Articolo 1 della Legge 11 aprile 1953, n. 289
Articolo 2
Versione
17 maggio 1953
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 8.900.000.000 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi dei regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
La spesa di cui al precedente comma e' destinata:
a) per lire 6.900.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di cui 400.000.000 di lire per opere da eseguirsi in Sardegna;
b) per lire 2.000.000.000 alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.
Entrata in vigore il 17 maggio 1953