326/2003, per tipologia di abuso n. 1 dell’allegato 1 (“Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”), avente ad oggetto la “ costruzione di un fabbricato da destinare a civile abitazione, realizzato con muratura portante in blocchi di conglomerato cementizio ”, che si dichiara edificato nel territorio dello stesso Comune entro la data del 30.9.1995, per una superficie utile residenziale complessiva di 40,80 mq, (doc. 6 di parte ricorrente), catastalmente identificato al foglio 7, particella n. 442.
2. Con nota prot. n. 0005698 del 27.3.2023 (doc. 2 di parte ricorrente), comunicata in pari data via PEC al tecnico incaricato dall’istante (geom. -OMISSIS-), la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria “ in ottemperanza alla circolare n. 2/2022 del Dip. dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. n. 62212 del 30.12.2022 ”, contestualmente ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
3. Il deducente ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Soprintendenza, sul quale l’autorità non si è pronunciata in modo espresso.
4. Con nota prot. n. 35979, notificata con raccomandata a./r. il 25.9.2023 (doc. 1 di parte ricorrente), il Comune di -OMISSIS-, in ragione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di -OMISSIS-, ha infine respinto l’istanza di sanatoria edilizia.
5. Avverso i superiori atti (nonché contro la circolare n. 2/2022 e il rigetto tacito del ricorso gerarchico) è insorto il sig. Saltalamacchia, che, con il ricorso in epigrafe, ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Illegittimità del provvedimento di diniego di parere paesaggistico emesso dalla Soprintendenza di -OMISSIS- per omessa notifica al destinatario della sanzione ; volto a contestare il vizio di notifica del parere della Soprintendenza, in quanto indirizzata al tecnico incaricato anziché alla persona dell’istante; tale da determinare, in ragione della dedotta natura recettizia, l’illegittimità dell’atto: con effetti riflessi anche sul conseguente provvedimento comunale.
2) Omessa comunicazione del preavviso di diniego – violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 ; diretto a censurare la mancata comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
3) Inesistenza del grave danno con riferimento alle caratteristiche delle opere ed alla preesistenza del fabbricato originario, costruito prima del 1967 e destinato a frantoio ; a mezzo del quale il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento della Soprintendenza, per carenza di analitica argomentazione sul disvalore paesaggistico delle opere e sulle ragioni del ravvisato contrasto con la tutela vincolistica, evidenziandosi che nel caso di specie non sussisterebbe alcun “grave danno” in area di interesse paesaggistico. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, non vi sarebbe stata creazione di nuovi volumi, bensì il ripristino, con limitato ampliamento, di un fabbricato preesistente (frantoio di pietre), la cui esistenza in epoca antecedente al 1967 sarebbe dimostrata da perizia tecnica giurata, laddove richiama due scritture private del 1985 e 1971 (docc. 12 e 13 di parte ricorrente). Le opere oggetto di sanatoria, ultimate nel 1995, non avrebbero quindi generato interamente i volumi attuali, rendendo illegittimo il diniego del parere paesaggistico e l’ordine di demolizione generalizzato, che incidono anche su volumi preesistenti all’abuso. L’omissione dell’istruttoria e del preavviso di diniego avrebbe di conseguenza leso il diritto al contraddittorio del ricorrente, impedendogli di rappresentare fatti rilevanti che avrebbero modificato l’esito del procedimento.
4) Omessa o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta del diniego di sanatoria e della presupposta circolare n. 2/2022 Dip. Beni culturali – erronea interpretazione ed erronea applicazione dell’art. 32 l. 326/2003 – erronea interpretazione dell’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 ; in base al quale il parere negativo della Soprintendenza e la presupposta circolare n. 2/2022 avrebbero desunto erronei precipitati applicativi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022. Questa, infatti, avrebbe soltanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1 comma 1 L.R. n. 19/2021, senza, tuttavia, imporre un’interpretazione vincolante e costituzionalmente orientata della norma statale (art. 32 Legge n. 326/2003); con la conseguenza che -in base a giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa richiamata dal ricorrente- la sanatoria nell’ambito del c.d. terzo condono sarebbe inibita solo per i manufatti realizzati in aree soggette a vincolo assoluto e non anche per quelli siti in aree sottoposte a vincolo relativo.
5) Erronea applicazione dell’art. 32 l. n. 326/03 con riferimento all’antecedenza delle opere rispetto al vincolo ; volto a contestare la sussistenza, in radice, di cogenti vincoli paesaggistici atteso che la data dichiarata di realizzazione delle opere (30.9.1995) sarebbe antecedente sia all’approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle -OMISSIS- (pubblicato il 23.2.2001) sia al presupposto decreto n. 7720 del 6.10.1995, istitutivo del vincolo di immodificabilità temporanea ex art. 5 L.R. n. 15/1991.
6) Formazione del silenzio assenso ; in quanto l’istanza di autorizzazione dovrebbe ritenersi tacitamente assentita ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 7/2019 (come modificato dall’art. 13 comma 19 L.R. n. 13/2022), che non indica il paesaggio tra gli interessi esclusi dal campo di applicazione del silenzio assenso.
7) Illegittimità della circolare n. 2 del 30/12/2022 – violazione del principio di uguaglianza, dell’affidamento e del principio di buon andamento dell’azione della P.A. ; con cui si censura l’illegittimità della circolare n. 2 del 30.12.2022 dell’Assessorato Beni Culturali della Regione Sicilia, la quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, ha imposto alle Soprintendenze di rigettare tout court le istanze di condono per opere con incremento di superficie e volumetria in aree soggette a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla tipologia del vincolo (assoluto o relativo) e dalla destinazione urbanistica; ciò in asserito contrasto con le indicazioni interpretative rese dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con parere n. 291/10 nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta, nonché con la previgente circolare n. 3 del 28.3.2014, che aveva guidato l’operato delle Soprintendenze, consentendo il rilascio di pareri positivi anche in territori come le -OMISSIS-, soggetti a vincolo relativo; con conseguente disparità di trattamento in base alla mera cronologia del riscontro alle istanze di sanatoria.
8) Illegittimità dell’ordine di demolizione ; dal momento che l’ingiunzione di ripristinare lo stato dei luoghi sfugge alla competenza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per ricadere in quella del Comune.
6. Ha resistito in giudizio l’Amministrazione regionale che, con documenti e memoria depositata il 27.5.2025, ha diffusamente controdedotto rispetto alle superiori ragioni di doglianza.
7. Non si è costituito il Comune di -OMISSIS-, benché ritualmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
8. Con memoria del 29.5.2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, chiedendo altresì al Tribunale di disporre una verificazione o una consulenza tecnica al fine di accertare la consistenza e datazione del manufatto.
9. All’udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e nei limiti appresso specificati.
Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 21 bis Legge n. 241/1990, “ Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile ”.
Dal dato testuale si evince, pertanto, che la comunicazione non è elemento costitutivo dell’atto, bensì un posterius rispetto ad esso; il cui difetto non è in grado di determinarne l’invalidità, incidendo solo sul piano dell’efficacia (cfr. T.A.R. Sicilia - AN, sez. III, 23.5.2025, n. 1642). Peraltro, l’eventuale vizio inficiante la notifica a mezzo PEC di un atto dà luogo a nullità (e non a radicale inesistenza) della notifica stessa; sicché opera, comunque, la sanatoria del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. nell’ipotesi in cui il destinatario abbia impugnato l’atto, così dimostrando di averne avuto effettiva conoscenza: proprio come avvenuto nel caso di specie.
B) Ciò posto, nel difetto di graduazione dei mezzi di gravame e rinviando in seguito la trattazione dell’ottavo motivo, ragioni di ordine logico suggeriscono di anteporre la trattazione delle censure di tenore sostanziale (enunciate nei motivi 3, 4, 5 e 7) a quelle di ordine procedurale (compendiate nei motivi 2 e 6).
Segnatamente, nella misura in cui attinge il presupposto del potere esercitato dalla Soprintendenza, appare opportuno prendere le mosse dal quinto motivo con cui il ricorrente contesta la sussistenza stessa, nel caso di specie, di cogenti vincoli paesaggistici in ragione dell’anteriorità temporale dell’intervento edilizio -che nella domanda di sanatoria è datato al 30.9.1995- rispetto all’approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle -OMISSIS- (pubblicato il 23.2.2001) e, ancor prima, all’introduzione del vincolo d’immodificabilità temporanea ex art. 5 L.R. n. 15/1991 (di cui al Decreto n. 7720 del 6.10.1995).
L’argomento non ha pregio.
Invero, come risultante proprio dal Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle -OMISSIS-, l’intero territorio eoliano era sottoposto a vincolo paesaggistico già in forza dei seguenti provvedimenti: decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5098 del 7 settembre 1966, per il Comune di -OMISSIS-; decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979, per il Comune di -OMISSIS-; decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, per i Comuni di -OMISSIS- (T.A.R. Sicilia - AN, sez. II, 29.10.2024, n. 3539), a mezzo dei quali “ è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l’intero territorio comunale di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- distribuito nelle isole di -OMISSIS-, -OMISSIS- ” (cfr. D.A. 23 febbraio 2001 “Approvazione del Piano territoriale paesistico dell’arcipelago delle -OMISSIS-”).
Di conseguenza, alla data indicata di edificazione del fabbricato per cui è controversia l’area ricadeva già sotto tutela vincolistica.
C.1) Il terzo e quarto motivo, che per connessione logico-argomentativa, sono passibili di trattazione congiunta sono parimenti infondati alla stregua dei plurimi precedenti di questo Tribunale su fattispecie analoghe, che di seguito si richiamano anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d (cfr., oltre alle numerose altre richiamate dalla difesa erariale con memoria del 27.5.2025: T.A.R. Sicilia - AN, sez. II, 23.5.2025 n. 1660; sez. III, 23.5.2025, n. 1642 cit.; sez. V, 22.5.2025 n. 1621; sez. V, 18.4.2025 n. 1278; sez. III, 27.11.2024 n. 3942 cit.; sez. II, 3.5.2024 n. 1627).
In particolare, come in quelle sedi osservato, con circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 2 del 30 dicembre 2022 è stato correttamente precisato che: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge; b) ne consegue, con riferimento al cosiddetto terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa; c) la decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione; d) pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Tali affermazioni sono conformi alla conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, potendo farsi menzione dei seguenti precedenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nonché del T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo e Sezione Distaccata di AN: a) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 in data 27 novembre 2023 e n. 288/2023 in data 19 aprile 2023; b) T.A.R. di Palermo, I, 22 dicembre 2023, n. 3832; 1 dicembre 2023, n. 3586; 27 novembre 2023, n 3541; c) T.A.R. di AN, II, n. 3692/2023, n. 3694/2023 e n. 3695/2023 in data 7 dicembre 2023; n. 3304/2023 in data 7 novembre 2023; n. 3222/2023 in data 30 ottobre 2023; n. 3182/2023 in data 27 ottobre 2023.
In particolare, nelle decisioni indicate è stato precisato che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Più analiticamente le affermazioni della giurisprudenza (e dell’Assessorato Regionale) si giustificano sulla base delle seguenti argomentazioni.
L’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recita come segue:
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio .
Nell’allegato 1 sono contemplate le tipologie di opere suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per quanto in questa sede interessa, precisa, quindi, quanto segue:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
…
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Come si evince da quanto esposto, l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, confermando le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 17 settembre 2015, n. 599).
L’art. 24 della legge regionale n. 15/2003 ha, peraltro, disposto quanto segue:
“ Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ” .
A sua volta, l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021 ha introdotto l’art. 25-bis alla legge regionale n. 16/2016, il cui primo comma stabiliva che:
“ L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ” .
Con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato “ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta ", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d , del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003).
Con la menzionata sentenza in data 19 dicembre 2022, n. 252, la Corte Costituzionale - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d , dell’art. 32, il quale attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non poteva prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d .
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 ( coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume ); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 ( non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 ( in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi ; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza ); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 ( nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie ).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “ superficie utile ” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia " (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo; b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Quanto poi al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, Sezioni Riunite n. 291/10 del 31.1.2012 (richiamato nel ricorso), giova evidenziare che lo stesso Giudice d’Appello ha da ultimo affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve […] ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (cfr. C.G.A.R.S. sez. giurisd., 27.11.2023 n. 836).
C.2) Da quanto precede l’avversato parere della Soprintendenza BB.CC.AA. e il conseguente provvedimento reiettivo del Comune di -OMISSIS- resistono alle critiche ricorsuali avuto riguardo:
- al menzionato vincolo paesaggistico imposto sul territorio comunale di -OMISSIS- con il citato decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 settembre 1966 n. 5098;
-all’espressa dichiarazione resa dallo stesso ricorrente nell’istanza di condono di avere posto in essere abusi riconducibili alla tipologia 1 dell’allegato 1 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003: dunque, non ricadenti tra le violazioni minori (doc. 6 di parte ricorrente, pag. 2);
- all’ulteriore dichiarazione da lui enunciata nella medesima sede che, per effetto di detti abusi, è stata generata superficie utile residenziale complessivamente pari a mq 40,80 (doc. 6 cit.).
C.3) Quanto, poi, al difetto di motivazione, censurato nella prima parte del terzo motivo di ricorso, questo Tribunale si è già espresso sul tema ritenendo sufficiente il richiamo alla circolare n. 2 del 2022 del Dipartimento Beni Culturali, (cfr. T.A.R. Sicilia, AN, sez. I, 17.5.2023, n. 1635 ove si afferma che risulta pacifico nella giurisprudenza che la motivazione di un atto amministrativo per relationem , prevista dall’art. 3 della legge n. 241/1990, è idonea purché nella stessa siano indicati gli estremi degli atti richiamati ed eventualmente gli stessi, su richiesta dell’interessato, siano messi a sua disposizione: ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5672; sez. IV, 6 marzo 2019, n. 1544). Anche nel caso in esame il provvedimento impugnato individua in maniera chiara la detta circolare cui rinvia, di guisa che la motivazione è da ritenersi sufficiente.
Per costante giurisprudenza amministrativa, inoltre, in materia di repressione degli abusi edilizi, allorquando vengano in rilievo atti vincolati non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9).
C.4) Neppure passibile di accoglimento è l’argomento -svolto nella seconda parte della stessa doglianza- con cui si censura la portata dei provvedimenti impugnati, riferita all’intera consistenza del manufatto.
Fermo quanto innanzi osservato sulle nozioni di volume e superficie paesaggisticamente rilevanti, l’assunto attoreo dell’ampliamento di un preesistente fabbricato risulta, invero, contraddetto dal tenore dell’istanza di sanatoria il cui oggetto è indicato come la “ costruzione di un fabbricato da destinare a civile abitazione, realizzato con muratura portante in blocchi di conglomerato cementizio ” la cui complessiva superficie utile residenziale è dallo stesso ricorrente indicata pari a 40,80 mq (doc. 6, pagg. 2 e 5). Non vi è dunque alcun riferimento ad opere di ampliamento di un manufatto preesistente e i provvedimenti impugnati hanno ad oggetto gli stessi abusi e la stessa superficie utile, quali dichiarati dall’interessato.
La valutazione degli abusi contestati va, peraltro, fatta in base a una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato, non essendo consentito scomporre o frazionare i singoli interventi al fine di affermarne l’assoggettabilità a una diversa sanzione o la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (Cons. Stato, sez. VI, 18.10.2022 n. 8848).
Non sono conducenti in senso contrario la perizia di parte e i documenti contrattuali allegati al ricorso.
Più nello specifico, l’atto del 1985 reca la dichiarazione confessoria di -OMISSIS- circa la proprietà di -OMISSIS- di un frantoio in località -OMISSIS- e la vendita di tre magazzini da -OMISSIS- al ricorrente nella stessa località. In entrambi gli atti mancano la descrizione di tali beni e la loro identificazione catastale (cfr. doc. 13 di parte ricorrente), sicché non vi sono elementi dai quali sia possibile desumere l’allegata coincidenza del cespite. Nello stesso atto di vendita, peraltro, i beni vengono indicati come privi di imposte e coperture (doc. 13 cit.), mentre nella documentazione fotografica allegata all’istanza sono, invece, visibili delle coperture (doc. 6 di parte ricorrente, pag. 8); onde, anche a volere identificare l’immobile per cui è controversia con uno di essi, in ogni caso è proprio la chiusura dello spazio a generare volume e superficie utile, rilevanti a fini paesaggistici.
Pure l’allegazione volta a collocare il presunto fabbricato preesistente in epoca anteriore al 1967 non è condivisibile. Invero l’atto del 1985 (come detto privo di elementi descrittivi e catastali) si limita a menzionare un precedente atto del 1971 (ancora doc. 13 cit.), senza nulla aggiungere. Risulta pertanto indimostrata l’affermazione del perito di parte circa la datazione dell’opera, in quanto non suffragata da elementi oggettivi e dall’indicazione delle fonti da cui avrebbe tratto le relative “ notizie storiche ” (cfr. doc. 12 di parte ricorrente, pag. 2).
Non possono sopperire al riguardo le richieste istruttorie articolate dal ricorrente con memoria del 29.5.2025. Incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, affermato dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 30.7.2021, n. 5622).
D) Anche il settimo motivo è infondato.
Ponendosi -come visto- nella direttrice della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, alla quale fa espresso richiamo, la circolare n. 2/2022 (parimenti impugnata) risulta esente da censura.
Né coglie nel segno al riguardo la lamentata disparità di trattamento rispetto alle istanze di condono riscontrate dall’Amministrazione prima dell’intervento della Corte Costituzionale e dell’approvazione della predetta circolare, che ha sostituito la precedente circolare n. 3/2014.
La declaratoria di incostituzionalità, a differenza di un mutamento normativo sopravvenuto, espunge dall’ordinamento una norma in contrasto con la Costituzione con effetti ex tunc . Non è perciò prospettabile una pretesa alla definizione tempestiva dei rapporti pendenti al fine di non subire la pronuncia di incostituzionalità nel frattempo sopravvenuta, in quanto il vantaggio così ottenuto sarebbe contra Costitutionem : come tale non idoneo a ingenerare un affidamento meritevole di tutela.
Neppure può ritenersi, d’altronde, che il rapporto controverso sia esaurito -e come tale immune agli effetti retroattivi della declaratoria d’incostituzionalità-. Possono, infatti, intendersi come esauriti solo quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (T.A.R. Sicilia - AN, sez. I, 24.6.2025 n. 2011). Di contro, a fronte del mancato rilascio del nulla osta e della non significatività del silenzio (cfr. infra a proposito del sesto motivo di ricorso), non è predicabile in specie la tesi dei rapporti esauriti (tra le molte altre, T.A.R. Sicilia - AN, sez. V, 28.4.2025, n. 1393).
Si soggiunga poi che, nel difetto dei presupposti per la sanatoria, l’esito reiettivo della procedura si configura come atto vincolato. Ciò esclude la possibilità di prospettare un vizio di disparità di trattamento, che, di contro, presuppone l’esercizio di poteri discrezionali (cfr. T.A.R. Sicilia - AN, sez. II, 23.5.2025 n. 1660 cit.).
E) In merito al secondo motivo è sufficiente osservare che il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi rende superflua altresì la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 2 luglio 2020, n. 2842; sez. III, 7 gennaio 2020, n. 78).
F) Neppure il sesto motivo può essere condiviso.
Deve escludersi che il provvedimento oggetto del presente gravame sia stato adottato dopo la formazione del silenzio assenso di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 7/2019.
Deve a tal riguardo evidenziarsi, preliminarmente, che, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 2021, l’art. 46 della L.R. 17/2004, che prevede il silenzio assenso in materia paesaggistica, è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 5/2011. Questo, modificando l’art. 23 della L.R. 10/1991, opera un rinvio dinamico alla L. n. 241/1990, così da rendere direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento siciliano l’art. 20 comma 4 l. n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei “ procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico ” (cfr. C.G.A.R.S., 3.08.2022, n. 907). Il nuovo testo del citato art. 23 ha reso dunque applicabile nella Regione Siciliana l'art. 20, comma 4, della L. n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che esclude il silenzio-assenso nei " procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico ".
A nulla rileva che l’art. 29 della L.R. 7/2019 non escluda espressamente dal campo di applicazione del silenzio-assenso i procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico, in quanto, come già evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1017 del 27.03.2023), in base a “… una lettura dell’art. 29 l.r. sic. n. 7 del 2019 compatibile con la Carta fondamentale, con la correlata interpretazione che (quanto al riparto di competenze Stato – regioni) ne ha dato la Corte costituzionale, nonché in relazione ai criteri interpretativi della successione delle leggi nel tempo, debba essere escluso che l’odierna disciplina regionale ammetta (nuovamente) il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica … Se è vero che la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l.r. sic. n. 7 del 2019 non esclude espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico come invece avviene in seno all’art. 20 l. n. 241 del 1990, è altrettanto vero che detta omessa esclusione è colmata dal predetto art. 20 l. n. 241 del 1990. Tale ultima previsione, come si è detto, non solo è di immediata applicazione in ambito regionale (Corte cost. n. 155 del 2021) ma non è neanche contraddetta dalla legge regionale siciliana la quale si limita a non considerare le autorizzazioni paesaggistiche tra le fattispecie di esclusione del silenzio assenso, così lasciando spazio all’espansione – in parte qua – dell’art. 20 l. n.241 del 1990 nella parte in cui, come si è detto individua, in un ambito di competenza statale (cfr. Corte cost. n. 155 del 2021, cit.) le ipotesi di obbligo del provvedimento espresso ”.
G) L’ultimo motivo di ricorso è invece meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 1 marzo 2023, n. 2194) ha chiarito che il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale anche spetta l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, posto che le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono in tale procedimento al (solo) fine di esprimere il loro - pur vincolante - avviso.
Nessuna norma relativa a tale specifico provvedimento attribuisce, invero, a tali autorità il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.
I poteri repressivi e sanzionatori nella specifica materia paesaggistica sono disciplinati, invero, con riferimento alle diverse fattispecie procedimentali contemplate dal decreto legislativo n. 42/2004 (cfr., in particolare gli artt. 160 e seguenti, nonché gli artt. 167 e 168), nonché nelle particolari ipotesi normate dal D.P.R. n. 380/2001 (cfr., ad esempio, gli artt. 33, terzo comma, e 35 secondo comma), mentre nel caso di condono edilizio che sia definito con provvedimento di diniego, il successivo ordine di demolizione è di competenza del Comune, trovando applicazione l’ordinaria disciplina di cui all’art. 31 e potendo ipotizzarsi una competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo solo nell’ipotesi - che in questa sede non rileva - di cui al comma 4-bis.
In definitiva, il ricorso è da accogliersi limitatamente all’ultimo motivo di gravame, nei sensi di cui in motivazione. Ne discende il parziale annullamento della nota prot. n. 0005698 del 27.3.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS-, nella sola parte in cui è statuita “ la rimessione in pristino dello stato dei luoghi …”.
Tenuto conto dell’esito della controversia e, in particolare, dell’accoglimento parziale del ricorso, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l’Assessorato regionale resistente. Nulla deve disporsi nei confronti del Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 0005698 del 27.3.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS-, limitatamente alla parte in cui statuisce la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Spese compensate nei rapporti tra le parti costituite. Nulla spese nei confronti del Comune di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro elemento identificativo del ricorrente, del tecnico incaricato e di tutte le altre persone fisiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.