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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7878/2024, pubblicata il 05/09/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FANCELLI Parte_1 P.IVA_1
VIVIANA, elettivamente domiciliata in VIA DEI PUBBLICI MACELLI 42 LUCCA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. RUBINETTI Controparte_1 P.IVA_2
SC e GA ON, elettivamente domiciliata in VIA RIPAMONTI 44
MILANO, presso lo studio dei predetti difensori e agli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7878/2024, pubblicata il
05/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 21 Per : Parte_1
“Alla luce delle suddette considerazioni, l'Appellante chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. In via preliminare: per i motivi meglio precisati in atti del procedimento di primo grado e nel presente appello, riaprire la fase istruttoria e disporre un rinnovo di CTU, incaricando un nuovo tecnico d'ufficio che possa fornire un effettivo supporto istruttorio, chiarendo per ciascun anno: A) se il rapporto di fornitura intercorso è stato correttamente effettuato in presenza di regolari condizioni economiche, inserite in un valido contratto così come previsto dall'Art.11 del Codice di Condotta Commerciale dell' , richiamato anche nelle SPCEN Pt_2
allegate in atti;
B) se presenti, se le condizioni economiche, così come sopra inserite, siano o meno state puntualmente applicate;
C) se i costi indicati nelle fatture, come costo materia prima, oneri, dispacciamento, oneri di vendita, sbilanciamento ecc… siano stati applicati correttamente dalla convenuta o maggiorati rispetto al reale importo dovuto e previsto dalle condizioni contrattuali (se presenti) e dallo Stato.
2. Nel merito: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 7878/2024 N.7135/2024 del 05/09/2024, resa nella causa iscritta al n. RG. CP_2
3835/2022 nelle parti e nel dispositivo così come meglio indicato in atto di appello, quindi accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via principale: statuire l'obbligo di restituzione di tutte le somme versate dall'attrice in favore della convenuta data l'inesistenza del contratto di somministrazione in forza del quale dette somme sono state versate;
Rigettare la domanda riconvenzionale così come formulata da controparte, nonché la domanda di condanna per lite temeraria per tutti i motivi meglio esposti in atti;
In via secondaria: stabilire, previa verifica della correttezza di tutte le voci inserite nelle fatture liquidate, l'obbligo a carico della convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme ricevute in assenza di contratto, fatta eccezione per il costo della materia prima e degli oneri passanti così come stabiliti dall'Autority – quantificabili, come da conteggio svolto dal tecnico di parte attrice in € 111.917,39, o in quella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge, nonché di tutte le spese comprese quelle di
CTU”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 21 “A) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per violazione dell'art.342 c.p.c.; Parte_1
B) Nel merito, respingere tutte le domande di riforma formulate dall'appellante, poiché tutte inammissibili ed infondate per gli addotti motivi e confermare la sentenza n.7878/2024, emessa dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. Vincenzo Nicolini, e pubblicata in data
05.09.2024, in tutte le sue statuizioni, ivi comprese quelle sulle spese di lite e di CTU;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge e refusione delle competenze da pagarsi al CTU;
D) in via istruttoria, si reiterano le istanze già formulate e non accolte in primo grado al fine di istruire – ove lo si ritenga necessario – la causa. Si chiede:
A- che Codesto Ill.mo G.U. voglia ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., al distributore EL
Distribuzione S.p.A. l'esibizione delle registrazioni delle misure dei consumi di energia elettrica, anche rettificati, con indicazione della valorizzazione dei relativi oneri fatturati per il servizio di Misura, di Distribuzione e di Trasporto, effettuati dalla
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1
tempore, con sede in Quarrata (PT), alla Via Brunelleschi n.138, nel periodo settembre
2012/marzo 2021 presso l'utenza identificata con POD n.IT001E00224427, che il
Distributore è tenuto a conservare ai sensi degli artt.21.2 e 21.6 dell'Allegato “A”
(Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per
l'Erogazione dei Servizi di Trasmissione, Distribuzione, Misura e Vendita dell'Energia
Elettrica) alla Delibera n.348/2007 della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e
s.m.i.;
B- che Codesto Ill.mo G.U. voglia ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., al distributore EL
Distribuzione S.p.A. l'esibizione delle copie delle fatture di trasporto contenenti le registrazioni delle misure dei consumi di energia elettrica, anche rettificati, e la valorizzazione dei relativi oneri fatturati per il servizio di Misura, di Distribuzione e di
Trasporto, effettuati dalla C.F. , in persona del Parte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Quarrata (PT), alla Via Brunelleschi
n.138, nel periodo settembre 2012/marzo 2021 presso l'utenza identificata con POD
n.IT001E00224427, che il Distributore è tenuto a conservare ai sensi degli artt.21.2 e
21.6 dell'Allegato “A” (Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas per l'Erogazione dei Servizi di Trasmissione, Distribuzione, Misura e
Vendita dell'Energia Elettrica) alla Delibera n.348/2007 della Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas e s.m.i.;
pagina 3 di 21 C- di essere ammessi a provare a mezzo testi le seguenti circostanze di fatto:
1) “E' vero che ha somministrato energia elettrica a favore della Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1
tempore, con sede in Quarrata (PT), alla Via Brunelleschi n.138, nel periodo settembre
2012/marzo 2021 presso l'utenza identificata con POD n.IT001E00224427?”;
2) “E' vero che, a fronte di tali somministrazioni, sono state emesse da Controparte_1
– tra le altre – le fatture poste a base della propria domanda riconvenzionale che le si rammostrano (docc. nn.5/10 )?” CP_1
3) “E' vero che i consumi e gli oneri addebitati alla in tali fatture Parte_1
corrispondono ai consumi ed agli oneri rilavati e fatturati da EL Distribuzione S.p.A.
e posti a base altresì delle fatture dalla stessa emesse e prodotte quali doc. nn.11/17, - che le si rammostrano - in relazione al servizio di trasporto e misura dell'energia elettrica relativo alle somministrazioni rese presso il suindicato punto di consegna della corrente elettrica facente capo alla ” Parte_3
Si indica quale teste il Sig. domiciliato per la carica presso EL Testimone_1
Distribuzione S.p.A., in Firenze, Lungarno n.54.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_3 per domandare la ripetizione degli importi pagati in eccesso dall'attrice, Controparte_1
rispetto al giusto corrispettivo che la convenuta, somministrante di energia elettrica, avrebbe dovuto applicarle nel corso del rapporto, iniziato nel 2012.
L'attrice ha premesso: di operare nel settore tessile, con grande dispendio energetico, e di avere pertanto sempre provveduto nel tempo a sottoscrivere i contratti di fornitura con l'impresa che pareva offrire le tariffe più convenienti;
di aver iniziato il rapporto con nel 2012; CP_1 che un consulente dell'attrice, a un controllo documentale, appurava che i contratti non erano regolari, essendo costituiti da condizioni economiche parzialmente compilate, e che, dall'esame delle fatture, emergeva la richiesta di pagamenti indebiti, sotto svariati profili (dalla mancanza di condizioni contrattuali valide, alla variegata applicazione dei prezzi, all'errata applicazione delle indicizzazioni e del PUN mensile, alla mancata attivazione dell'opzione “cambio formula”); che mancavano totalmente i contratti e le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolamentare i rapporti fra le parti e che nessuna informazione espressa era stata fornita all'attrice, in aperta violazione dei regolamenti emessi sull'argomento dall' che per anni Pt_2
aveva ricevuto la fornitura energetica da parte di a prezzo fisso, in Parte_3 CP_1 assenza di regolare contratto;
che aveva di fatto reso impossibile per l'attrice CP_1 pagina 4 di 21 qualsivoglia verifica e qualsivoglia controllo sull'offerta, applicando prezzi e condizioni economiche a suo piacimento, ben guardandosi dall'azionare l'opzione “cambio formula”, riallineando i consumi all'effettivo valore del costo dell'energia; che la convenuta aveva consapevolmente applicato all'attrice condizioni contrattuali sfavorevoli.
L'attrice, alla luce delle contestazioni circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale (i documenti che dovevano prevedere le condizioni tariffarie erano vaghi e indeterminati e dalla nullità dei contratti sarebbe disceso l'obbligo di ripetizione), agiva per la ripetizione di tutti gli importi pagati in esecuzione dei contratti;
in subordine, per il rimborso di tali importi, detratto il solo costo della materia prima e degli oneri di trasporto e di sistema sostenuti da , CP_1
quantificando la somma dovuta in restituzione, previa detrazione degli importi sopra indicati, in complessivi € 111.917,39.
A sostegno delle proprie istanze, l'attrice ha prodotto la consulenza redatta da un proprio tecnico che ha quantificato la somma asseritamente dovuta in restituzione da , CP_1
affermando che avrebbe violato la normativa di settore in materia di tariffazione, CP_1 applicando un prezzo fisso a svantaggio dell'attrice quando avrebbe dovuto applicare prezzi variabili in base all'andamento del mercato della risorsa somministrata.
Si è costituita , eccependo la decadenza dal diritto di contestare la quantificazione CP_1
del dovuto e la prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi pagati oltre i 5 anni prima dell'introduzione del giudizio, non essendoci state contestazioni di alcun genere nel corso della vigenza del rapporto negoziale. La convenuta ha poi sottolineato l'assoluta genericità delle contestazioni avversarie (sollevate senza neppure produrre in giudizio il contratto tra le parti).
ha precisato che l'utenza dell'attrice, individuata con codice POD n. CP_1
IT001E00224427, era stata da ultimo somministrata ad opera di dall' 01.09.2012 CP_1
al 31.03.2021 e ha prodotto il contratto n.613530/16 stipulato tra le parti in data 02.02.2012 unitamente alle condizioni economiche (allegato A) e alle condizioni generali (allegato C).
La convenuta ha altresì rilevato: che i documenti contrattuali agli atti (docc. 28, 29 e 30), stipulati con l'attrice nel corso del rapporto, erano del tutto esaustivi, sia quanto alle condizioni contrattuali - e in particolare alle condizioni tariffarie, applicate esattamente, tempo per tempo nella successione dei diversi contratti - sia quanto alla componente tariffaria strettamente intesa;
che gli oneri di trasporto e di sistema, erano stati quantificati dal venditore, come previsto dalla normativa di settore, e che la venditrice non aveva fatto altro che applicare all'utente, dopo averli sostenuti essa stessa (come da fatture emesse nei confronti di da CP_1 [...]
sub docc. da 11 a 17 e da 23 a 27). Non era poi vero che la convenuta aveva CP_3
applicato prezzi e condizioni a proprio piacimento: infatti, a fronte dell'originaria tariffazione,
pagina 5 di 21 le successive variazioni tariffarie erano state oggetto di esplicita richiesta della somministrata e di apposita contrattazione tra le parti.
ha poi criticato la consulenza tecnica di controparte, perché fondata su tesi CP_1
inconsistenti da un punto di vista tecnico, mancante di un fondamento tecnico e giuridico e non basata su un criterio di metodo adeguato alla verifica della tariffazione.
In via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di fatture ulteriori rispetto a quelle CP_1 oggetto di contestazione, per l'importo di € 31.742,31, e ha riportato i dati del distributore, a dimostrazione dell'esattezza dei consumi e degli importi addebitati a . Parte_3
Quest'ultima, con riguardo alla domanda riconvenzionale, ha affermato di avere effettuato il pagamento del relativo importo alla nuova fornitrice, in base alla normativa che prevede in questa ipotesi il pagamento del cosiddetto CMOR (doc. 8).
Il Tribunale ha ammesso CTU per verificare: la conformità delle tariffe applicate al contratto e alla normativa - legislativa, regolamentare e dell'ARERA - in vigore per la durata della fornitura;
l'esistenza nei contratti di condizioni tariffarie tali da poter determinare il prezzo applicato all'utente; ha chiesto infine al consulente di determinare il dovuto, in applicazione dei criteri tariffari riscontrati, “a mente del contratto”.
All'esito della CTU, senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha innanzitutto respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione, dovendosi applicare alla domanda di ripetizione dell'indebito il termine ordinario decennale.
Nel merito, ha rilevato che il Consulente dell'ufficio aveva evidenziato come, nei documenti contrattuali agli atti, vi fossero condizioni sufficienti per determinare il corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia e, in particolare, il costo dell'energia, in termini di rapporto fra euro e kilowattora, dipendente anche dall'andamento dei consumi nell'arco del tempo e in una certa misura legato all'andamento del prezzo dell'energia, e che ciò fosse vero non soltanto per il primo documento contrattuale, ma anche per tutti quelli che si erano succeduti per via via modificare le condizioni economiche del rapporto.
Il Giudice ha poi osservato che il CTU non aveva considerato nella sua analisi la componente relativa agli oneri di trasporto poiché, se le contestazioni dell'attrice relative alla tariffa in senso stretto potevano ritenersi sufficientemente specifiche e tali da meritare un approfondimento, quelle relative agli oneri di trasporto e distribuzione erano talmente generiche da rendere esplorativa una consulenza che le avesse prese in considerazione.
Il Tribunale ha ritenuto sufficientemente determinato l'oggetto contrattuale, ossia i criteri per determinare il prezzo dell'energia, e ha ritenuto la validità dei contratti stipulati tra le parti.
pagina 6 di 21 Avuto riguardo alle conclusioni del CTU, tenuto conto delle tariffe applicate nel corso del rapporto contrattuale, comprensive anche degli sconti riconosciuti all'utente, e della variabilità della tariffa in base alle variazioni dell'energia utilizzata a seconda del momento di cd. picco, ha rilevato che il consulente aveva quantificato l'importo da restituire all'attrice nella misura di
€ 7.532,16, al netto dell'IVA (ossia € 8.285,37 con IVA al 10%). Ciò posto, il primo Giudice ha fatto proprie le conclusioni del CTU e ha portato in compensazione il predetto importo con l'importo azionato in riconvenzionale da , non contestato da , CP_1 Parte_3
residuando quindi in favore della convenuta la somma di € 23.456,94, “salvo ovviamente considerare quanto abbia incassato a tale titolo mediante il CMOR”. CP_1
Il Tribunale ha quindi condannato a pagare a il predetto importo, Parte_3 CP_1
oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 dalla esigibilità al saldo, e oltre alle spese legali e di CTU, rigettando le ulteriori domande dell'attrice.
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sulla base dei seguenti Parte_3
motivi:
1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ENERGIA, ATTUATA PRIMA DAL CTU E SUCCESSIVAMENTE RIPRESA DAL
GIUDICE IN SENTENZA.
Il CTU e il Tribunale avrebbero errato nel ritenere che i contratti indicassero condizioni sufficienti per determinare il corrispettivo dovuto.
L'appellante ha richiamato il principio di buona fede nell'esecuzione e nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e lealtà sia nella fase di esecuzione del contratto, sia durante le trattative. L'art. 1174 c.c. impone inoltre l'obbligo di protezione nei confronti della controparte contrattuale, richiedendo che le obbligazioni siano eseguite in modo da tutelare gli interessi e la posizione dell'altro contraente.
Tali principi, ad avviso dell'appellante, hanno particolare importanza in materia di fornitura di energia, dato il carattere essenziale del servizio, e impongono alle società fornitrici di adottare comportamenti improntati alla massima correttezza, trasparenza e tutela degli interessi del cliente, che si trova in una posizione di asimmetria informativa rispetto all'operatore; le società fornitrici di energia devono quindi agire in modo trasparente, fornire informazioni chiare e complete e non approfittare della loro posizione dominante nei confronti del cliente (anche se alimentati a media o alta tensione).
pagina 7 di 21 I principi di buona fede, correttezza e trasparenza valgono quindi anche nei confronti dei clienti imprenditori e il Tribunale - secondo l'appellante - avrebbe dovuto valutare gli aspetti giuridici del contendere (compresi i principi sopra menzionati), anziché delegare la valutazione al CTU.
2) ESCLUSIONE IMMOTIVATA DELLA COMPONENTE RELATIVA AGLI ONERI
DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, DISTRIBUZIONE ECC. NELLA CTU.
Il Giudice, ad avviso dell'appellate, avrebbe accolto il parere del CTU, secondo cui le contestazioni dell'attrice relative agli oneri di trasporto e distribuzione sarebbero talmente generiche da rendere esplorativa un'indagine tecnica su tale componente.
ha contestato l'affermazione, sottolineando come tali oneri rappresentino una Parte_3
parte rilevante della contestazione e pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di approfondimento da parte della consulenza tecnica, mentre la loro esclusione aveva influito negativamente sulla corretta determinazione delle somme dovute.
L'appellante ha sottolineato di aver scrupolosamente provveduto alla puntuale e precisa contestazione di tali oneri, producendo peraltro apposita relazione tecnica integrativa (con conteggi dettagliati), che non è stata considerata dal CTU e dal primo Giudice.
In ogni caso, secondo l'appellante, anche in presenza di una contestazione generica, il giudicante avrebbe dovuto dare ingresso, sul punto, a un approfondimento tramite CTU, posto che un'interpretazione restrittiva dell'ammissibilità della CTU rischierebbe di compromettere i diritti delle parti ad un equo processo, in violazione dei principi fondamentali sanciti dall'art. 24 e dall'art. 111 della Costituzione, posto che la CTU può avere finalità percipiente.
L'appellante ha poi criticato l'elaborato tecnico in quanto incompleto, avendo valutato la sola componente energia e non gli oneri di dispacciamento;
inoltre non si esprimerebbe né sull'esistenza di un contratto valido secondo i dettami di nè sulla maggiorazione degli Pt_2
oneri di dispacciamento (oneri che era a dover calcolare e che aveva calcolato in CP_1
modo errato, maggiorando il coefficiente nelle fatture); e, ancora, in quanto avrebbe accertato che le variazioni tariffarie, solo in un dato periodo, non risultavano comunicate in maniera chiara al cliente, quando il modus operandi di era stato identico per tutti gli anni di CP_1
vigenza del rapporto negoziale;
e, infine, erroneo in quanto avrebbe valutato i limiti di tempo di durata delle condizioni contrattuali (per poi correggersi nelle conclusioni finali), finendo per scrivere “tutto e il contrario di tutto”.
3) RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEI CONTRATTI SULLA BASE DI
UNA PRESUNTA SUFFICIENTE DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO
CONTRATTUALE.
pagina 8 di 21 Il CTU avrebbe errato nel ritenere non applicabile il Codice di Condotta Commerciale di ai clienti alimentati a medio-alta tensione. Pt_2
Se infatti inizialmente era così, con l'evolversi del mercato e l'apertura a un numero sempre maggiore di consumatori, - secondo l'appellante - aveva gradualmente esteso e Pt_2
specificato la definizione di "Cliente finale", adattandola a includere diverse categorie di clienti, con maggiore enfasi sulle esigenze di tutela dei consumatori: clienti domestici (coloro che utilizzano l'energia per usi personali o familiari) e clienti non domestici (aziende, enti, attività commerciali), clienti vulnerabili, ecc.
La definitiva cancellazione del riferimento specifico ai tipi di tensione (alta, media e bassa) era avvenuta con la Delibera n. 153/2012/R/com dell , approvata il 19 aprile 2012. Pt_2
Il CTU non aveva approfondito questi aspetti e si era limitato a recuperare un testo del predetto
Codice neppure in vigore al momento dell'emissione delle fatture contestate e il Giudicante si era limitato ad aderire alle considerazioni del CTU.
4) ERRONEA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE DI LITE.
La sentenza impugnata aveva riconosciuto l'indebito compiuto da per € 7.532,16 CP_1
(IVA esclusa) e, tuttavia, non aveva stabilito il tasso di interessi applicabile sull'importo predetto. Il Tribunale aveva poi condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite, nonostante fosse stato riconosciuto a suo favore il diritto alla restituzione di un indebito superiore ad €
8.000,00, con pronunzia contraddittoria in punto di spese, posto che la riconosciuta parziale soccombenza della convenuta avrebbe dovuto condurre almeno a una compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Il Tribunale aveva inoltre operato la compensazione tra le poste creditorie delle due parti, senza considerare che aveva ricevuto la richiesta di pagamento del CMOR dal nuovo Parte_3
fornitore prima della notifica della citazione.
Parte convenuta stessa aveva poi precisato le proprie conclusioni, confermando che il CMOR era stato versato e chiedendo il solo pagamento di una differenza di € 46,70.
Tale riduzione della domanda non era stata in alcun modo considerata dal Tribunale.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello in CP_1
quanto affetto da gravi vizi in punto di motivazione.
Ad avviso dell'appellata, l'appellante non avrebbe indicato quale capo (o quali capi) della parte dispositiva della sentenza intenda impugnare, limitandosi a fornire un'individuazione solo apparente dei capi predetti e a riportare poche righe del provvedimento, contenenti esclusivamente delle valutazioni operate dal Tribunale circa le conclusioni del CTU.
pagina 9 di 21 Il contenuto del gravame, pertanto, si risolverebbe in una mera critica al processo di formazione del convincimento del Giudice di prime cure, critica che, in mancanza di denuncia circa specifici vizi nella ricostruzione del fatto o errori di diritto, sarebbe inidonea a costituire una seria censura in relazione ai capi della decisione che si intendono impugnare.
Quanto ai richiami al principio di buona fede, ha rilevato che in primo grado non erano CP_1
state mai mosse doglianze circa supposte violazioni degli obblighi di buona fede contrattuale da parte della convenuta.
Nel merito, sul primo motivo (errata valutazione delle condizioni contrattuali), l'appellata ha rilevato che non aveva mai neppure contestato il contenuto delle singole Parte_3 clausole che costituiscono l'insieme delle condizioni generali di contratto, depositate in forma integrale, ovvero delle condizioni tecniche di fornitura o di quelle tariffarie.
In primo grado, non aveva neppure tentato di dare prova delle proprie domande, insistendo a sostenere generiche e mai specificate violazioni del già citato Codice di Condotta, senza provare l'applicabilità al caso di specie di tale Codice e le effettive difformità del contenuto del contratto rispetto alle prescrizioni del Codice di Condotta.
L'odierna appellante non aveva inoltre mai circostanziato le asserite difformità del contratto tra le parti e non aveva mai dedotto l'avvenuta violazione del principio di buona fede contrattuale, limitandosi ad allegare l'inesistenza del contratto per la genericità delle relative pattuizioni.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha rilevato che, dall'esame approfondito dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, emerge che l'attrice non aveva ivi formulato alcuna domanda volta alla verifica e rideterminazione degli oneri passanti e non aveva neppure allegato il benché minimo elemento di contestazione circa la legittimità dei predetti addebiti.
Ha poi precisato che, pertanto, correttamente il Tribunale non aveva disposto un'indagine peritale di natura percipiente, peraltro mai richiesta dall'attrice.
Premessa la validità ed efficacia dei contratti, ha rilevato che dai suoi conteggi era CP_1
comunque emerso che la somministrata nulla aveva pagato in più rispetto a quanto avrebbe pagato in ipotesi di applicazione del prezzo di mercato.
Quanto al terzo motivo di gravame, l'appellata ne ha dedotto l'inammissibilità e ha comunque rilevato che tutte le versioni del codice di condotta , succedutesi nel tempo, chiariscono Pt_2
che la norma ha per oggetto i clienti finali alimentati esclusivamente in bassa tensione.
Le presunte violazioni del codice erano state peraltro allegate in modo del tutto generico.
Quanto al quarto motivo, ha precisato che l'appellante in primo grado non aveva CP_1
mai chiesto la corresponsione degli interessi sulle somme asseritamente dovute in restituzione, né ne aveva specificata la natura e la decorrenza.
pagina 10 di 21 L'importo riconosciuto a credito dell'attrice in primo grado era stato peraltro liquidato nel corso del giudizio, sulla base della CTU, ed era stato oggetto di compensazione giudiziale.
Ciò escludeva in radice la maturazione di qualsiasi interesse.
Anche la decisione del Tribunale sulle spese di lite era corretta, stante la soccombenza del tutto prevalente dell'attrice e l'accoglimento solo di una minima parte della sua domanda.
Il riconoscimento di un credito restitutorio in capo a da parte del CTU e del primo Parte_3
Giudice era peraltro frutto di un errore. Il CTU aveva ritenuto “che il rinnovo del luglio 2017
(allegato n. 12) effettivamente riportava, come affermato dal TP , alcune righe CP_1
piccole in cui si faceva riferimento al limite di validità di 12 mesi dell'offerta al termine del quale poteva comunicare, con nota in fattura, nuove condizioni economiche. […] Un CP_1
tale dettaglio, scritto in piccolo, a pag. 4 su 7, non appariva (ad avviso del CTU) una 'chiara comunicazione' di variazione tariffaria, e il cliente finale – – poteva benissimo non Parte_3 accorgersi di tale nuovo prezzo né conseguentemente contestarlo”.
Sulla base di tale erronea valutazione, il CTU aveva ricalcolato gli ultimi anni di fornitura al prezzo tariffario unitario di cui alle predette condizioni e ciò benchè la previsione contrattuale che regolava la durata dell'offerta tariffaria (luglio 2017/luglio2018) non era mai stata contestata dall'attrice. Peraltro, anche laddove si fosse ritenuto necessario ricalcolare il corrispettivo tariffario dall'agosto 2018 in poi, il prezzo applicato in fattura avrebbe dovuto essere sostituito dal c.d. Prezzo Unico Nazionale (PUN) nelle rispettive fasce di prelievo di picco o fuori picco, ossia il prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso che aveva CP_1 pagato per rifornire l'odierna appellante e si sarebbe così arrivati a un prezzo sovrapponibile a quello applicato da . CP_1
ha pertanto chiesto alla Corte: in via preliminare, di accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per violazione dell'art. 342 Parte_3
c.p.c.; nel merito, di respingere tutte le domande di riforma della sentenza formulate dall'appellante, poiché inammissibili e infondate per i motivi addotti, e confermare la sentenza di primo grado in tutte le sue statuizioni, ivi comprese quelle sulle spese di lite e di CTU.
All'udienza dell' 1.7.2025, la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva la Corte, in via preliminare, che l'eccezione sollevata da circa CP_1
l'inammissibilità dell'appello è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
L'appello (se letto nella sua interezza) indica infatti in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione, le parti della sentenza di primo grado che vengono contestate e le ragioni di tali contestazioni, non essendo necessario che l'appellante predisponga un progetto pagina 11 di 21 alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Passando al merito, va premesso che l'appellata , pur contestando nella parte CP_1 motiva della comparsa di costituzione e risposta (pag. 14 e ss.) l'applicazione ultrattiva effettuata dal CTU delle condizioni tariffarie in vigore dal luglio 2017 (valide per soli 12 mesi)
e, quindi, il ricalcolo del corrispettivo delle forniture rese dall'agosto 2018 sino alla fine del rapporto contrattuale, con applicazione della tariffa del 2017, non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui il primo Giudice, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha riconosciuto come dovuto da a l'importo CP_1 Parte_3 di € 8.285,37 (compresa IVA).
Solo in sede di comparsa conclusionale, l'appellata ha chiesto la “revisione della rideterminazione tariffaria”, ma l'istanza è inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Ciò premesso, l'appello proposto da è solo parzialmente fondato e può pertanto Parte_3
essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è infondato.
contesta la valutazione del CTU e del Tribunale circa il fatto che i contratti tra Parte_3
le parti indicassero condizioni sufficienti nella determinazione del corrispettivo dovuto dalla società somministrata e, in particolare, del costo dell'energia espresso come rapporto fra euro e kilowattora.
Il CTU avrebbe errato nell'avere, da un lato, sottolineato la necessità di distinguere gli aspetti tecnici da quelli giuridici, dall'altro, nell'aver concluso a pag. 9 e ss. della perizia nel senso della non rilevanza del Codice di Condotta Commerciale per i clienti a medio-alta tensione e nell'aver ritenuto che il contratto tra le parti recasse tutte le informazioni utili a identificare la fornitura. Il primo Giudice avrebbe errato nel delegare al CTU ogni valutazione giuridica circa la completezza delle pattuizioni negoziali e nell'omettere di considerare che aveva CP_1
violato i doveri di buona fede e correttezza negoziale.
pagina 12 di 21 Sul punto, va innanzitutto rilevato che il CTU – ben consapevole del carattere tecnico della sua indagine tuttavia strettamente connessa al carattere giuridico dei temi affrontati, riguardanti l'interpretazione di pattuizioni contrattuali, e della conseguente necessità di fornire al giudice tutti gli elementi utili ai fini della decisione, ipotizzando per tale motivo due diverse soluzioni
– ha valutato, previa analisi accurata e tecnicamente corretta della documentazione versata in atti, la fondatezza o infondatezza delle allegazioni di circa il fatto che i Parte_3 documenti contrattuali tra le parti fossero dei regolari contratti o solo delle “condizioni economiche parzialmente compilate” e quindi circa il fatto che avesse CP_1
somministrato per anni energia ad una società che non era in grado conoscere le condizioni negoziali in base alle quali il rapporto veniva gestito, di fatto in mancanza di un regolare contratto.
Il CTU ha innanzitutto chiarito che il Codice di Condotta Commerciale non è vincolante per i clienti alimentati a medio/alta tensione (come è la ), “essendo chiaramente scritto Parte_3 al punto (a) dell'art. 1 della Delibera AEEG n.105/2006 (cfr. allegato n 09) che essa fa riferimento a clienti “alimentati in bassa tensione”, come di seguito riportato:
Ha poi precisato che il contratto tra le parti, risalente al 2.12.2012 “riporta in maniera chiara il venditore ( ), il cliente ( ), il POD (IT001E00224427). I consumi annuali CP_1 Parte_3
previsti (1.500.00 kWh), la potenza disponibile (350 kW) e quella impegnata (343 kW), il fornitore (Eni S.p.A.) e il Distributore (EL), la provenienza (mercato libero), i mesi per il recesso (3), il regime IVA (10%), il nome prodotto e relativo codice, le modalità di pagamento,
l'indirizzo per le comunicazioni, data e firma”, nonché le condizioni economiche, di seguito riportate:
pagina 13 di 21 Il contratto, ad avviso del CTU, è pertanto completo nell'indicare ogni elemento utile ad identificare la fornitura.
La valutazione del consulente dell'ufficio - effettuata sulla base di un'analisi puntuale e scevra da censure della documentazione agli atti - deve essere condivisa, individuando il contratto tra le parti ogni elemento della fornitura e non comprendendosi per quali ragioni tale contratto
(regolarmente sottoscritto dalle parti) sarebbe “inesistente”.
Quanto all'analisi del prezzo, il CTU ha chiarito che lo stesso è composto, oltre che dal costo della “materia energia” (che compete al venditore), anche dai cosiddetti “oneri passanti”, cioè da altre voci (oneri di trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e imposte) che riguardano tuttavia il distributore (in questo caso E-Distribuzione), voci determinate dal
Distributore Locale e riportate nei cosiddetti “documenti di trasporto”, che quindi “non interessano direttamente il veditore”.
Premessa l'opzione della Corte per l'ipotesi dell'esistenza e piena validità del contratto tra le parti, si osserva che, in base all'analisi puntuale svolta dal CTU, ha effettuato, nel CP_1
corso degli anni, differenti variazioni tariffarie, le prime in base alle condizioni di picco/fuori picco, l'ultima in base al PUN. Tutte le variazioni tariffarie, dal 2013 al luglio 2018 risultano rispettose di quanto stabilito dalle parti con le revisioni negoziali e anche gli sconti risultano correttamente applicati da (pagg. 16-18 della ctu). CP_1
Il CTU, analizzata la documentazione in atti, ha invece concluso che le variazioni tariffarie da agosto 2018 a febbraio 2021 (mese relativo all'ultima fattura prodotta in atti) non risultano comunicate in maniera chiara al cliente. Pertanto, non essendovi certezza in ordine pagina 14 di 21 all'accettazione da parte del cliente di tali variazioni tariffarie, il CTU ha ricalcolato gli importi dovuti a per tale periodo, accertando che la stessa ha conseguito un guadagno CP_1
“extra” pari ad € 7.532,16, oltre IVA (per complessivi € 8.285,37).
Ciò posto, circa la valutazione del CTU, condivisa da questa Corte, tornando al primo motivo di appello, va ribadito che l'accurata analisi svolta dal consulente dell'ufficio e l'esame diretto del documento contrattuale (all. 6 alla CTU) portano a ritenere che il rapporto tra le parti era regolato da un contratto esistente e pienamente valido ed efficace.
Valga sul punto osservare che il TP di , in tante pagine di colorite osservazioni Parte_3
alla bozza di elaborato, non muove una sola specifica contestazione rispetto a quanto precisato dal CTU nel § 04.02 in ordine appunto alla completezza del contratto e alla chiara indicazione di ogni elemento volto ad identificare la fornitura (consumi annuali previsti, potenza disponibile e impegnata, fornitore ecc.).
Quanto poi alla pretesa violazione da parte di dei principi di buona fede e CP_1
correttezza negoziale, va rilevato che allega soltanto nel presente grado e, Parte_3 quindi, tardivamente, pretese condotte dell'appellata poste in violazione dei predetti principi.
L'allegazione, oltre che tardiva, è oltremodo generica, limitandosi la parte ad enunciare, in termini del tutto vaghi ed astratti, i principi di correttezza e buona fede, senza fornire prova del fatto che tali principi siano stati in concreto violati e senza indicare come le pretese violazioni si siano riverberate in concreto nell'applicazione del contratto nonchè quali conseguenze concrete siano dalle stesse derivate.
Per i motivi esposti, il primo motivo di appello è infondato.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe accolto il parere del CTU, secondo cui le contestazioni dell'attrice in ordine agli oneri di trasporto e distribuzione sarebbero talmente generiche da rendere esplorativa una CTU su tale componente.
Le contestazioni sugli oneri di dispacciamento - secondo - sarebbero invece Parte_3
specifiche e dettagliate e, in ogni caso, anche in presenza di una contestazione generica, il
Tribunale avrebbe dovuto estendere la consulenza anche a tali aspetti, pena una grave lesione del diritto di difesa dell'attrice.
Le affermazioni di non sono condivisibili. Parte_3
Va innanzitutto precisato che l'attrice (odierna appellante), nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non ha svolto alcuna domanda relativa al ricalcolo degli oneri di dispacciamento, né ha svolto contestazioni in merito. La relazione di parte allegata all'atto di citazione parimenti non solleva contestazione alcuna in merito agli oneri di dispacciamento. pagina 15 di 21 Ma vi è di più. La domanda formulata in via subordinata nell'atto di citazione espressamente esclude ogni ricalcolo degli oneri di dispacciamento, laddove viene chiesto al Tribunale di
“stabilire l'obbligo a carico della convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme ricevute in assenza di contratto, fatta eccezione per il costo della materia prima e degli oneri passanti stabiliti dall'Autority – quantificabili, come da conteggio svolto dal tecnico di parte attrice in € 111.917,39”. In definitiva, le somme relative agli oneri passanti (al pari del costo della materia prima) erano espressamente escluse dalla domanda subordinata di ripetizione dell'indebito.
Solo nella parte motiva della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., viene per la prima volta genericamente allegato l'errato conteggio degli oneri di dispacciamento (senza alcuna quantificazione dell'incidenza di tali asseriti erronei calcoli), facendo peraltro richiamo alla consulenza di parte sub doc. 1, che - si noti - non tratta degli oneri passanti. La domanda subordinata viene peraltro ribadita, nelle conclusioni, negli stessi termini di cui all'atto di citazione (con esclusione, quindi, degli oneri passanti dall'obbligo di restituzione in capo a
). CP_1
Solo in sede di memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., quando, in base alle preclusioni istruttorie, il thema decidendum era già stato delineato, parte attrice, al punto 2) di pag. 5, ha tardivamente precisato le contestazioni in ordine all'errata indicazione nelle fatture degli oneri di dispacciamento, con un'asserita indebita fatturazione di maggiori oneri per € 2.954,65 circa.
ha allegato alla memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. una nuova relazione tecnica Parte_3 di parte contenente delle tabelle riassuntive relative all'indebita fatturazione degli oneri di dispacciamento.
Ciò posto, ritiene la Corte che la specifica contestazione in merito a indebite fatturazioni degli oneri di dispacciamento sia stata quindi tardivamente formulata;
pertanto correttamente il primo
Giudice ha escluso tali aspetti dal quesito al CTU, a tacere del fatto che tali oneri riguardano il
Distributore Locale e non il venditore.
Non è poi condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui, anche in presenza di contestazioni generiche, il giudicante sarebbe tenuto a dare ingresso a ctu in merito a tali contestazioni.
La ctu non è infatti un mezzo di prova, ma uno strumento volto ad aiutare il giudicante nella valutazione degli elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti di specifiche conoscenze tecniche, nell'ambito del perimetro delineato dalle domande oggetto di causa.
La Cassazione (sentenza n. 6155/2009) ha del resto chiarito che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
pagina 16 di 21 necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo
l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che
l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”.
E anche laddove venga disposta una consulenza di tipo cd. percipiente, volta all'accertamento dei fatti, con la stessa non è comunque possibile, per il giudice, conferire incarichi al consulente d'ufficio e, per quest'ultimo, svolgere accertamenti, se non nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
A fronte della generica e vaga allegazione di errati conteggi degli oneri di dispacciamento nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., senza la formulazione, e anzi con esclusione, di una precisa domanda di ripetizione di eventuali somme indebitamente versate, e a fronte della solo tardiva precisazione di quanto allegato (con la memoria n. 2), del tutto correttamente il Tribunale non ha esteso il quesito al consulente d'ufficio in ordine al riconteggio di tali oneri.
Va del resto rilevato che all'udienza del 19.10.2022, nel corso della quale è stato conferito incarico al CTU, parte attrice non ha sollevato alcuna contestazione sul quesito stesso (inerente alla conformità al contratto e alla normativa vigente delle sole tariffe applicate, con tale termine intendendosi -nel glossario a sola parte di energia, come precisato dallo stesso TP Pt_2
di ), né ha chiesto un ampliamento degli accertamenti demandati al consulente. Parte_3
Anche le ulteriori contestazioni dell'appellante circa la pretesa incompletezza della CTU appaiono infondate, avendo il consulente dell'ufficio risposto, come illustrato alla luce delle argomentazioni che precedono, compiutamente ed esaustivamente al quesito formulato dal primo Giudice.
Il terzo motivo di appello è ugualmente infondato.
L'appellante contesta la CTU (e la sentenza) laddove le stesse hanno ritenuto non applicabile il
Codice di Condotta Commerciale ai clienti alimentati a medio-alta intensità.
La contestazione è infondata.
Il Codice di Condotta Commerciale dell'AEEG (poi ) prevede all'art. 2 (oggetto e Pt_2
l'ambito di applicazione) che esso trova applicazione nei rapporti tra fornitori e clienti finali alimentati a bassa tensione e/o con consumi di gas non superiori a 200.000 Smc/anno e al punto a) dell'art. 1 della Delibera AEEG n. 105/2006 che essa fa riferimento ai clienti “alimentati in bassa tensione”.
pagina 17 di 21 Non essendo un cliente alimentato a bassa tensione, non si poneva, per tutto Parte_3
l'arco di tempo di vigenza del contratto tra le parti, un problema di applicabilità del citato
Codice, come peraltro precisato anche dal CTU (ved. all. 7 e 9 alla consulenza), Codice che, in ogni caso, non rappresenta un documento decisivo per la determinazione della validità di un contratto di vendita di energia verso clienti alimentati a medio/alta tensione.
L'ultimo motivo di appello è invece fondato e deve pertanto essere pertanto accolto, nei limiti di seguito indicati.
DE FI contesta con tale motivo: a) che “la sentenza impugnata riconosce l'indebito compiuto da nei confronti dell'Appellante per € 7.532,16 (IVA esclusa) e tuttavia non CP_1 stabilisce il tasso di interessi applicabile sull'importo”; b) la regolamentazione delle spese processuali, poste dal Tribunale interamente a carico dell'attrice, nonostante il parziale accoglimento delle domande dalla stessa svolte;
c) l'intervenuta compensazione da parte del
Tribunale delle rispettive poste creditorie delle parti, senza considerare che Parte_3
aveva ricevuto (prima della notifica dell'atto di citazione) la richiesta di pagamento del CMOR da parte del nuovo fornitore e che la stessa aveva precisato le proprie conclusioni, CP_1
confermando che il CMOR era stato versato e chiedendo pertanto il solo versamento della differenza (di soli € 46,70).
E' opportuno analizzare prima le contestazioni di cui ai punti c) ed a), tra loro connesse.
La contestazione sub c) è fondata.
Il Tribunale ha infatti errato nel non considerare che la stessa , in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni, aveva dato atto dell'intervenuto versamento del CMOR al nuovo fornitore per complessivi € 31.695,61 (il pagamento del CMOR al fornitore entrante da parte dell'attrice era stato peraltro documentato con l'allegato 8 alla memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c.).
Nel dettaglio, ha precisato le conclusioni come segue: “Dato atto che l'attrice in CP_1 corso del giudizio ha eseguito il pagamento dell'indennizzo C-Mor nelle mani del fornitore entrante nella misura di €.31.695,61, condannare la C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Quarrata (PT), alla Via
Brunelleschi n.138, al pagamento del residuo importo capitale, oltre agli interessi sull'intero credito originario ex D.Lgs n.231/2002 e s.m.i. dalle singole scadenze delle fatture insolute sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma di cui la convenuta risulti essere creditrice all'esito dell'istruttoria, con condanna anche ai sensi dell'art.2041 c.c.”.
Posto che la convenuta aveva richiesto in via riconvenzionale il versamento di importi fatturati per € 31.742,31 e posto che la differenza tra € 31.742,31 (importo dovuto a ) ed € CP_1
pagina 18 di 21 31.695,61 (importo pagato quale indennizzo CMOR e pertanto da sottrarsi su quanto ancora dovuto da a ) è di soli € 46,70, il Tribunale ha errato nel non aver Parte_3 CP_1 considerato la domanda così come precisata dalla convenuta e nell'aver effettuato la compensazione delle due poste creditorie, senza valutare l'importo versato quale indennizzo
CMOR.
Il versamento del CMOR aveva infatti quasi interamente assorbito il credito di CP_1 che, invece, si è vista riconoscere dal Tribunale l'importo di € 23.456,94, oltre interessi, importo neppure richiesto dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Se è vero che il primo Giudice ha precisato nella parte motiva che, operata la compensazione tra le poste creditorie, era necessario “ovviamente considerare quanto avesse CP_1 incassato a tale titolo mediante il CMOR”, l'intervenuta compensazione degli importi di €
31.742,31 e di € 8.285,37 ha evidentemente falsato il risultato, risultando dalla sentenza un credito residuo in capo a (sul quale il Tribunale ha fatto decorrere gli interessi ex CP_1
d.lgs. 231/02) in realtà insussistente.
Effettuando una corretta valutazione delle domande delle parti, deve pertanto riconoscersi dovuto da a l'importo di € 8.285,37 (IVA compresa); deve per CP_1 Parte_3
contro riconoscersi ancora dovuto da a il residuo importo capitale CP_4 CP_1 di € 46,70.
Dall'accoglimento delle contestazioni dell'appellante di cui al punto c) discende l'accoglimento delle contestazioni sub a), posto che evidentemente sul credito restitutorio spettante a Pt_3
, decorrono gli interessi legali, da liquidarsi ai sensi dell'art. 1284 1° co c.c., in mancanza
[...]
di specifica domanda di liquidazione di interessi al tasso maggiorato di cui al quarto comma.
Non rileva il fatto che l'attrice/odierna appellante non abbia espressamente richiesto la liquidazione degli interessi nel giudizio di primo grado, posto che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi e posto che tali interessi decorrono anche sulle somme dovute in ripetizione ex art. 2033 c.c.
Gli interessi legali spettanti a debbono farsi decorrere dalla data della domanda. Parte_3
Anche sulle somme dovute da a , in forza delle fatture prodotte sub Parte_3 CP_1
docc.
5-10 del fascicolo di primo grado, per complessivi € 31.742,31, decorrono gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/02 (come espressamente richiesto dalla società convenuta nelle conclusioni di cui al procedimento di primo grado). Tali interessi decorrono dalla data delle scadenze delle singole fatture sino alla data del pagamento del CMOR, quanto all'importo di €
31.695,61; dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, quanto al residuo importo capitale dovuto, pari ad € 46,70.
pagina 19 di 21 Gli interessi predetti devono ritenersi richiesti da anche nelle conclusioni CP_1
formulate in grado di appello, posto che la predetta società, laddove ha richiesto la conferma della sentenza di primo grado, implicitamente ha chiesto anche la conferma della statuizione del primo Giudice in ordine alla debenza degli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 sugli importi delle fatture sopra citate.
Quanto infine alla contestazione dell'appellante relativa alla liquidazione delle spese processuali da parte del primo Giudice, tale contestazione è fondata.
In presenza di una reciproca soccombenza, il Tribunale avrebbe infatti dovuto compensare almeno in parte le spese processuali, anziché porle integramente a carico dell'attrice.
Considerata la soccombenza prevalente dell'attrice/odierna appellante, che vede rigettata la domanda di declaratoria dell'inesistenza dei contratti tra le parti e vede accogliere la domanda restitutoria per un importo modesto rispetto all'originario petitum, considerata la posizione contrattuale di preminenza di e considerato altresì che la stessa ha appreso solo in CP_1 corso di causa del pagamento dell'indennizzo pare equo compensare le spese dei due CP_5
gradi di giudizio per la quota di ½ e porre la restante quota (liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta) a carico dell'attrice/appellante.
Le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna considerato che la consulenza è stata effettuata nell'interesse di entrambe, ai fini della decisione della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7878/2024, pubblicata il Parte_1
05/09/2024, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza di primo grado, accertato che vanta un credito restitutorio nei confronti di Parte_3
per € 8.285,37 (IVA compresa), condanna a Controparte_1 Controparte_1
versare a il predetto importo, oltre interessi legali dalla data della Parte_3
domanda al saldo;
2) dato atto dell'intervenuto pagamento da parte di dell'indennizzo Parte_3
CMOR per € 31.695,61, accerta e dichiara che vanta nei confronti Controparte_1
di un residuo credito per importo capitale di € 46,70 e per l'effetto Parte_3
condanna a restituire a l predetto importo di € Parte_3 Controparte_1
46.70, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data della scadenza delle fatture al saldo effettivo nonché a corrispondere a li Controparte_1
pagina 20 di 21 interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 sull'importo di € 31.695,61, con decorrenza dalla data delle scadenze delle singole fatture sino alla data del pagamento del CMOR;
3) rigetta le restanti domande avanzate da Parte_3
4) compensa tra le parti per la quota di ½ le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di la restante quota di spese che liquida, Parte_3
quanto al giudizio di primo grado in € 1.500,00 per compensi ed € 260,00 per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge;
quanto al giudizio di appello, in € 2.444,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, per quota di ½ ciascuna.
Così deciso, in Milano l'08/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7878/2024, pubblicata il 05/09/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FANCELLI Parte_1 P.IVA_1
VIVIANA, elettivamente domiciliata in VIA DEI PUBBLICI MACELLI 42 LUCCA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. RUBINETTI Controparte_1 P.IVA_2
SC e GA ON, elettivamente domiciliata in VIA RIPAMONTI 44
MILANO, presso lo studio dei predetti difensori e agli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7878/2024, pubblicata il
05/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 21 Per : Parte_1
“Alla luce delle suddette considerazioni, l'Appellante chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. In via preliminare: per i motivi meglio precisati in atti del procedimento di primo grado e nel presente appello, riaprire la fase istruttoria e disporre un rinnovo di CTU, incaricando un nuovo tecnico d'ufficio che possa fornire un effettivo supporto istruttorio, chiarendo per ciascun anno: A) se il rapporto di fornitura intercorso è stato correttamente effettuato in presenza di regolari condizioni economiche, inserite in un valido contratto così come previsto dall'Art.11 del Codice di Condotta Commerciale dell' , richiamato anche nelle SPCEN Pt_2
allegate in atti;
B) se presenti, se le condizioni economiche, così come sopra inserite, siano o meno state puntualmente applicate;
C) se i costi indicati nelle fatture, come costo materia prima, oneri, dispacciamento, oneri di vendita, sbilanciamento ecc… siano stati applicati correttamente dalla convenuta o maggiorati rispetto al reale importo dovuto e previsto dalle condizioni contrattuali (se presenti) e dallo Stato.
2. Nel merito: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 7878/2024 N.7135/2024 del 05/09/2024, resa nella causa iscritta al n. RG. CP_2
3835/2022 nelle parti e nel dispositivo così come meglio indicato in atto di appello, quindi accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via principale: statuire l'obbligo di restituzione di tutte le somme versate dall'attrice in favore della convenuta data l'inesistenza del contratto di somministrazione in forza del quale dette somme sono state versate;
Rigettare la domanda riconvenzionale così come formulata da controparte, nonché la domanda di condanna per lite temeraria per tutti i motivi meglio esposti in atti;
In via secondaria: stabilire, previa verifica della correttezza di tutte le voci inserite nelle fatture liquidate, l'obbligo a carico della convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme ricevute in assenza di contratto, fatta eccezione per il costo della materia prima e degli oneri passanti così come stabiliti dall'Autority – quantificabili, come da conteggio svolto dal tecnico di parte attrice in € 111.917,39, o in quella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge, nonché di tutte le spese comprese quelle di
CTU”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 21 “A) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per violazione dell'art.342 c.p.c.; Parte_1
B) Nel merito, respingere tutte le domande di riforma formulate dall'appellante, poiché tutte inammissibili ed infondate per gli addotti motivi e confermare la sentenza n.7878/2024, emessa dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. Vincenzo Nicolini, e pubblicata in data
05.09.2024, in tutte le sue statuizioni, ivi comprese quelle sulle spese di lite e di CTU;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge e refusione delle competenze da pagarsi al CTU;
D) in via istruttoria, si reiterano le istanze già formulate e non accolte in primo grado al fine di istruire – ove lo si ritenga necessario – la causa. Si chiede:
A- che Codesto Ill.mo G.U. voglia ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., al distributore EL
Distribuzione S.p.A. l'esibizione delle registrazioni delle misure dei consumi di energia elettrica, anche rettificati, con indicazione della valorizzazione dei relativi oneri fatturati per il servizio di Misura, di Distribuzione e di Trasporto, effettuati dalla
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1
tempore, con sede in Quarrata (PT), alla Via Brunelleschi n.138, nel periodo settembre
2012/marzo 2021 presso l'utenza identificata con POD n.IT001E00224427, che il
Distributore è tenuto a conservare ai sensi degli artt.21.2 e 21.6 dell'Allegato “A”
(Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per
l'Erogazione dei Servizi di Trasmissione, Distribuzione, Misura e Vendita dell'Energia
Elettrica) alla Delibera n.348/2007 della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e
s.m.i.;
B- che Codesto Ill.mo G.U. voglia ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., al distributore EL
Distribuzione S.p.A. l'esibizione delle copie delle fatture di trasporto contenenti le registrazioni delle misure dei consumi di energia elettrica, anche rettificati, e la valorizzazione dei relativi oneri fatturati per il servizio di Misura, di Distribuzione e di
Trasporto, effettuati dalla C.F. , in persona del Parte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Quarrata (PT), alla Via Brunelleschi
n.138, nel periodo settembre 2012/marzo 2021 presso l'utenza identificata con POD
n.IT001E00224427, che il Distributore è tenuto a conservare ai sensi degli artt.21.2 e
21.6 dell'Allegato “A” (Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas per l'Erogazione dei Servizi di Trasmissione, Distribuzione, Misura e
Vendita dell'Energia Elettrica) alla Delibera n.348/2007 della Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas e s.m.i.;
pagina 3 di 21 C- di essere ammessi a provare a mezzo testi le seguenti circostanze di fatto:
1) “E' vero che ha somministrato energia elettrica a favore della Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1
tempore, con sede in Quarrata (PT), alla Via Brunelleschi n.138, nel periodo settembre
2012/marzo 2021 presso l'utenza identificata con POD n.IT001E00224427?”;
2) “E' vero che, a fronte di tali somministrazioni, sono state emesse da Controparte_1
– tra le altre – le fatture poste a base della propria domanda riconvenzionale che le si rammostrano (docc. nn.5/10 )?” CP_1
3) “E' vero che i consumi e gli oneri addebitati alla in tali fatture Parte_1
corrispondono ai consumi ed agli oneri rilavati e fatturati da EL Distribuzione S.p.A.
e posti a base altresì delle fatture dalla stessa emesse e prodotte quali doc. nn.11/17, - che le si rammostrano - in relazione al servizio di trasporto e misura dell'energia elettrica relativo alle somministrazioni rese presso il suindicato punto di consegna della corrente elettrica facente capo alla ” Parte_3
Si indica quale teste il Sig. domiciliato per la carica presso EL Testimone_1
Distribuzione S.p.A., in Firenze, Lungarno n.54.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_3 per domandare la ripetizione degli importi pagati in eccesso dall'attrice, Controparte_1
rispetto al giusto corrispettivo che la convenuta, somministrante di energia elettrica, avrebbe dovuto applicarle nel corso del rapporto, iniziato nel 2012.
L'attrice ha premesso: di operare nel settore tessile, con grande dispendio energetico, e di avere pertanto sempre provveduto nel tempo a sottoscrivere i contratti di fornitura con l'impresa che pareva offrire le tariffe più convenienti;
di aver iniziato il rapporto con nel 2012; CP_1 che un consulente dell'attrice, a un controllo documentale, appurava che i contratti non erano regolari, essendo costituiti da condizioni economiche parzialmente compilate, e che, dall'esame delle fatture, emergeva la richiesta di pagamenti indebiti, sotto svariati profili (dalla mancanza di condizioni contrattuali valide, alla variegata applicazione dei prezzi, all'errata applicazione delle indicizzazioni e del PUN mensile, alla mancata attivazione dell'opzione “cambio formula”); che mancavano totalmente i contratti e le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolamentare i rapporti fra le parti e che nessuna informazione espressa era stata fornita all'attrice, in aperta violazione dei regolamenti emessi sull'argomento dall' che per anni Pt_2
aveva ricevuto la fornitura energetica da parte di a prezzo fisso, in Parte_3 CP_1 assenza di regolare contratto;
che aveva di fatto reso impossibile per l'attrice CP_1 pagina 4 di 21 qualsivoglia verifica e qualsivoglia controllo sull'offerta, applicando prezzi e condizioni economiche a suo piacimento, ben guardandosi dall'azionare l'opzione “cambio formula”, riallineando i consumi all'effettivo valore del costo dell'energia; che la convenuta aveva consapevolmente applicato all'attrice condizioni contrattuali sfavorevoli.
L'attrice, alla luce delle contestazioni circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale (i documenti che dovevano prevedere le condizioni tariffarie erano vaghi e indeterminati e dalla nullità dei contratti sarebbe disceso l'obbligo di ripetizione), agiva per la ripetizione di tutti gli importi pagati in esecuzione dei contratti;
in subordine, per il rimborso di tali importi, detratto il solo costo della materia prima e degli oneri di trasporto e di sistema sostenuti da , CP_1
quantificando la somma dovuta in restituzione, previa detrazione degli importi sopra indicati, in complessivi € 111.917,39.
A sostegno delle proprie istanze, l'attrice ha prodotto la consulenza redatta da un proprio tecnico che ha quantificato la somma asseritamente dovuta in restituzione da , CP_1
affermando che avrebbe violato la normativa di settore in materia di tariffazione, CP_1 applicando un prezzo fisso a svantaggio dell'attrice quando avrebbe dovuto applicare prezzi variabili in base all'andamento del mercato della risorsa somministrata.
Si è costituita , eccependo la decadenza dal diritto di contestare la quantificazione CP_1
del dovuto e la prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi pagati oltre i 5 anni prima dell'introduzione del giudizio, non essendoci state contestazioni di alcun genere nel corso della vigenza del rapporto negoziale. La convenuta ha poi sottolineato l'assoluta genericità delle contestazioni avversarie (sollevate senza neppure produrre in giudizio il contratto tra le parti).
ha precisato che l'utenza dell'attrice, individuata con codice POD n. CP_1
IT001E00224427, era stata da ultimo somministrata ad opera di dall' 01.09.2012 CP_1
al 31.03.2021 e ha prodotto il contratto n.613530/16 stipulato tra le parti in data 02.02.2012 unitamente alle condizioni economiche (allegato A) e alle condizioni generali (allegato C).
La convenuta ha altresì rilevato: che i documenti contrattuali agli atti (docc. 28, 29 e 30), stipulati con l'attrice nel corso del rapporto, erano del tutto esaustivi, sia quanto alle condizioni contrattuali - e in particolare alle condizioni tariffarie, applicate esattamente, tempo per tempo nella successione dei diversi contratti - sia quanto alla componente tariffaria strettamente intesa;
che gli oneri di trasporto e di sistema, erano stati quantificati dal venditore, come previsto dalla normativa di settore, e che la venditrice non aveva fatto altro che applicare all'utente, dopo averli sostenuti essa stessa (come da fatture emesse nei confronti di da CP_1 [...]
sub docc. da 11 a 17 e da 23 a 27). Non era poi vero che la convenuta aveva CP_3
applicato prezzi e condizioni a proprio piacimento: infatti, a fronte dell'originaria tariffazione,
pagina 5 di 21 le successive variazioni tariffarie erano state oggetto di esplicita richiesta della somministrata e di apposita contrattazione tra le parti.
ha poi criticato la consulenza tecnica di controparte, perché fondata su tesi CP_1
inconsistenti da un punto di vista tecnico, mancante di un fondamento tecnico e giuridico e non basata su un criterio di metodo adeguato alla verifica della tariffazione.
In via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di fatture ulteriori rispetto a quelle CP_1 oggetto di contestazione, per l'importo di € 31.742,31, e ha riportato i dati del distributore, a dimostrazione dell'esattezza dei consumi e degli importi addebitati a . Parte_3
Quest'ultima, con riguardo alla domanda riconvenzionale, ha affermato di avere effettuato il pagamento del relativo importo alla nuova fornitrice, in base alla normativa che prevede in questa ipotesi il pagamento del cosiddetto CMOR (doc. 8).
Il Tribunale ha ammesso CTU per verificare: la conformità delle tariffe applicate al contratto e alla normativa - legislativa, regolamentare e dell'ARERA - in vigore per la durata della fornitura;
l'esistenza nei contratti di condizioni tariffarie tali da poter determinare il prezzo applicato all'utente; ha chiesto infine al consulente di determinare il dovuto, in applicazione dei criteri tariffari riscontrati, “a mente del contratto”.
All'esito della CTU, senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha innanzitutto respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione, dovendosi applicare alla domanda di ripetizione dell'indebito il termine ordinario decennale.
Nel merito, ha rilevato che il Consulente dell'ufficio aveva evidenziato come, nei documenti contrattuali agli atti, vi fossero condizioni sufficienti per determinare il corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia e, in particolare, il costo dell'energia, in termini di rapporto fra euro e kilowattora, dipendente anche dall'andamento dei consumi nell'arco del tempo e in una certa misura legato all'andamento del prezzo dell'energia, e che ciò fosse vero non soltanto per il primo documento contrattuale, ma anche per tutti quelli che si erano succeduti per via via modificare le condizioni economiche del rapporto.
Il Giudice ha poi osservato che il CTU non aveva considerato nella sua analisi la componente relativa agli oneri di trasporto poiché, se le contestazioni dell'attrice relative alla tariffa in senso stretto potevano ritenersi sufficientemente specifiche e tali da meritare un approfondimento, quelle relative agli oneri di trasporto e distribuzione erano talmente generiche da rendere esplorativa una consulenza che le avesse prese in considerazione.
Il Tribunale ha ritenuto sufficientemente determinato l'oggetto contrattuale, ossia i criteri per determinare il prezzo dell'energia, e ha ritenuto la validità dei contratti stipulati tra le parti.
pagina 6 di 21 Avuto riguardo alle conclusioni del CTU, tenuto conto delle tariffe applicate nel corso del rapporto contrattuale, comprensive anche degli sconti riconosciuti all'utente, e della variabilità della tariffa in base alle variazioni dell'energia utilizzata a seconda del momento di cd. picco, ha rilevato che il consulente aveva quantificato l'importo da restituire all'attrice nella misura di
€ 7.532,16, al netto dell'IVA (ossia € 8.285,37 con IVA al 10%). Ciò posto, il primo Giudice ha fatto proprie le conclusioni del CTU e ha portato in compensazione il predetto importo con l'importo azionato in riconvenzionale da , non contestato da , CP_1 Parte_3
residuando quindi in favore della convenuta la somma di € 23.456,94, “salvo ovviamente considerare quanto abbia incassato a tale titolo mediante il CMOR”. CP_1
Il Tribunale ha quindi condannato a pagare a il predetto importo, Parte_3 CP_1
oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 dalla esigibilità al saldo, e oltre alle spese legali e di CTU, rigettando le ulteriori domande dell'attrice.
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sulla base dei seguenti Parte_3
motivi:
1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ENERGIA, ATTUATA PRIMA DAL CTU E SUCCESSIVAMENTE RIPRESA DAL
GIUDICE IN SENTENZA.
Il CTU e il Tribunale avrebbero errato nel ritenere che i contratti indicassero condizioni sufficienti per determinare il corrispettivo dovuto.
L'appellante ha richiamato il principio di buona fede nell'esecuzione e nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e lealtà sia nella fase di esecuzione del contratto, sia durante le trattative. L'art. 1174 c.c. impone inoltre l'obbligo di protezione nei confronti della controparte contrattuale, richiedendo che le obbligazioni siano eseguite in modo da tutelare gli interessi e la posizione dell'altro contraente.
Tali principi, ad avviso dell'appellante, hanno particolare importanza in materia di fornitura di energia, dato il carattere essenziale del servizio, e impongono alle società fornitrici di adottare comportamenti improntati alla massima correttezza, trasparenza e tutela degli interessi del cliente, che si trova in una posizione di asimmetria informativa rispetto all'operatore; le società fornitrici di energia devono quindi agire in modo trasparente, fornire informazioni chiare e complete e non approfittare della loro posizione dominante nei confronti del cliente (anche se alimentati a media o alta tensione).
pagina 7 di 21 I principi di buona fede, correttezza e trasparenza valgono quindi anche nei confronti dei clienti imprenditori e il Tribunale - secondo l'appellante - avrebbe dovuto valutare gli aspetti giuridici del contendere (compresi i principi sopra menzionati), anziché delegare la valutazione al CTU.
2) ESCLUSIONE IMMOTIVATA DELLA COMPONENTE RELATIVA AGLI ONERI
DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, DISTRIBUZIONE ECC. NELLA CTU.
Il Giudice, ad avviso dell'appellate, avrebbe accolto il parere del CTU, secondo cui le contestazioni dell'attrice relative agli oneri di trasporto e distribuzione sarebbero talmente generiche da rendere esplorativa un'indagine tecnica su tale componente.
ha contestato l'affermazione, sottolineando come tali oneri rappresentino una Parte_3
parte rilevante della contestazione e pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di approfondimento da parte della consulenza tecnica, mentre la loro esclusione aveva influito negativamente sulla corretta determinazione delle somme dovute.
L'appellante ha sottolineato di aver scrupolosamente provveduto alla puntuale e precisa contestazione di tali oneri, producendo peraltro apposita relazione tecnica integrativa (con conteggi dettagliati), che non è stata considerata dal CTU e dal primo Giudice.
In ogni caso, secondo l'appellante, anche in presenza di una contestazione generica, il giudicante avrebbe dovuto dare ingresso, sul punto, a un approfondimento tramite CTU, posto che un'interpretazione restrittiva dell'ammissibilità della CTU rischierebbe di compromettere i diritti delle parti ad un equo processo, in violazione dei principi fondamentali sanciti dall'art. 24 e dall'art. 111 della Costituzione, posto che la CTU può avere finalità percipiente.
L'appellante ha poi criticato l'elaborato tecnico in quanto incompleto, avendo valutato la sola componente energia e non gli oneri di dispacciamento;
inoltre non si esprimerebbe né sull'esistenza di un contratto valido secondo i dettami di nè sulla maggiorazione degli Pt_2
oneri di dispacciamento (oneri che era a dover calcolare e che aveva calcolato in CP_1
modo errato, maggiorando il coefficiente nelle fatture); e, ancora, in quanto avrebbe accertato che le variazioni tariffarie, solo in un dato periodo, non risultavano comunicate in maniera chiara al cliente, quando il modus operandi di era stato identico per tutti gli anni di CP_1
vigenza del rapporto negoziale;
e, infine, erroneo in quanto avrebbe valutato i limiti di tempo di durata delle condizioni contrattuali (per poi correggersi nelle conclusioni finali), finendo per scrivere “tutto e il contrario di tutto”.
3) RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEI CONTRATTI SULLA BASE DI
UNA PRESUNTA SUFFICIENTE DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO
CONTRATTUALE.
pagina 8 di 21 Il CTU avrebbe errato nel ritenere non applicabile il Codice di Condotta Commerciale di ai clienti alimentati a medio-alta tensione. Pt_2
Se infatti inizialmente era così, con l'evolversi del mercato e l'apertura a un numero sempre maggiore di consumatori, - secondo l'appellante - aveva gradualmente esteso e Pt_2
specificato la definizione di "Cliente finale", adattandola a includere diverse categorie di clienti, con maggiore enfasi sulle esigenze di tutela dei consumatori: clienti domestici (coloro che utilizzano l'energia per usi personali o familiari) e clienti non domestici (aziende, enti, attività commerciali), clienti vulnerabili, ecc.
La definitiva cancellazione del riferimento specifico ai tipi di tensione (alta, media e bassa) era avvenuta con la Delibera n. 153/2012/R/com dell , approvata il 19 aprile 2012. Pt_2
Il CTU non aveva approfondito questi aspetti e si era limitato a recuperare un testo del predetto
Codice neppure in vigore al momento dell'emissione delle fatture contestate e il Giudicante si era limitato ad aderire alle considerazioni del CTU.
4) ERRONEA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE DI LITE.
La sentenza impugnata aveva riconosciuto l'indebito compiuto da per € 7.532,16 CP_1
(IVA esclusa) e, tuttavia, non aveva stabilito il tasso di interessi applicabile sull'importo predetto. Il Tribunale aveva poi condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite, nonostante fosse stato riconosciuto a suo favore il diritto alla restituzione di un indebito superiore ad €
8.000,00, con pronunzia contraddittoria in punto di spese, posto che la riconosciuta parziale soccombenza della convenuta avrebbe dovuto condurre almeno a una compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Il Tribunale aveva inoltre operato la compensazione tra le poste creditorie delle due parti, senza considerare che aveva ricevuto la richiesta di pagamento del CMOR dal nuovo Parte_3
fornitore prima della notifica della citazione.
Parte convenuta stessa aveva poi precisato le proprie conclusioni, confermando che il CMOR era stato versato e chiedendo il solo pagamento di una differenza di € 46,70.
Tale riduzione della domanda non era stata in alcun modo considerata dal Tribunale.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello in CP_1
quanto affetto da gravi vizi in punto di motivazione.
Ad avviso dell'appellata, l'appellante non avrebbe indicato quale capo (o quali capi) della parte dispositiva della sentenza intenda impugnare, limitandosi a fornire un'individuazione solo apparente dei capi predetti e a riportare poche righe del provvedimento, contenenti esclusivamente delle valutazioni operate dal Tribunale circa le conclusioni del CTU.
pagina 9 di 21 Il contenuto del gravame, pertanto, si risolverebbe in una mera critica al processo di formazione del convincimento del Giudice di prime cure, critica che, in mancanza di denuncia circa specifici vizi nella ricostruzione del fatto o errori di diritto, sarebbe inidonea a costituire una seria censura in relazione ai capi della decisione che si intendono impugnare.
Quanto ai richiami al principio di buona fede, ha rilevato che in primo grado non erano CP_1
state mai mosse doglianze circa supposte violazioni degli obblighi di buona fede contrattuale da parte della convenuta.
Nel merito, sul primo motivo (errata valutazione delle condizioni contrattuali), l'appellata ha rilevato che non aveva mai neppure contestato il contenuto delle singole Parte_3 clausole che costituiscono l'insieme delle condizioni generali di contratto, depositate in forma integrale, ovvero delle condizioni tecniche di fornitura o di quelle tariffarie.
In primo grado, non aveva neppure tentato di dare prova delle proprie domande, insistendo a sostenere generiche e mai specificate violazioni del già citato Codice di Condotta, senza provare l'applicabilità al caso di specie di tale Codice e le effettive difformità del contenuto del contratto rispetto alle prescrizioni del Codice di Condotta.
L'odierna appellante non aveva inoltre mai circostanziato le asserite difformità del contratto tra le parti e non aveva mai dedotto l'avvenuta violazione del principio di buona fede contrattuale, limitandosi ad allegare l'inesistenza del contratto per la genericità delle relative pattuizioni.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha rilevato che, dall'esame approfondito dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, emerge che l'attrice non aveva ivi formulato alcuna domanda volta alla verifica e rideterminazione degli oneri passanti e non aveva neppure allegato il benché minimo elemento di contestazione circa la legittimità dei predetti addebiti.
Ha poi precisato che, pertanto, correttamente il Tribunale non aveva disposto un'indagine peritale di natura percipiente, peraltro mai richiesta dall'attrice.
Premessa la validità ed efficacia dei contratti, ha rilevato che dai suoi conteggi era CP_1
comunque emerso che la somministrata nulla aveva pagato in più rispetto a quanto avrebbe pagato in ipotesi di applicazione del prezzo di mercato.
Quanto al terzo motivo di gravame, l'appellata ne ha dedotto l'inammissibilità e ha comunque rilevato che tutte le versioni del codice di condotta , succedutesi nel tempo, chiariscono Pt_2
che la norma ha per oggetto i clienti finali alimentati esclusivamente in bassa tensione.
Le presunte violazioni del codice erano state peraltro allegate in modo del tutto generico.
Quanto al quarto motivo, ha precisato che l'appellante in primo grado non aveva CP_1
mai chiesto la corresponsione degli interessi sulle somme asseritamente dovute in restituzione, né ne aveva specificata la natura e la decorrenza.
pagina 10 di 21 L'importo riconosciuto a credito dell'attrice in primo grado era stato peraltro liquidato nel corso del giudizio, sulla base della CTU, ed era stato oggetto di compensazione giudiziale.
Ciò escludeva in radice la maturazione di qualsiasi interesse.
Anche la decisione del Tribunale sulle spese di lite era corretta, stante la soccombenza del tutto prevalente dell'attrice e l'accoglimento solo di una minima parte della sua domanda.
Il riconoscimento di un credito restitutorio in capo a da parte del CTU e del primo Parte_3
Giudice era peraltro frutto di un errore. Il CTU aveva ritenuto “che il rinnovo del luglio 2017
(allegato n. 12) effettivamente riportava, come affermato dal TP , alcune righe CP_1
piccole in cui si faceva riferimento al limite di validità di 12 mesi dell'offerta al termine del quale poteva comunicare, con nota in fattura, nuove condizioni economiche. […] Un CP_1
tale dettaglio, scritto in piccolo, a pag. 4 su 7, non appariva (ad avviso del CTU) una 'chiara comunicazione' di variazione tariffaria, e il cliente finale – – poteva benissimo non Parte_3 accorgersi di tale nuovo prezzo né conseguentemente contestarlo”.
Sulla base di tale erronea valutazione, il CTU aveva ricalcolato gli ultimi anni di fornitura al prezzo tariffario unitario di cui alle predette condizioni e ciò benchè la previsione contrattuale che regolava la durata dell'offerta tariffaria (luglio 2017/luglio2018) non era mai stata contestata dall'attrice. Peraltro, anche laddove si fosse ritenuto necessario ricalcolare il corrispettivo tariffario dall'agosto 2018 in poi, il prezzo applicato in fattura avrebbe dovuto essere sostituito dal c.d. Prezzo Unico Nazionale (PUN) nelle rispettive fasce di prelievo di picco o fuori picco, ossia il prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso che aveva CP_1 pagato per rifornire l'odierna appellante e si sarebbe così arrivati a un prezzo sovrapponibile a quello applicato da . CP_1
ha pertanto chiesto alla Corte: in via preliminare, di accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per violazione dell'art. 342 Parte_3
c.p.c.; nel merito, di respingere tutte le domande di riforma della sentenza formulate dall'appellante, poiché inammissibili e infondate per i motivi addotti, e confermare la sentenza di primo grado in tutte le sue statuizioni, ivi comprese quelle sulle spese di lite e di CTU.
All'udienza dell' 1.7.2025, la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva la Corte, in via preliminare, che l'eccezione sollevata da circa CP_1
l'inammissibilità dell'appello è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
L'appello (se letto nella sua interezza) indica infatti in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione, le parti della sentenza di primo grado che vengono contestate e le ragioni di tali contestazioni, non essendo necessario che l'appellante predisponga un progetto pagina 11 di 21 alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Passando al merito, va premesso che l'appellata , pur contestando nella parte CP_1 motiva della comparsa di costituzione e risposta (pag. 14 e ss.) l'applicazione ultrattiva effettuata dal CTU delle condizioni tariffarie in vigore dal luglio 2017 (valide per soli 12 mesi)
e, quindi, il ricalcolo del corrispettivo delle forniture rese dall'agosto 2018 sino alla fine del rapporto contrattuale, con applicazione della tariffa del 2017, non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui il primo Giudice, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha riconosciuto come dovuto da a l'importo CP_1 Parte_3 di € 8.285,37 (compresa IVA).
Solo in sede di comparsa conclusionale, l'appellata ha chiesto la “revisione della rideterminazione tariffaria”, ma l'istanza è inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Ciò premesso, l'appello proposto da è solo parzialmente fondato e può pertanto Parte_3
essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è infondato.
contesta la valutazione del CTU e del Tribunale circa il fatto che i contratti tra Parte_3
le parti indicassero condizioni sufficienti nella determinazione del corrispettivo dovuto dalla società somministrata e, in particolare, del costo dell'energia espresso come rapporto fra euro e kilowattora.
Il CTU avrebbe errato nell'avere, da un lato, sottolineato la necessità di distinguere gli aspetti tecnici da quelli giuridici, dall'altro, nell'aver concluso a pag. 9 e ss. della perizia nel senso della non rilevanza del Codice di Condotta Commerciale per i clienti a medio-alta tensione e nell'aver ritenuto che il contratto tra le parti recasse tutte le informazioni utili a identificare la fornitura. Il primo Giudice avrebbe errato nel delegare al CTU ogni valutazione giuridica circa la completezza delle pattuizioni negoziali e nell'omettere di considerare che aveva CP_1
violato i doveri di buona fede e correttezza negoziale.
pagina 12 di 21 Sul punto, va innanzitutto rilevato che il CTU – ben consapevole del carattere tecnico della sua indagine tuttavia strettamente connessa al carattere giuridico dei temi affrontati, riguardanti l'interpretazione di pattuizioni contrattuali, e della conseguente necessità di fornire al giudice tutti gli elementi utili ai fini della decisione, ipotizzando per tale motivo due diverse soluzioni
– ha valutato, previa analisi accurata e tecnicamente corretta della documentazione versata in atti, la fondatezza o infondatezza delle allegazioni di circa il fatto che i Parte_3 documenti contrattuali tra le parti fossero dei regolari contratti o solo delle “condizioni economiche parzialmente compilate” e quindi circa il fatto che avesse CP_1
somministrato per anni energia ad una società che non era in grado conoscere le condizioni negoziali in base alle quali il rapporto veniva gestito, di fatto in mancanza di un regolare contratto.
Il CTU ha innanzitutto chiarito che il Codice di Condotta Commerciale non è vincolante per i clienti alimentati a medio/alta tensione (come è la ), “essendo chiaramente scritto Parte_3 al punto (a) dell'art. 1 della Delibera AEEG n.105/2006 (cfr. allegato n 09) che essa fa riferimento a clienti “alimentati in bassa tensione”, come di seguito riportato:
Ha poi precisato che il contratto tra le parti, risalente al 2.12.2012 “riporta in maniera chiara il venditore ( ), il cliente ( ), il POD (IT001E00224427). I consumi annuali CP_1 Parte_3
previsti (1.500.00 kWh), la potenza disponibile (350 kW) e quella impegnata (343 kW), il fornitore (Eni S.p.A.) e il Distributore (EL), la provenienza (mercato libero), i mesi per il recesso (3), il regime IVA (10%), il nome prodotto e relativo codice, le modalità di pagamento,
l'indirizzo per le comunicazioni, data e firma”, nonché le condizioni economiche, di seguito riportate:
pagina 13 di 21 Il contratto, ad avviso del CTU, è pertanto completo nell'indicare ogni elemento utile ad identificare la fornitura.
La valutazione del consulente dell'ufficio - effettuata sulla base di un'analisi puntuale e scevra da censure della documentazione agli atti - deve essere condivisa, individuando il contratto tra le parti ogni elemento della fornitura e non comprendendosi per quali ragioni tale contratto
(regolarmente sottoscritto dalle parti) sarebbe “inesistente”.
Quanto all'analisi del prezzo, il CTU ha chiarito che lo stesso è composto, oltre che dal costo della “materia energia” (che compete al venditore), anche dai cosiddetti “oneri passanti”, cioè da altre voci (oneri di trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e imposte) che riguardano tuttavia il distributore (in questo caso E-Distribuzione), voci determinate dal
Distributore Locale e riportate nei cosiddetti “documenti di trasporto”, che quindi “non interessano direttamente il veditore”.
Premessa l'opzione della Corte per l'ipotesi dell'esistenza e piena validità del contratto tra le parti, si osserva che, in base all'analisi puntuale svolta dal CTU, ha effettuato, nel CP_1
corso degli anni, differenti variazioni tariffarie, le prime in base alle condizioni di picco/fuori picco, l'ultima in base al PUN. Tutte le variazioni tariffarie, dal 2013 al luglio 2018 risultano rispettose di quanto stabilito dalle parti con le revisioni negoziali e anche gli sconti risultano correttamente applicati da (pagg. 16-18 della ctu). CP_1
Il CTU, analizzata la documentazione in atti, ha invece concluso che le variazioni tariffarie da agosto 2018 a febbraio 2021 (mese relativo all'ultima fattura prodotta in atti) non risultano comunicate in maniera chiara al cliente. Pertanto, non essendovi certezza in ordine pagina 14 di 21 all'accettazione da parte del cliente di tali variazioni tariffarie, il CTU ha ricalcolato gli importi dovuti a per tale periodo, accertando che la stessa ha conseguito un guadagno CP_1
“extra” pari ad € 7.532,16, oltre IVA (per complessivi € 8.285,37).
Ciò posto, circa la valutazione del CTU, condivisa da questa Corte, tornando al primo motivo di appello, va ribadito che l'accurata analisi svolta dal consulente dell'ufficio e l'esame diretto del documento contrattuale (all. 6 alla CTU) portano a ritenere che il rapporto tra le parti era regolato da un contratto esistente e pienamente valido ed efficace.
Valga sul punto osservare che il TP di , in tante pagine di colorite osservazioni Parte_3
alla bozza di elaborato, non muove una sola specifica contestazione rispetto a quanto precisato dal CTU nel § 04.02 in ordine appunto alla completezza del contratto e alla chiara indicazione di ogni elemento volto ad identificare la fornitura (consumi annuali previsti, potenza disponibile e impegnata, fornitore ecc.).
Quanto poi alla pretesa violazione da parte di dei principi di buona fede e CP_1
correttezza negoziale, va rilevato che allega soltanto nel presente grado e, Parte_3 quindi, tardivamente, pretese condotte dell'appellata poste in violazione dei predetti principi.
L'allegazione, oltre che tardiva, è oltremodo generica, limitandosi la parte ad enunciare, in termini del tutto vaghi ed astratti, i principi di correttezza e buona fede, senza fornire prova del fatto che tali principi siano stati in concreto violati e senza indicare come le pretese violazioni si siano riverberate in concreto nell'applicazione del contratto nonchè quali conseguenze concrete siano dalle stesse derivate.
Per i motivi esposti, il primo motivo di appello è infondato.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe accolto il parere del CTU, secondo cui le contestazioni dell'attrice in ordine agli oneri di trasporto e distribuzione sarebbero talmente generiche da rendere esplorativa una CTU su tale componente.
Le contestazioni sugli oneri di dispacciamento - secondo - sarebbero invece Parte_3
specifiche e dettagliate e, in ogni caso, anche in presenza di una contestazione generica, il
Tribunale avrebbe dovuto estendere la consulenza anche a tali aspetti, pena una grave lesione del diritto di difesa dell'attrice.
Le affermazioni di non sono condivisibili. Parte_3
Va innanzitutto precisato che l'attrice (odierna appellante), nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non ha svolto alcuna domanda relativa al ricalcolo degli oneri di dispacciamento, né ha svolto contestazioni in merito. La relazione di parte allegata all'atto di citazione parimenti non solleva contestazione alcuna in merito agli oneri di dispacciamento. pagina 15 di 21 Ma vi è di più. La domanda formulata in via subordinata nell'atto di citazione espressamente esclude ogni ricalcolo degli oneri di dispacciamento, laddove viene chiesto al Tribunale di
“stabilire l'obbligo a carico della convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme ricevute in assenza di contratto, fatta eccezione per il costo della materia prima e degli oneri passanti stabiliti dall'Autority – quantificabili, come da conteggio svolto dal tecnico di parte attrice in € 111.917,39”. In definitiva, le somme relative agli oneri passanti (al pari del costo della materia prima) erano espressamente escluse dalla domanda subordinata di ripetizione dell'indebito.
Solo nella parte motiva della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., viene per la prima volta genericamente allegato l'errato conteggio degli oneri di dispacciamento (senza alcuna quantificazione dell'incidenza di tali asseriti erronei calcoli), facendo peraltro richiamo alla consulenza di parte sub doc. 1, che - si noti - non tratta degli oneri passanti. La domanda subordinata viene peraltro ribadita, nelle conclusioni, negli stessi termini di cui all'atto di citazione (con esclusione, quindi, degli oneri passanti dall'obbligo di restituzione in capo a
). CP_1
Solo in sede di memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., quando, in base alle preclusioni istruttorie, il thema decidendum era già stato delineato, parte attrice, al punto 2) di pag. 5, ha tardivamente precisato le contestazioni in ordine all'errata indicazione nelle fatture degli oneri di dispacciamento, con un'asserita indebita fatturazione di maggiori oneri per € 2.954,65 circa.
ha allegato alla memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. una nuova relazione tecnica Parte_3 di parte contenente delle tabelle riassuntive relative all'indebita fatturazione degli oneri di dispacciamento.
Ciò posto, ritiene la Corte che la specifica contestazione in merito a indebite fatturazioni degli oneri di dispacciamento sia stata quindi tardivamente formulata;
pertanto correttamente il primo
Giudice ha escluso tali aspetti dal quesito al CTU, a tacere del fatto che tali oneri riguardano il
Distributore Locale e non il venditore.
Non è poi condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui, anche in presenza di contestazioni generiche, il giudicante sarebbe tenuto a dare ingresso a ctu in merito a tali contestazioni.
La ctu non è infatti un mezzo di prova, ma uno strumento volto ad aiutare il giudicante nella valutazione degli elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti di specifiche conoscenze tecniche, nell'ambito del perimetro delineato dalle domande oggetto di causa.
La Cassazione (sentenza n. 6155/2009) ha del resto chiarito che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
pagina 16 di 21 necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo
l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che
l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”.
E anche laddove venga disposta una consulenza di tipo cd. percipiente, volta all'accertamento dei fatti, con la stessa non è comunque possibile, per il giudice, conferire incarichi al consulente d'ufficio e, per quest'ultimo, svolgere accertamenti, se non nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
A fronte della generica e vaga allegazione di errati conteggi degli oneri di dispacciamento nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., senza la formulazione, e anzi con esclusione, di una precisa domanda di ripetizione di eventuali somme indebitamente versate, e a fronte della solo tardiva precisazione di quanto allegato (con la memoria n. 2), del tutto correttamente il Tribunale non ha esteso il quesito al consulente d'ufficio in ordine al riconteggio di tali oneri.
Va del resto rilevato che all'udienza del 19.10.2022, nel corso della quale è stato conferito incarico al CTU, parte attrice non ha sollevato alcuna contestazione sul quesito stesso (inerente alla conformità al contratto e alla normativa vigente delle sole tariffe applicate, con tale termine intendendosi -nel glossario a sola parte di energia, come precisato dallo stesso TP Pt_2
di ), né ha chiesto un ampliamento degli accertamenti demandati al consulente. Parte_3
Anche le ulteriori contestazioni dell'appellante circa la pretesa incompletezza della CTU appaiono infondate, avendo il consulente dell'ufficio risposto, come illustrato alla luce delle argomentazioni che precedono, compiutamente ed esaustivamente al quesito formulato dal primo Giudice.
Il terzo motivo di appello è ugualmente infondato.
L'appellante contesta la CTU (e la sentenza) laddove le stesse hanno ritenuto non applicabile il
Codice di Condotta Commerciale ai clienti alimentati a medio-alta intensità.
La contestazione è infondata.
Il Codice di Condotta Commerciale dell'AEEG (poi ) prevede all'art. 2 (oggetto e Pt_2
l'ambito di applicazione) che esso trova applicazione nei rapporti tra fornitori e clienti finali alimentati a bassa tensione e/o con consumi di gas non superiori a 200.000 Smc/anno e al punto a) dell'art. 1 della Delibera AEEG n. 105/2006 che essa fa riferimento ai clienti “alimentati in bassa tensione”.
pagina 17 di 21 Non essendo un cliente alimentato a bassa tensione, non si poneva, per tutto Parte_3
l'arco di tempo di vigenza del contratto tra le parti, un problema di applicabilità del citato
Codice, come peraltro precisato anche dal CTU (ved. all. 7 e 9 alla consulenza), Codice che, in ogni caso, non rappresenta un documento decisivo per la determinazione della validità di un contratto di vendita di energia verso clienti alimentati a medio/alta tensione.
L'ultimo motivo di appello è invece fondato e deve pertanto essere pertanto accolto, nei limiti di seguito indicati.
DE FI contesta con tale motivo: a) che “la sentenza impugnata riconosce l'indebito compiuto da nei confronti dell'Appellante per € 7.532,16 (IVA esclusa) e tuttavia non CP_1 stabilisce il tasso di interessi applicabile sull'importo”; b) la regolamentazione delle spese processuali, poste dal Tribunale interamente a carico dell'attrice, nonostante il parziale accoglimento delle domande dalla stessa svolte;
c) l'intervenuta compensazione da parte del
Tribunale delle rispettive poste creditorie delle parti, senza considerare che Parte_3
aveva ricevuto (prima della notifica dell'atto di citazione) la richiesta di pagamento del CMOR da parte del nuovo fornitore e che la stessa aveva precisato le proprie conclusioni, CP_1
confermando che il CMOR era stato versato e chiedendo pertanto il solo versamento della differenza (di soli € 46,70).
E' opportuno analizzare prima le contestazioni di cui ai punti c) ed a), tra loro connesse.
La contestazione sub c) è fondata.
Il Tribunale ha infatti errato nel non considerare che la stessa , in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni, aveva dato atto dell'intervenuto versamento del CMOR al nuovo fornitore per complessivi € 31.695,61 (il pagamento del CMOR al fornitore entrante da parte dell'attrice era stato peraltro documentato con l'allegato 8 alla memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c.).
Nel dettaglio, ha precisato le conclusioni come segue: “Dato atto che l'attrice in CP_1 corso del giudizio ha eseguito il pagamento dell'indennizzo C-Mor nelle mani del fornitore entrante nella misura di €.31.695,61, condannare la C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Quarrata (PT), alla Via
Brunelleschi n.138, al pagamento del residuo importo capitale, oltre agli interessi sull'intero credito originario ex D.Lgs n.231/2002 e s.m.i. dalle singole scadenze delle fatture insolute sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma di cui la convenuta risulti essere creditrice all'esito dell'istruttoria, con condanna anche ai sensi dell'art.2041 c.c.”.
Posto che la convenuta aveva richiesto in via riconvenzionale il versamento di importi fatturati per € 31.742,31 e posto che la differenza tra € 31.742,31 (importo dovuto a ) ed € CP_1
pagina 18 di 21 31.695,61 (importo pagato quale indennizzo CMOR e pertanto da sottrarsi su quanto ancora dovuto da a ) è di soli € 46,70, il Tribunale ha errato nel non aver Parte_3 CP_1 considerato la domanda così come precisata dalla convenuta e nell'aver effettuato la compensazione delle due poste creditorie, senza valutare l'importo versato quale indennizzo
CMOR.
Il versamento del CMOR aveva infatti quasi interamente assorbito il credito di CP_1 che, invece, si è vista riconoscere dal Tribunale l'importo di € 23.456,94, oltre interessi, importo neppure richiesto dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Se è vero che il primo Giudice ha precisato nella parte motiva che, operata la compensazione tra le poste creditorie, era necessario “ovviamente considerare quanto avesse CP_1 incassato a tale titolo mediante il CMOR”, l'intervenuta compensazione degli importi di €
31.742,31 e di € 8.285,37 ha evidentemente falsato il risultato, risultando dalla sentenza un credito residuo in capo a (sul quale il Tribunale ha fatto decorrere gli interessi ex CP_1
d.lgs. 231/02) in realtà insussistente.
Effettuando una corretta valutazione delle domande delle parti, deve pertanto riconoscersi dovuto da a l'importo di € 8.285,37 (IVA compresa); deve per CP_1 Parte_3
contro riconoscersi ancora dovuto da a il residuo importo capitale CP_4 CP_1 di € 46,70.
Dall'accoglimento delle contestazioni dell'appellante di cui al punto c) discende l'accoglimento delle contestazioni sub a), posto che evidentemente sul credito restitutorio spettante a Pt_3
, decorrono gli interessi legali, da liquidarsi ai sensi dell'art. 1284 1° co c.c., in mancanza
[...]
di specifica domanda di liquidazione di interessi al tasso maggiorato di cui al quarto comma.
Non rileva il fatto che l'attrice/odierna appellante non abbia espressamente richiesto la liquidazione degli interessi nel giudizio di primo grado, posto che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi e posto che tali interessi decorrono anche sulle somme dovute in ripetizione ex art. 2033 c.c.
Gli interessi legali spettanti a debbono farsi decorrere dalla data della domanda. Parte_3
Anche sulle somme dovute da a , in forza delle fatture prodotte sub Parte_3 CP_1
docc.
5-10 del fascicolo di primo grado, per complessivi € 31.742,31, decorrono gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/02 (come espressamente richiesto dalla società convenuta nelle conclusioni di cui al procedimento di primo grado). Tali interessi decorrono dalla data delle scadenze delle singole fatture sino alla data del pagamento del CMOR, quanto all'importo di €
31.695,61; dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, quanto al residuo importo capitale dovuto, pari ad € 46,70.
pagina 19 di 21 Gli interessi predetti devono ritenersi richiesti da anche nelle conclusioni CP_1
formulate in grado di appello, posto che la predetta società, laddove ha richiesto la conferma della sentenza di primo grado, implicitamente ha chiesto anche la conferma della statuizione del primo Giudice in ordine alla debenza degli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 sugli importi delle fatture sopra citate.
Quanto infine alla contestazione dell'appellante relativa alla liquidazione delle spese processuali da parte del primo Giudice, tale contestazione è fondata.
In presenza di una reciproca soccombenza, il Tribunale avrebbe infatti dovuto compensare almeno in parte le spese processuali, anziché porle integramente a carico dell'attrice.
Considerata la soccombenza prevalente dell'attrice/odierna appellante, che vede rigettata la domanda di declaratoria dell'inesistenza dei contratti tra le parti e vede accogliere la domanda restitutoria per un importo modesto rispetto all'originario petitum, considerata la posizione contrattuale di preminenza di e considerato altresì che la stessa ha appreso solo in CP_1 corso di causa del pagamento dell'indennizzo pare equo compensare le spese dei due CP_5
gradi di giudizio per la quota di ½ e porre la restante quota (liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta) a carico dell'attrice/appellante.
Le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna considerato che la consulenza è stata effettuata nell'interesse di entrambe, ai fini della decisione della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7878/2024, pubblicata il Parte_1
05/09/2024, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza di primo grado, accertato che vanta un credito restitutorio nei confronti di Parte_3
per € 8.285,37 (IVA compresa), condanna a Controparte_1 Controparte_1
versare a il predetto importo, oltre interessi legali dalla data della Parte_3
domanda al saldo;
2) dato atto dell'intervenuto pagamento da parte di dell'indennizzo Parte_3
CMOR per € 31.695,61, accerta e dichiara che vanta nei confronti Controparte_1
di un residuo credito per importo capitale di € 46,70 e per l'effetto Parte_3
condanna a restituire a l predetto importo di € Parte_3 Controparte_1
46.70, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data della scadenza delle fatture al saldo effettivo nonché a corrispondere a li Controparte_1
pagina 20 di 21 interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 sull'importo di € 31.695,61, con decorrenza dalla data delle scadenze delle singole fatture sino alla data del pagamento del CMOR;
3) rigetta le restanti domande avanzate da Parte_3
4) compensa tra le parti per la quota di ½ le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di la restante quota di spese che liquida, Parte_3
quanto al giudizio di primo grado in € 1.500,00 per compensi ed € 260,00 per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge;
quanto al giudizio di appello, in € 2.444,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, per quota di ½ ciascuna.
Così deciso, in Milano l'08/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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