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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3596/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. TERRACCHIO Parte_1
GAETANO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. LA BARBERA Controparte_1
MARIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 08/07/2014;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 17/10-11/11/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero “Art. 1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene da oltre dieci anni, con l'obbligo del reciproco rispetto e con espresso impegno di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi;
Art. 2) La casa coniugale sita in via Andrea Gigante 12, di proprietà esclusiva dei genitori del sig. è stata alienata a terzi qualche mese fa;
Pt_1
Art. 3) i figli della coppia, entrambi maggiorenni ed autosufficienti economicamente, vivono e lavorano in Irlanda;
Art. 4) Il Sig. si obbliga a versare, a far data dall'1 ottobre 2025 (o prima Pt_1 nell'esclusiva ipotesi in cui l'udienza di comparizione del presente procedimento fosse anteriore a tale data) la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili a titolo di assegno divorzile della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi CP_1 annualmente. Resta inteso che da oggi e sino al 30 settembre 2025 (o prima, nell'ipotesi di udienza antecedente all'1 ottobre 2025) il sig. continuerà a versare mensilmente alla Pt_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili;
CP_1
Art.5) Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi pattuiscono che entro il 30.06.2026 la sig.ra trasferirà al sig. il 49% delle quote a lei CP_1 Pt_1 intestate della HESPERIA COSTRUZIONI SRL, C.F.e P.I. , già con sede in P.IVA_1
Palermo, via della Libertà n.103. Resta inteso che tutti i costi connessi al trasferimento delle suddette quote saranno sostenuti interamente dal sig. Contestualmente al predetto Pt_1 trasferimento, il sig. verserà, in unica soluzione, alla sig.ra , quale Pt_1 CP_1 corrispettivo per la predetta cessione, la somma di euro 3.000,00;
Art.6) Convengono, altresì, che, in riferimento alle cartelle esattoriali nn..
29620200044192736000, 29620210072279527000 e 29620230052368387000 intestate alla sig.ra con rateizzazioni già in corso con Agenzia CP_1 Controparte_2
, il sig. continuerà a pagare le singole rate sino alla concorrenza del
[...] Pt_1 relativo saldo, per un importo complessivo residuo pari ad euro 5.546,10, con onere a carico della sig.ra di attivare una nuova eventuale cd. "rottamazione" ove previsto CP_1 dalla normativa, dandone notizia al sig. Pt_1
Art.7) I coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio; il presente accordo potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
Art. 8) I signori e dichiarano di avere già dato immediata esecuzione agli Pt_1 CP_1 accordi sopra riportati e di avere regolato ogni loro pregresso rapporto economico- patrimoniale e di non avere, pertanto, reciprocamente null'altro a che pretendere ad
- 2 - eccezione di quanto riportato negli articoli che precedono.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
26/06/1999, da nato a [...] in data [...] e da Parte_1 [...]
, nata a [...] in data [...], scritto nei registri dello Stato civile di CP_1 detto Comune al n. 19, parte I, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale,
l'11/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa donata d'agostino e dal presidente dott. francesco micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3596/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. TERRACCHIO Parte_1
GAETANO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. LA BARBERA Controparte_1
MARIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 08/07/2014;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 17/10-11/11/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero “Art. 1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene da oltre dieci anni, con l'obbligo del reciproco rispetto e con espresso impegno di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi;
Art. 2) La casa coniugale sita in via Andrea Gigante 12, di proprietà esclusiva dei genitori del sig. è stata alienata a terzi qualche mese fa;
Pt_1
Art. 3) i figli della coppia, entrambi maggiorenni ed autosufficienti economicamente, vivono e lavorano in Irlanda;
Art. 4) Il Sig. si obbliga a versare, a far data dall'1 ottobre 2025 (o prima Pt_1 nell'esclusiva ipotesi in cui l'udienza di comparizione del presente procedimento fosse anteriore a tale data) la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili a titolo di assegno divorzile della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi CP_1 annualmente. Resta inteso che da oggi e sino al 30 settembre 2025 (o prima, nell'ipotesi di udienza antecedente all'1 ottobre 2025) il sig. continuerà a versare mensilmente alla Pt_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili;
CP_1
Art.5) Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi pattuiscono che entro il 30.06.2026 la sig.ra trasferirà al sig. il 49% delle quote a lei CP_1 Pt_1 intestate della HESPERIA COSTRUZIONI SRL, C.F.e P.I. , già con sede in P.IVA_1
Palermo, via della Libertà n.103. Resta inteso che tutti i costi connessi al trasferimento delle suddette quote saranno sostenuti interamente dal sig. Contestualmente al predetto Pt_1 trasferimento, il sig. verserà, in unica soluzione, alla sig.ra , quale Pt_1 CP_1 corrispettivo per la predetta cessione, la somma di euro 3.000,00;
Art.6) Convengono, altresì, che, in riferimento alle cartelle esattoriali nn..
29620200044192736000, 29620210072279527000 e 29620230052368387000 intestate alla sig.ra con rateizzazioni già in corso con Agenzia CP_1 Controparte_2
, il sig. continuerà a pagare le singole rate sino alla concorrenza del
[...] Pt_1 relativo saldo, per un importo complessivo residuo pari ad euro 5.546,10, con onere a carico della sig.ra di attivare una nuova eventuale cd. "rottamazione" ove previsto CP_1 dalla normativa, dandone notizia al sig. Pt_1
Art.7) I coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio; il presente accordo potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
Art. 8) I signori e dichiarano di avere già dato immediata esecuzione agli Pt_1 CP_1 accordi sopra riportati e di avere regolato ogni loro pregresso rapporto economico- patrimoniale e di non avere, pertanto, reciprocamente null'altro a che pretendere ad
- 2 - eccezione di quanto riportato negli articoli che precedono.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
26/06/1999, da nato a [...] in data [...] e da Parte_1 [...]
, nata a [...] in data [...], scritto nei registri dello Stato civile di CP_1 detto Comune al n. 19, parte I, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale,
l'11/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa donata d'agostino e dal presidente dott. francesco micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della giustizia 21/2/2011, n. 44.
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