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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1380 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
( Avv. PARISI ROSSELLA) RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento. (Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
1 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante indicato epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo allo stesso , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' Indennità di accompagnamento non riconosciutole dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili e successivamente dal C.T.U. in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel procedimento portante r.g.n.1126\2022 R.G. e conseguente condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro- tempore, alla corresponsione in favore dell'odierna ricorrente dell'indennità di accompagnamento nella misura di legge, fin dal 22 settembre 2021 data di presentazione della domanda amministrativa;
e conseguentemente, condannare l' CP_1 di Agrigento al pagamento dell' indennità di accompagnamento dal 22.09.2021 a tutt'oggi, con interessi e rivalutazione monetaria;
ed al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai fini istruttori, chiedeva disporsi nuova C.T.U. medico-legale al fine di accertare la sussistenza in capo al ricorrente dello status di soggetto impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o che necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani di vita e ciò anche alla luce della documentazione medica nuova allegata l presente ricorso. A sostegno della propria tesi, esponeva che il C.T.U. della fase dell'A.T.P. aveva sottostimato le patologie delle quali la parte ricorrente era affetto che lo ponevano in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere gli atti comuni di vita quotidiana per quanto meglio dedotto ed articolato nel suo
2 scritto introduttivo. Chiedeva, pertanto, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire del relativo beneficio economico. La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi. Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro-tempore il quale contestava la pretesa della parte ricorrente chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della nuova documentazione allegata al presente ricorso e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale e rinviata per discussione e decisione all'udienza dell' 11 dicembre 2024. Nelle more del presente giudizio cambiava - a seguito della cessazione dalle funzioni di Giudice Onorario di Pace della dott.ssa Rosa Gerardi – la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore , che fissava udienza di prosecuzione del giudizio per l'udienza del 7 luglio 2025 ove la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. della quale dava lettura integrale in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato . L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario non
3 risulta soddisfatto . All'uopo è sufficiente leggere l'elaborato peritale per poter verificare che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. previo esame della Persona_1 perizianda, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), “ (…) Per le suddette affezioni, la ricorrente risulta soggetto inabile (100%), ma in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto NON ha diritto ad indennità di accompagnamento ai sensi di legge.. (…)” e pertanto, ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento come peraltro in precedenza accertato dal C.T.U. in sede di A.T.P. e dalla seduta della C.M.I.C. di Agrigento. (cfr. CT.U. in atti e verbale C.M.I.C.). Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio, fase di A.T.P. e merito unitamente alla valutazione della C.M.I.C. vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa. Dichiara inammissibile la domanda volta alla condanna dell'istituto al conseguente pagamento in favore del ricorrente dell'indennità d'accompagnamento dal 22 settembre 2021 a tutt'oggi, con interessi e rivalutazione monetaria stante che il presente giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento, peraltro nella specie negativo, della sussistenza o meno dei requisiti sanitari previsti dalla legge al fine del riconoscimento della prestazione richiesta. Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c..p.c.. Le spese di consulenza tecnica del giudizio sono poste definitivamente a carico dell' come già liquidate con CP_1 separato decreto, per la medesima motivazione.
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P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
rigetta il ricorso, dichiara che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento . Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio . Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore le spese della consulenza tecnica come già liquidate con separato decreto. Così deciso in Agrigento, all' udienza del 7 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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