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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3662/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. SE ON Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. UE CO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3662/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Milano, viale Montenero n. 78, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Carlo Mastrovito, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Seregno (MB), via San CP_1 P.IVA_1
Giovanni Bosco n. 7, presso lo studio dell'avv. Ruggero Antonio Angelo Borgonovo Ballabio, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di mediazione – pagamento provvigione pagina 1 di 14 Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_2 Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2024/2023 rep. 3704/2023 emessa dal Tribunale
Civile di Monza in data 22/09/2023 e pubblicata in data 26/09/2023, notificata in data 24 novembre
2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
“NEL MERITO, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto” e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare
NEL MERITO: respingere, per tutti i motivi di cui in atti, l'appello proposto dai Sigg.ri
[...]
ed e, conseguentemente, confermare la sentenza appellata nei capi Parte_3 Parte_2
impugnati dai ed medesimi. Parte_3 Parte_2
IN OGNI CASO: con vittoria totale di spese e compensi di lite liquidati ex D.M. n. 147/2022, oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. relativa e C.P.A. nella misura di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e di cui alle memorie attoree ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c. di primo grado.
Ci si oppone, per i motivi tutti dedotti sia con le memorie attoree ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3,
c.p.c. di primo grado sia con la comparsa di costituzione e di risposta in appello, all'ammissione delle prove tutte dedotte dai Sigg.ri ed col proprio atto di Parte_3 Parte_2
citazione in appello e, nella denegata ipotesi di ammissione d'una qualche prova avversaria, si pagina 2 di 14 chiede ammettersi prova contraria con i testi già indicati con le memorie attoree ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c. di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2024/2023, pubblicata in data 26 settembre 2023, il Tribunale di Monza così decideva:
“- condanna, in solido fra loro, i Sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della società in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, dell'importo pari ad 4.320,00, oltre accessori, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese legali, sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.327,00 (di cui euro 250,00 per esborsi, euro 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e
IVA”.
2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza riteneva fondata la domanda del mediatore e volta ad ottenere il pagamento della provvigione, per l'attività CP_1 svolta in relazione alla vendita dell'appartamento sito in Seregno (MB), via Montello n.74.
3. Tenuto conto della documentazione versata in atti (in particolare: l'incarico di mediazione del 28.09.2019 conferito dai venditori e il messaggio sms di conferma Pt_4 Parte_5 dell'appuntamento, inviato dal mediatore al sig. per la visita dell'immobile; la Parte_2
scheda di visita del 5.10.2019; la successiva dichiarazione di recesso anticipato dall'incarico datata 2.11.2019 e il contratto definitivo di compravendita concluso, tra le parti, in data
7.5.2020); oltre che delle dichiarazioni testimoniali assunte (in particolare, del teste Tes_1
, quale collaboratore dell' – il primo Giudice riteneva fondata la
[...] Parte_6
domanda di adempimento proposta dagli odierni appellanti, con condanna al pagamento della provvigione, quantificata in euro 4.320,00.
4. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2024/2023, per i seguenti motivi: pagina 3 di 14 I^ motivo: “Errore nel ritenere che il sig. abbia messo in contatto i convenuti con Tes_1 la proprietà dell'immobile”;
II^ motivo “Errore nel ritenere che il sig. abbia messo in contatto la convenuta Tes_1
con la proprietà dell'immobile”; Pt_3
III^ motivo: “In via gradata – mancato rilievo di una circostanza impeditiva al diritto alla provvigione – rifiuto di ricevere proposte”;
IV^ motivo “in via gradata – mancato rilievo di una circostanza impeditiva al diritto alla provvigione – assenza dei requisiti in capo al sig. per lo svolgimento di attività di Tes_1 mediazione”.
5. Ad si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello e CP_1
la conferma della sentenza impugnata.
6. Alla prima udienza celebrata in data 17 aprile 2024, la causa veniva avviata al 17 settembre
2025, per la rimessione al collegio, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere erroneamente ritenuto che l' tramite il proprio collaboratore (escusso come Parte_6 Testimone_1 testimone nel giudizio di primo grado), “abbia messo in contatto i convenuti con la proprietà dell'immobile”.
Gli appellanti, in particolare, evidenziano che l'acquisto dell'immobile sito in Seregno, via
Montello n. 74, avvenne “in autonomia” e senza l'utile intermediazione dell'agenzia immobiliare;
in particolare, i medesimi riferiscono di non ricordare di avere visitato tale immobile (avendo visto,
nello stesso periodo ed anche in quello stesso condominio, diverse unità immobiliari); in ogni caso, che non era stata presente alla visita del 5.10.2019, in quanto impegnata Parte_1
altrove per ragioni di lavoro – così da non ritenere maturato, nei confronti di quest'ultima, il diritto pagina 4 di 14 alla provvigione;
infine, di non avere mai conosciuto, in tale occasione, il proprietario dell'immobile Parte_7
I medesimi appellanti reiterano, altresì, il disconoscimento della sottoscrizione posta in calce alla
“scheda visita” del 5.10.2019 (doc. n. 5 Ad;
oltre che della conformità della copia CP_1 prodotta in giudizio all'originale.
Inoltre, quanto al teste “ – escusso all'udienza del 22 marzo 2022 – gli appellanti Testimone_1 deducono che il medesimo non avesse “titolo” (pg. 9 appello) per svolgere l'attività di mediazione immobiliare.
Oltre a ciò, si dolgono dell'omessa valutazione, da parte del primo Giudice, della “incapacità a testimoniare” del teste indicato, in quanto “poteva avere un interesse a partecipare al giudizio ove non fosse stato pagato per la prestazione resa”; nonché della sua “inattendibilità”, avendo il medesimo avuto un ricordo nitido solo in ordine a talune circostanze (così: in relazione al fatto che, il giorno della visita dell'immobile, fosse presente il proprietario e che, dopo la visita, tali parti si Parte_7 fossero intrattenute a conversare e si fossero scambiate i numeri di telefono) ed avendo, invece, avuto incertezze nel ricordare se, quel giorno, fosse presente anche l'appellante . Pt_3
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, al terzo e al quarto, in quanto strettamente connessi.
In particolare, con il secondo motivo, si prospetta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui – per le stesse ragioni indicate – ha ritenuto di pronunciare condanna in solido della sig.ra , pur se non presente alla visita dell'immobile del 5.10.2019. Pt_3
Con il terzo motivo, si deduce l'omessa valutazione, da parte del primo Giudice, di una circostanza impeditiva al diritto alla provvigione, in particolare, per non essere stato valutato il rifiuto del mediatore ad accettare la proposta di acquisto da parte degli appellanti.
Con il quarto motivo, si ribadisce – per le stesse ragioni indicate – il fatto che il sig. non Tes_1
avesse i requisiti per lo svolgimento dell'attività di mediazione.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che le censure in esame non siano fondate, per le seguenti principali ragioni.
pagina 5 di 14 I.A. Quanto alla prima e, in particolare, in ordine al fatto che gli odierni appellanti (quali acquirenti del citato immobile) siano stati messi in contatto con i venditori tramite l'agenzia CP_1
si osserva che le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado abbiano dato positiva
[...]
conferma di tale circostanza e siano state correttamente valutate dal primo Giudice.
Preliminarmente, quanto alla testimonianza resa da si osserva che l'eccezione di Testimone_1
incapacità a testimoniare del medesimo (formulata da parte appellante, sia prima che successivamente all'assunzione della testimonianza – cfr. verbale di udienza del 22.3.2022 – oltre che in sede di precisazione delle conclusioni), sia non fondata.
Invero, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., “non possono essere assunti come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
Sul punto, si osserva che nei giudizi, come quello in decisione, in cui è parte una società munita di personalità giuridica è “incapace a testimoniare” la sola persona fisica che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è legittimata a costituirsi in nome e per conto della Società.1
Nel caso in esame, il “legale rappresentante” di – che risulta avere conferito la CP_1 procura alle liti al difensore e che, a suo tempo, aveva sottoscritto l'accettazione del mandato a vendere il citato immobile – risulta essere “ , quale persona fisica distinta rispetto CP_2
al teste Testimone_1
Né, appare rilevante – a detti fini – il dedotto interesse che il teste poteva vantare, quale Tes_1 collaboratore dell' “ove non fosse stato pagato per la prestazione resa”, in quanto Pt_6
l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è solo quello “giuridico, personale, concreto ed attuale”, così escludendosi il c.d. interesse di mero fatto e, dunque, l'interesse che può eventualmente avere il testimone, affinchè il giudizio si concluda in un senso o in un altro.2
Sul punto, si rileva come il teste – a detta udienza del 22.3.2022 – abbia dichiarato quanto segue:
“non ho debiti o crediti nei confronti dell'attrice”; di conseguenza, in difetto di altri o diversi 1 In termini, Cass. Civ., III, ordinanza n. 27461 del 23 ottobre 2024; già Cass. Civ., III, ordinanza n. 19498 del
23 luglio 2018; 2 fra molte, Cass. Sez. L, ordinanza n. 26044 del 7 settembre 2023; pagina 6 di 14 elementi, deve escludersi – per le ragioni indicate – che il medesimo fosse incapace a testimoniare
ex art. 246 c.p.c.
Il teste risulta, altresì, “attendibile”, in quanto le dichiarazioni dal medesimo rese Tes_1
appaiono corroborate dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
Sul punto, per quanto di diretto interesse ai fini della decisione, si rileva che il teste abbia riferito:
a) di ricordare di avere accompagnato il sig. a visitare l'appartamento in data CP_3
5.10.2019 e che “in quell'occasione era presente che risiedeva Parte_7 nell'appartamento”; b) inoltre, che – effettuata la visita – tali parti si “fermavano a parlare con il sig. , proprietario, per avere ulteriori informazioni sull'appartamento” e che Parte_7
“durante la visita il sig. e il sig. si erano scambiati il numero di cellulare”. Pt_7 CP_3
Tali dichiarazioni testimoniali trovano conferma nella “scheda visita” prodotta sub doc. n. 5) da parte appellata in primo grado e sottoscritta dal sig. Pt_2
Sul punto, si osserva che il disconoscimento della sottoscrizione (art. 214 c.p.c.), così come della conformità della copia prodotta in giudizio all'originale (art.2719 c.c.), in quanto formulato genericamente, non appare ritualmente effettuato, dovendo essere chiaro, specifico e
circostanziato.
Invero, a pg. 9, punto n. 24) della comparsa di costituzione e risposta, gli odierni appellanti si limitavano a dedurre quanto segue:
“24. Va infine rilevato come controparte, pur di avvalorare la propria tesi, addebitando presunte conseguenze penali al comportamento (invece legittimo) dei convenuti, che avrebbero dichiarato in sede di rogito di non essersi avvalse della mediazione immobiliare (e del resto è proprio così),
produca sub 5 un documento di cui si disconosce sin d'ora la conformità della copia all'originale,
nonchè la relativa sottoscrizione, (basti verificare la differenza tra la firma in procura e sui documenti di identità) (doc. sub 4), che si vorrebbe attribuire al convenuto ”. Parte_2
In ogni caso, anche a prescindere da ciò, il disconoscimento così effettuato appare contraddetto dal tenore dei messaggi scambiati, a mezzo cellulare, fra e quello Parte_2 Testimone_1
stesso giorno 5.10.2019 - quale circostanza non contestata.
pagina 7 di 14 “05/10/19, 11:26 - PA Tecnorete: Buongiorno , sono di Tecnorete Seregno, Ti volevo informare che Pt_2 Tes_1 sta venendo una cliente a fare la proposta per l'appartamento che abbiamo visto questa mattina in via Montello
05/10/19, 14:34 - PA Tecnorete: Ciao , ho sentito il mio titolare. Purtroppo, finché questa proposta ha Pt_2 validità, non posso ritirarne altre. Però in settimana dovrei prendere un altro appartamento in vendita nella stessa palazzina. Appena ho qualcosa di confermato, ti chiamo e ti faccio sapere
05/10/19, 14:37 - : Ok paolo Pt_2
05/10/19, 14:38 - : Tienimi anche in considerazione per questo appartamento Pt_2
05/10/19, 14:38 - PA Tecnorete: Assolutamente sì, se ho novità ti faccio sapere
05/10/19, 14:38 - : Sempre un trilocale Pt_2
05/10/19, 14:38 - : Giusto Pt_2
05/10/19, 14:38 - PA Tecnorete: Si esatto
05/10/19, 14:43 - : Ma per fare l'offerta x questa casa Pt_2
05/10/19, 14:43 - : Quanto dobbiamo aspettare Pt_2
05/10/19, 14:43 - : ? Pt_2
05/10/19, 14:45 - PA Tecnorete: Ha validità 15 giorni
05/10/19, 14:47 - : E poi possiamo farla anche noi Pt_2
05/10/19, 14:47 - : ? Pt_2
05/10/19, 14:47 - PA Tecnorete: Se non viene accettata sì
05/10/19, 14:47 - PA Tecnorete: Però il proprietario verrà questa sera a valutare la proposta
05/10/19, 14:47 - : Ma in teoria il proprietario la può rifiutare anche prima Pt_2
05/10/19, 14:48 - PA Tecnorete: Sì esatto
05/10/19, 14:48 - : Beh ma tu puoi dirle che nel caso ne hai una superiore Pt_2
05/10/19, 14:48 - : ? Pt_2
05/10/19, 14:48 - PA Tecnorete: Non è una cosa che facciamo. Non lavoriamo così
05/10/19, 14:49 - : No ma giusto per informarlo Pt_2
05/10/19, 14:49 - : Intendevo Pt_2
05/10/19, 14:49 - : Ma non potete dire nemmeno che esistono altre offerte? Pt_2
05/10/19, 14:50 - PA Tecnorete: Non ci sono altre offerte, perché non possiamo ritirarle pagina 8 di 14 05/10/19, 14:50 - : Beh in effetti Pt_2
05/10/19, 14:50 - : Quindi bisogna sperare solo che lui rifiuti Pt_2
05/10/19, 14:50 - : ? Pt_2
05/10/19, 14:50 - : ultima domanda Pt_2 Tes_1
05/10/19, 14:51 - : L'altro 3 locali sempre nella stessa palazzina Pt_2
05/10/19, 14:52 - PA Tecnorete: Si stessa palazzina. Martedì vado a vederlo e ti avverto subito
05/10/19, 15:27 - PA Tecnorete: Ciao , ho visto ora il proprietario, Ha fatto una controproposta e non so se Pt_2 la ragazza rialzerà. Ti farò sapere
05/10/19, 15:28 - : Grazie Pt_2
05/10/19, 15:32 - : Nel caso non accetta ti prego tenere me come seconda offerta Pt_2
05/10/19, 15:32 - PA Tecnorete: Si. Lunedì sera vedo la ragazza. In caso ti chiamo subito
05/10/19, 15:32 - PA Tecnorete: Tu mi confermi che la faresti libera?
05/10/19, 15:33 - : Libera Pt_2
05/10/19, 15:33 - : Certo Pt_2
05/10/19, 15:33 - : Assolutamente Pt_2
05/10/19, 15:33 - : Il mutuo e già passato Pt_2
05/10/19, 15:33 - PA Tecnorete: E di caparra in caso quanto riusciresti a dare?
05/10/19, 15:33 - : Credo 2 / 3 mila Pt_2
05/10/19, 15:33 - : Pero possiamo parlare Pt_2
05/10/19, 15:41 - PA Tecnorete: Si il proprietario mi chiedeva circa 10.000
05/10/19, 15:41 - PA Tecnorete: Però in caso ne possiamo parlare
08/10/19, 09:44 - PA Tecnorete: Ciao , sono . Ti volevo dire che con la cliente bisognerà aspettare Pt_2 Tes_1 sabato per avere una risposta perché ci vuole pensare. Però sabato mattina torna in agenzia sicuramente
…..(omissis)……
11/10/19, 14:56 - : Ma la ragazza ha risposto x caso Pt_2
11/10/19, 14:57 - PA Tecnorete: Si ha fatto un'altra proposta e devo vedere i proprietari in settimana”.
pagina 9 di 14 Tali messaggi, letti unitamente alla riferita dichiarazione testimoniale, consentono di ritenere dimostrato che, dopo la visita di tale immobile, effettuato nella mattinata del 5.10.2019,
[...]
scriveva a facendogli presente che non potevano, a tale momento, Tes_1 Parte_2
accettare la proposta di acquisto, in quanto ne era stata già formulata un'altra da parte di un terzo.
Risulta, ancora, che l'appellante abbia manifestato espressamente l'interesse all'acquisto, Pt_2
chiedendo di essere avvisato laddove la proposta del terzo non fosse andata a buon fine.
Inoltre, dal documento n. 4) prodotto in primo grado da risulta che “quella CP_1 mattina” (del 5.10.2019) fosse in programma proprio la visita dell'immobile di Via Montello n. 74: si tratta in particolare, del messaggio inviato il 4.10.2019, da “Chiara di Tecnorete”, onde ricordare, al sig. “l'appuntamento di domani alle 9,15 in via Montello 74, Seregno”. Pt_2
L'allegazione degli appellanti – circa il fatto che, in quel periodo, visitavano altri immobili nella stessa palazzina – in difetto di più precise indicazioni spazio – temporali ed alla luce del compendio probatorio indicato, appare non rilevante, in senso contrario, ai fini della decisione.
Accadeva, peraltro, che – successivamente a tale scambio di messaggi – il collaboratore dell'Agenzia, avvisasse l'appellante su esplicita richiesta di Testimone_1 Pt_2 quest'ultimo, che detta proposta non era stata accettata e che, dunque, poteva manifestare il suo interesse all'acquisto.
Peraltro, così come riferito dal teste “quest'ultimo non si è fatto più sentire” (così, Tes_1
verbale di udienza 22.3.2022).
Risulta, infine, ex actis che gli appellanti abbiano acquistato detta unità immobiliare, in data
7.5.2020, mediante l'atto pubblico notarile depositato in giudizio (doc n. 7 appellata).
Conclusivamente, tenuto conto della dichiarazione testimoniale di e della Testimone_1
documentazione prodotta in giudizio e già indicata, questa Corte ritiene corretta la valutazione del primo Giudice in ordine all'avvenuta dimostrazione, da parte del mediatore, di “avere messo in contatto” le parti e, quindi, di avere maturato il diritto alla provvigione, ex artt. 1754 – 1755 c.c.
Si ricorda, infatti, che “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per
pagina 10 di 14 pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi
delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”.3
Nel caso in esame, si ritiene che l'attività svolta dal mediatore abbia CP_1 rappresentato l'antecedente causale necessario per la successiva conclusione della vendita immobiliare, atteso che – grazie all'intervento dello stesso – gli acquirenti hanno conosciuto e visitato, nel mese di ottobre 2019, tale immobile e hanno preso contatti con la proprietà, per poi concludere, pochi mesi dopo (in data 7.5.2020), l'atto pubblico di compravendita.
I.B. Né, in senso contrario, appare fondata la censura di parte appellante nella parte in cui ritiene che il diritto alla provvigione non sia sorto, nei confronti della sig.ra , in quanto non Pt_3 presente alla visita dell'immobile del 5.10.2019.
Sul punto, si osserva che il diritto alla provvigione sorge nei confronti di coloro che abbiano accettato l'attività del mediatore “avvantaggiandosene”:
Invero, “Il rapporto di mediazione inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione
ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia
sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010)” (Cass. Civ. 21712/2019).
Inoltre, è principio generale quello per cui:
“Il pagamento della provvigione, allorquando una delle parti contraenti sia costituita da più soggetti in ragione della comunione nel diritto alienato o acquistato, grava su tutti i contitolari,
quand'anche taluno di essi non abbia conferito l'incarico né abbia preso parte alla fase delle trattative, avendo comunque utilizzato i risultati dell'attività del mediatore, ed ha natura solidale,
in applicazione della regola generale che vale per tutte le obbligazioni assunte da più soggetti, 3 Così, Cass. Civ. II, ordinanza n. 11443 dell'8 aprile 2022; pagina 11 di 14 riferendosi la regola della ripartizione pro quota di cui all'art. 1755 c.c. alla provvigione dovuta dalla parte acquirente e dalla parte alienante” (Cass. Civ. n.2389/2024).
Nel caso in decisione, risulta che la sig.ra si sia “avvantaggiata” – nel senso indicato - Pt_3 dell'attività svolta dal mediatore, in quanto risulta avere acquistato “in comunione pro – indiviso” con detta unità immobiliare, con atto pubblico 7.5.2020, prodotto in giudizio sub Parte_2 doc. n. 7 dall'attrice in primo grado.
Pertanto, la medesima è solidalmente tenuta al pagamento della provvigione.
I.C. In ordine al terzo motivo di appello – con il quale si prospetta che il “rifiuto”, da parte del mediatore, di accettare la proposta di acquisto del sig. integri una circostanza impeditiva Pt_2
del diritto controverso - si ritiene che lo stesso non sia fondato, non tenendo conto dell'effettivo evolversi dei fatti.
Come già in precedenza evidenziato, se – in un primo momento – il collaboratore di agenzia (
[...]
faceva presente che era stata già formalizzata un'altra proposta di acquisto e che, Tes_1 pertanto (nonostante l'insistenza dell'odierno appellante), non poteva accettarne una ulteriore;
successivamente, allorquando la proposta del terzo non era stata accettata, il sig pure se Pt_2 avvisato, “non si faceva più sentire” (così, verbale di udienza cit.).
L'ulteriore circostanza che il proprietario - che aveva conferito l'incarico di Parte_5
mediazione - manifestasse la volontà di recedere anzi tempo e, precisamente, in data 2.11.2019
(doc. n. 6 Ad , insospettiva il mediatore sino a che – pochi mesi dopo – apprendeva che CP_1 le parti avevano concluso l'atto pubblico di compravendita immobiliare.
I.D. Quanto al quarto motivo di appello, con il quale si prospetta che “ non Testimone_1
avesse “titolo” per svolgere l'attività di mediazione, si osserva quanto segue.
Innanzi tutto, deve evidenziarsi che la provvigione non venga richiesta da “ , ma da Testimone_1
ed in relazione allo svolgimento di detta attività. CP_1
risulta essere iscritta nell'albo degli “Agenti di Affari in mediazione”, per CP_1
quanto documentato dalla visura camerale prodotta in giudizio sub doc. n. 2).
pagina 12 di 14 Oltre a ciò, si rileva che il teste – all'udienza del 22.3.2022 – abbia dichiarato Testimone_1 quanto segue: “all'epoca dei fatti non svolgevo attività di mediatore in proprio”.
Nè, il medesimo risulta (in concreto) avere svolto “atti aventi rilevanza esterna”, ma la sola attività “accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti”, così come in precedenza già evidenziata – (in termini, Cass. Civ., n. 8697/2022 ove si ribadisce che “per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti”).
II. Conclusivamente, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da nei confronti Parte_1 Parte_2 di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2024/2023 pubblicata dal CP_1
Tribunale di Monza in data 26 settembre 2023;
- condanna ed in solido fra loro, alla rifusione, in Parte_1 Parte_2
favore di delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 3.966,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 13 di 14 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e Parte_1 [...]
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato Pt_2 per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UE CO SE ON
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. SE ON Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. UE CO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3662/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Milano, viale Montenero n. 78, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Carlo Mastrovito, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Seregno (MB), via San CP_1 P.IVA_1
Giovanni Bosco n. 7, presso lo studio dell'avv. Ruggero Antonio Angelo Borgonovo Ballabio, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di mediazione – pagamento provvigione pagina 1 di 14 Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_2 Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2024/2023 rep. 3704/2023 emessa dal Tribunale
Civile di Monza in data 22/09/2023 e pubblicata in data 26/09/2023, notificata in data 24 novembre
2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
“NEL MERITO, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto” e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare
NEL MERITO: respingere, per tutti i motivi di cui in atti, l'appello proposto dai Sigg.ri
[...]
ed e, conseguentemente, confermare la sentenza appellata nei capi Parte_3 Parte_2
impugnati dai ed medesimi. Parte_3 Parte_2
IN OGNI CASO: con vittoria totale di spese e compensi di lite liquidati ex D.M. n. 147/2022, oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. relativa e C.P.A. nella misura di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e di cui alle memorie attoree ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c. di primo grado.
Ci si oppone, per i motivi tutti dedotti sia con le memorie attoree ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3,
c.p.c. di primo grado sia con la comparsa di costituzione e di risposta in appello, all'ammissione delle prove tutte dedotte dai Sigg.ri ed col proprio atto di Parte_3 Parte_2
citazione in appello e, nella denegata ipotesi di ammissione d'una qualche prova avversaria, si pagina 2 di 14 chiede ammettersi prova contraria con i testi già indicati con le memorie attoree ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c. di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2024/2023, pubblicata in data 26 settembre 2023, il Tribunale di Monza così decideva:
“- condanna, in solido fra loro, i Sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della società in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, dell'importo pari ad 4.320,00, oltre accessori, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese legali, sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.327,00 (di cui euro 250,00 per esborsi, euro 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e
IVA”.
2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza riteneva fondata la domanda del mediatore e volta ad ottenere il pagamento della provvigione, per l'attività CP_1 svolta in relazione alla vendita dell'appartamento sito in Seregno (MB), via Montello n.74.
3. Tenuto conto della documentazione versata in atti (in particolare: l'incarico di mediazione del 28.09.2019 conferito dai venditori e il messaggio sms di conferma Pt_4 Parte_5 dell'appuntamento, inviato dal mediatore al sig. per la visita dell'immobile; la Parte_2
scheda di visita del 5.10.2019; la successiva dichiarazione di recesso anticipato dall'incarico datata 2.11.2019 e il contratto definitivo di compravendita concluso, tra le parti, in data
7.5.2020); oltre che delle dichiarazioni testimoniali assunte (in particolare, del teste Tes_1
, quale collaboratore dell' – il primo Giudice riteneva fondata la
[...] Parte_6
domanda di adempimento proposta dagli odierni appellanti, con condanna al pagamento della provvigione, quantificata in euro 4.320,00.
4. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2024/2023, per i seguenti motivi: pagina 3 di 14 I^ motivo: “Errore nel ritenere che il sig. abbia messo in contatto i convenuti con Tes_1 la proprietà dell'immobile”;
II^ motivo “Errore nel ritenere che il sig. abbia messo in contatto la convenuta Tes_1
con la proprietà dell'immobile”; Pt_3
III^ motivo: “In via gradata – mancato rilievo di una circostanza impeditiva al diritto alla provvigione – rifiuto di ricevere proposte”;
IV^ motivo “in via gradata – mancato rilievo di una circostanza impeditiva al diritto alla provvigione – assenza dei requisiti in capo al sig. per lo svolgimento di attività di Tes_1 mediazione”.
5. Ad si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello e CP_1
la conferma della sentenza impugnata.
6. Alla prima udienza celebrata in data 17 aprile 2024, la causa veniva avviata al 17 settembre
2025, per la rimessione al collegio, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere erroneamente ritenuto che l' tramite il proprio collaboratore (escusso come Parte_6 Testimone_1 testimone nel giudizio di primo grado), “abbia messo in contatto i convenuti con la proprietà dell'immobile”.
Gli appellanti, in particolare, evidenziano che l'acquisto dell'immobile sito in Seregno, via
Montello n. 74, avvenne “in autonomia” e senza l'utile intermediazione dell'agenzia immobiliare;
in particolare, i medesimi riferiscono di non ricordare di avere visitato tale immobile (avendo visto,
nello stesso periodo ed anche in quello stesso condominio, diverse unità immobiliari); in ogni caso, che non era stata presente alla visita del 5.10.2019, in quanto impegnata Parte_1
altrove per ragioni di lavoro – così da non ritenere maturato, nei confronti di quest'ultima, il diritto pagina 4 di 14 alla provvigione;
infine, di non avere mai conosciuto, in tale occasione, il proprietario dell'immobile Parte_7
I medesimi appellanti reiterano, altresì, il disconoscimento della sottoscrizione posta in calce alla
“scheda visita” del 5.10.2019 (doc. n. 5 Ad;
oltre che della conformità della copia CP_1 prodotta in giudizio all'originale.
Inoltre, quanto al teste “ – escusso all'udienza del 22 marzo 2022 – gli appellanti Testimone_1 deducono che il medesimo non avesse “titolo” (pg. 9 appello) per svolgere l'attività di mediazione immobiliare.
Oltre a ciò, si dolgono dell'omessa valutazione, da parte del primo Giudice, della “incapacità a testimoniare” del teste indicato, in quanto “poteva avere un interesse a partecipare al giudizio ove non fosse stato pagato per la prestazione resa”; nonché della sua “inattendibilità”, avendo il medesimo avuto un ricordo nitido solo in ordine a talune circostanze (così: in relazione al fatto che, il giorno della visita dell'immobile, fosse presente il proprietario e che, dopo la visita, tali parti si Parte_7 fossero intrattenute a conversare e si fossero scambiate i numeri di telefono) ed avendo, invece, avuto incertezze nel ricordare se, quel giorno, fosse presente anche l'appellante . Pt_3
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, al terzo e al quarto, in quanto strettamente connessi.
In particolare, con il secondo motivo, si prospetta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui – per le stesse ragioni indicate – ha ritenuto di pronunciare condanna in solido della sig.ra , pur se non presente alla visita dell'immobile del 5.10.2019. Pt_3
Con il terzo motivo, si deduce l'omessa valutazione, da parte del primo Giudice, di una circostanza impeditiva al diritto alla provvigione, in particolare, per non essere stato valutato il rifiuto del mediatore ad accettare la proposta di acquisto da parte degli appellanti.
Con il quarto motivo, si ribadisce – per le stesse ragioni indicate – il fatto che il sig. non Tes_1
avesse i requisiti per lo svolgimento dell'attività di mediazione.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che le censure in esame non siano fondate, per le seguenti principali ragioni.
pagina 5 di 14 I.A. Quanto alla prima e, in particolare, in ordine al fatto che gli odierni appellanti (quali acquirenti del citato immobile) siano stati messi in contatto con i venditori tramite l'agenzia CP_1
si osserva che le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado abbiano dato positiva
[...]
conferma di tale circostanza e siano state correttamente valutate dal primo Giudice.
Preliminarmente, quanto alla testimonianza resa da si osserva che l'eccezione di Testimone_1
incapacità a testimoniare del medesimo (formulata da parte appellante, sia prima che successivamente all'assunzione della testimonianza – cfr. verbale di udienza del 22.3.2022 – oltre che in sede di precisazione delle conclusioni), sia non fondata.
Invero, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., “non possono essere assunti come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
Sul punto, si osserva che nei giudizi, come quello in decisione, in cui è parte una società munita di personalità giuridica è “incapace a testimoniare” la sola persona fisica che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è legittimata a costituirsi in nome e per conto della Società.1
Nel caso in esame, il “legale rappresentante” di – che risulta avere conferito la CP_1 procura alle liti al difensore e che, a suo tempo, aveva sottoscritto l'accettazione del mandato a vendere il citato immobile – risulta essere “ , quale persona fisica distinta rispetto CP_2
al teste Testimone_1
Né, appare rilevante – a detti fini – il dedotto interesse che il teste poteva vantare, quale Tes_1 collaboratore dell' “ove non fosse stato pagato per la prestazione resa”, in quanto Pt_6
l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è solo quello “giuridico, personale, concreto ed attuale”, così escludendosi il c.d. interesse di mero fatto e, dunque, l'interesse che può eventualmente avere il testimone, affinchè il giudizio si concluda in un senso o in un altro.2
Sul punto, si rileva come il teste – a detta udienza del 22.3.2022 – abbia dichiarato quanto segue:
“non ho debiti o crediti nei confronti dell'attrice”; di conseguenza, in difetto di altri o diversi 1 In termini, Cass. Civ., III, ordinanza n. 27461 del 23 ottobre 2024; già Cass. Civ., III, ordinanza n. 19498 del
23 luglio 2018; 2 fra molte, Cass. Sez. L, ordinanza n. 26044 del 7 settembre 2023; pagina 6 di 14 elementi, deve escludersi – per le ragioni indicate – che il medesimo fosse incapace a testimoniare
ex art. 246 c.p.c.
Il teste risulta, altresì, “attendibile”, in quanto le dichiarazioni dal medesimo rese Tes_1
appaiono corroborate dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
Sul punto, per quanto di diretto interesse ai fini della decisione, si rileva che il teste abbia riferito:
a) di ricordare di avere accompagnato il sig. a visitare l'appartamento in data CP_3
5.10.2019 e che “in quell'occasione era presente che risiedeva Parte_7 nell'appartamento”; b) inoltre, che – effettuata la visita – tali parti si “fermavano a parlare con il sig. , proprietario, per avere ulteriori informazioni sull'appartamento” e che Parte_7
“durante la visita il sig. e il sig. si erano scambiati il numero di cellulare”. Pt_7 CP_3
Tali dichiarazioni testimoniali trovano conferma nella “scheda visita” prodotta sub doc. n. 5) da parte appellata in primo grado e sottoscritta dal sig. Pt_2
Sul punto, si osserva che il disconoscimento della sottoscrizione (art. 214 c.p.c.), così come della conformità della copia prodotta in giudizio all'originale (art.2719 c.c.), in quanto formulato genericamente, non appare ritualmente effettuato, dovendo essere chiaro, specifico e
circostanziato.
Invero, a pg. 9, punto n. 24) della comparsa di costituzione e risposta, gli odierni appellanti si limitavano a dedurre quanto segue:
“24. Va infine rilevato come controparte, pur di avvalorare la propria tesi, addebitando presunte conseguenze penali al comportamento (invece legittimo) dei convenuti, che avrebbero dichiarato in sede di rogito di non essersi avvalse della mediazione immobiliare (e del resto è proprio così),
produca sub 5 un documento di cui si disconosce sin d'ora la conformità della copia all'originale,
nonchè la relativa sottoscrizione, (basti verificare la differenza tra la firma in procura e sui documenti di identità) (doc. sub 4), che si vorrebbe attribuire al convenuto ”. Parte_2
In ogni caso, anche a prescindere da ciò, il disconoscimento così effettuato appare contraddetto dal tenore dei messaggi scambiati, a mezzo cellulare, fra e quello Parte_2 Testimone_1
stesso giorno 5.10.2019 - quale circostanza non contestata.
pagina 7 di 14 “05/10/19, 11:26 - PA Tecnorete: Buongiorno , sono di Tecnorete Seregno, Ti volevo informare che Pt_2 Tes_1 sta venendo una cliente a fare la proposta per l'appartamento che abbiamo visto questa mattina in via Montello
05/10/19, 14:34 - PA Tecnorete: Ciao , ho sentito il mio titolare. Purtroppo, finché questa proposta ha Pt_2 validità, non posso ritirarne altre. Però in settimana dovrei prendere un altro appartamento in vendita nella stessa palazzina. Appena ho qualcosa di confermato, ti chiamo e ti faccio sapere
05/10/19, 14:37 - : Ok paolo Pt_2
05/10/19, 14:38 - : Tienimi anche in considerazione per questo appartamento Pt_2
05/10/19, 14:38 - PA Tecnorete: Assolutamente sì, se ho novità ti faccio sapere
05/10/19, 14:38 - : Sempre un trilocale Pt_2
05/10/19, 14:38 - : Giusto Pt_2
05/10/19, 14:38 - PA Tecnorete: Si esatto
05/10/19, 14:43 - : Ma per fare l'offerta x questa casa Pt_2
05/10/19, 14:43 - : Quanto dobbiamo aspettare Pt_2
05/10/19, 14:43 - : ? Pt_2
05/10/19, 14:45 - PA Tecnorete: Ha validità 15 giorni
05/10/19, 14:47 - : E poi possiamo farla anche noi Pt_2
05/10/19, 14:47 - : ? Pt_2
05/10/19, 14:47 - PA Tecnorete: Se non viene accettata sì
05/10/19, 14:47 - PA Tecnorete: Però il proprietario verrà questa sera a valutare la proposta
05/10/19, 14:47 - : Ma in teoria il proprietario la può rifiutare anche prima Pt_2
05/10/19, 14:48 - PA Tecnorete: Sì esatto
05/10/19, 14:48 - : Beh ma tu puoi dirle che nel caso ne hai una superiore Pt_2
05/10/19, 14:48 - : ? Pt_2
05/10/19, 14:48 - PA Tecnorete: Non è una cosa che facciamo. Non lavoriamo così
05/10/19, 14:49 - : No ma giusto per informarlo Pt_2
05/10/19, 14:49 - : Intendevo Pt_2
05/10/19, 14:49 - : Ma non potete dire nemmeno che esistono altre offerte? Pt_2
05/10/19, 14:50 - PA Tecnorete: Non ci sono altre offerte, perché non possiamo ritirarle pagina 8 di 14 05/10/19, 14:50 - : Beh in effetti Pt_2
05/10/19, 14:50 - : Quindi bisogna sperare solo che lui rifiuti Pt_2
05/10/19, 14:50 - : ? Pt_2
05/10/19, 14:50 - : ultima domanda Pt_2 Tes_1
05/10/19, 14:51 - : L'altro 3 locali sempre nella stessa palazzina Pt_2
05/10/19, 14:52 - PA Tecnorete: Si stessa palazzina. Martedì vado a vederlo e ti avverto subito
05/10/19, 15:27 - PA Tecnorete: Ciao , ho visto ora il proprietario, Ha fatto una controproposta e non so se Pt_2 la ragazza rialzerà. Ti farò sapere
05/10/19, 15:28 - : Grazie Pt_2
05/10/19, 15:32 - : Nel caso non accetta ti prego tenere me come seconda offerta Pt_2
05/10/19, 15:32 - PA Tecnorete: Si. Lunedì sera vedo la ragazza. In caso ti chiamo subito
05/10/19, 15:32 - PA Tecnorete: Tu mi confermi che la faresti libera?
05/10/19, 15:33 - : Libera Pt_2
05/10/19, 15:33 - : Certo Pt_2
05/10/19, 15:33 - : Assolutamente Pt_2
05/10/19, 15:33 - : Il mutuo e già passato Pt_2
05/10/19, 15:33 - PA Tecnorete: E di caparra in caso quanto riusciresti a dare?
05/10/19, 15:33 - : Credo 2 / 3 mila Pt_2
05/10/19, 15:33 - : Pero possiamo parlare Pt_2
05/10/19, 15:41 - PA Tecnorete: Si il proprietario mi chiedeva circa 10.000
05/10/19, 15:41 - PA Tecnorete: Però in caso ne possiamo parlare
08/10/19, 09:44 - PA Tecnorete: Ciao , sono . Ti volevo dire che con la cliente bisognerà aspettare Pt_2 Tes_1 sabato per avere una risposta perché ci vuole pensare. Però sabato mattina torna in agenzia sicuramente
…..(omissis)……
11/10/19, 14:56 - : Ma la ragazza ha risposto x caso Pt_2
11/10/19, 14:57 - PA Tecnorete: Si ha fatto un'altra proposta e devo vedere i proprietari in settimana”.
pagina 9 di 14 Tali messaggi, letti unitamente alla riferita dichiarazione testimoniale, consentono di ritenere dimostrato che, dopo la visita di tale immobile, effettuato nella mattinata del 5.10.2019,
[...]
scriveva a facendogli presente che non potevano, a tale momento, Tes_1 Parte_2
accettare la proposta di acquisto, in quanto ne era stata già formulata un'altra da parte di un terzo.
Risulta, ancora, che l'appellante abbia manifestato espressamente l'interesse all'acquisto, Pt_2
chiedendo di essere avvisato laddove la proposta del terzo non fosse andata a buon fine.
Inoltre, dal documento n. 4) prodotto in primo grado da risulta che “quella CP_1 mattina” (del 5.10.2019) fosse in programma proprio la visita dell'immobile di Via Montello n. 74: si tratta in particolare, del messaggio inviato il 4.10.2019, da “Chiara di Tecnorete”, onde ricordare, al sig. “l'appuntamento di domani alle 9,15 in via Montello 74, Seregno”. Pt_2
L'allegazione degli appellanti – circa il fatto che, in quel periodo, visitavano altri immobili nella stessa palazzina – in difetto di più precise indicazioni spazio – temporali ed alla luce del compendio probatorio indicato, appare non rilevante, in senso contrario, ai fini della decisione.
Accadeva, peraltro, che – successivamente a tale scambio di messaggi – il collaboratore dell'Agenzia, avvisasse l'appellante su esplicita richiesta di Testimone_1 Pt_2 quest'ultimo, che detta proposta non era stata accettata e che, dunque, poteva manifestare il suo interesse all'acquisto.
Peraltro, così come riferito dal teste “quest'ultimo non si è fatto più sentire” (così, Tes_1
verbale di udienza 22.3.2022).
Risulta, infine, ex actis che gli appellanti abbiano acquistato detta unità immobiliare, in data
7.5.2020, mediante l'atto pubblico notarile depositato in giudizio (doc n. 7 appellata).
Conclusivamente, tenuto conto della dichiarazione testimoniale di e della Testimone_1
documentazione prodotta in giudizio e già indicata, questa Corte ritiene corretta la valutazione del primo Giudice in ordine all'avvenuta dimostrazione, da parte del mediatore, di “avere messo in contatto” le parti e, quindi, di avere maturato il diritto alla provvigione, ex artt. 1754 – 1755 c.c.
Si ricorda, infatti, che “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per
pagina 10 di 14 pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi
delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”.3
Nel caso in esame, si ritiene che l'attività svolta dal mediatore abbia CP_1 rappresentato l'antecedente causale necessario per la successiva conclusione della vendita immobiliare, atteso che – grazie all'intervento dello stesso – gli acquirenti hanno conosciuto e visitato, nel mese di ottobre 2019, tale immobile e hanno preso contatti con la proprietà, per poi concludere, pochi mesi dopo (in data 7.5.2020), l'atto pubblico di compravendita.
I.B. Né, in senso contrario, appare fondata la censura di parte appellante nella parte in cui ritiene che il diritto alla provvigione non sia sorto, nei confronti della sig.ra , in quanto non Pt_3 presente alla visita dell'immobile del 5.10.2019.
Sul punto, si osserva che il diritto alla provvigione sorge nei confronti di coloro che abbiano accettato l'attività del mediatore “avvantaggiandosene”:
Invero, “Il rapporto di mediazione inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione
ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia
sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010)” (Cass. Civ. 21712/2019).
Inoltre, è principio generale quello per cui:
“Il pagamento della provvigione, allorquando una delle parti contraenti sia costituita da più soggetti in ragione della comunione nel diritto alienato o acquistato, grava su tutti i contitolari,
quand'anche taluno di essi non abbia conferito l'incarico né abbia preso parte alla fase delle trattative, avendo comunque utilizzato i risultati dell'attività del mediatore, ed ha natura solidale,
in applicazione della regola generale che vale per tutte le obbligazioni assunte da più soggetti, 3 Così, Cass. Civ. II, ordinanza n. 11443 dell'8 aprile 2022; pagina 11 di 14 riferendosi la regola della ripartizione pro quota di cui all'art. 1755 c.c. alla provvigione dovuta dalla parte acquirente e dalla parte alienante” (Cass. Civ. n.2389/2024).
Nel caso in decisione, risulta che la sig.ra si sia “avvantaggiata” – nel senso indicato - Pt_3 dell'attività svolta dal mediatore, in quanto risulta avere acquistato “in comunione pro – indiviso” con detta unità immobiliare, con atto pubblico 7.5.2020, prodotto in giudizio sub Parte_2 doc. n. 7 dall'attrice in primo grado.
Pertanto, la medesima è solidalmente tenuta al pagamento della provvigione.
I.C. In ordine al terzo motivo di appello – con il quale si prospetta che il “rifiuto”, da parte del mediatore, di accettare la proposta di acquisto del sig. integri una circostanza impeditiva Pt_2
del diritto controverso - si ritiene che lo stesso non sia fondato, non tenendo conto dell'effettivo evolversi dei fatti.
Come già in precedenza evidenziato, se – in un primo momento – il collaboratore di agenzia (
[...]
faceva presente che era stata già formalizzata un'altra proposta di acquisto e che, Tes_1 pertanto (nonostante l'insistenza dell'odierno appellante), non poteva accettarne una ulteriore;
successivamente, allorquando la proposta del terzo non era stata accettata, il sig pure se Pt_2 avvisato, “non si faceva più sentire” (così, verbale di udienza cit.).
L'ulteriore circostanza che il proprietario - che aveva conferito l'incarico di Parte_5
mediazione - manifestasse la volontà di recedere anzi tempo e, precisamente, in data 2.11.2019
(doc. n. 6 Ad , insospettiva il mediatore sino a che – pochi mesi dopo – apprendeva che CP_1 le parti avevano concluso l'atto pubblico di compravendita immobiliare.
I.D. Quanto al quarto motivo di appello, con il quale si prospetta che “ non Testimone_1
avesse “titolo” per svolgere l'attività di mediazione, si osserva quanto segue.
Innanzi tutto, deve evidenziarsi che la provvigione non venga richiesta da “ , ma da Testimone_1
ed in relazione allo svolgimento di detta attività. CP_1
risulta essere iscritta nell'albo degli “Agenti di Affari in mediazione”, per CP_1
quanto documentato dalla visura camerale prodotta in giudizio sub doc. n. 2).
pagina 12 di 14 Oltre a ciò, si rileva che il teste – all'udienza del 22.3.2022 – abbia dichiarato Testimone_1 quanto segue: “all'epoca dei fatti non svolgevo attività di mediatore in proprio”.
Nè, il medesimo risulta (in concreto) avere svolto “atti aventi rilevanza esterna”, ma la sola attività “accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti”, così come in precedenza già evidenziata – (in termini, Cass. Civ., n. 8697/2022 ove si ribadisce che “per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti”).
II. Conclusivamente, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da nei confronti Parte_1 Parte_2 di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2024/2023 pubblicata dal CP_1
Tribunale di Monza in data 26 settembre 2023;
- condanna ed in solido fra loro, alla rifusione, in Parte_1 Parte_2
favore di delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 3.966,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 13 di 14 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e Parte_1 [...]
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato Pt_2 per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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