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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1906/2024 RG
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Il giorno 17.4.2025 davanti al Giudice Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti GRAPPIOLO EDILIO Parte_1
Per , l'avv.to/avv.ti BETTAZZI E_
GIULIO
I difensori delle parti discutono la causa e si riportano a tutto quanto dedotto e argomentato in atti. In particolare, l'Avv. Grappiolo insiste in ogni caso preliminarmente per l'ammissione dei documenti dedotti con la terza memoria. L'Avv. Grappiolo nel richiamare gli atti, evidenzia il carattere assorbente del motivo di impugnazione concernente la mancanza del registro di contabilità e della nota sintetica riepilogativa.
L'Avv. Bettazzi eccepisce la tardività del deposito evidenziando come la relativa produzione non nasca da una esigenza difensiva scaturente dalla prova addotta dalla controparte, contesta che sussista difetto di chiarezza del rendiconto e si riporta a quanto dedotto in atti.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Rientrato dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione, come da seguito del presente verbale, e provvede al deposito immediato.
Il giudice
Dott. Maria Teresa De Sanctis
1 n. 1906/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
nella causa promossa da:
(CF ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a Sanremo
(IM), in via Padre Semeria, 406, presso la società tra avvocati FORUM SRL STA, domicilio professionale dell'Avv. Edilio Grappiolo del Foro di Imperia ( ; C.F._2
, che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1
liti, allegata mediante strumenti informatici, e apposta in calce all'atto di citazione, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
ATTRICE
CONTRO
Il OM , corrente a San Lorenzo al mare E_
(IM), via Sclavi n. 1, c.f. in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_1
(P.IVA: con sede in Arma di Taggia (IM), via Controparte_2 P.IVA_2
C. Colombo 164, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rag. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Bettazzi del Foro di Imperia (C.F.
ed elettivamente domiciliato a Sanremo (IM) in Via XX Settembre n° C.F._3
19/11, presso e nello suo Studio, come da delega in calce alla comparsa di costituzione in atti;
- CONVENUTO -
2 avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C. all'esito dell'udienza di discussione odierna
*******
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Rag. ha Parte_1
impugnato la delibera adottata il 10/11/2024 dall'assemblea ordinaria dei condomini del
OM convenuto, , corrente in San Lorenzo al E_
Mare, via Sclavi 1, relativamente ai punti n. 4 (approvazione rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2023/2024 e relativo riparto) e n. 5 (approvazione bilancio preventivo gestione ordinaria 2024/2025 e prospetto rate) dell'ordine del giorno, chiedendo di pronunziare l'annullamento o la nullità della approvazione del rendiconto condominiale.
E' bene preliminarmente osservare che le ragioni di invalidità delle delibere impugnate prospettate in citazione postulano l'esistenza del , E_
senza che la pur evocata autonoma ragione di nullità delle delibere in quanto assunte da un'assemblea non legittimata a vincolare i condomini, possa desumersi d'ufficio dagli atti del presente giudizio, invero incentrato su un differente quid disputandum, richiedendo viceversa indagini più approfondite.
Venendo al merito dei motivi di impugnazione dedotti dall'odierna attrice, va in primo luogo rilevata la carenza di interesse della stessa alla proposizione del rilievo riguardante l'annullabilità della delibera per mancanza di un'autorizzazione preventiva negoziale all'utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento dell'assemblea; ciò, in quanto l'attrice ha regolarmente partecipato alla seduta assembleare del 10.11.2024 e non ha lamentato alcun vizio scaturente dal predetto rilievo (ad es. quanto a rispetto del termine di cinque giorni tra il recapito dell'avviso di convocazione e la data dell'adunanza, etc.) che possa aver inficiato la propria partecipazione. In ogni caso, trattandosi di modalità mista di svolgimento dell'assemblea, risulta essere stato assicurato il diritto dei singoli condomini di prendere parte di persona all'assemblea.
Quanto alla spesa di euro 1.800,00 in discussione tra le parti, questo giudice ritiene che sia infondata la contestazione svolta dall'attrice in ordine alla erroneità dell'imputazione della
3 stessa al capitolo spese generali anziché alla posizione personale Controparte_4
Ad avviso dell'attrice i doc.ti 11 e 12 dalla stessa prodotti proverebbero il versamento di €
1800 da parte dei condomini dal loro conto IBAN Controparte_4
[...] a favore del conto corrente condominiale, già allora in essere presso la BA di AG 00200000471.
A ben vedere il doc. 11 prova esclusivamente il codice identificativo dello spostamento effettuato in data 23.10.2023 della somma di € 1.800,00 dal conto corrente BA di
AG a quello Intesa San paolo n. 19628, senza che parte attrice abbia dimostrato anche l'esistenza del bonifico in tesi effettuato dal conto corrente iban
[...] dei sig.ri a favore del conto corrente Controparte_4
BA di AG in data 23.10.2023 o se del caso in altra data.
A seguito della produzione ad opera del convenuto dell'estratto conto della CP_1
BA di AG (doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione) volto a dimostrare l'assenza di registrazione del preteso accredito, l'attrice nulla ha prodotto a dimostrazione della necessaria imputazione della spesa alla posizione personale Controparte_4
All'interno dell'allegato 22 “questione Sciascia”, prodotto dall'attrice in terza memoria, la stessa ha dedotto che “in data 12.07.2023 paga € 3.688,04 così come risulta dal Pt_3
registro di contabilità” che ha depositato. Va rilevato, al riguardo, che non si tratta di circostanza dedotta a prova contraria, la cui deduzione nasca dall'esigenza di replicare alla prova articolata dal convenuto in seconda memoria ex art. 171 ter cpc, bensì della prova, da parte dell'attrice, delle proprie ragioni di impugnazione (erronea imputazione della somma quale spesa generale) mediante dimostrazione che i Sig.ri abbiano versato Controparte_4
una cifra maggiore rispetto al dovuto sul conto corrente del E_
, dovuta invece al .
[...] Controparte_5
In ogni caso, l'allegazione si appalesa generica, essendo priva della specificazione della causale del versamento.
Quanto alla spesa a favore della di € 2.175,68, il condominio Parte_4
convenuto ha dimostrato che si tratta di tre fatture saldate con bonifico del 17/10/2023 dal precedente amministratore per le quali il nuovo Controparte_6
amministratore di condominio ha registrato in contabilità la relativa uscita;
inoltre dal documento 2 allegato alla citazione emerge il dettaglio della ripartizione della spesa tra i condomini, senza che sia stata sollevata dalla parte attrice alcuna specifica contestazione in
4 merito ad esso.
Quanto alla voce “Precedente amministratore – pagamento doppio Obiettivo Sikurezza”, la parte convenuta ha replicato alla contestazione circa la incertezza sulla esistenza di un credito al rimborso verso il terzo fornitore, che si è in attesa di poter chiarire l'eventuale indebito con la OBIETTIVO SIKUREZZA, fermo restando che è indubbio che vi è stata una uscita pari all'importo esposto nel rendiconto.
Per ciò che concerne la voce spese legali, secondo il più recente approdo della giurisprudenza (Cass. pen., Sez. II, 12/03/2021, n. 21370), anche il singolo condomino è legittimato alla presentazione di querela in relazione a reati commessi in danno del patrimonio comune del condominio (“Il singolo condomino, in quanto titolare del diritto di tutelare le destinazioni d'uso delle parti comuni ex art. 1117-quater c.c., è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del
, alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in CP_1 danno del patrimonio comune del ” perchè manca una specifica norma che CP_1
investa esplicitamente ed esclusivamente il ed il suo amministratore dal potere CP_1
di difendere le parti comuni. Ne costituisce riprova la previsione dell'art. 1117 quater c.c., in tema di tutela delle destinazioni d'uso, che, non solo non esclude, ma addirittura contempla il potere d'iniziativa dei singoli condomini); ciò in via concorrente con l'amministratore di condominio che sia stato autorizzato alla proposizione della querela con una deliberazione dell'assemblea condominiale che sia stata adottata a maggioranza ex art. 1136 co. 2 c.c. (in tal senso si veda Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 13/06/2024)
11/07/2024, n. 27747, nella parte motiva, ove è dato leggere: “Orbene, e in ogni modo, il menzionato conferimento dell'incarico all'amministratore deve essere approvato dall'assemblea condominiale secondo il principio maggioritario, che regola il funzionamento della stessa assemblea, segnatamente, con la doppia maggioranza, per quote
e per teste, che è prevista dall'art. 1136 cod. civ. , essendo la necessità dell'unanimità limitata alle delibere che, ad esempio, comportino una radicale modificazione della cosa comune.
Il riferimento, che figura nelle menzionate sentenze IC (Sez. 2, n. 6 del 29/11/2000, dep. 2001) e (Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020), alla necessità di una "unanime" Parte_5
manifestazione di volontà dei condòmini - termine sul quale fa principalmente leva il motivo di ricorso - si deve pertanto evidentemente intendere, come è stato correttamente ritenuto
5 dalla Corte d'Appello di NO ("occorre la manifestazione di una volontà collegiale, rappresentativa della volontà maggioritaria degli altri condomini"), nel senso della necessità di una manifestazione di volontà che coinvolga la totalità dei componenti del
nella sua espressione istituzionale che è costituita dall'assemblea, la quale, CP_1
funzionando in base al principio maggioritario, esprime la volontà unica e impersonale del
. Ne discende che nessuna violazione o falsa applicazione di legge è stata CP_1
commessa dalla Corte d'Appello di NO col ritenere la validità della querela che era stata proposta dal successivo amministratore (quello che era succeduto al su CP_7
autorizzazione dell'assemblea del condominio di via (Omissis), in M, adottata a maggioranza anziché all'unanimità.” (c.f.r. altresì Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud.
05/05/2023) 28/07/2023, n. 33318)
Nella specie, le spese legali (di cui la specifica voce di spesa per due denunce querele contro lo studio è pari a € 729,56) sono dettagliate a pg. 2 del bilancio Controparte_6 consuntivo e relativo riparto, allegati alla convocazione dell'assemblea, e sono state verosimilmente oggetto di discussione nell'assemblea condominiale che ha approvato il bilancio (con la maggioranza di 714,30 millesimi per 41 voti favorevoli su 54 condomini presenti pari a 921,38 millesimi), dal cui verbale risulta che l'amministratore ha esposto il rendiconto analizzandolo in ogni sua voce, chiarendo tutti i dubbi emersi e in seguito ponendolo in votazione. Ne deriva che l'amministratore ha ricevuto una ratifica indiretta della spesa da parte dell'assemblea attraverso l'approvazione del rendiconto.
Ciò detto, è tuttavia fondata l'eccezione di invalidità della delibera di approvazione del rendiconto per avere posto anche a carico della condomina attrice, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dal condominio per il compenso del proprio difensore per le n. 2 denunce/querele contro l'ex amministratore, , ossia nei Controparte_6
confronti dei suoi 3 soci amministratori, tra cui l'attrice.
Nell'ipotesi infatti di lite giudiziaria che opponga il al condomino non trova CP_1
applicazione il principio di cui all'art. 1102 c.c., secondo quanto affermato con una risalente pronuncia dalla Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 801 del 25/03/1970
(“nell'ipotesi di controversie tra condomini, infatti, l'unita condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la contesa, provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio sicche la parte
6 soccombente non puo essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per spese del giudizio, una somma maggiore di quella per cui ha riportata condanna. Tale principio e inderogabile quando sia certo che l'interesse del condominio vincitore non abbia comportato affatto alcun vantaggio nei confronti del condomino soccombente”)
La statuizione sulle spese del giudizio è rimessa al giudice della controversia che determinerà quale delle due parti debba sopportarle e poichè nella specie non si contesta che la tutela dell'interesse del OM non si risolva anche nella tutela della condomina
, ciò è sufficiente a ritenere che l'attrice non possa essere tenuta a Parte_1
partecipare alla spesa di € 729,56.
Ne consegue l'invalidità della delibera impugnata, che ha approvato il riparto della relativa spesa, confluita nel rendiconto.
Per ciò che concerne le spese personali che sono state inserite in bilancio a carico di e per € 257,42, il OM convenuto Parte_1 Persona_1
non ha precisato se ritenga sussistente una modificazione realizzata in violazione dell'art. 1102 c.c. o se la spesa riguardi un bene di proprietà dei singoli condomini menzionati. In ogni caso costituisce fatto certo che l'Amministrazione condominiale subentrante ha pagato in favore della ditta installatrice la relativa fattura per l'importo oggetto di eborso. In disparte l'evidente insindacabilità dell'atto di gestione, costituisce tuttavia motivo di nullità della delibera impugnata l'imputazione di tale pagamento a spesa personale dei condomini e in quanto è stata operata dall'assemblea senza il consenso Parte_1 Persona_1
unanime dei condomini, nel qual caso sarebbe stata necessaria una previa iniziativa giudiziaria volta alla ripetizione dell'indebito o al risarcimento del danno.
Quanto, poi, agli ulteriori motivi di impugnazione del rendiconto, va osservato che l'attrice ha allegato l'erroneità del saldo inziale pari a 0,00 in violazione del principio di continuità dei bilanci e il mancato inserimento della quota accantonata di fondo comune, pari ad euro
5.000,00.
Risulta documentalmente provato (doc. 14 fasc. ) e non oggetto di alcuna CP_1
contestazione (posto che il doc. 14 fasc. attoreo di per sé nulla prova, difettando dell'approvazione dell'assemblea) che il 23.10.2023 il conto corrente del OM presentava un saldo attivo di € 8,29 laddove, a fronte di tale evidenza, l'attrice non ha specificato perché ha posto in discussione tale partita.
Sotto altro profilo, l'attrice ha lamentato che “Molti condomini presentano nel bilancio
7 consuntivo 2022/23 saldi passivi che devono assolutamente versare, e molti altri – tra cui ad esempio i Sigg. – presentano dei crediti che devono Parte_1 CP_8 CP_9 necessariamente vedersi riconosciuti”.
Al proposito si ritiene utile rammentare che l'amministratore è dal legislatore, ove non diversamente disposto, equiparato al mandatario (art. 1130, penultimo comma, c.c.), il quale, in base all'art. 1713, comma 1, c.c., deve rendere il conto del “suo” operato.
In particolare, "l'obbligo di rendiconto è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato a criteri di buona amministrazione" (cfr. Cass. 14 novembre
2012 n. 19991).
In ogni caso, "in tema di mandato oneroso, l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell'informare il mandante di "ciò che è accaduto" e, cioè, nella comunicazione di fatti storici che hanno prodotto entrate e uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere, con la relativa documentazione di spesa, e non comprende anche l'obbligo di spiegare "ciò che sarebbe dovuto accadere", essendo onere del mandante, una volta che l'informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica della qualità dell'adempimento, con esclusione di generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto ovvero il disordine dei documenti giustificativi" (cfr. Cass. 10 dicembre 2009 n. 25904).
Si deve, infine, osservare come l'approvazione del rendiconto, che il mandatario amministratore è tenuto a rendere ai sensi degli artt. 1130 n. 10, e 1713 c.c., si riferisce all'operato dello stesso per il singolo periodo di prestazione in cui quell'operato può frazionarsi, come previsto dall'incarico.
Va pertanto osservato che il presente scrutinio valutativo può avere, ad oggetto, il solo bilancio che è stato oggetto di approvazione con l'impugnata deliberazione assembleare del
10.11.2024 relativo al bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2023/2024 e preventivo
2024/2025 e con esclusione, pertanto, di ulteriori testi contabili cui non possa riferirsi analogo deliberato assembleare di convalida, per i quali dovrebbe ab origine escludersi la vincolatività per i condomini ai sensi dell'art. 1137, comma 1 c.c. (poiché non fatti oggetto
8 di relativo recepimento deliberativo) oltre che la possibilità di giudiziale gravame che, ai sensi sempre dell'art. 1137 c.c., può avere ad oggetto solo deliberati assembleari.
Con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla carenza del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa della gestione 2023/2024 la doglianza ivi espressa si incentra sul solo dato formale della carenza documentale, nel mentre nessuna contestazione è stata proposta circa l'effettiva sussistenza delle singole spese iscritte. Deve, pertanto, escludersi che la scrutinata ragione di impugnativa abbia avuto ad oggetto l'eventuale difetto, nel detto bilancio, del requisito della verità e della chiarezza, anche tenuto conto del pertinente deliberato assembleare autorizzatorio dei contenziosi pendenti richiamati in atti, che lascia presumere in capo ai condomini la conoscenza concreta dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Ciò a maggior ragione in quanto si tratta di questioni che, pur impattando sul rendiconto 2023/2024, originano dal periodo di gestione del precedente amministratore condominiale.
L'impugnativa si rivela pertanto in relazione a tali motivi nella sostanza infondata.
L'approvazione del rendiconto va tuttavia annullata in conseguenza, come sopra esposto, dell'invalidità della partecipazione dell'attrice pro quota alla ripartizione della somma di €
729,56 e della nullità dell'imputazione della spesa di € 257,42 a carico dei soli condomini e Parte_1 Persona_1
Le spese di lite si compensano nella misura di due terzi in ragione del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione, con addebito dell'ulteriore terzo ad onere del CP_1
convenuto e liquidazione, per l'importo che viene dettagliato in dispositivo, in favore di parte attrice con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla, per le ragioni esposte in motivazione, la deliberazione assunta dall'assemblea del condominio ' di 'via Sclavi 1, in San Lorenzo al E_
Mare nella sessione ordinaria di seconda convocazione del 10.11.2024 quanto alle decisioni di approvazione dei bilanci consuntivo per l'esercizio 2023/2024 e preventivo per l'esercizio 2024/2025, oggetto dei temi iscritti ai punti, rispettivamente, 4 e 5 del relativo ordine del giorno;
compensa le spese nella misura di due terzi e condanna il convenuto al CP_1
9 pagamento dell'ulteriore terzo delle spese in favore di parte attrice, che liquida nella misura di euro 181,66 per spese ed euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv.
Grappiolo Edilio che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Imperia, 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa De Sanctis
10
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Il giorno 17.4.2025 davanti al Giudice Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti GRAPPIOLO EDILIO Parte_1
Per , l'avv.to/avv.ti BETTAZZI E_
GIULIO
I difensori delle parti discutono la causa e si riportano a tutto quanto dedotto e argomentato in atti. In particolare, l'Avv. Grappiolo insiste in ogni caso preliminarmente per l'ammissione dei documenti dedotti con la terza memoria. L'Avv. Grappiolo nel richiamare gli atti, evidenzia il carattere assorbente del motivo di impugnazione concernente la mancanza del registro di contabilità e della nota sintetica riepilogativa.
L'Avv. Bettazzi eccepisce la tardività del deposito evidenziando come la relativa produzione non nasca da una esigenza difensiva scaturente dalla prova addotta dalla controparte, contesta che sussista difetto di chiarezza del rendiconto e si riporta a quanto dedotto in atti.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Rientrato dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione, come da seguito del presente verbale, e provvede al deposito immediato.
Il giudice
Dott. Maria Teresa De Sanctis
1 n. 1906/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
nella causa promossa da:
(CF ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a Sanremo
(IM), in via Padre Semeria, 406, presso la società tra avvocati FORUM SRL STA, domicilio professionale dell'Avv. Edilio Grappiolo del Foro di Imperia ( ; C.F._2
, che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1
liti, allegata mediante strumenti informatici, e apposta in calce all'atto di citazione, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
ATTRICE
CONTRO
Il OM , corrente a San Lorenzo al mare E_
(IM), via Sclavi n. 1, c.f. in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_1
(P.IVA: con sede in Arma di Taggia (IM), via Controparte_2 P.IVA_2
C. Colombo 164, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rag. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Bettazzi del Foro di Imperia (C.F.
ed elettivamente domiciliato a Sanremo (IM) in Via XX Settembre n° C.F._3
19/11, presso e nello suo Studio, come da delega in calce alla comparsa di costituzione in atti;
- CONVENUTO -
2 avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C. all'esito dell'udienza di discussione odierna
*******
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Rag. ha Parte_1
impugnato la delibera adottata il 10/11/2024 dall'assemblea ordinaria dei condomini del
OM convenuto, , corrente in San Lorenzo al E_
Mare, via Sclavi 1, relativamente ai punti n. 4 (approvazione rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2023/2024 e relativo riparto) e n. 5 (approvazione bilancio preventivo gestione ordinaria 2024/2025 e prospetto rate) dell'ordine del giorno, chiedendo di pronunziare l'annullamento o la nullità della approvazione del rendiconto condominiale.
E' bene preliminarmente osservare che le ragioni di invalidità delle delibere impugnate prospettate in citazione postulano l'esistenza del , E_
senza che la pur evocata autonoma ragione di nullità delle delibere in quanto assunte da un'assemblea non legittimata a vincolare i condomini, possa desumersi d'ufficio dagli atti del presente giudizio, invero incentrato su un differente quid disputandum, richiedendo viceversa indagini più approfondite.
Venendo al merito dei motivi di impugnazione dedotti dall'odierna attrice, va in primo luogo rilevata la carenza di interesse della stessa alla proposizione del rilievo riguardante l'annullabilità della delibera per mancanza di un'autorizzazione preventiva negoziale all'utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento dell'assemblea; ciò, in quanto l'attrice ha regolarmente partecipato alla seduta assembleare del 10.11.2024 e non ha lamentato alcun vizio scaturente dal predetto rilievo (ad es. quanto a rispetto del termine di cinque giorni tra il recapito dell'avviso di convocazione e la data dell'adunanza, etc.) che possa aver inficiato la propria partecipazione. In ogni caso, trattandosi di modalità mista di svolgimento dell'assemblea, risulta essere stato assicurato il diritto dei singoli condomini di prendere parte di persona all'assemblea.
Quanto alla spesa di euro 1.800,00 in discussione tra le parti, questo giudice ritiene che sia infondata la contestazione svolta dall'attrice in ordine alla erroneità dell'imputazione della
3 stessa al capitolo spese generali anziché alla posizione personale Controparte_4
Ad avviso dell'attrice i doc.ti 11 e 12 dalla stessa prodotti proverebbero il versamento di €
1800 da parte dei condomini dal loro conto IBAN Controparte_4
[...] a favore del conto corrente condominiale, già allora in essere presso la BA di AG 00200000471.
A ben vedere il doc. 11 prova esclusivamente il codice identificativo dello spostamento effettuato in data 23.10.2023 della somma di € 1.800,00 dal conto corrente BA di
AG a quello Intesa San paolo n. 19628, senza che parte attrice abbia dimostrato anche l'esistenza del bonifico in tesi effettuato dal conto corrente iban
[...] dei sig.ri a favore del conto corrente Controparte_4
BA di AG in data 23.10.2023 o se del caso in altra data.
A seguito della produzione ad opera del convenuto dell'estratto conto della CP_1
BA di AG (doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione) volto a dimostrare l'assenza di registrazione del preteso accredito, l'attrice nulla ha prodotto a dimostrazione della necessaria imputazione della spesa alla posizione personale Controparte_4
All'interno dell'allegato 22 “questione Sciascia”, prodotto dall'attrice in terza memoria, la stessa ha dedotto che “in data 12.07.2023 paga € 3.688,04 così come risulta dal Pt_3
registro di contabilità” che ha depositato. Va rilevato, al riguardo, che non si tratta di circostanza dedotta a prova contraria, la cui deduzione nasca dall'esigenza di replicare alla prova articolata dal convenuto in seconda memoria ex art. 171 ter cpc, bensì della prova, da parte dell'attrice, delle proprie ragioni di impugnazione (erronea imputazione della somma quale spesa generale) mediante dimostrazione che i Sig.ri abbiano versato Controparte_4
una cifra maggiore rispetto al dovuto sul conto corrente del E_
, dovuta invece al .
[...] Controparte_5
In ogni caso, l'allegazione si appalesa generica, essendo priva della specificazione della causale del versamento.
Quanto alla spesa a favore della di € 2.175,68, il condominio Parte_4
convenuto ha dimostrato che si tratta di tre fatture saldate con bonifico del 17/10/2023 dal precedente amministratore per le quali il nuovo Controparte_6
amministratore di condominio ha registrato in contabilità la relativa uscita;
inoltre dal documento 2 allegato alla citazione emerge il dettaglio della ripartizione della spesa tra i condomini, senza che sia stata sollevata dalla parte attrice alcuna specifica contestazione in
4 merito ad esso.
Quanto alla voce “Precedente amministratore – pagamento doppio Obiettivo Sikurezza”, la parte convenuta ha replicato alla contestazione circa la incertezza sulla esistenza di un credito al rimborso verso il terzo fornitore, che si è in attesa di poter chiarire l'eventuale indebito con la OBIETTIVO SIKUREZZA, fermo restando che è indubbio che vi è stata una uscita pari all'importo esposto nel rendiconto.
Per ciò che concerne la voce spese legali, secondo il più recente approdo della giurisprudenza (Cass. pen., Sez. II, 12/03/2021, n. 21370), anche il singolo condomino è legittimato alla presentazione di querela in relazione a reati commessi in danno del patrimonio comune del condominio (“Il singolo condomino, in quanto titolare del diritto di tutelare le destinazioni d'uso delle parti comuni ex art. 1117-quater c.c., è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del
, alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in CP_1 danno del patrimonio comune del ” perchè manca una specifica norma che CP_1
investa esplicitamente ed esclusivamente il ed il suo amministratore dal potere CP_1
di difendere le parti comuni. Ne costituisce riprova la previsione dell'art. 1117 quater c.c., in tema di tutela delle destinazioni d'uso, che, non solo non esclude, ma addirittura contempla il potere d'iniziativa dei singoli condomini); ciò in via concorrente con l'amministratore di condominio che sia stato autorizzato alla proposizione della querela con una deliberazione dell'assemblea condominiale che sia stata adottata a maggioranza ex art. 1136 co. 2 c.c. (in tal senso si veda Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 13/06/2024)
11/07/2024, n. 27747, nella parte motiva, ove è dato leggere: “Orbene, e in ogni modo, il menzionato conferimento dell'incarico all'amministratore deve essere approvato dall'assemblea condominiale secondo il principio maggioritario, che regola il funzionamento della stessa assemblea, segnatamente, con la doppia maggioranza, per quote
e per teste, che è prevista dall'art. 1136 cod. civ. , essendo la necessità dell'unanimità limitata alle delibere che, ad esempio, comportino una radicale modificazione della cosa comune.
Il riferimento, che figura nelle menzionate sentenze IC (Sez. 2, n. 6 del 29/11/2000, dep. 2001) e (Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020), alla necessità di una "unanime" Parte_5
manifestazione di volontà dei condòmini - termine sul quale fa principalmente leva il motivo di ricorso - si deve pertanto evidentemente intendere, come è stato correttamente ritenuto
5 dalla Corte d'Appello di NO ("occorre la manifestazione di una volontà collegiale, rappresentativa della volontà maggioritaria degli altri condomini"), nel senso della necessità di una manifestazione di volontà che coinvolga la totalità dei componenti del
nella sua espressione istituzionale che è costituita dall'assemblea, la quale, CP_1
funzionando in base al principio maggioritario, esprime la volontà unica e impersonale del
. Ne discende che nessuna violazione o falsa applicazione di legge è stata CP_1
commessa dalla Corte d'Appello di NO col ritenere la validità della querela che era stata proposta dal successivo amministratore (quello che era succeduto al su CP_7
autorizzazione dell'assemblea del condominio di via (Omissis), in M, adottata a maggioranza anziché all'unanimità.” (c.f.r. altresì Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud.
05/05/2023) 28/07/2023, n. 33318)
Nella specie, le spese legali (di cui la specifica voce di spesa per due denunce querele contro lo studio è pari a € 729,56) sono dettagliate a pg. 2 del bilancio Controparte_6 consuntivo e relativo riparto, allegati alla convocazione dell'assemblea, e sono state verosimilmente oggetto di discussione nell'assemblea condominiale che ha approvato il bilancio (con la maggioranza di 714,30 millesimi per 41 voti favorevoli su 54 condomini presenti pari a 921,38 millesimi), dal cui verbale risulta che l'amministratore ha esposto il rendiconto analizzandolo in ogni sua voce, chiarendo tutti i dubbi emersi e in seguito ponendolo in votazione. Ne deriva che l'amministratore ha ricevuto una ratifica indiretta della spesa da parte dell'assemblea attraverso l'approvazione del rendiconto.
Ciò detto, è tuttavia fondata l'eccezione di invalidità della delibera di approvazione del rendiconto per avere posto anche a carico della condomina attrice, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dal condominio per il compenso del proprio difensore per le n. 2 denunce/querele contro l'ex amministratore, , ossia nei Controparte_6
confronti dei suoi 3 soci amministratori, tra cui l'attrice.
Nell'ipotesi infatti di lite giudiziaria che opponga il al condomino non trova CP_1
applicazione il principio di cui all'art. 1102 c.c., secondo quanto affermato con una risalente pronuncia dalla Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 801 del 25/03/1970
(“nell'ipotesi di controversie tra condomini, infatti, l'unita condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la contesa, provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio sicche la parte
6 soccombente non puo essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per spese del giudizio, una somma maggiore di quella per cui ha riportata condanna. Tale principio e inderogabile quando sia certo che l'interesse del condominio vincitore non abbia comportato affatto alcun vantaggio nei confronti del condomino soccombente”)
La statuizione sulle spese del giudizio è rimessa al giudice della controversia che determinerà quale delle due parti debba sopportarle e poichè nella specie non si contesta che la tutela dell'interesse del OM non si risolva anche nella tutela della condomina
, ciò è sufficiente a ritenere che l'attrice non possa essere tenuta a Parte_1
partecipare alla spesa di € 729,56.
Ne consegue l'invalidità della delibera impugnata, che ha approvato il riparto della relativa spesa, confluita nel rendiconto.
Per ciò che concerne le spese personali che sono state inserite in bilancio a carico di e per € 257,42, il OM convenuto Parte_1 Persona_1
non ha precisato se ritenga sussistente una modificazione realizzata in violazione dell'art. 1102 c.c. o se la spesa riguardi un bene di proprietà dei singoli condomini menzionati. In ogni caso costituisce fatto certo che l'Amministrazione condominiale subentrante ha pagato in favore della ditta installatrice la relativa fattura per l'importo oggetto di eborso. In disparte l'evidente insindacabilità dell'atto di gestione, costituisce tuttavia motivo di nullità della delibera impugnata l'imputazione di tale pagamento a spesa personale dei condomini e in quanto è stata operata dall'assemblea senza il consenso Parte_1 Persona_1
unanime dei condomini, nel qual caso sarebbe stata necessaria una previa iniziativa giudiziaria volta alla ripetizione dell'indebito o al risarcimento del danno.
Quanto, poi, agli ulteriori motivi di impugnazione del rendiconto, va osservato che l'attrice ha allegato l'erroneità del saldo inziale pari a 0,00 in violazione del principio di continuità dei bilanci e il mancato inserimento della quota accantonata di fondo comune, pari ad euro
5.000,00.
Risulta documentalmente provato (doc. 14 fasc. ) e non oggetto di alcuna CP_1
contestazione (posto che il doc. 14 fasc. attoreo di per sé nulla prova, difettando dell'approvazione dell'assemblea) che il 23.10.2023 il conto corrente del OM presentava un saldo attivo di € 8,29 laddove, a fronte di tale evidenza, l'attrice non ha specificato perché ha posto in discussione tale partita.
Sotto altro profilo, l'attrice ha lamentato che “Molti condomini presentano nel bilancio
7 consuntivo 2022/23 saldi passivi che devono assolutamente versare, e molti altri – tra cui ad esempio i Sigg. – presentano dei crediti che devono Parte_1 CP_8 CP_9 necessariamente vedersi riconosciuti”.
Al proposito si ritiene utile rammentare che l'amministratore è dal legislatore, ove non diversamente disposto, equiparato al mandatario (art. 1130, penultimo comma, c.c.), il quale, in base all'art. 1713, comma 1, c.c., deve rendere il conto del “suo” operato.
In particolare, "l'obbligo di rendiconto è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato a criteri di buona amministrazione" (cfr. Cass. 14 novembre
2012 n. 19991).
In ogni caso, "in tema di mandato oneroso, l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell'informare il mandante di "ciò che è accaduto" e, cioè, nella comunicazione di fatti storici che hanno prodotto entrate e uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere, con la relativa documentazione di spesa, e non comprende anche l'obbligo di spiegare "ciò che sarebbe dovuto accadere", essendo onere del mandante, una volta che l'informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica della qualità dell'adempimento, con esclusione di generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto ovvero il disordine dei documenti giustificativi" (cfr. Cass. 10 dicembre 2009 n. 25904).
Si deve, infine, osservare come l'approvazione del rendiconto, che il mandatario amministratore è tenuto a rendere ai sensi degli artt. 1130 n. 10, e 1713 c.c., si riferisce all'operato dello stesso per il singolo periodo di prestazione in cui quell'operato può frazionarsi, come previsto dall'incarico.
Va pertanto osservato che il presente scrutinio valutativo può avere, ad oggetto, il solo bilancio che è stato oggetto di approvazione con l'impugnata deliberazione assembleare del
10.11.2024 relativo al bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2023/2024 e preventivo
2024/2025 e con esclusione, pertanto, di ulteriori testi contabili cui non possa riferirsi analogo deliberato assembleare di convalida, per i quali dovrebbe ab origine escludersi la vincolatività per i condomini ai sensi dell'art. 1137, comma 1 c.c. (poiché non fatti oggetto
8 di relativo recepimento deliberativo) oltre che la possibilità di giudiziale gravame che, ai sensi sempre dell'art. 1137 c.c., può avere ad oggetto solo deliberati assembleari.
Con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla carenza del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa della gestione 2023/2024 la doglianza ivi espressa si incentra sul solo dato formale della carenza documentale, nel mentre nessuna contestazione è stata proposta circa l'effettiva sussistenza delle singole spese iscritte. Deve, pertanto, escludersi che la scrutinata ragione di impugnativa abbia avuto ad oggetto l'eventuale difetto, nel detto bilancio, del requisito della verità e della chiarezza, anche tenuto conto del pertinente deliberato assembleare autorizzatorio dei contenziosi pendenti richiamati in atti, che lascia presumere in capo ai condomini la conoscenza concreta dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Ciò a maggior ragione in quanto si tratta di questioni che, pur impattando sul rendiconto 2023/2024, originano dal periodo di gestione del precedente amministratore condominiale.
L'impugnativa si rivela pertanto in relazione a tali motivi nella sostanza infondata.
L'approvazione del rendiconto va tuttavia annullata in conseguenza, come sopra esposto, dell'invalidità della partecipazione dell'attrice pro quota alla ripartizione della somma di €
729,56 e della nullità dell'imputazione della spesa di € 257,42 a carico dei soli condomini e Parte_1 Persona_1
Le spese di lite si compensano nella misura di due terzi in ragione del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione, con addebito dell'ulteriore terzo ad onere del CP_1
convenuto e liquidazione, per l'importo che viene dettagliato in dispositivo, in favore di parte attrice con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla, per le ragioni esposte in motivazione, la deliberazione assunta dall'assemblea del condominio ' di 'via Sclavi 1, in San Lorenzo al E_
Mare nella sessione ordinaria di seconda convocazione del 10.11.2024 quanto alle decisioni di approvazione dei bilanci consuntivo per l'esercizio 2023/2024 e preventivo per l'esercizio 2024/2025, oggetto dei temi iscritti ai punti, rispettivamente, 4 e 5 del relativo ordine del giorno;
compensa le spese nella misura di due terzi e condanna il convenuto al CP_1
9 pagamento dell'ulteriore terzo delle spese in favore di parte attrice, che liquida nella misura di euro 181,66 per spese ed euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv.
Grappiolo Edilio che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Imperia, 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa De Sanctis
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