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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/09/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1303/2023
Il giorno 10/09/2025, nella causa iscritta al n RG 1303 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Parte_1 C.F._1 del difensore, con l'avv. CUSCIANNA GIAN NICOLA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001756345 con Parte_1 cui l' gli ha ingiunto, nella qualità di legale rappresentante della il CP_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.l. 12 settmbre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983 n. 638 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016.
2 di 4 A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica degli atti di accertamento sottesi, nonché per omessa notifica della stessa ordinanza ingiunzione al curatore fallimentare della ha inoltre eccepito il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto le proprie quote societarie in favore di con atto del 4.1.2021 ed essendo stato mero prestanome della società, di fatto gestita Parte_2 da Parte_2
L' ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'opposizione è fondata in mancanza di prova dei fatti costitutivi della violazione contestata.
Invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n.1921 del 24/01/2019; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.5122 del 03/03/2011 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n.1529 del 22/01/2018).
Proprio per questo l'art.6 comma 8 del D.Lgs. n.150/2011 prevede che il giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva, con il decreto di fissazione dell'udienza, ordini all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione. La mancata ottemperanza a detto ordine impedisce all'autorità giudiziaria di verificare il corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte della P.A.: per questo, anche in caso di mancata comparizione in udienza dell'opponente o del suo difensore senza giustificato motivo, detto inadempimento impedisce - ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 10 lettera b) del D.Lgs.
n.150/2011- al giudice di convalidare il provvedimento opposto.
Nel caso di specie, l'omessa costituzione in giudizio dell impedisce di accertare non CP_1 solo i fatti costitutivi della violazione ma anche la notifica degli atti di accertamento, quale profilo
3 di 4 specificamente contestato dall'opponente, atteso che ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981 l'omessa notifica dell'atto di accertamento della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
L'ordinanza ingiunzione impugnata merita quindi di essere annullata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
001756345 dell' così decide: CP_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 2.692,50, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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