Ordinanza cautelare 17 settembre 2024
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2024, proposto da
Top Suite S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Filippi Filippi, Paolo Re e Annalisa Spedicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Puglia Sviluppo S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della Comunicazione di inammissibilità dell’istanza di accesso al finanziamento POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II – Capo 6 – pratica CP6002783 – “ Aiuti per gli investimenti delle PMI nel settore turistico alberghiero ”, trasmessa a Top Suite S.r.l. via PEC in data 10.6.2024 a firma del Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Competitività Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese di Regione Puglia;
- di ogni altro atto presupposto, correlato e/o comunque consequenziale, anche allo stato non conosciuto, ivi incluso il “ preavviso di rigetto con motivazione ” comunicato da Puglia Sviluppo a Top Suite S.r.l. con PEC in data 17.4.2024 con espressa riserva di proporre, all’esito favorevole del procedimento caducatorio, successiva e separata domanda risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a.;
nonché per il risarcimento
dei danni, anche da ritardo, subiti e subendi per effetto dell’illegittimità degli atti impugnati, avuto specifico riguardo anche all’eventuale perdita dei finanziamenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 31.7.2024 e depositato il 30.8.2024, la ricorrente ha dedotto, per quanto di interesse:
- di aver stipulato in data 18.2.2019 un contratto di godimento finalizzato alla vendita (cd. “ rent to buy ”) avente ad oggetto un complesso immobiliare, ubicato nel Comune di Melendugno e denominato “Masseria Carleo”, al fine di svolgervi attività ricettiva;
- che in data 7.4.2022 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un bando riguardante l’erogazione di aiuti in esenzione per le piccole e medie imprese operanti nel settore turistico alberghiero;
- che pertanto, in data 17.8.2022, al fine di soddisfare un requisito per accedere a tali finanziamenti, la Top Suite S.r.l. comunicava alla controparte negoziale la volontà di acquistare il compendio immobiliare in godimento tramite l’esercizio dell’opzione d’acquisto indicata in contratto, impegnandosi alla stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il marzo 2023;
- che tuttavia, al fine di integrare i requisiti formali richiesti dal bando, le parti decidevano di risolvere consensualmente il contratto di rent to buy del 18.2.2019 - privando così di efficacia anche l’opzione di acquisto esercitata – sottoscrivendo contestualmente, in data 15.11.2022, un contratto preliminare di vendita del medesimo compendio, con programmazione dell’acquisto definitivo dell’immobile entro il 15.4.2023;
- che a quel punto la Top Suite S.r.l., con istanza del 23.11.2022, avanzava richiesta presso la Regione Puglia per accedere alle agevolazioni in esenzione di cui si discute al fine di acquistare la “Masseria Carleo”, nonché eseguire taluni lavori di ammodernamento della struttura e comprare alcuni arredi, il tutto per un importo complessivo pari a € 833.143,7;
- che tuttavia, con nota del 17.4.2024, veniva comunicato alla Società istante il preavviso di rigetto della domanda formulata, ritenendosi avviato l’investimento de quo “ in data antecedente alla presentazione della domanda ”, con conseguente violazione delle disposizioni regolanti la procedura di finanziamento;
- che, a seguito delle osservazioni rese dalla richiedente, la Regione Puglia, con successivo provvedimento del 10.6.2024, comunicava da ultimo la definitiva inammissibilità dell’istanza presentata dalla richiedente.
2. La Top Suite S.r.l. agisce in questa sede impugnando la comunicazione di inammissibilità dell’istanza di finanziamento inoltrata in data 23.11.2022, di cui ha chiesto l’annullamento.
La parte ha affidato la fondatezza del ricorso a un unico ordine di censure così compendiato: “ Violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 651/2014, ed in particolare del considerando n. 23; violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale Puglia n. 17/2014, ed in particolare degli articoli 36 e 57; violazione e falsa applicazione del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 7.4.2022, ed in particolare degli articoli 4 e 7; eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del principio di proporzionalità; violazione articoli 3 e 97 Cost. ”.
3. Si è costituita nel presente giudizio la Regione Puglia in data 4.9.2024, sviluppando le proprie difese nella successiva memoria depositata in data 9.9.2024.
4. All’esito dell’udienza camerale del 12.9.2024, il Tribunale, con ordinanza n. 618 del 17.9.2024, ha fissato udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
5. Depositate dalle parti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 10.3.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono.
7. Occorre, anzitutto, premettere che il provvedimento gravato ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza formulata dalla Top Suite S.r.l. con riguardo ai finanziamenti richiesti sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 5, e 4, comma 18, dell’Avviso pubblico di cui al “ Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2024 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014 – Titolo II – Capo 6 ‘Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero’ come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2 – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento ”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 41 del 7.4.2022 (d’ora in avanti, anche solo “Avviso pubblico”).
Più precisamente, per quanto di rilievo, nell’atto impugnato tale decisione veniva motivata in ragione del fatto che l’investimento proposto dalla Top Suite S.r.l. doveva considerarsi iniziato “ in data antecedente alla presentazione della domanda ” ad opera della richiedente, attesa la presenza di un “ atto giuridicamente vincolante ” della ricorrente stipulato in epoca precedente alla proposizione dell’istanza di contributi avanzata il 23.11.2022.
A sostegno di tale conclusione, nel provvedimento gravato viene invero sottolineato che la Società, già in data 17.8.2022 aveva esercitato l’opzione di acquisto del compendio immobiliare “Masseria Carleo”, in accordo con quanto previsto dal contratto di rent to buy stipulato con la proprietà in data 18.2.2019 (cfr., in particolare, artt. 5.2 e 5.3 di tale contratto), ciò determinando, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, il venir meno dell’effetto incentivante previsto dall’art. 4, comma 18, dell’Avviso, tenuto anche conto del fatto che la ricorrente, “ dal 2019 fino al 15/11/22 , (…) ha versato in favore del proprietario la somma di € 128.000,00 come corrispettivo per la concessione in godimento e € 40.000,00 come acconto sul prezzo attribuito per la futura vendita ”.
8. La Top Suite S.r.l. lamenta in questa sede l’illegittimità, sotto plurimi profili, dell’atto impugnato, prospettando in sintesi:
- di non aver stipulato, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla Regione, alcun “ atto giuridicamente vincolante ” in data anteriore all’inoltro della domanda di finanziamento;
- che, invero, il contratto di rent to buy del 18.2.2019 attribuiva alla Società soltanto un diritto di godimento del complesso immobiliare in questione, garantendo al contempo una mera facoltà, per l’odierna ricorrente, di acquistare successivamente l’immobile attraverso l’esercizio di un diritto di opzione;
- che, sebbene tale opzione sia stata poi effettivamente esercitata dalla ricorrente in data 17.8.2022, ciò non poteva comunque determinare l’inammissibilità della richiesta di finanziamento avanzata dalla parte, atteso che il contratto di rent to buy cui accedeva la stessa era stato risolto dai contraenti in data 15.11.2022 proprio allo scopo di consentire alla Società di accedere alle agevolazioni de quibus ;
- che, del resto, la Società non avrebbe mai potuto dare seguito all’acquisto dell’immobile opzionato in assenza del finanziamento richiesto, tenuto conto delle “ sopravvenute difficoltà imprenditoriali ” che avevano implicato la risoluzione consensuale dell’originario contratto di rent to buy .
9. La ricostruzione appena richiamata non è condivisa dal Tribunale.
10. Bisogna, anzitutto, muovere dalla disciplina regolante l’accesso ai finanziamenti di cui si discute, delineata dall’Avviso pubblico del 7.4.2022.
L’art. 7, comma 5, dell’Avviso in questione prevede, in primo luogo, che “ La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all’interno della dichiarazione di ammissibilità […], determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti ”.
La medesima previsione precisa altresì che, “ Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra (ossia quella di presentazione della domanda, n.d.r.), l’intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile ”.
Quanto a tale ultimo aspetto, la norma rinvia espressamente all’art. 4, comma 18, dell’Avviso, il quale così stabilisce: “ Con riferimento all’effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell’art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per ‘avvio dei lavori’ si intende: ‘la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima ”.
La disposizione prosegue poi stabilendo, in piena coerenza con il già citato art. 7, comma 5, che, “ in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l’intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile ”.
La disciplina richiamata si pone in linea con quella posta dal Regolamento UE n. 651/2014 (il quale “ dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ”), che, all’art. 2, n. 23, riporta la nozione di “ avvio dei lavori ” nei termini riprodotti dall’art. 4, comma 18, dell’Avviso pubblico.
Tale norma va letta in chiave funzionalmente orientata rispetto al perseguito “ Effetto di incentivazione ” di cui all’art. 6, par. 2, il quale stabilisce che “ Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato ” (cfr., sull’importanza e il ruolo di tale principio di “ incentivazione ” in relazione agli aiuti ammissibili, anche i considerando n. 5 e 18 del medesimo Regolamento).
11. Vale inoltre la pena rammentare che, sul tema in esame, si è più volte pronunciata la giurisprudenza amministrativa chiarendo che, “ Affinché il contributo pubblico possa essere considerato legittimo alla luce della normativa eurounitaria, occorre che esso sia stato determinante della volontà dell’impresa di intraprendere un investimento, che viceversa non avrebbe realizzato in assenza dei benefici economici elargiti dall’amministrazione ”; pertanto, “ al fine di verificare l’effetto di incentivazione assumono rilievo determinante il momento di avvio del programma di investimento e la data di presentazione della domanda al soggetto finanziatore, atteso che solo in relazione a tali date è possibile verificare se l’investimento sarebbe stato effettuato indipendentemente dalla possibilità di ricevere un contributo finanziario, come del resto si ricava dall’esame dell’art. 6 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - regolamento generale di esenzione per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea -, sul punto ripreso dall’art. 57, comma 2, del regolamento della regione Puglia n. 17/2014 - come modificato dal regolamento regionale n. 2 del 10 gennaio 2019 ”; con la conseguenza che, “ se la decisione di effettuare un determinato investimento è stata assunta prima della presentazione della domanda di contributo, la prospettiva di riceverlo non può essere considerata determinante dell’iniziativa imprenditoriale, che quindi non appare meritevole di essere incentivata ” (nei termini appena citati, si veda Cons. Stato, V, n. 775/2022).
12. Ora, nel caso di specie, a dispetto di quanto rappresentato dalla Società nelle proprie difese, dalla documentazione in atti non si ricavano elementi obiettivi da cui evincere, in coerenza con il principio incentivante appena richiamato, che la Top Suite S.r.l., in assenza dell’accesso alle agevolazioni di cui si discute, non avrebbe proceduto all’operazione in esame - in primis , quindi, all’acquisto della “Masseria Carleo”, rappresentante la parte di maggior rilievo del progetto di investimento - emergendo, piuttosto, circostanze di segno contrario da cui desumere che la decisione di effettuare un simile investimento era stata assunta dall’odierna ricorrente già in epoca antecedente alla proposizione della domanda di contributo del 23.11.2022, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione nell’atto gravato.
12.1. Ciò si ricava, in particolare, anzitutto dallo specifico negozio stipulato dalla Società in data 18.2.2019, costituito, non già da un contratto di mera locazione del compendio immobiliare, ma, più peculiarmente, da un contratto di godimento dell’immobile funzionale alla sua successiva vendita in favore del conduttore (cfr. il “ Contratto di godimento in funzione della successiva vendita ” sub doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, seppur vero che alla luce delle previsioni negoziali di detto contratto l’acquisto dell’immobile costituiva una mera facoltà per la Top Suite S.r.l., e non già un obbligo per detta contraente ai sensi dell’art. 5 del contratto, è d’altro canto parimenti indiscutibile che il canone annualmente dovuto dalla ricorrente (per l’importo complessivo di € 33.000,00) si componeva di una quota (pari a € 10.000) da imputare a titolo di acconto sull’eventuale prezzo di acquisto dell’immobile in ipotesi di futura compravendita (art. 7.4) ad opera della parte conduttrice; circostanza, questa, che ha comportato la complessiva corresponsione della Società in favore della proprietà, nel corso della durata quadriennale del rapporto, di totali € 40.000,00.
Così come, d’altro lato, è pacifico che la volontà di acquistare il medesimo compendio immobiliare, in conformità con quanto previsto dall’art. 5 del medesimo contratto, è stata poi comunicata dalla Società con dichiarazione di esercizio dell’opzione recante data del 17.8.2022 (doc. 5, ibidem ), così vincolando la stessa alla “ conclusione del contratto del trasferimento del diritto di proprietà del complesso immobiliare ” entro il termine di centottanta giorni (così l’art. 5.3 del contratto).
12.2. Per converso, in disparte le diverse prospettazioni attoree sul punto, nessun elemento oggettivo consente di verificare che in concreto la scelta della Top Suite S.r.l. di procedere all’acquisto dell’immobile de quo fosse da correlare esclusivamente all’accesso alle agevolazioni di cui si discute, non riscontrandosi alcuna menzione di detta circostanza nella comunicazione di acquisto del 17.8.2022 (cfr. ancora doc. 5, fascicolo della ricorrente), né nelle successive stipulazioni negoziali intercorse tra le parti e prodotte agli atti di giudizio (cfr. il “ Preliminare di vendita ” nonché l’atto “ Risoluzione Rent to Buy ”, entrambi del 15.11.2022, di cui rispettivamente al doc. 6 e al doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
Risulta parimenti indimostrato dalla ricorrente che tale acquisto sarebbe stato impossibile in assenza dei contributi richiesti, non essendo stata in alcun modo documentata la situazione economico-finanziaria dell’ente.
Non può dunque condividersi, come sostenuto dalla ricorrente, che, a seguito della citata opzione, non possa ravvisarsi alcun “ atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda ” per la Top Suite S.r.l. secondo le definizioni contenute nella disciplina delineata dall’Avviso pubblico, considerato che, ancorché gli effetti giuridici di detta opzione siano stati poi di fatto consensualmente caducati dai contraenti mediante la stipula dell’atto risolutivo del 15.11.2022, rimane nella sostanza invariata la portata di tale manifestazione di volontà ad opera della Società, essendo idonea ad escludere, in assenza di elementi probatori di segno contrario, l’effetto incentivante richiesto dalla normativa europea ai fini dell’accesso ai finanziamenti in questione.
13. Ne discende, pertanto, la legittimità del provvedimento di inammissibilità adottato dall’Amministrazione, con conseguente integrale rigetto del ricorso, anche con riferimento alla domanda attorea avente ad oggetto la riparazione del danno da ritardo, postulando la stessa, in ogni caso, l’illegittimità dell’atto gravato.
14. In ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite, nulla dovendo disporsi sul punto con riguardo alla restante parte non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra Top Suite S.r.l. e la Regione Puglia.
Nulla sulle spese della parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO