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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1370/2022 Verbale di udienza
Oggi 18 settembre 2025 alle ore 12.30 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo, sono comparsi:
- per l'appellante l'avv. Antonella Rossi in sost. avv.ti Marco Pesenti e Parte_1
Francesco Concio;
- per l'appellato , l'avv. Roberto Caneva. CP_1
E' presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Le parti costituite concludono come da rispettivi atti introduttivi. L'avv. Rossi replica all'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale sollevata dalla controparte per la prima volta in nota conclusiva confermando la sussistenza della prova in ordine alla titolarità del credito in capo all'appellante.
La Corte invita le parti a discutere la causa.
Le parti discutono brevemente anche riportandosi al contenuto dei rispettivi atti.
La Corte, esaurita la discussione, si ritira in Camera di Consiglio.
Alle ore 14.30 la Corte rientra in aula e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito riportata come parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1370/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 14.7.2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA , rappresentata da (C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
P.IVA ) e per essa dalla sua procuratrice speciale C.F. P.IVA_2 Parte_3
e P.IVA ) in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. (C.F. P.IVA_3 Parte_4
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Silvia Ceci;
appellante nei confronti di
2 , nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Caneva;
appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante:
“In via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione in appello, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 3029/2020 del 08/10/2020 (RG 5193/2020) emesso in data
06/10/2020 dal Tribunale di Verona.
In via subordinata: per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione in appello, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo n. 3029/2020 del 08/10/2020 (RG 5193/2020) emesso in data 06/10/2020 dal Tribunale di Verona non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il Sig. , al pagamento in favore della odierna appellante CP_1 dell'importo Euro 44.782,50, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello.
Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa, e diritto alla restituzione di quanto eventualmente dovesse essere pagato al sig. , a titolo di spese legali del primo grado di giudizio, nel caso CP_1 di riforma della sentenza impugnata”.
per l'appellato:
“In via principale
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e diritto e, per Parte_1
l'effetto, integralmente confermare la Sentenza di primo grado.
3 In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, si reiterano le conclusioni di primo grado:
In via pregiudiziale
Per i motivi tutti di cui in narrativa, ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 3029/2020 del 08/10/2020 RG
5193/2020 emesso in data 06/10/2020 qui opposto.
In via preliminare
Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Verona del 08/10/2020 RG 5193/2020 emesso in data 06/10/2020.
In via principale nel merito
Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Verona n.
3029/2020 del 08/10/2020 RG 5193/2020 emesso in data 06/10/2020.
In ogni caso
Per i motivi di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente in favore di Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad Iva e Cpa come per legge e condanna ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. depositato il 15.12.2020, CP_1 citava e per essa la procuratrice rappresentata a sua volta dalla Parte_1 Parte_2 procuratrice (d'ora in avanti Controparte_2 Parte_1
per brevità), dinanzi al Tribunale di Verona chiedendo la revoca e/o la declaratoria di
[...]
4 nullità e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 3029/2020 del 8.10.2020 (R.G. 5193/2020), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 44.782,50 in solido con CP_3
e quali fideiussori della (fallita e già
[...] Controparte_4 Parte_5
denominata , quale saldo debitore del contratto di conto corrente FIL Parte_6
01263 RAP. 000100130 intestato alla accesso in data 29.6.2005 presso Parte_6 la Banca Agricola Mantovana s.p.a. – Filiale di Verona, e revocato il 19.2.2010, oltre interessi calcolati al tasso convenzionale dal 19.2.2010 a saldo, e spese della procedura.
Eccepita in via preliminare la prescrizione del credito ingiunto, essendo decorso il termine decennale, nel merito affermava che l'opposta non avesse prodotto alcuno i documenti necessari per attivare la procedura monitoria, ossia l'estratto conto ed il contratto di apertura di conto corrente redatto in forma scritta, risultando prodotti un documento contabile non redatto secondo i canoni di cui all'art. 50 T.U.B. ed il contratto parziale di conto corrente 100130, 92 fil. 80 aperto in data 14.8.2003, non coincidente con le allegazioni depositate. Oltre a non aver dimostrato l'esistenza del credito ingiunto, deduceva che la Banca non avesse dimostrato neanche che la determinazione dello stesso fosse avvenuta escludendo l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Costituitasi, in via preliminare l'opposta chiedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, contestava le eccezioni avversarie, poiché generiche ed infondate sia in fatto sia in diritto.
Confermava poi la prova del credito ingiunto, avendo essa allegato non solo la copia corretta del contrato di conto corrente, ma anche gli estratti conti secondo i criteri richiesti dall'art. 50 T.U.B., già prodotti anche in sede monitoria, che permettevano di ricostruire integralmente l'andamento del rapporto intercorso e di verificare la legittimità della richiesta di pagamento azionata in via monitoria.
5 Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del titolo, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. emessa il 9.6.2022 n. 1109, il Tribunale di Verona accoglieva le conclusioni attoree, e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'opponente.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità riguardante l'onus probandi posto a carico della banca poiché attrice in senso sostanziale, il Tribunale ha ritenuto che l'opposta non avesse assolto a detto onere, non avendo essa fornito la serie integrale degli estratti conto relativi all'intero corso del rapporto, avendo prodotto per il periodo anteriore al 2007 esclusivamente mere stampe di pagine informatiche, prive di valenza probatoria.
Avverso la sentenza ha prodotto appello impugnando la decisione del Parte_1
Tribunale di Verona sulla base di un unico motivo di gravame, nel quale ha contestato la decisione di ritenere non assolto l'onere probatorio riguardante il credito azionato dall'ingiungente opposta: premessa la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'inadempimento dell'obbligata principale e dell'obbligo di garanzia assunto in qualità di fideiussore, l'appellante ha sostenuto di aver depositato tutta la necessaria documentazione contrattuale e contabile, dovendosi considerare che i movimenti attestati negli estratti conto dimessi non erano stati oggetto di doglianze specifiche, ed anche quelli prodotti parzialmente nella forma di “mere stampe di pagine informatiche” non erano stati disconosciuti ex 2712 o
2719 c.c. dal . Inoltre, anche a voler considerare assolto l'onere probatorio soltanto a partire CP_1
dal 2007, il Tribunale avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni tenendo conto del principio del c.d. “saldo zero”, espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. CP_1 dell'appello. Nel merito, ne sosteneva l'infondatezza, affermando che, al contrario di quanto
6 esposto nel motivo avversario, negli scritti difensivi di primo grado egli aveva contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta, nonché le incongruenze presenti nella stessa.
Riguardo al c.d. “saldo zero”, rilevava l'assenza dei presupposti utili all'applicazione del principio, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Nei rispettivi scritti conclusivi, l'appellante ribadiva la possibilità di applicare quantomeno il c.d. saldo zero;
l'appellato replicava affermando l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della richiesta applicazione del principio, poiché introdotto solo in sede di gravame, contestando la quantificazione del credito avversario in quanto operata in assenza di compiuta istruttoria.
Vista la documentazione depositata dall'appellante, al fine della decisione la Corte riteneva necessario disporre un approfondimento peritale per accertare il credito nei limiti entro i quali lo stesso risultava documentato, e pertanto, con ordinanza del 15.1.2025, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando al consulente nominato il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, con riferimento al conto corrente oggetto di causa, proceda il c.t.u. al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri e, quando non in contrasto con questi, secondo le pattuizioni contrattuali: consideri il c.t.u. saldo zero al 1.1.2007 ed effettui ogni ulteriore conteggio solo a partire da tale data;
escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.; escluda per l'eccedenza eventuali interessi applicati con tasso superiore a quello pattuito od oggetto di documentato legittimo esercizio di ius variandi;
escluda ogni addebito a titolo di spese fisse se non pattuite contrattualmente”.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU concludeva indicando per il conto corrente n.
100130.92, nel periodo oggetto di indagine, un saldo a debito del correntista pari a € 53.250,00.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e, al termine della discussione e della camera di consiglio, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
7 ***
In via preliminare, si osserva che risulta superata l'istanza espressa dall'appellato al fine della dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sul presupposto “che l'impugnazione proposta da non abbia alcuna probabilità di successo, stante Pt_1 Parte_1
l'immediata infondatezza dell'unico motivo d'appello”; la stessa si rivela in ogni caso infondata, come si osserverà con riguardo alla fondatezza dell'appello proposto.
Non può poi trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva c.d. sostanziale
(id est titolarità del credito) sollevata dall'appellato per la prima volta nelle note del 5.9.2025.
Il Collegio ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24798 del 5.11.2020, nella quale si è osservato: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Si deve premettere che la questione non afferisce al presupposto della legittimazione (attiva) della parte opposta in senso stretto o processuale (c.d. legitimatio ad causam) - condizione dell'azione alla quale soltanto si riferisce l'affermazione giurisprudenziale circa la rilevabilità del relativo difetto in ogni stato e grado del giudizio e per la cui sussistenza è sufficiente la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso - bensì alla sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito, o legittimazione in senso sostanziale.
Orbene la titolarità siccome conseguente ad atti di cessione, anche in massa, del credito, rientra negli elementi costitutivi della domanda, e cioè attiene al merito ed alla fondatezza della domanda. In tal senso la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi,
8 di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata, secondo le regole generali, di fornire la prova di quanto affermato, nel senso che la sua legittimazione sostanziale rientra nel thema probandum: come già riportato, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (così già Cass., sentenza n. 4116 del 2.3.2016; cfr. anche Cass. sentenza n. 16904 del 27.6.2018, n. 16904).
In particolare, come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione secondo un orientamento peraltro consolidato, “se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione
- necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (…) In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione
9 in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass., sent. n. 17262 del 24.6.2024).
È stata dunque più volte riconosciuta la piena applicazione, in ordine a tale questione, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione ad un fatto – quale la titolarità del credito in capo a convenuta e intervenuta in forza di cessione in blocco – circa il quale si controverte se esso sia provato o meno: quando la stessa parte controinteressata lo abbia dato per pacifico, esso può ritenersi provato per ciò solo, non avendo il giudice motivo di porlo in dubbio in assenza di evidenza contraria.
Orbene, nella specie si deve osservare che la qualità di cessionario del rapporto in capo all'ingiungente opposta e dunque la titolarità del rapporto non sono mai state contestate dall'ingiunto opponente – che ha svolto contestazioni che si pongono da un punto di vista logico- giuridico a valle rispetto a tale profilo - nel giudizio di primo grado, tanto che il tema non è stato neppure affrontato dal Tribunale, risultando un dato pacifico.
In ogni caso, si osserva per completezza che nella specie l'avviso di cessione pubblicato ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999 e 58 T.U.B. (doc. 4 del fascicolo monitorio), oltre a contenere le dichiarazione di cedente e cessionario, rimanda, mediante collegamento ipertestuale, all'elenco dei debiti ceduti (cfr. “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”), permettendo l'identificazione del credito ceduto: anche la Suprema Corte, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha ribadito che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che
10 occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., n. 31188/2017, in senso conforme n.
4277/2023).
***
Nel merito, l'appello merita accoglimento.
Premesso l'onere di dimostrare il credito azionato in sede monitoria mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto dalla data di inizio del rapporto gravante sulla banca, attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (come chiarito anche nella sentenza gravata), risulta ormai orientamento consolidato - e da questa Corte condiviso - quello secondo cui in caso di parziale produzione documentale (qual è il caso, verificatosi nella specie, di allegazione degli estratti conto riferiti al rapporto solo da una certa data in avanti), per l'ipotesi di saldo a debito del correntista, “deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass. Civ., sent. n. 23852/2022): si permette così (c.d. saldo zero), di coniugare l'esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti, con il contemporaneo onere probatorio gravante sull'istituto bancario ingiungente. In altri termini non risulta corretto, come ha fatto nella specie il giudice di primo grado, attribuire all'assenza dei primi estratti conto efficacia preclusiva della possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, “potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale)” (Cass. Civ., sent. n. 1842/2011).
Secondo giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. Civ., sentenza n. 11543/2019, in senso conforme i successivi provvedimenti n. 23852/2020; n. 22387/2021, n. 27632/2022, n.
22290/2023, n. 11735/2024), “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della
11 pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale
a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”).
Nel caso in esame l'odierna appellante in sede monitoria (e nel giudizio di opposizione) ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al periodo dal 1.1.2007 (doc. n. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo grado), mentre con riguardo al periodo anteriore ha prodotto mere stampe di documentazione interna alla banca cui correttamente il Tribunale ha negato valenza probatoria, neppure potendosi ritenere quanto in queste rappresentato come “non contestato”, giacché
12 l'opponente ha sempre negato che la banca avesse, con la documentazione prodotta, fornito adeguata dimostrazione del credito dedotto.
Applicando i principi espressi nella giurisprudenza sopra richiamata, si deve però ritenere l'idoneità di quella documentazione a dimostrare la formazione del credito con il criterio del c.d. saldo zero dalla data del 1.1.2007 sino alla data di chiusura del conto corrente n. 100103.92, avvenuta il 3.12.2009 con il passaggio del debito a contenzioso.
L'eccezione dell'appellato d'inapplicabilità del richiamato criterio in quanto invocata dall'appellante per la prima volta con la citazione in appello è infondata, trattandosi di criterio destinato a regolare l'accertamento del credito da parte del giudice sulla base del materiale probatorio fornito: in altri termini, il giudice deve procedere secondo tale metodo in presenza di produzione di estratti conto a partire da una certa data del rapporto, sia o non sia tale metodo invocato o suggerito da una delle parti.
Nella specie, come si è osservato, la stessa sentenza gravata indica l'omessa produzione degli estratti conto anteriori al 2007 (cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata: “Ritenuta dirimente, nel merito, la circostanza della mancata produzione da parte della banca opposta della serie integrale degli estratti conto relativi all'intero corso del rapporto, produzione di cui la medesima
è onerata nella sua veste di attrice in senso sostanziale;
Considerato, infatti, che, quanto agli estratti conto anteriori al 2007, sono state allegate esclusivamente mere stampe di pagine informatiche, completamente prive di valenza probatoria e che detta carenza, peraltro già rilevata dal G.I. nell'ordinanza con cui è stata negata la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non è stata ritualmente colmata neppure in prosieguo”), essendo invece prodotti quelli relativi al periodo successivo: ne ha tratto tuttavia inesatte conseguenze quanto all'accertamento del credito.
13 Le uniche contestazioni riferite alla documentazione riferita al periodo successivo al 1.1.2007 sono quelle espresse dall'appellato con riferimento: a) alle discrasie presenti tra il numero di conto corrente indicato negli estratti di conto corrente oggetto dell'inizio del periodo d'indagine
(alla data del 1.1.2007 risultava n. 100130.92) rispetto a quello di chiusura (alla data del
31.12.2009 era il n. 100130.14), circostanza spiegabile con la fusione dell'originario istituto bancario titolare del rapporto (Banca Agricola Mantovana) con nell'ambito Controparte_5
del medesimo gruppo bancario ( , risultando in concreto evidente (sulla Controparte_6
base delle differenti intestazioni degli estratti di conto corrente del 30.08 – 30.09.2008 e non avendo l'opponente dedotto di essere parte di diversi rapporti di conto corrente con lo stesso istituto) che gli estratti prodotti si riferiscono allo stesso ed unico conto corrente aperto in data
14.8.2003 con n. 100130; b) al saldo “zero” del conto corrente oggetto d'indagine (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione in appello: “l'ultimo file presente nella cartella relativa al 2009 denominato “31.12.2009.pdf” riporta al 31/12/2009 un saldo 0 del conto corrente revocato in data 19/02/2010 MA la dichiarazione ex art. 50 Tub (doc. 6 monitorio) riporta, invece, inspiegabilmente un saldo di € 45.269,44): l'indicato estratto conto riporta invece il trasferimento del credito a contezioso dell'importo di € 61.881,33.
Tale ultimo importo è stato invero confermato anche dal CTU nominato, all'esito dei conteggi utilizzati per il ricalcolo del saldo finale (all. n. 5 dell'elaborato peritale), avendo poi da quell'importo il CTU dedotto il saldo passivo risultante al momento nel quale va invece assunto il saldo zero per quanto sopra osservato nonché le voci illegittimamente addebitate per il periodo successivo, così quantificando il corretto saldo a debito del correntista per il conto corrente oggetto d'indagine, senza che all'operato del CTU ed all'esito cui egli è pervenuto, come attestato dallo stesso ausiliario del giudice, siano state mosse contestazioni dalle parti e/o dai rispettivi consulenti, fatta salva la precisazione che segue.
14 L'ingiungente ha agito in via monitoria per un credito indicato nell'importo di € 44.782,50, come da certificazione resa ex art. 50 T.U.B. dal Capo Struttura e dal Dirigente dell'istituto bancario titolare del rapporto (doc. 6 del fascicolo monitorio), attestante appunto la sussistenza di un saldo pari a - € 44.782,50; nel documento è affermato altresì, ai sensi della medesima disposizione normativa, che le risultanze esposte sono conformi alle scritture contabili tenute a norma di legge,
e che il credito vantato “è vero e liquido”.
Il CTU nominato, secondo le istruzioni ricevute con ordinanza del 24.2.2025, ha conteggiato un saldo passivo maggiore, pari - alla data di chiusura del rapporto per il passaggio del debito a contenzioso - a - € 53.250,00.
Si deve in proposito constatare che la Banca appellante non ha mai indicato di voler dedurre o dimostrare ex art. 2697 c.c. la sussistenza di un saldo differente (e maggiore) rispetto a quello oggetto della pretesa economica azionata in via monitoria, né ha mai indicato che (e per quale motivo) la dichiarazione ex art. 50 T.U.B. non riportasse il “vero” saldo passivo.
Non si può di conseguenza accertare nella presente sede un credito superiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto: il mero riferimento espresso nelle conclusioni (non del ricorso monitorio ma solo degli atti successivi) alla “diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio” trattandosi di clausola di stile che semmai pertiene all'ipotesi di accertamento di un credito inferiore a quello dedotto. Merita in tale prospettiva considerare che, anche dopo il deposito della relazione tecnica in questo grado di giudizio, la banca non ha diversamente espresso le sue richieste conclusive, ribadendo il petitum diretto a ottenere la condanna al pagamento della somma di € 44.782,50, oltre accessori, avendo così concluso nel merito (nella nota conclusiva depositata il 4.9.2025, con conclusioni richiamate all'odierna udienza): “In via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione in appello, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 3029/2020 del 08/10/2020 (RG 5193/2020) emesso in
15 data 06/10/2020 dal Tribunale di Verona. In via subordinata: per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione in appello, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo n.
3029/2020 del 08/10/2020 (RG 5193/2020) emesso in data 06/10/2020 dal Tribunale di Verona non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il Sig. CP_1
, al pagamento in favore della odierna appellante dell'importo Euro 44.782,50, oltre
[...]
interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello”.
In considerazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. e dell'assenza di elementi utili a giustificare la sopra rilevata discrasia (quali ad es. pagamenti parziali, pagamenti di terzi etc.), si deve ritenere domandato ed in ogni caso accertato un credito in linea capitale pari (e non superiore) a quello recato dal decreto ingiuntivo opposto, e dunque pari a € 44.782,50.
Con le precisazioni suesposte l'appello merita pieno accoglimento, pervenendosi in concreto ad accertare un credito pari a quello fin da principio dedotto, con conseguente condanna del fideiussore appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 44.782,50, quale saldo a debito del rapporto di conto corrente n. 100130.92, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo.
***
Stante la soccombenza totale dell'appellato , le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_1 devono essere regolate secondo i criteri di cui all'art. 91 c.p.c., con liquidazione in dispositivo base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, tenuto conto del credito accertato, in misura conforme anche alla dichiarazione di valore espressa nell'atto di appello (€ 44.782,50), e delle fasi effettivamente svolte in primo e secondo grado.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da rappresenta da Parte_1 Pt_2
e per essa dalla procuratrice speciale in totale riforma della sentenza
[...] Parte_3
n. 1109/2022 emessa dal Tribunale di Verona, condanna a corrispondere CP_1 all'appellante la somma di € 44.782.50, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, sino al soddisfo;
2. condanna la parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, e quanto al presente grado in € 10.768,00 totali, di cui € 777 per spese anticipate ed € 9.991,00 per compensi professionali, rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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Prima Sezione civile
R.G. 1370/2022 Verbale di udienza
Oggi 18 settembre 2025 alle ore 12.30 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo, sono comparsi:
- per l'appellante l'avv. Antonella Rossi in sost. avv.ti Marco Pesenti e Parte_1
Francesco Concio;
- per l'appellato , l'avv. Roberto Caneva. CP_1
E' presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Le parti costituite concludono come da rispettivi atti introduttivi. L'avv. Rossi replica all'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale sollevata dalla controparte per la prima volta in nota conclusiva confermando la sussistenza della prova in ordine alla titolarità del credito in capo all'appellante.
La Corte invita le parti a discutere la causa.
Le parti discutono brevemente anche riportandosi al contenuto dei rispettivi atti.
La Corte, esaurita la discussione, si ritira in Camera di Consiglio.
Alle ore 14.30 la Corte rientra in aula e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito riportata come parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1370/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 14.7.2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA , rappresentata da (C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
P.IVA ) e per essa dalla sua procuratrice speciale C.F. P.IVA_2 Parte_3
e P.IVA ) in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. (C.F. P.IVA_3 Parte_4
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Silvia Ceci;
appellante nei confronti di
2 , nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Caneva;
appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante:
“In via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione in appello, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 3029/2020 del 08/10/2020 (RG 5193/2020) emesso in data
06/10/2020 dal Tribunale di Verona.
In via subordinata: per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione in appello, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo n. 3029/2020 del 08/10/2020 (RG 5193/2020) emesso in data 06/10/2020 dal Tribunale di Verona non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il Sig. , al pagamento in favore della odierna appellante CP_1 dell'importo Euro 44.782,50, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello.
Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa, e diritto alla restituzione di quanto eventualmente dovesse essere pagato al sig. , a titolo di spese legali del primo grado di giudizio, nel caso CP_1 di riforma della sentenza impugnata”.
per l'appellato:
“In via principale
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e diritto e, per Parte_1
l'effetto, integralmente confermare la Sentenza di primo grado.
3 In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, si reiterano le conclusioni di primo grado:
In via pregiudiziale
Per i motivi tutti di cui in narrativa, ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 3029/2020 del 08/10/2020 RG
5193/2020 emesso in data 06/10/2020 qui opposto.
In via preliminare
Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Verona del 08/10/2020 RG 5193/2020 emesso in data 06/10/2020.
In via principale nel merito
Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Verona n.
3029/2020 del 08/10/2020 RG 5193/2020 emesso in data 06/10/2020.
In ogni caso
Per i motivi di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente in favore di Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad Iva e Cpa come per legge e condanna ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. depositato il 15.12.2020, CP_1 citava e per essa la procuratrice rappresentata a sua volta dalla Parte_1 Parte_2 procuratrice (d'ora in avanti Controparte_2 Parte_1
per brevità), dinanzi al Tribunale di Verona chiedendo la revoca e/o la declaratoria di
[...]
4 nullità e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 3029/2020 del 8.10.2020 (R.G. 5193/2020), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 44.782,50 in solido con CP_3
e quali fideiussori della (fallita e già
[...] Controparte_4 Parte_5
denominata , quale saldo debitore del contratto di conto corrente FIL Parte_6
01263 RAP. 000100130 intestato alla accesso in data 29.6.2005 presso Parte_6 la Banca Agricola Mantovana s.p.a. – Filiale di Verona, e revocato il 19.2.2010, oltre interessi calcolati al tasso convenzionale dal 19.2.2010 a saldo, e spese della procedura.
Eccepita in via preliminare la prescrizione del credito ingiunto, essendo decorso il termine decennale, nel merito affermava che l'opposta non avesse prodotto alcuno i documenti necessari per attivare la procedura monitoria, ossia l'estratto conto ed il contratto di apertura di conto corrente redatto in forma scritta, risultando prodotti un documento contabile non redatto secondo i canoni di cui all'art. 50 T.U.B. ed il contratto parziale di conto corrente 100130, 92 fil. 80 aperto in data 14.8.2003, non coincidente con le allegazioni depositate. Oltre a non aver dimostrato l'esistenza del credito ingiunto, deduceva che la Banca non avesse dimostrato neanche che la determinazione dello stesso fosse avvenuta escludendo l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Costituitasi, in via preliminare l'opposta chiedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, contestava le eccezioni avversarie, poiché generiche ed infondate sia in fatto sia in diritto.
Confermava poi la prova del credito ingiunto, avendo essa allegato non solo la copia corretta del contrato di conto corrente, ma anche gli estratti conti secondo i criteri richiesti dall'art. 50 T.U.B., già prodotti anche in sede monitoria, che permettevano di ricostruire integralmente l'andamento del rapporto intercorso e di verificare la legittimità della richiesta di pagamento azionata in via monitoria.
5 Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del titolo, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. emessa il 9.6.2022 n. 1109, il Tribunale di Verona accoglieva le conclusioni attoree, e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'opponente.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità riguardante l'onus probandi posto a carico della banca poiché attrice in senso sostanziale, il Tribunale ha ritenuto che l'opposta non avesse assolto a detto onere, non avendo essa fornito la serie integrale degli estratti conto relativi all'intero corso del rapporto, avendo prodotto per il periodo anteriore al 2007 esclusivamente mere stampe di pagine informatiche, prive di valenza probatoria.
Avverso la sentenza ha prodotto appello impugnando la decisione del Parte_1
Tribunale di Verona sulla base di un unico motivo di gravame, nel quale ha contestato la decisione di ritenere non assolto l'onere probatorio riguardante il credito azionato dall'ingiungente opposta: premessa la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'inadempimento dell'obbligata principale e dell'obbligo di garanzia assunto in qualità di fideiussore, l'appellante ha sostenuto di aver depositato tutta la necessaria documentazione contrattuale e contabile, dovendosi considerare che i movimenti attestati negli estratti conto dimessi non erano stati oggetto di doglianze specifiche, ed anche quelli prodotti parzialmente nella forma di “mere stampe di pagine informatiche” non erano stati disconosciuti ex 2712 o
2719 c.c. dal . Inoltre, anche a voler considerare assolto l'onere probatorio soltanto a partire CP_1
dal 2007, il Tribunale avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni tenendo conto del principio del c.d. “saldo zero”, espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. CP_1 dell'appello. Nel merito, ne sosteneva l'infondatezza, affermando che, al contrario di quanto
6 esposto nel motivo avversario, negli scritti difensivi di primo grado egli aveva contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta, nonché le incongruenze presenti nella stessa.
Riguardo al c.d. “saldo zero”, rilevava l'assenza dei presupposti utili all'applicazione del principio, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Nei rispettivi scritti conclusivi, l'appellante ribadiva la possibilità di applicare quantomeno il c.d. saldo zero;
l'appellato replicava affermando l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della richiesta applicazione del principio, poiché introdotto solo in sede di gravame, contestando la quantificazione del credito avversario in quanto operata in assenza di compiuta istruttoria.
Vista la documentazione depositata dall'appellante, al fine della decisione la Corte riteneva necessario disporre un approfondimento peritale per accertare il credito nei limiti entro i quali lo stesso risultava documentato, e pertanto, con ordinanza del 15.1.2025, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando al consulente nominato il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, con riferimento al conto corrente oggetto di causa, proceda il c.t.u. al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri e, quando non in contrasto con questi, secondo le pattuizioni contrattuali: consideri il c.t.u. saldo zero al 1.1.2007 ed effettui ogni ulteriore conteggio solo a partire da tale data;
escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.; escluda per l'eccedenza eventuali interessi applicati con tasso superiore a quello pattuito od oggetto di documentato legittimo esercizio di ius variandi;
escluda ogni addebito a titolo di spese fisse se non pattuite contrattualmente”.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU concludeva indicando per il conto corrente n.
100130.92, nel periodo oggetto di indagine, un saldo a debito del correntista pari a € 53.250,00.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e, al termine della discussione e della camera di consiglio, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
7 ***
In via preliminare, si osserva che risulta superata l'istanza espressa dall'appellato al fine della dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sul presupposto “che l'impugnazione proposta da non abbia alcuna probabilità di successo, stante Pt_1 Parte_1
l'immediata infondatezza dell'unico motivo d'appello”; la stessa si rivela in ogni caso infondata, come si osserverà con riguardo alla fondatezza dell'appello proposto.
Non può poi trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva c.d. sostanziale
(id est titolarità del credito) sollevata dall'appellato per la prima volta nelle note del 5.9.2025.
Il Collegio ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24798 del 5.11.2020, nella quale si è osservato: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Si deve premettere che la questione non afferisce al presupposto della legittimazione (attiva) della parte opposta in senso stretto o processuale (c.d. legitimatio ad causam) - condizione dell'azione alla quale soltanto si riferisce l'affermazione giurisprudenziale circa la rilevabilità del relativo difetto in ogni stato e grado del giudizio e per la cui sussistenza è sufficiente la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso - bensì alla sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito, o legittimazione in senso sostanziale.
Orbene la titolarità siccome conseguente ad atti di cessione, anche in massa, del credito, rientra negli elementi costitutivi della domanda, e cioè attiene al merito ed alla fondatezza della domanda. In tal senso la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi,
8 di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata, secondo le regole generali, di fornire la prova di quanto affermato, nel senso che la sua legittimazione sostanziale rientra nel thema probandum: come già riportato, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (così già Cass., sentenza n. 4116 del 2.3.2016; cfr. anche Cass. sentenza n. 16904 del 27.6.2018, n. 16904).
In particolare, come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione secondo un orientamento peraltro consolidato, “se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione
- necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (…) In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione
9 in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass., sent. n. 17262 del 24.6.2024).
È stata dunque più volte riconosciuta la piena applicazione, in ordine a tale questione, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione ad un fatto – quale la titolarità del credito in capo a convenuta e intervenuta in forza di cessione in blocco – circa il quale si controverte se esso sia provato o meno: quando la stessa parte controinteressata lo abbia dato per pacifico, esso può ritenersi provato per ciò solo, non avendo il giudice motivo di porlo in dubbio in assenza di evidenza contraria.
Orbene, nella specie si deve osservare che la qualità di cessionario del rapporto in capo all'ingiungente opposta e dunque la titolarità del rapporto non sono mai state contestate dall'ingiunto opponente – che ha svolto contestazioni che si pongono da un punto di vista logico- giuridico a valle rispetto a tale profilo - nel giudizio di primo grado, tanto che il tema non è stato neppure affrontato dal Tribunale, risultando un dato pacifico.
In ogni caso, si osserva per completezza che nella specie l'avviso di cessione pubblicato ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999 e 58 T.U.B. (doc. 4 del fascicolo monitorio), oltre a contenere le dichiarazione di cedente e cessionario, rimanda, mediante collegamento ipertestuale, all'elenco dei debiti ceduti (cfr. “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”), permettendo l'identificazione del credito ceduto: anche la Suprema Corte, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha ribadito che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che
10 occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., n. 31188/2017, in senso conforme n.
4277/2023).
***
Nel merito, l'appello merita accoglimento.
Premesso l'onere di dimostrare il credito azionato in sede monitoria mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto dalla data di inizio del rapporto gravante sulla banca, attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (come chiarito anche nella sentenza gravata), risulta ormai orientamento consolidato - e da questa Corte condiviso - quello secondo cui in caso di parziale produzione documentale (qual è il caso, verificatosi nella specie, di allegazione degli estratti conto riferiti al rapporto solo da una certa data in avanti), per l'ipotesi di saldo a debito del correntista, “deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass. Civ., sent. n. 23852/2022): si permette così (c.d. saldo zero), di coniugare l'esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti, con il contemporaneo onere probatorio gravante sull'istituto bancario ingiungente. In altri termini non risulta corretto, come ha fatto nella specie il giudice di primo grado, attribuire all'assenza dei primi estratti conto efficacia preclusiva della possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, “potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale)” (Cass. Civ., sent. n. 1842/2011).
Secondo giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. Civ., sentenza n. 11543/2019, in senso conforme i successivi provvedimenti n. 23852/2020; n. 22387/2021, n. 27632/2022, n.
22290/2023, n. 11735/2024), “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della
11 pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale
a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”).
Nel caso in esame l'odierna appellante in sede monitoria (e nel giudizio di opposizione) ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al periodo dal 1.1.2007 (doc. n. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo grado), mentre con riguardo al periodo anteriore ha prodotto mere stampe di documentazione interna alla banca cui correttamente il Tribunale ha negato valenza probatoria, neppure potendosi ritenere quanto in queste rappresentato come “non contestato”, giacché
12 l'opponente ha sempre negato che la banca avesse, con la documentazione prodotta, fornito adeguata dimostrazione del credito dedotto.
Applicando i principi espressi nella giurisprudenza sopra richiamata, si deve però ritenere l'idoneità di quella documentazione a dimostrare la formazione del credito con il criterio del c.d. saldo zero dalla data del 1.1.2007 sino alla data di chiusura del conto corrente n. 100103.92, avvenuta il 3.12.2009 con il passaggio del debito a contenzioso.
L'eccezione dell'appellato d'inapplicabilità del richiamato criterio in quanto invocata dall'appellante per la prima volta con la citazione in appello è infondata, trattandosi di criterio destinato a regolare l'accertamento del credito da parte del giudice sulla base del materiale probatorio fornito: in altri termini, il giudice deve procedere secondo tale metodo in presenza di produzione di estratti conto a partire da una certa data del rapporto, sia o non sia tale metodo invocato o suggerito da una delle parti.
Nella specie, come si è osservato, la stessa sentenza gravata indica l'omessa produzione degli estratti conto anteriori al 2007 (cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata: “Ritenuta dirimente, nel merito, la circostanza della mancata produzione da parte della banca opposta della serie integrale degli estratti conto relativi all'intero corso del rapporto, produzione di cui la medesima
è onerata nella sua veste di attrice in senso sostanziale;
Considerato, infatti, che, quanto agli estratti conto anteriori al 2007, sono state allegate esclusivamente mere stampe di pagine informatiche, completamente prive di valenza probatoria e che detta carenza, peraltro già rilevata dal G.I. nell'ordinanza con cui è stata negata la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non è stata ritualmente colmata neppure in prosieguo”), essendo invece prodotti quelli relativi al periodo successivo: ne ha tratto tuttavia inesatte conseguenze quanto all'accertamento del credito.
13 Le uniche contestazioni riferite alla documentazione riferita al periodo successivo al 1.1.2007 sono quelle espresse dall'appellato con riferimento: a) alle discrasie presenti tra il numero di conto corrente indicato negli estratti di conto corrente oggetto dell'inizio del periodo d'indagine
(alla data del 1.1.2007 risultava n. 100130.92) rispetto a quello di chiusura (alla data del
31.12.2009 era il n. 100130.14), circostanza spiegabile con la fusione dell'originario istituto bancario titolare del rapporto (Banca Agricola Mantovana) con nell'ambito Controparte_5
del medesimo gruppo bancario ( , risultando in concreto evidente (sulla Controparte_6
base delle differenti intestazioni degli estratti di conto corrente del 30.08 – 30.09.2008 e non avendo l'opponente dedotto di essere parte di diversi rapporti di conto corrente con lo stesso istituto) che gli estratti prodotti si riferiscono allo stesso ed unico conto corrente aperto in data
14.8.2003 con n. 100130; b) al saldo “zero” del conto corrente oggetto d'indagine (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione in appello: “l'ultimo file presente nella cartella relativa al 2009 denominato “31.12.2009.pdf” riporta al 31/12/2009 un saldo 0 del conto corrente revocato in data 19/02/2010 MA la dichiarazione ex art. 50 Tub (doc. 6 monitorio) riporta, invece, inspiegabilmente un saldo di € 45.269,44): l'indicato estratto conto riporta invece il trasferimento del credito a contezioso dell'importo di € 61.881,33.
Tale ultimo importo è stato invero confermato anche dal CTU nominato, all'esito dei conteggi utilizzati per il ricalcolo del saldo finale (all. n. 5 dell'elaborato peritale), avendo poi da quell'importo il CTU dedotto il saldo passivo risultante al momento nel quale va invece assunto il saldo zero per quanto sopra osservato nonché le voci illegittimamente addebitate per il periodo successivo, così quantificando il corretto saldo a debito del correntista per il conto corrente oggetto d'indagine, senza che all'operato del CTU ed all'esito cui egli è pervenuto, come attestato dallo stesso ausiliario del giudice, siano state mosse contestazioni dalle parti e/o dai rispettivi consulenti, fatta salva la precisazione che segue.
14 L'ingiungente ha agito in via monitoria per un credito indicato nell'importo di € 44.782,50, come da certificazione resa ex art. 50 T.U.B. dal Capo Struttura e dal Dirigente dell'istituto bancario titolare del rapporto (doc. 6 del fascicolo monitorio), attestante appunto la sussistenza di un saldo pari a - € 44.782,50; nel documento è affermato altresì, ai sensi della medesima disposizione normativa, che le risultanze esposte sono conformi alle scritture contabili tenute a norma di legge,
e che il credito vantato “è vero e liquido”.
Il CTU nominato, secondo le istruzioni ricevute con ordinanza del 24.2.2025, ha conteggiato un saldo passivo maggiore, pari - alla data di chiusura del rapporto per il passaggio del debito a contenzioso - a - € 53.250,00.
Si deve in proposito constatare che la Banca appellante non ha mai indicato di voler dedurre o dimostrare ex art. 2697 c.c. la sussistenza di un saldo differente (e maggiore) rispetto a quello oggetto della pretesa economica azionata in via monitoria, né ha mai indicato che (e per quale motivo) la dichiarazione ex art. 50 T.U.B. non riportasse il “vero” saldo passivo.
Non si può di conseguenza accertare nella presente sede un credito superiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto: il mero riferimento espresso nelle conclusioni (non del ricorso monitorio ma solo degli atti successivi) alla “diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio” trattandosi di clausola di stile che semmai pertiene all'ipotesi di accertamento di un credito inferiore a quello dedotto. Merita in tale prospettiva considerare che, anche dopo il deposito della relazione tecnica in questo grado di giudizio, la banca non ha diversamente espresso le sue richieste conclusive, ribadendo il petitum diretto a ottenere la condanna al pagamento della somma di € 44.782,50, oltre accessori, avendo così concluso nel merito (nella nota conclusiva depositata il 4.9.2025, con conclusioni richiamate all'odierna udienza): “In via principale: per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione in appello, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 3029/2020 del 08/10/2020 (RG 5193/2020) emesso in
15 data 06/10/2020 dal Tribunale di Verona. In via subordinata: per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione in appello, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo n.
3029/2020 del 08/10/2020 (RG 5193/2020) emesso in data 06/10/2020 dal Tribunale di Verona non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il Sig. CP_1
, al pagamento in favore della odierna appellante dell'importo Euro 44.782,50, oltre
[...]
interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello”.
In considerazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. e dell'assenza di elementi utili a giustificare la sopra rilevata discrasia (quali ad es. pagamenti parziali, pagamenti di terzi etc.), si deve ritenere domandato ed in ogni caso accertato un credito in linea capitale pari (e non superiore) a quello recato dal decreto ingiuntivo opposto, e dunque pari a € 44.782,50.
Con le precisazioni suesposte l'appello merita pieno accoglimento, pervenendosi in concreto ad accertare un credito pari a quello fin da principio dedotto, con conseguente condanna del fideiussore appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 44.782,50, quale saldo a debito del rapporto di conto corrente n. 100130.92, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo.
***
Stante la soccombenza totale dell'appellato , le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_1 devono essere regolate secondo i criteri di cui all'art. 91 c.p.c., con liquidazione in dispositivo base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, tenuto conto del credito accertato, in misura conforme anche alla dichiarazione di valore espressa nell'atto di appello (€ 44.782,50), e delle fasi effettivamente svolte in primo e secondo grado.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da rappresenta da Parte_1 Pt_2
e per essa dalla procuratrice speciale in totale riforma della sentenza
[...] Parte_3
n. 1109/2022 emessa dal Tribunale di Verona, condanna a corrispondere CP_1 all'appellante la somma di € 44.782.50, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, sino al soddisfo;
2. condanna la parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, e quanto al presente grado in € 10.768,00 totali, di cui € 777 per spese anticipate ed € 9.991,00 per compensi professionali, rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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