Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3278/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata in [...], il [...] – cod. fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE), al Corso Ugo C.F._1 de Carolis, n. 46, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Ventrone, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato in [...], il [...] – cod. Controparte_1 fisc. , assistito da GI IO, in qualità di amministratrice di C.F._2 sostegno, ed ivi elettivamente domiciliato alla via R. Bosco, n. 491, presso lo studio dell'avv. Antonino Di Martino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.10.2024, il procuratore di parte ricorrente, ha concluso conformemente agli atti di causa, in particolare per l'affido esclusivo del minore alla luce anche delle relazioni negative depositate in atti dagli assistenti sociali ed anche dal disinteresse dei nonni e del padre rispetto alle spese straordinarie che ad oggi non sono state versate.
Il procuratore di parte resistente, per il tramite delle proprie note ritualmente depositate, visto, il persistere di criticità nella regolare frequentazione del sig. CP_1 con i figli, per come descritte dalle relazioni dei Servizi Sociali, e considerato che si tratta di aspetti inerenti alla corretta crescita e sviluppo dei minori, oltre che incidenti sull'equilibrio emotivo del resistente, ha chiesto disporsi la comparizione delle parti con fissazione, a breve, di nuova udienza in presenza, per poi all'esito assumere le conseguenti decisioni. In via gradata si è riportato alle conclusioni formulate.
Con atto del 16.6.2022 il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09.06.2021, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con Controparte_1 addebito a quest'ultimo.
A tal fine ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario, in data 11.12.2011, in
Agerola (NA), con il resistente, unione dalla quale sono nati, in Vico Equense (NA) due figli: (il 29.09.2012) e (il 27.06.2014). Ha altresì dedotto il venir meno Per_1 Per_2 dell'affectio maritalis e che la prosecuzione del rapporto matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Ha quindi adito l'intestato Tribunale, cui ha pure richiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, cui assegnare la casa coniugale, sita in Agerola (NA), alla via degli Ontanelli, n. 4; obbligarsi il resistente al pagamento in suo favore di un assegno mensile pari almeno a Euro 1.400,00, di cui Euro 600,00 per contribuire al mantenimento del coniuge ed Euro 400,00 per ciascun figlio, oltre il 70% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, con vittoria di spese.
In data 15.12.2021, si è costituito in giudizio il quale non si è Controparte_1 opposto all'accoglimento della richiesta di separazione spiegata ex adverso, bensì ha contrastato la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla addebitabilità a sé della medesima separazione;
ha, quindi, chiesto rigettarsi tutte le avverse domande e disciplinarsi il diritto di visita padre-figli, nonché porsi a carico del ed in favore CP_1 dell' , a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, un assegno mensile Parte_1 complessivamente non superiore a Euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi;
“spese e competenze di lite come per legge”.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, all'udienza di comparizione del 09.06.2022, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale al resistente, affidando i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
inoltre, ha disciplinato il regime di frequentazione tra i figli minori e il genitore non collocatario e ha posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge mediante il pagamento di una somma mensile pari a Euro 250,00, nonché a quello dei figli minori mediante un assegno complessivamente pari a Euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i medesimi.
Incaricati i Servizi Sociali, territorialmente competenti, di espletare un'indagine socio- familiare, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza del 13/10/2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali e previa trasmissione degli atti al PM perché formulasse le sue conclusioni.
******
2.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dalla ricorrente e cui ha aderito il resistente, è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse – tenuto conto del negativo esito del tentativo di conciliazione tra le stesse, per come esperito dal Giudice delegato dal Presidente all'udienza presidenziale del 09.06.2022, nonché avuto riguardo all'iniziativa, intrapresa da ambo le parti, volta a ottenere la declaratoria giudiziale di addebito della separazione all'altro coniuge –, sia dalla gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente rivolte (violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, violenze fisiche e verbali).
Da tutto quanto precede può inferirsi, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta sul punto concordemente formulata dai contendenti, deve essere pronunziata la separazione personale inter partes.
2.2. Come anticipato, ha chiesto addebitarsi la separazione a Parte_1
il quale - nella comparsa di costituzione depositata in data Controparte_1
08.09.2022 – ha, a sua volta, domandato l'addebito alla controparte.
Ebbene, ai fini della declaratoria di addebito della separazione, non può ritenersi, di per sé, sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
invero, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione, occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28.09.2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11.06.2005 n. 12383 e
Cass. civ., sez. I., 16.11.2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27.06.2006, n. 14840);
“In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ.,
18074/2014). Valga pure rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza: In siffatta ipotesi, ove l'altro coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale, ai fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto - con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti - se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza” (Cass. civ., sentenza del 20.12.1995 n. 13021; Cass. civ., Ordinanza n. 10711 del 20.04.2023).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che entrambe le domande non possano essere accolte, non essendone stata adeguatamente provata la fondatezza.
Invero, la ricorrente ha allegato che il rapporto coniugale si è, nel tempo, deteriorato a causa delle condotte violente assunte dal , nei confronti della CP_1 moglie e dei figli, tali da costringere la a sporgere denuncia-querela nei suoi Parte_1 confronti;
ha esposto e documentato che, in conseguenza di tale denuncia, il G.I.P. del
Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza n. 429 del 04.02.2021, aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento d'urgenza della controparte dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da , dai figli Parte_1 della predetta e dai suoi prossimi congiunti (cfr. comunicazione ex art. 282 quater c.p.p., produzione di parte ricorrente, in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia, di cui agli artt. 572, comma II, c.p. e di lesioni personali di cui all'art. 582 – 585, in relazione all'art. 576 - 577 c.p.).
La , in buona sostanza, ha precisato che la convivenza “era divenuta Parte_1 praticamente impossibile” a causa della “sindrome psico-organica a prevalente espressività frontale, con grave disforia”, che il aveva sviluppato in conseguenza di un grave sinistro CP_1 stradale occorso nell'anno 2014 (cfr. relazione di consulenza medico-legale e psichiatrico forense, produzione di parte ricorrente).
Ebbene, la domanda di addebito formulata dalla non può trovare Parte_1 accoglimento in quanto, come sopra osservato, le allegate condotte contrarie ai doveri del matrimonio sono state poste in essere dal in un periodo successivo rispetto CP_1 all'incidente dal quale è derivata la patologia neurologica a carico dello stesso, sicchè le stesse appaiono irrilevanti ai fini dell'addebito non essendo volontarie e consapevoli.
Tanto è emerso anche nel corso del procedimento penale a carico del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia, laddove dalla relazione psichiatrica finalizzata a valutare la capacità di stare in giudizio è risultato che “attualmente lo stato mentale di CP_1
è tale da escludere la cosciente partecipazione a suo carico a tenore dell'art. 71 co. 1 cod. proc.
[...] penale, né tanto meno lo sarà in futuro”, nonché dal decreto di nomina di amministratore di sostegno dell'08.03.2022, dal quale se ne deduce che il non è capace di CP_1 svolgere in piena autonomia gli atti della vita quotidiana.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, si rileva che il ha allegato, sin dalla sua costituzione in giudizio, che, invero, la crisi coniugale CP_1
è da imputare alla controparte, la quale “non ha voluto prendersi cura del marito”, violando, dunque, gli obblighi di assistenza morale e materiale. In particolare, la – Parte_1 successivamente all' incidente del coniuge e all'insorgenza della malattia –, pur in presenza dei presupposti, dapprima, non ha inteso fare ricorso agli istituti previsti a tutela dei soggetti più deboli, preferendo gestire “autonomamente, e senza render conto ad alcuno, la rendita
INAIL mensilmente percepita dal resistente operando in totale autonomia sul suo conto corrente” e, dopo, “divenne intollerante” nei confronti del coniuge, ponendo in essere un atteggiamento
“litigioso ed aggressivo foriero di un aggravamento delle condizioni psichiche di quest'ultimo” .
E però, non è stata offerta prova circa la riconducibilità eziologica della crisi del rapporto di coniugio alle descritte condotte della moglie. Peraltro, l'espressa allegazione, ad opera del resistente, del carattere decisamente risalente delle violazioni da parte della ricorrente, esitate nello sgretolamento dell'unità familiare, fanno sì che questo non possa essere ricondotto, specificamente, a un comportamento lamentato dal ricorrente.
Pertanto, le richieste di addebito proposte da ciascuna delle parti devono essere respinte. La separazione tra i coniugi, dunque, va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
2.1. Per quanto concerne i provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, la ricorrente ha domandato disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo dei figli minori e (nati, ripetesi, rispettivamente, il 29.09.2012 e il 27.06.2014), allegando la Per_1 Per_2 grave condizione di salute del Sorrentino.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed
è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). In caso di divorzio, così come in sede di separazione sia consensuale che giudiziale,
e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico- fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole.
Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nel caso che occupa, a sostegno della propria richiesta, la ha dedotto che Parte_1 il è affetto da “sindrome psico-organica a prevalente espressività frontale, con grave CP_1 disforia”, in conseguenza della quale – come già rappresentato – ha cominciato a manifestare, durante la convivenza, una condotta violenta ai danni sia della madre che dei figli.
Dal suo canto, la parte resistente non si è opposta alla citata domanda di controparte, chiedendo unicamente disciplinarsi il diritto di visita padre-figli, atteso che le condizioni di salute del predetto, sebbene gravi, non risultano ostative all'esercizio di tale diritto. Lo stesso ha poi allegato che, pur conservando una affabilità di fondo, è emotivamente instabile, inabile al lavoro, caratterialmente labile, talvolta apatico, insomma non in grado di attendere autonomamente alla propria persona ed ai propri interessi;
di certo, purtroppo, non in grado di esercitare, come in precedenza, il proprio ruolo di padre e marito.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, è risultato che, a seguito del più volte citato sinistro del 2014, il ha riportato un quadro CP_1 neuropsicologico alterato, caratterizzato da deficit dell'attenzione e delle funzioni esecutive, del linguaggio e della memoria a breve ed a lungo termine;
inoltre sono presenti deficit della capacità critica e giudizio e disturbi comportamentali tre cui disinibizione, facile irritabilità, irrequietezza e labilità emotiva. In buona sostanza, a causa del descritto quadro patologico, il resistente versa in uno stato di confusione psicologica che rende alquanto labile ed incerta la sua capacità di discernimento;
nonché è apparso non in grado di salvaguardare i propri interessi, non riuscendo a compiere in autonomia le scelte necessarie al proprio benessere psico –fisico.
Tanto risulta avvalorato dal fatto che si è reso necessario attivare la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno al fine di rappresentare ed assistere il resistente nel presente giudizio. Tale nomina è avvenuta in data 6 dicembre 2021 in favore di IO GI, madre del . CP_1
Per tali ragioni, dovendosi ritenere sussistente un'inidoneità del , il quale CP_1 non è risultato in grado di curare autonomamente neppure i propri interessi per le ragioni sopra espresse, va disposto l'affido esclusivo dei due figli minori in favore di Parte_1
con conseguenziale collocamento degli stessi presso la ricorrente.
[...]
Quanto al diritto di visita spettante in favore del , si osserva che le CP_1 relazioni redatte dai Responsabili rispettivamente dei Servizi Sociali di Vico Equense e di
Agerola, in atti - incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, di accertare il regolare svolgimento dei rapporti padre-figli, le modalità e i tempi di permanenza dei minori presso il padre, nonché il regime di affido più adeguato, all'esito di incontri protetti tra gli stessi – hanno evidenziato alcune criticità di tipo comunicativo- relazionale e
“organizzative rispetto alla strutturazione degli incontri liberi tra padre e figli legate soprattutto alla distanza chilometrica” (cfr. relazione S.S. di Agerola, depositata il 03.07.2023), tra la madre dei minori e la nonna paterna (amministratrice di sostegno del ), a cui si è CP_1 cercato di porre rimedio anche mediante un tentativo di mediazione. Nel corso degli incontri successivi, si è evidenziato che la distanza geografica tra i minori (residenti nel comune di Agerola) e il padre (residente nel comune di Vico
Equense), comportando un viaggio a/r di circa due ore, in alcuni casi, ha inciso negativamente sull' esecuzione degli incontri (cfr. relazione dei S.S. di Agerola, depositata il 29.11.2023: “durante il periodo estivo gli incontri tra il sig. e i figli presso il Comune di CP_1
Vico Equense sono stati sospesi”), nonché sulla qualità e sulla durata degli stessi, in quanto i minori – da ultimo nel mese di settembre del 2023 - hanno manifestato una certa
“irrequietezza”, causata dalla “stanchezza della giornata scolastica, nonché il tragitto in macchina, i bambini (…) arrivano a Vico già stanchi e seccati”.
Ciò nonostante, durante il lungo monitoraggio, è emersa “una situazione positiva” da ambo le parti, mostratisi ben lieti di effettuare i suddetti incontri;
difatti, “ in Per_1 particolare ricerca il dialogo ed è ben disposto nel confronto col genitore, sembra prediligere Per_2 maggiormente il gioco alla conversazione (…). Il sig. (…) ha mostrato il proprio impegno nel CP_1 coinvolgere i figli nelle attività ludiche e nel colloquio”(cfr. relazione depositata il 27.03.2023).
Da ultimo, gli operatori sociali delegati hanno rappresentato che il rapporto tra i minori, e e il padre “appare sereno e caratterizzato da sentimenti di affetto reciproci: Per_1 Per_2 il sig. nel corso degli appuntamenti ha sempre dimostrato impegno ed interesse nei riguardi dei CP_1 figli, interrogandoli sulla loro quotidianità (…), coinvolgendoli (…) riuscendo a placare i piccoli screzi nati tra i fratelli”; i minori, parimenti, hanno dimostrato, verso il padre, “tenerezza e attenzione” (cfr. relazione depositata il 29.11.2023).
Tutto ciò premesso, tenuto conto del reciproco rapporto affettivo tra il padre e i figli minori, ma anche della patologia di cui è affetto il , si ritiene di disciplinare CP_1 le visite come statuito in dispositivo, prevedendo che le stesse avvengano sempre alla presenza dell'Amministratore di sostegno del , ovvero di un altro familiare di CP_1 fiducia.
2.2. Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale [sita in Agerola (NA), alla Via degli Ontanelli, n. 4], di cui è comproprietaria la , deve essere assegnata a Parte_1 quest'ultima, in quanto genitrice collocataria dei figli minori e onde Per_1 Per_2 garantire a questi ultimi di permanere nel luogo assurto ad habitat familiare (cfr. Cass. civ. sez. VI, 04.10.2018 n. 24254). Al riguardo, si rileva che la , sin dal ricorso Parte_1 introduttivo, ha dichiarato di risiedere con i figli nella detta casa coniugale e che il si è trasferito presso l'abitazione della madre sita in Vico Equense alla via CP_1
Gradoni n. 22.
3.1. In ordine alla richiesta della ricorrente di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere, in suo favore, un contributo al mantenimento dei figli minori, e Per_1
è opportuno rammentare le norme e i principi giurisprudenziali, condivisi dal Per_2
Tribunale, che ispirano la corrispondente decisione.
L'art. 337 ter c.c., al comma 4, prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Difatti, per come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent. 01.07.2015, n. 13504).
Nella specie, la ricorrente, con riguardo alla propria situazione economico- reddituale, ha allegato di essere disoccupata e non percettrice di reddito alcuno;
ha, altresì, dedotto di vivere, unitamente ai figli minori, in una casa di cui è proprietaria per 1/6. ha dedotto di godere, a titolo di indennità per infortunio sul Controparte_1 lavoro occorso nell'anno 2014, di una rendita mensile pari a circa Euro 2.941,32 (cfr. estratto conto dicembre 2021, produzione di parte resistente), dunque, confermando quanto rappresentato dal coniuge, secondo cui il resistente percepisce dall'INAIL una rendita annuale, per inabilità permanente, pari ad Euro 28.580,66. Ha versato in atti, unicamente, estratti conto dall'anno 2008 all'anno 2021. Il resistente ha precisato di vivere presso l'abitazione della madre - sua amministratrice di sostegno – provvedendo anche al mantenimento di quest'ultima, giacché la stessa ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa per occuparsi completamente alla cura del figlio.
Il , nella memoria ex art. 183, comma VI, primo termine, c.p.c., ha allegato CP_1 che la controparte “ha sempre svolto attività lavorative stabili ed è sempre stata, ed a tutt'oggi è, percettrice di un reddito che l'ha resa (e la rende) completamente autonoma ed autosufficiente”. Ha precisato che la “dal 2012 in poi, ha nell'ordine lavorato quale commessa presso un negozio Parte_1 di 'Yamamay' in Positano;
quale Front Desk Receptionist presso il Covo dei Saraceni e presso Villa
Rosa, sempre in Positano, ed ancora quale commessa presso La Tartana e presso Pepito's sempre in
Positano. Attualmente è anche rappresentante di commercio di prodotti cosmetici, detersivi e detergenti, per la casa (Chogan) e lavora anche alle dipendenze di un B&B in Agerola ”.
La ricorrente ha contestato tutte le suddette circostanze, rappresentando di svolgere solo l'attività di “pubblicizzare cosmetici e detersivi”, peraltro, “saltuariamente e con compensi davvero irrisori” (cfr. memoria ai sensi dell'art. 183, comma VI, terzo termine, c.p.c.).
In ragione di tutto quanto precede, tenuto conto del patrimonio e della capacità di reddito delle parti, dell'età e delle correlate esigenze dei figli minori (ad oggi di anni Per_1
12) e (ad oggi di anni 10), del medio-alto tenore di vita esistente durante la Per_2 convivenza per come desumibile dalle allegazioni delle parti, avuto riguardo alla circostanza che, come anticipato, i minori continuano ad abitare nella casa coniugale, di cui è comproprietaria la madre, nonché alla disponibilità in tal senso manifestata dal padre, il Collegio stima congruo confermare a carico di l'obbligo, già Controparte_1 previsto in sede presidenziale, di compartecipare al mantenimento dei figli minori, Per_1
e corrispondendo in favore di un importo mensile Per_2 Parte_1 complessivamente pari a Euro 751,80 (ossia pari a Euro 375,90 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Inoltre, va confermato a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie - mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e di istruzione - occorrenti per i figli suddetti, purché concordate o debitamente documentate.
4. In ordine alla domanda, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, occorre rammentare che, alla stregua di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le molte altre, Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), con orientamento condiviso dal Collegio, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora il primo non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il Giudice, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato; a tal fine il
Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. civ., sez. I, n. 9915 del 24 aprile 2007).
La misura dell'assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. civ. sez. 1, n. 17199 dell'11 luglio 2013; Cass.
Civ. Sez. VI 9.02.2015 n. 2445). In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del
13.02.2013) i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito l'orientamento consolidato, secondo il quale: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”. Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare la impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr., tra le altre, Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n.
2961).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso di specie, ritiene il Collegio che Parte_1 abbia diritto alla corresponsione, da parte del marito, di un contributo al suo
[...] mantenimento.
Invero, preme innanzitutto rilevare che il resistente, solo nella memoria ex art. 183, comma VI, primo termine, c.p.c., ha allegato (peraltro, in maniera alquanto generica) – come già rappresentato – la piena autosufficienza economica della moglie, mentre, inizialmente – in sede di comparsa di costituzione, depositata in data 08.09.2022 – si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della , Parte_1 deducendo genericamente la capacità reddituale della controparte, ovvero la giovane età e il buono stato di salute della stessa.
Ciò premesso, la ricorrente ha specificamente contestato le avverse deduzioni, precisando di non lavorare alle dipendenze di alcun B&B, sito in Agerola, bensì “si occupa di pubblicizzare cosmetici e detersivi per la Chogan, attività che svolge saltuariamente e con compensi davvero irrisori”, riscontrando notevoli difficoltà nel “trovare un lavoro stabile che sia conciliabile con le esigenze dei figli minori” (cfr. memoria per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma
VI, terzo termine, c.p.c.).
Di talché, a giudizio del Collegio, dette allegazioni disvelano una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita da parte della , ciò che giustifica Parte_1
l'intervento del Tribunale in funzione perequativa attraverso l'imposizione, a carico del
, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. CP_1
Per quanto riguarda il quantum del citato contributo, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato in data 11.12.2011), del tenore di vita avuto dalla famiglia in pendenza del vincolo matrimoniale (per come desumibile dalle riferite allegazioni delle parti), tenuto, altresì, conto della giovane età della (di anni 42) e della intatta Parte_1 capacità lavorativa di quest'ultima (non avendo la medesima nulla allegato e provato in senso contrario), si stima congruo porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere mensilmente alla ricorrente, entro e non oltre il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del coniuge, una somma pari a Euro 150,00
(centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione,
[...] Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la separazione dei coniugi nato a [...], il Controparte_1
07.04.1983, e , nata a [...], il [...]; Parte_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Agerola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 64, parte II, S.A dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C) rigetta la richiesta di addebito della separazione, formulata da;
Parte_1
D) rigetta la richiesta di addebito della separazione, formulata da Controparte_1
E) dispone l'affidamento esclusivo dei minori, e a Persona_3 Persona_4
con collocazione degli stessi presso la madre, cui assegna la casa Controparte_2 coniugale, sita in Agerola (NA), alla Via degli Ontanelli, n. 4;
F) dispone che il padre, possa vedere e tenere con sé i figli minori, Controparte_1
e sempre alla presenza del suo Amministratore di sostegno, ovvero di Per_1 Per_2 un altro familiare di fiducia: un pomeriggio a settimana, da individuarsi (in caso di disaccordo) nel martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola (nei periodi di frequenza scolastica) o, in mancanza, dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, dalle ore 16:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica;
ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre con pernottamento ovvero dal 01° gennaio al 06 gennaio con pernottamento;
ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì in albis; ogni anno tre settimane, anche non consecutive, con pernottamento durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
G) ordina la trasmissione della sentenza all'Ufficio Tutele del Tribunale di Torre
Annunziata per l'apertura di un fascicolo di vigilanza;
H) dispone che versi, in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 751,80 (euro 375,90 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT a decorrere dal 1.1.2026; detto importo dovrà essere versato a Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese;
I) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
J) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il 5 Controparte_1
di ogni mese, a , a titolo di contributo al mantenimento della moglie, Parte_1 una somma mensile pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
K) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 3.2.2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano