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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4809/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2520/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 23/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023004763039/000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230010491041000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: la parte si riporta a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la sentenza 2520/2024 depositata in data 23.02.2024 con la quale è stato respinto il ricorso riguardante avviso di accertamento IVA e IRPEF 2017.
La sentenza ha rigettato il ricorso statuendo che il termine dell'accertamento era rispettato in ragione della sospensione ID occorsa nelle more.
Il contribuente afferma che la tardività non può essere superata come affermato dal giudice di primo grado
Si è costituito l'Ufficio eccependo, come già in primo grado che la società ricorrente aveva presentato la dichiarazione Modello Unico per l'anno 2017 tardivamente (in data 25/02/2019). Da questa data è stato calcolato il termine di tre anni. Nel calcolo, inoltre, è stato anche computato il periodo di sospensione per l'emergenza ID-19. Afferma poi che parte contribuente nulla prova circa la debenza del tributo ma insiste solo sulla tardività dell'accertamento
Agenzia riscossione non è costituita
All'udienza odierna l'appellante non è presente. Agenzia Entrate si riporta agli atti. Insiste sulla mancata decadenza dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
L'eccezione del contribuente circa la tardività dell'accertamento è da respingere, come già accaduto in primo grado, poiché vi è prova in atti del mancato decorso del termine che risulta sospeso durante il periodo dell'emergenza ID;
tale prova non è oggetto di specifica contestazione.
Al netto di tale eccezione non vi è alcuna richiesta da parte dell'appellante relativa alla debenza dei tributi relativi ad IVA e IRPF 2017.
Perciò, respinto il motivo di appello riguardante i termini dell'accertamento, la sentenza di primo grado deve essere confermata e di conseguenza ritenuto legittimo l'accertamento.
Le spese seguono la soccombenza. L'appellante è tenuto a rifondere euro 7000 all'Ufficio costituito oltre oneri di legge e accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di parte convenuta costituita in giudizio liquidate in euro 7.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4809/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2520/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 23/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023004763039/000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230010491041000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: la parte si riporta a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la sentenza 2520/2024 depositata in data 23.02.2024 con la quale è stato respinto il ricorso riguardante avviso di accertamento IVA e IRPEF 2017.
La sentenza ha rigettato il ricorso statuendo che il termine dell'accertamento era rispettato in ragione della sospensione ID occorsa nelle more.
Il contribuente afferma che la tardività non può essere superata come affermato dal giudice di primo grado
Si è costituito l'Ufficio eccependo, come già in primo grado che la società ricorrente aveva presentato la dichiarazione Modello Unico per l'anno 2017 tardivamente (in data 25/02/2019). Da questa data è stato calcolato il termine di tre anni. Nel calcolo, inoltre, è stato anche computato il periodo di sospensione per l'emergenza ID-19. Afferma poi che parte contribuente nulla prova circa la debenza del tributo ma insiste solo sulla tardività dell'accertamento
Agenzia riscossione non è costituita
All'udienza odierna l'appellante non è presente. Agenzia Entrate si riporta agli atti. Insiste sulla mancata decadenza dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
L'eccezione del contribuente circa la tardività dell'accertamento è da respingere, come già accaduto in primo grado, poiché vi è prova in atti del mancato decorso del termine che risulta sospeso durante il periodo dell'emergenza ID;
tale prova non è oggetto di specifica contestazione.
Al netto di tale eccezione non vi è alcuna richiesta da parte dell'appellante relativa alla debenza dei tributi relativi ad IVA e IRPF 2017.
Perciò, respinto il motivo di appello riguardante i termini dell'accertamento, la sentenza di primo grado deve essere confermata e di conseguenza ritenuto legittimo l'accertamento.
Le spese seguono la soccombenza. L'appellante è tenuto a rifondere euro 7000 all'Ufficio costituito oltre oneri di legge e accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di parte convenuta costituita in giudizio liquidate in euro 7.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.