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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA NZ Presidente
Filomena NO Giudice
NO IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1857/2024, vertente tra
Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Stefania Spadoni e
, Parte_2 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Elena De Falco
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in NO
Laziale (Roma), in data 13 settembre 1997. Dall'unione matrimoniale
1 sono nati i figli (classe 1997), (classe 2000) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato in data [...]), ad oggi tutti maggiorenni.
I ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale, deducendo, a sostegno della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la convivenza intollerabile e hanno chiesto altresì, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 293/2024 pubblicata l'11 luglio 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse congiuntamente rassegnate e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti con le note scritte depositate, rispettivamente, in data 13 e 21 maggio
2025 e che di seguito si trascrivono:
A. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO Laziale (Roma), in data 13 settembre 1997 (atto 02586, parte 2, serie 800, anno 1997), mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
B. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale alla sig.ra dove rimarrà a vivere unitamente ai figli Parte_2
(nata a [...], il [...]), (nata a [...], Per_1 Per_2
il 10.12.2000) e (nato a [...], il [...]), tutti Per_3
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
2 C. Nelle more della vendita dell'immobile familiare, i costi delle utenze, volturate alla sig.ra a seguito della Pt_2
separazione personale, sono ripartiti tra i coniugi al 50%;
D. Dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
E. Il sig. verserà alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
quale contributo al mantenimento dei tre figli, , Per_1
e maggiorenni ma non ancora Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, un assegno pari ad € 750,00 mensili tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
F. Le spese straordinarie, salvo quelle necessarie ed urgenti, nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e in ossequio a quanto disposto dal protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Roma;
G. L'assegno Unico (e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico) sarà versato nella misura del 50% sul conto corrente tratto su Banca BNL IBAN:
[...] intestato alla sig.ra
[...]
che lo utilizzerà per le esigenze dei figli. Pt_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci:
H. I coniugi danno atto di aver posto in vendita a terzi la casa coniugale sita in Roma via San Michele di Ganzaria n. 5
3 identificazione catastale dati catastali: foglio 1021, particella
948 subalterno 1 e 2: Via San Michele di Ganzaria n. 5, piano
T - 1 -S1, z.c. 6, categ. A77, classe 5, vani 7,5, superficie catastale tot. mq. 254, r.c. 1.316,97 subalterno 3, Via San
Michele di Ganzaria n. 5 piano S1, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 11, mq 38, sup. catastale mq 49, r.c.
131,49 (locale garage), impegnandosi a rinnovare il mandato alla vendita o alla stessa Agenzia che ha già in carico la vendita o ad altra stimata Agenzia.
I. La sig.ra a seguito della vendita Parte_2 dell'immobile de quo e con l'introito del corrispettivo della vendita, verserà al sig. titolo di rimborso forfettario Pt_1
per le spese da questo sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale, un importo complessivo pari ad € 42.000,00
(quarantaduemila/00), mediante versamento su conto corrente bancario intestato al ricorrente
IBAN: [...];
L. i coniugi si impegnano a sostenere fino alla vendita della casa coniugale, gli oneri mensili a titolo di rimborso del mutuo gravante sull'immobile, giusto contratto di mutuo fondiario n.
CF1227079, importo € 200.000,00, decorrenza 30.03.2016, rata mensile € 655,45 e scadenza al 30.03.2046 e contratto n. CF1227080, importo 100.000,00, decorrenza 30.03.2016, rata mensile € 330,75 e scadenza al 30.03.2046, nella seguente misura: 60% a carico del sig. 40% Parte_1
a carico della sig.ra . Parte_2
M. L'autovettura Fiat Fremont, Tg. Ek 473 SC, anno immatricolazione 2011 di proprietà del sig. , Parte_1
ma in uso alla famiglia verrà posta in vendita. Sul ricavato
4 della vendita pari ad un importo di € 8.000,00/9.000,00, il sig. orrisponderà alla sig.ra la somma Pt_1 Parte_2
di € 3.000,00 (escluso il risarcimento riconosciuto dalla
Compagnia di Assicurazione in occasione dell'incidente occorso alla sig.ra in data 06/11/2023, che Parte_2
sarà impiegato per la riparazione dell'autovettura).
N. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Tanto premesso, la domanda formulata congiuntamente dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 13 settembre 1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. In corso di causa, e precisamente con attestazione di Cancelleria del 19 giugno 2025, è stato dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO Laziale (Roma) in data 13 settembre 1997 tra Parte_1
5 nato il [...] a [...] e , nata il 26 settembre Parte_2
1971 a Roma;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO Laziale (RM) al n. 254, Parte 2, Serie A, Anno
1997;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO Laziale (Roma) per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore
NO IA
Il Presidente
TA NZ
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA NZ Presidente
Filomena NO Giudice
NO IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1857/2024, vertente tra
Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Stefania Spadoni e
, Parte_2 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Elena De Falco
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in NO
Laziale (Roma), in data 13 settembre 1997. Dall'unione matrimoniale
1 sono nati i figli (classe 1997), (classe 2000) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato in data [...]), ad oggi tutti maggiorenni.
I ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale, deducendo, a sostegno della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la convivenza intollerabile e hanno chiesto altresì, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 293/2024 pubblicata l'11 luglio 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse congiuntamente rassegnate e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti con le note scritte depositate, rispettivamente, in data 13 e 21 maggio
2025 e che di seguito si trascrivono:
A. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO Laziale (Roma), in data 13 settembre 1997 (atto 02586, parte 2, serie 800, anno 1997), mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
B. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale alla sig.ra dove rimarrà a vivere unitamente ai figli Parte_2
(nata a [...], il [...]), (nata a [...], Per_1 Per_2
il 10.12.2000) e (nato a [...], il [...]), tutti Per_3
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
2 C. Nelle more della vendita dell'immobile familiare, i costi delle utenze, volturate alla sig.ra a seguito della Pt_2
separazione personale, sono ripartiti tra i coniugi al 50%;
D. Dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
E. Il sig. verserà alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
quale contributo al mantenimento dei tre figli, , Per_1
e maggiorenni ma non ancora Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, un assegno pari ad € 750,00 mensili tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
F. Le spese straordinarie, salvo quelle necessarie ed urgenti, nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e in ossequio a quanto disposto dal protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Roma;
G. L'assegno Unico (e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico) sarà versato nella misura del 50% sul conto corrente tratto su Banca BNL IBAN:
[...] intestato alla sig.ra
[...]
che lo utilizzerà per le esigenze dei figli. Pt_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci:
H. I coniugi danno atto di aver posto in vendita a terzi la casa coniugale sita in Roma via San Michele di Ganzaria n. 5
3 identificazione catastale dati catastali: foglio 1021, particella
948 subalterno 1 e 2: Via San Michele di Ganzaria n. 5, piano
T - 1 -S1, z.c. 6, categ. A77, classe 5, vani 7,5, superficie catastale tot. mq. 254, r.c. 1.316,97 subalterno 3, Via San
Michele di Ganzaria n. 5 piano S1, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 11, mq 38, sup. catastale mq 49, r.c.
131,49 (locale garage), impegnandosi a rinnovare il mandato alla vendita o alla stessa Agenzia che ha già in carico la vendita o ad altra stimata Agenzia.
I. La sig.ra a seguito della vendita Parte_2 dell'immobile de quo e con l'introito del corrispettivo della vendita, verserà al sig. titolo di rimborso forfettario Pt_1
per le spese da questo sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale, un importo complessivo pari ad € 42.000,00
(quarantaduemila/00), mediante versamento su conto corrente bancario intestato al ricorrente
IBAN: [...];
L. i coniugi si impegnano a sostenere fino alla vendita della casa coniugale, gli oneri mensili a titolo di rimborso del mutuo gravante sull'immobile, giusto contratto di mutuo fondiario n.
CF1227079, importo € 200.000,00, decorrenza 30.03.2016, rata mensile € 655,45 e scadenza al 30.03.2046 e contratto n. CF1227080, importo 100.000,00, decorrenza 30.03.2016, rata mensile € 330,75 e scadenza al 30.03.2046, nella seguente misura: 60% a carico del sig. 40% Parte_1
a carico della sig.ra . Parte_2
M. L'autovettura Fiat Fremont, Tg. Ek 473 SC, anno immatricolazione 2011 di proprietà del sig. , Parte_1
ma in uso alla famiglia verrà posta in vendita. Sul ricavato
4 della vendita pari ad un importo di € 8.000,00/9.000,00, il sig. orrisponderà alla sig.ra la somma Pt_1 Parte_2
di € 3.000,00 (escluso il risarcimento riconosciuto dalla
Compagnia di Assicurazione in occasione dell'incidente occorso alla sig.ra in data 06/11/2023, che Parte_2
sarà impiegato per la riparazione dell'autovettura).
N. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Tanto premesso, la domanda formulata congiuntamente dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 13 settembre 1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. In corso di causa, e precisamente con attestazione di Cancelleria del 19 giugno 2025, è stato dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO Laziale (Roma) in data 13 settembre 1997 tra Parte_1
5 nato il [...] a [...] e , nata il 26 settembre Parte_2
1971 a Roma;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO Laziale (RM) al n. 254, Parte 2, Serie A, Anno
1997;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO Laziale (Roma) per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore
NO IA
Il Presidente
TA NZ
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