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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 981/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente LL Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 981/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3807/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 3196/2024
R.G., datata 15/7/2024, pubblicata in data 17/7/2024, avente ad oggetto
Mantenimento figli naturali o legittimi, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Bello, per mandato Parte_1 depositato in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in TT, via Domodossola n. 69/f;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, per mandato depositata in via Controparte_1 telematica, dall'avv. Consiglia Fortunato, elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 3;
APPELLATO
E
1 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del
6/11/2025. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/9/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 3807/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
3196/2024 R.G., datata 15/7/2024, pubblicata in data 17/7/2024, nei confronti di . Con tale atto ha chiesto, in Controparte_1 Parte_1 particolare, quanto segue: «CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte adita Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione ed in parziale riforma LL Sentenza di
Primo Grado impugnata, rigettata ogni avversa richiesta, accogliere l'appello e le seguenti CONCLUSIONI»: «accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma LL sentenza n. 3807/2024 del 17/07/2024 del Tribunale di Salerno – Prima Sez. Civile -
Presidente Dott.ssa Bianchi - resa nell'ambito del giudizio n. 3196/2024
R.G., pubblicata il 17/07/2024, notificata il 19/09/2024, e previa conferma degli accoglimenti già pronunciati nella Sentenza di Primo Grado, accogliere l'ulteriore istanza avanzata nel giudizio di primo grado e per l'effetto assegnare alla sig.ra la casa adibita ad abitazione familiare Parte_1
e di proprietà del resistente” sita in Bellizzi (Sa), alla via TI ER n.
5. Con vittoria di spese».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUDE affinché l'On.le Tribunale adito, voglia: - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza LL notifica del ricorso di I grado, con le conseguenze che ne derivano. - In ogni caso, rigettare l'appello come proposto, infondato in fatto e diritto oltre che inammissibile ed improcedibile. - Confermare la sentenza di primo grado n. 3807/2024 resa dal
Tribunale di Salerno in data 17/07/2024. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni
2 all'udienza del 6/11/2025. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Nel primo grado di giudizio , con ricorso per la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio (ex art. 337 ter c.c.), ha dedotto, in particolare, quanto segue:
ha premesso di avere intrattenuto una convivenza more Parte_1 uxorio con e che, dalla loro unione, e nata una figlia, Controparte_1
PE
(31/1/2023); la ricorrente ha precisato che, nel corso LL convivenza,
l' ha tenuto nei suoi confronti condotte aggressive dovute anche CP_1 all'abuso di sostanze stupefacenti e che, in seguito alle denunce sporte, lo stesso e stato destinatario LL misura cautelare del divieto di avvicinamento prima e degli arresti domiciliari poi;
la ha altresì dedotto che è stato Pt_1 instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Salerno un procedimento ex art. 330 c.c. nei confronti del resistente nel corso del quale CP_1
l' stesso è stato dichiarato sospeso dall'esercizio LL CP_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore e si e ritenuto altresì opportuno non prevedere gli incontri padre - figlia, seppure in modalità protetta, in ragione LL particolare situazione e LL tenera età LL bambina.
Sulla base di queste deduzioni, ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio:
«CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, affidare in via superesclusiva la minore alla ricorrente, assegnare alla PEsona_2 sig.ra la casa adibita ad abitazione familiare e di proprietà Parte_1 del resistente, disporre, altresì, a carico del resistente ed in favore LL figlia, un contributo economico mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore;
Con vittoria di spese».
Il resistente non si è costituito nel primo grado Controparte_1 del procedimento.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
Il
Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede: −
3 dichiara la contumacia di − pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento LL PE figlia minore, ; − pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche-universitarie, ludiche e sportive, che si dovessero rendere necessarie per la minore, che dovranno essere documentate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite».
I motivi LL impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata Parte_1 in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: vi è stata una omissione di pronuncia parziale in ordine alla domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare, di proprietà dell' sito in Bellizzi (SA), alla via TI ER n. 5, e nel quale CP_1
l'odierna appellante risiede unitamente alla figlia minore;
benché il ricorso sia stato ritenuto fondato e meritevole di accoglimento da parte del Giudice di
Primo grado, che ha recepito tutte le istanze LL ricorrente, presumibilmente per mero errore materiale quest'ultimo ometteva di pronunciarsi in merito all'assegnazione LL casa;
questo errore lede gli interessi LL minore, mettendone a rischio la continuità abitativa, volta a preservare, attraverso l'ambiente domestico, le abitudini e le relazioni affettive LL stessa;
per giurisprudenza ormai consolidata la residenza abituale del minore è intesa come il luogo del concreto e continuativo svolgimento LL vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località LL quotidiana vita di relazione (Cass. civ., S.U.,
19 aprile 2021, n. 10243); l'istanza di assegnazione, ritualmente formulata in ricorso, veniva ribadita anche in sede di udienza;
si legge, infatti, nel verbale dell'11/7/2024, che il difensore si riportava espressamente al proprio atto introduttivo e alle istanze ivi formulate;
questa istanza rendeva necessaria una pronuncia di accoglimento o di rigetto che non vi è stata, configurando una palese violazione dell'art. 112 c.p.c, nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, quale logico completamento del principio LL domanda stabilito, con riferimento alle parti, ex art. 99 c.p.c.; come ribadito dalla Suprema Corte, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia
4 omissione di qualsiasi decisione su un capo LL domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto;
non possono sussistere dubbi in merito alla accoglibilità e fondatezza LL domanda di assegnazione dell'abitazione familiare, in quanto è principio pacifico, tanto da potersi ritenere diritto vivente, che il godimento LL casa familiare a seguito LL separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'«habitat» domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare;
Sulla base di queste deduzioni la parte appellante ha chiesto che, previa conferma degli accoglimenti già pronunciati nella Sentenza di Primo
Grado, venga accolta la ulteriore istanza avanzata nel giudizio di primo grado e che venga, per l'effetto, assegnata alla la casa adibita ad Parte_1 abitazione familiare e di proprietà del resistente, sita in Bellizzi (Sa), alla via
TI ER n. 5.
La prospettazione LL vicenda offerta dalla parte appellata.
Sussiste nullità LL notifica del ricorso di primo grado;
l all'epoca LL notifica del ricorso di primo grado era sottoposto CP_1 alla misura degli arresti domiciliari in TT, alla Via Padova 45 e immediatamente dopo era collocato presso la comunità; ciò nonostante, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di compari-zione delle parti innanzi al Tribunale di Salerno, viene notificato ai sensi dell'art. 140 cpc e per compiuta giacenza;
La compiuta giacenza non può avvenire con la normale notifica postale a un detenuto agli arresti domiciliari, perché la legge prevede che la notifica di un atto civile a una persona detenuta debba avvenire solo e sempre nel luogo di detenzione, tramite consegna a mani LL copia dell'atto stesso, secondo l'articolo 156, comma 1, del codice di procedura penale e 157 c.p.p.; la regola specifica per la notifica agli imputati detenuti prevale sulle norme generali LL notifica civile, in quanto la loro condizione di reclusione non consente loro di ritirare liberamente gli atti presso un ufficio postale;
nella relazione di notificazione quindi, deve essere
5 indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi e in caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate al comma 1, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso, ex art. 59 delle disp. att. del codice di procedura penale;
tanto non si
è verificato e non ha consentito all di costituirsi in giudizio;
si CP_1 eccepisce, pertanto, la inesistenza nonché la nullità LL notifica del ricorso di primo grado, con le conseguenze previste dalla legge;
con riguardo alla asserita omessa pronuncia in ordine alla domanda di assegnazione dell'immobile di proprietà dell va evidenziata la assoluta CP_1 infondatezza e la inammissibilità di queste deduzioni;
nell'ordinamento giuridico italiano, un ricorso giudiziale richiede che le conclusioni debbano contenere la domanda, e che quindi siano presenti nel corpo LL domanda stessa, altrimenti il ricorso è considerato nullo per incertezza assoluta sull'oggetto LL domanda e non è possibile un giudizio;
senza la domanda, contenuta invece solo nella conclusioni, il giudice non può emettere la decisione, in quanto questi, dovrà e potrà decidere solamente sulla base LL domanda (art. 112 cpc); nella fattispecie, in relazione all'assegnazione dell'immobile, la domanda manca del tutto;
la stessa appellante, nelle proprie difese, con l'atto di appello, dichiara che solo nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di primo grado, viene richiesta l'assegnazione dell'immobile; nel giudizio di primo grado manca la domanda, mancando la specifica richiesta di assegnazione LL casa (presente appunto, solo nelle conclusioni) e giustamente il giudice, non ha emesso la decisione sul punto, specificando come la ricorrente, abbia richiesto soltanto la regolamentazione degli obblighi a contenuto economico a carico del resistente, sui quali invece, il giudice di prime cure, si è regolarmente pronunciato ai sensi dell'art. 112
c.p.c.; privi di fondamento sono pertanto, tutti gli assunti in diritto che controparte, richiama nelle sue difese in appello;
parte avversa non ha ottemperato alle prescrizioni di legge in ordine al contenuto minimo LL domanda introduttiva del giudizio, avendo omesso e obliterato la indicazione specifica del petitum e, in subordine LL causa petendi; una più corretta individuazione del petitum avrebbe dovuto suggerire, quale elemento essenziale dell'atto introduttivo, la specifica determinazione LL cosa oggetto LL domanda e delle prove poste a fondamento LL stessa;
queste
6 omissioni hanno reso l'atto di I grado privo dei requisiti di certezza, necessari ad individuare l'oggetto LL domanda medesima;
la sentenza di primo grado non è, quindi, in relazione a tale circostanza, assolutamente viziata, ma resa nel rispetto LL legge.
Sulla base di queste deduzioni l'appellato ha chiesto CP_1 quanto segue: «CONCLUDE»: «affinché l'On.le Tribunale adito, voglia: - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza LL notifica del ricorso di I grado, con le conseguenze che ne derivano. - In ogni caso, rigettare l'appello come proposto, infondato in fatto e diritto oltre che inammissibile ed improcedibile. - Confermare la sentenza di primo grado n.
3807/2024 resa dal Tribunale di Salerno in data 17/07/2024. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore».
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta nelle parti in cui ha pronunziato, mentre va riformata nella parte in cui non ha pronunziato sulla domanda di assegnare a la casa Parte_1 adibita ad abitazione familiare e di proprietà del resistente, domanda contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
La dedotta nullità e/o l'inesistenza LL notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
In ordine alla eccezione di nullità o inesistenza LL notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio (proposta dall'appellato), si deve osservare che questa eccezione va senz'altro disattesa.
, costituendosi nel presente giudizio d'appello, Controparte_1 ha eccepito, in via preliminare, la nullità e/o l'inesistenza LL notifica del ricorso di primo grado, deducendo, in particolare, quanto segue: al momento LL notificazione del ricorso introduttivo del primo grado, CP_1
era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso
[...]
l'abitazione materna, sita in TT (SA), alla via Padova n.45; nel caso concreto, il ricorso di primo grado è stato notificato presso tale indirizzo, ma la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c.; «la compiuta giacenza non può avvenire con la normale notifica postale a un detenuto agli arresti domiciliari», in quanto «…la legge prevede che la
7 notifica di un atto civile a una persona detenuta debba avvenire solo e sempre nel luogo di detenzione, tramite consegna a mani LL copia dell'atto stesso…» a norma degli artt. 156 e 157 c.p.p.: «la regola specifica per la notifica agli imputati detenuti prevale, dunque, sulle norme generali LL notifica civile, in quanto la loro condizione di reclusione non consente loro di ritirare liberamente gli atti presso un ufficio postale»; pertanto, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto tentare ulteriori accessi, in giorni successivi ed orari diversi dal primo, ex art. 59 disp. att. c.p.p., e di tali adempimenti avrebbe dovuto dare atto nella relata di notifica: «Tanto non si è verificato e non ha consentito al sig. di costituirsi in giudizio» (v. pag. 5-6 CP_1 note scritte depositate in relazione all'udienza del 02/10/2025).
Sulla base di queste deduzioni, l'appellato ha domandato di dichiarare l'inesistenza e/o la nullità LL notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, «con le conseguenze previste dalla legge».
L'eccezione è infondata.
L'odierna appellante, , ha prodotto l'originale del Parte_1 ricorso di primo grado notificato ad , unitamente al Controparte_1 decreto di fissazione di udienza emesso dal Tribunale di Salerno nel proc. n.
3196/2024 R.G. (v. doc. 6 fasc. appello . Da tale documento emerge Pt_1 che il ricorso è stato notificato ad , a mezzo ufficiale Controparte_1 giudiziario, in TT, alla via Padova n. 45, e che la notifica si è perfezionata, ex art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza, in data 07/06/2024.
Più precisamente, dall'originale del ricorso notificato all' CP_1
(v. doc. 6 cit.) emerge che, in data 14/05/2024, l'ufficiale giudiziario ha tentato di consegnare il ricorso al destinatario, Controparte_1 all'indirizzo di via Padova n.45, TT;
tuttavia, “non avendo trovato esso destinatario né altra persona” abilitata per legge a ricevere la consegna,
l'ufficiale giudiziario ha provveduto, ex art. 140 c.p.c., a depositare l'atto presso il Comune di TT ed a notiziare di tale deposito l' CP_1 mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento n.
66845593318-4.
ha prodotto anche la copia scansionata dell'avviso di Parte_1
8 ricevimento n. 668455933184, cronologico n.1972 (v. doc.6 cit.), da cui emerge che tale raccomandata è stata spedita all' in data CP_1
21/5/2024, all'indirizzo di via Padova n.45, TT (SA); all'avviso di ricevimento è apposto il timbro dell'ufficio postale, da cui emerge che l'invio non risulta ritirato alla data del 07/06/2024.
Dalla documentazione prodotta risulta, quindi, che il ricorso di primo grado è stato notificato ad ex art. 140 c.p.c., Controparte_1 disciplinante la notifica degli atti giudiziari civili, a mezzo di ufficiale giudiziario, in caso di irreperibilità, ovvero di rifiuto di ricevere la consegna, da parte del destinatario o degli altri soggetti legittimati ex art. 139 c.p.c..
In ordine alla distinzione tra l'inesistenza e la nullità LL notificazione del ricorso introduttivo LL lite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato -con specifico riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, ma dettando principi giuridici aventi portata generale- che
«L'inesistenza LL notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria LL nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, LL possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi LL notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» [Cass., Sez. U, n. 14916 del
20/07/2016, Rv. 640603-01].
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in oggetto, è evidente che la notificazione del ricorso di primo grado, così come effettuata
9 dall'ufficiale giudiziario, su impulso LL difesa di parte appellante, non è affetta né da inesistenza, né da nullità.
Quanto all'eccepita inesistenza LL notifica, il procedimento seguito dall'ufficiale giudiziario per la notifica del ricorso di primo grado presenta tutti gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l'atto quale notificazione, sia quanto all'attività di trasmissione, sia quanto alla successiva fase di consegna.
Difatti, è documentalmente provato che l'attività notificatoria è stata eseguita dall'ufficiale giudiziario addetto presso il Tribunale di Salerno (e, quindi, da soggetto qualificato dalla legge al compimento di tale attività) e risulta perfezionatasi per compiuta giacenza (costituente, ex art. 140 c.p.c., uno dei possibili esiti del procedimento notificatorio degli atti giudiziari civili).
Analogamente, dev'essere esclusa anche la nullità LL notifica del ricorso di primo grado eccepita dall'odierno appellato.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «La notificazione di un atto, laddove effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per accertato raggiungimento dello scopo LL notificazione stessa» [cfr. ex multis, Cass., ord. n. 22806 del 13/08/2024, Rv. 672276-01; Cass., ord. n. 11466 del
15/06/2020, Rv. 658261-02].
PEtanto, posto che può ritenersi affetta da nullità (comunque sanabile ex art. 156 c.p.c.) unicamente l'attività notificatoria eseguita in difformità dei requisiti prescritti dalla legge, la questione che dev'essere affrontata, nel caso specifico, consiste nel verificare se la notifica del ricorso introduttivo di primo grado di giudizio sia avvenuta, o meno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge.
Dagli elementi acquisiti al giudizio risultano rispettate le formalità del procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c., non emergendo alcuna irregolarità LL notifica del ricorso di primo grado.
10 Come più sopra accennato, il ricorso di primo grado è stato notificato ad dall'ufficiale giudiziario territorialmente Controparte_1 competente in via Padova n.45, TT (SA) e la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, ex art. 140 c.p.c., in data 07/06/2024.
In merito all'indirizzo al quale il ricorso è stato notificato, occorrono alcune precisazioni.
Come emerso dagli atti di causa, , pur essendo Controparte_1 anagraficamente residente in [...] [peraltro, PE unitamente all'odierna appellante, , e alla figlia minore Parte_1
(cfr. certificato di stato di famiglia, fasc. primo grado ], dimora Pt_1 abitualmente presso l'abitazione materna in TT, alla via Padova n. 45.
Difatti, dagli elementi acquisiti al giudizio è emerso che l' nell'ambito del procedimento penale cui è stato sottoposto, per CP_1 il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p., nei confronti dell'odierna appellante, (proc. n.7740/2023 R.G.N.R. e proc. n.6560/2023 Parte_1
R.G.), è stato destinatario LL misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare in Bellizzi e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicata dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa in data 17/10/2023
(v. doc. 4, “documentazione procura”, fasc. appello . Pt_1
Come affermato dallo stesso appellato nel corso dell'interrogatorio cui è stato sottoposto nell'ambito procedimento penale, CP_1
, sin dal momento dell'esecuzione LL misura cautelare
[...] dell'allontanamento dalla casa familiare, si è trasferito presso l'abitazione materna in TT, alla via Padova n.45 (v. doc. 4 cit., interrogatorio dell'indagato ud. 19/10/2023), tanto che l' ha eletto domicilio per CP_1 le notificazioni ex art. 161 c.p.p., relative al procedimento penale, proprio in via Padova n.45, TT (cfr. decreto di giudizio immediato ex artt. 453-
454 c.p.p. emesso, nel mese di novembre 2023, dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di ). Controparte_1
Inoltre, come emerso dalla relazione di aggiornamento dei S.S. datata 01/08/2025, acquisita nell'ambito del proc. n. 613/2023 R.G. pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Salerno, l' risulta dimorare, CP_1
11 ancora all'attualità, presso l'abitazione materna (v. relazione di aggiornamento dei S.S. del 01/08/2025, proc. n. 613/2023 R.G., Tribunale per i Minorenni).
Ciò posto, dev'essere evidenziato che l'odierno appellato,
, non ha mai contestato l'indirizzo al quale l'atto è stato Controparte_1 notificato [TT, via Padova n.45], né ha dedotto o documentato che il ricorso avrebbe dovuto essergli notificato ad un diverso indirizzo.
Al contrario, entrambe le odierne parti hanno dedotto, nei propri scritti difensivi, che, al momento LL notificazione del ricorso di primo grado, l' era sottoposto alla misura cautelare degli arresti CP_1 domiciliari presso l'abitazione materna in via Padova n.45, TT (SA).
Tale circostanza è stata documentata dall'appellante, Pt_1
che ha prodotto agli atti copia del provvedimento di applicazione
[...] degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Salerno, Terza Sezione
Penale, in composizione collegiale, datato 28/02/2024, con cui, in particolare, il Tribunale ha sostituito «…la misura cautelare in atto a carico dell' con la misura cautelare degli arresti domiciliari, CP_1 prescrivendo allo stesso di non allontanarsi dall'abitazione sita in
TT, alla via Padova n.45, senza l'autorizzazione del Giudice che procede» (v. doc. 4 “documentazione procura” fasc. appello . Pt_1
Nel provvedimento di computo del termine di custodia cautelare, emesso dal Tribunale di Salerno in data 06/03/2024, è indicato il termine di scadenza degli arresti domiciliari al 03/01/2025, ove non intervenuta, nelle more, sentenza di condanna di primo grado, ex art. 303, co.1, lett. b, n. 2
c.p.p., (cfr. doc. 4 cit.).
PEtanto, alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, può ritenersi provato che l'odierno appellato, , al tempo Controparte_1 LL notificazione del ricorso di primo grado (14/05/2024) si trovava effettivamente sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione materna in TT, alla via Padova n.45, cui è stato sottoposto dal 28/02/2024 al
03/01/2025.
PEaltro, è un principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di
12 legittimità, quello secondo cui, ai fini delle notificazioni, anche ex art. 140
c.p.c., il luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario LL notificazione prevale sulle discordanti risultanze dei registri anagrafici, laddove il notificante l'abbia conosciuto, ovvero l'avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza: «La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello avesse omesso di valutare l'osservanza o meno, da parte del notificante, dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento LL effettiva residenza del destinatario LL notifica, perché solo nella prima ipotesi avrebbe potuto poi dichiarare la nullità LL notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici).»
[Cass., Sez. 2, sentenza n. 30952 del 27/12/2017, Rv. 647066-01]
PEtanto, nel caso di specie deve ritenersi senz'altro corretta la notificazione del ricorso di primo grado effettuata dall'ufficiale giudiziario, su impulso LL difesa di , presso il luogo di effettiva dimora Parte_1 abituale dell' in TT, via Padova n.45 -circostanza nota CP_1 all'odierna appellante e mai neppure contestata dall' anziché CP_1 presso la residenza anagrafica in Bellizzi, via TI ER n. 5.
L'appellato, , non ha mai neppure contestato la Controparte_1 circostanza che, alla data in cui l'ufficiale giudiziario ha tentato la consegna dell'atto (14/05/2024), né egli, né altre persone qualificate ex art. 139 c.p.c. fossero effettivamente reperibili all'indirizzo suindicato.
Al contrario, l'odierno appellato, , proprio Controparte_1 muovendo dal presupposto che il ricorso gli è stato notificato in via Padova
n.45, TT, dove egli si trovava, al tempo, sottoposto agli arresti domiciliari, si è limitato a sostenere che la notifica del ricorso di primo grado non avrebbe potuto perfezionarsi per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c..
Secondo l'appellato, la compiuta giacenza non può operare per i
13 destinatari delle notifiche sottoposti ad arresti domiciliari, in quanto la loro condizione di ristretta libertà personale non consente loro di ritirare liberamente gli atti presso l'ufficio postale;
pertanto, l'ufficiale giudiziario, cui tale circostanza era nota, avrebbe dovuto, necessariamente, consegnargli l'atto “a mani proprie” e, quindi, constatata la sua irreperibilità, a effettuare ulteriori accessi all'indirizzo suindicato, a norma degli artt. 156-157 c.p.p., attestando l'avvenuto espletamento di tali adempimenti nella relata di notificazione a norma dell'art. 59 disp. att. c.p.p..
Tali argomentazioni non sono condivisibili per diversi ordini di ragioni.
La prospettazione di parte appellata muove dall'erroneo assunto che, attesa la condizione dell' di soggetto sottoposto, al momento LL CP_1 notifica del ricorso, alla misura cautelare degli arresti domiciliari – circostanza nota all'ufficiale giudiziario addetto alla notifica - «la regola specifica per la notifica agli imputati detenuti» posta dagli artt. 156 e 157
c.p.p. «prevale dunque sulle norme generali LL notifica civile, in quanto la loro condizione di reclusione non consente loro di ritirare liberamente gli atti presso un ufficio postale» (v. pag. 5 note scritte depositate in relazione all'udienza del 2/10/2025).
Tali deduzioni sono, però, scorrette sul piano giuridico, in quanto, come affermato in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di una disciplina specifica per la notificazione degli atti civili a soggetti detenuti, devono trovare applicazione le regole ordinarie per la notifica degli atti civili, poste dal codice di procedura civile e dalla normativa speciale.
«In tema di notificazione al detenuto, a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale, manca nel codice di rito civile una disciplina ad hoc, dovendosi pertanto applicare le regole ordinarie e, in particolare, nel caso di notificazione eseguita a mezzo posta, l'art. 7, comma 3, LL l. n. 890 del 1982, secondo cui, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario,
l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.» (Nella specie, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la S.C. ha disposto la
14 rinnovazione LL notifica del ricorso che era stata effettuata mediante consegna all'ufficio matricola LL casa circondariale di reclusione) [Cass., sez. 3, ordinanza n. 11210 del 28/04/2025, Rv. 674763-01].
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con principi ancora attuali, che «La disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali» (Nella specie, relativa ad un accertamento tributario, la
S.C. ha ritenuto correttamente perfezionatasi, ex art. 140 c.p.c., la notifica di un avviso di accertamento effettuata presso la residenza, ad un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari in un Comune diverso da quello di residenza, evidenziando, in motivazione, che «La mancanza di una disciplina ad hoc per la notifica civile al destinatario ristretto agli arresti domiciliari in un Comune diverso da quello di residenza comporta l'applicabilità delle regole ordinarie, fra cui anche quelle dell'art. 140 c.p.c. – qui in concreto utilizzate – che, proprio per tutelare maggiormente chi si trova in una situazione di irreperibilità relativa, prevede – a seguito dell'intervento LL
Corte Costituzionale (con la sentenza n. 3 del 2010) – il perfezionamento non immediato del procedimento notificatorio, ma soltanto decorsi 10 gg. dalla spedizione LL raccomandata, restando invece irrilevante il momento – successivo – dell'effettivo ritiro del plico» [Cass., Sezione Tributaria, ordinanza n. 22574/2025, non massimata, N.R.G. 32339/2020, ud.
18/06/2025, dep. 04/08/2025].
Alla luce dei sopra indicati principi, deve, quindi, ritenersi senz'altro corretta la notifica del ricorso di primo grado effettuata secondo le regole ordinarie poste dal codice di procedura civile per la notificazione degli atti civili, nonostante l' fosse, al tempo LL notificazione, sottoposto CP_1 alla misura degli arresti domiciliari.
PEtanto, è corretto il procedimento notificatorio seguito dall'ufficiale giudiziario incaricato, il quale, una volta constatata l'irreperibilità dell' nonché di altri consegnatari ex art. 139 c.p.c., CP_1 al suindicato indirizzo – neppure contestata dall'odierno appellato,
- ha correttamente dato corso al procedimento Controparte_1
15 notificatorio a norma dell'art. 140 c.p.c..
Inoltre, l'ufficiale giudiziario risulta, quindi, aver svolto correttamente tutte le attività che gli competevano, a norma dell'art. 140
c.p.c., in relazione alla notificazione di un atto civile in caso di irreperibilità del destinatario, eseguendo tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c..
Difatti, come sopra evidenziato, dalla documentazione agli atti (v. doc. 6 cit.) risulta che il ricorso è stato notificato all' in via Padova n.45 CP_1
TT (SA); che l'ufficiale giudiziario ha tentato la consegna al suindicato indirizzo in data 14/05/2024 e che, constatata l'irreperibilità dell' nonché di altre persone abilitate ex art. 139 c.p.c., ha CP_1 provveduto al deposito dell'atto presso il Comune di TT, dandone avviso all' mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso CP_1 di ricevimento in data 21/05/2024.
PEtanto, contrariamente a quanto affermato dall'appellato,
l'ufficiale giudiziario incaricato LL notifica non era affatto tenuto, a fronte LL constatata irreperibilità dell' e degli altri consegnatari ex art. CP_1
139 c.p.c., a tentare nuovamente la consegna “a mani” del destinatario, effettuando ulteriori accessi all'indirizzo di via Padova n. 45, non trovando applicazione le norme del codice di procedura penale e trattandosi di adempimenti non prescritti dall'art. 140 c.p.c. Ad ogni modo, questa Corte ritiene che non fosse comunque onere dell'ufficiale giudiziario eseguire ulteriori accessi presso l'indirizzo di via Padova n.45, non essendo l'ufficiale giudiziario tenuto a conoscere LL condizione di ristretta libertà personale cui era sottoposto, in quel momento, il destinatario LL notifica.
PEaltro, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che: «Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd.
16 irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione LL raccomandata.»
[cfr. Cass., Sez. 6-1, ord. n. 6804 dell'11/03/2021, Rv. 660746-01].
Conseguentemente, il mancato rinvenimento dell' ovvero CP_1 di altro soggetto idoneo a ricevere il ricorso, presso l'indirizzo di via Padova
n.45 in TT, costituente la dimora abituale dell' ha CP_1 senz'altro legittimato la notificazione ex art. 140 c.p.c., non essendo necessaria alcuna ulteriore ricerca dell' presso il suindicato CP_1 indirizzo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la circostanza che l'atto non sia stato consegnato “a mani proprie” dell' nonostante l'ufficiale CP_1 giudiziario si sia effettivamente recato, in data 14/05/2024, presso l'indirizzo di via Padova n.45 in TT ed abbia tentato la consegna, non è dipesa dal mancato e/o scorretto adempimento, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle attività di notificazione, ma unicamente alla negligenza dell' CP_1 il quale, pur essendo, a tale momento, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua dimora abituale, non si è reso in concreto disponibile a ricevere la notificazione, così determinando la necessità, per l'ufficiale giudiziario, di dar corso al procedimento notificatorio a norma dell'art. 140
c.p.c..
Ad ogni modo, dev'essere osservato che non Controparte_1 ha mai neppure contestato in maniera adeguata di avere ricevuto la lettera raccomandata n. 668455933185 di avviso dell'avvenuto deposito del ricorso presso la casa comunale, lettera raccomandata che risulta esser stata spedita all' in data 21/5/2024 all'indirizzo di via Padova n.45, TT CP_1
(SA) (v. doc. 6 ricorso e decreto notificati, fasc. appello . Pt_1
PEtanto, l' , ancorché in condizioni di limitata Controparte_1 libertà personale al tempo LL notifica del ricorso, ben avrebbe potuto rendersi disponibile a ricevere la notificazione o, comunque, avrebbe potuto organizzarsi per il ritiro dell'atto presso il Comune di TT (ad esempio, delegando un terzo al ritiro), dovendo ritenersi, in base agli elementi sopra esposti, che l'appellato abbia avuto adeguata conoscenza dell'avvenuto
17 deposito del ricorso presso il Comune di TT ex art. 140 c.p.c.
Infine, dev'essere osservato che l' non ha mai neppure CP_1 concretamente dedotto di non aver avuto conoscenza del contenuto del ricorso di primo grado, essendosi limitato sul punto ad una contestazione del tutto generica: «…la loro condizione di reclusione non consente loro di ritirare liberamente gli atti presso un ufficio postale…Tanto non si è verificato e non ha consentito al sig. di costituirsi in giudizio» (v. CP_1 pag.
5-6 note scritte depositate in relazione all'udienza del 02/10/2025).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'eccezione in questione va, quindi, senz'altro disattesa.
L'assegnazione LL casa familiare
ha chiesto l'assegnazione LL casa adibita ad Parte_1 abitazione familiare, di proprietà del resistente, sita in Bellizzi (SA), alla via
TI ER n. 5, lamentando, al riguardo, un vizio di parziale omissione di pronuncia nella sentenza impugnata.
L'appellato, , ha, dal suo canto, escluso il vizio Controparte_1 dedotto da controparte, sostenendo che nel giudizio di primo grado è mancata la proposizione LL relativa domanda da parte di . Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, dall'esame del ricorso proposto in primo grado da , notificato all'odierno Parte_1 appellato, emerge ictu oculi la proposizione dell'istanza di assegnazione LL casa familiare in favore di : «CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito…assegnare alla sig.ra la casa adibita ad Parte_1 abitazione familiare e di proprietà del resistente…» (v. pag. 4 ricorso in primo grado).
L'istanza di assegnazione avanzata da nel ricorso di Parte_1 primo grado, ancorché sviluppata solo nelle conclusioni, è sufficientemente chiara e precisa nel relativo contenuto, risultando estrinsecato con sufficiente grado di chiarezza e di determinazione sia il contenuto (“l'assegnazione”), sia l'oggetto dell'istanza (“la casa adibita ad abitazione familiare e di proprietà del resistente”), senza alcun pregiudizio per l'attività cognitiva del giudice e
18 per le facoltà difensive LL controparte.
Analogamente, non è pretermessa l'indicazione LL relativa causa petendi – id est delle ragioni poste a fondamento dell'istanza– la quale risulta, invece, sufficientemente esplicitata, avendo la affermato, in ricorso, Pt_1 che «…il TM in composizione collegiale, con ordinanza del 12/02/2024, disponeva la sospensione del sig. dalla responsabilità genitoriale CP_1 nei confronti LL figlia minore…la sig.ra attualmente non Parte_1 lavora, in quanto si occupa da sola ed a tempo pieno LL figlia…nelle more di riprendere a lavorare, fa fronte alle esigenze quotidiane sue e LL bambina grazie all'indennità di disoccupazione, a misure di sostegno per il nucleo familiare, nonché all'aiuto dei suoi genitori…la minore risiede, unitamente alla madre, nell'immobile adibito a casa familiare sito in Bellizzi
(Sa), di proprietà del sig. » (v. pagg.
2-4 ricorso di primo grado CP_2
. Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto, dovendo l'istanza di assegnazione LL casa familiare senz'altro ritenersi proposta in primo grado da Pt_1
e mancando, al riguardo, alcuna pronuncia nella sentenza
[...] impugnata, occorre pronunciarsi in questa sede in ordine alla fondatezza o meno di tale domanda.
Ciò posto, l'istanza è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Come si è accennato in narrativa, il Tribunale per i Minorenni di
Salerno, nell'ambito del proc. ex art. 330 c.c. iscritto al n. 613/2023 R.G., nei confronti di , con ordinanza pronunciata il 12/02/2024 Controparte_1 ha dichiarato sospeso dall'esercizio LL responsabilità Controparte_1
PE genitoriale nei confronti LL figlia minore (v. doc. 4 “documentazione procedimento penale” fasc. appello . Pt_1
La sospensione LL responsabilità genitoriale disposta dal
Tribunale per i Minorenni a carico dell' deve ritenersi Controparte_1 tutt'ora persistente, non risultando il relativo provvedimento, in base a quanto emerso nel presente giudizio, esser stato revocato dal Tribunale per i
Minorenni nell'ambito del proc. n. 613/2023 R.G., pendente all'attualità.
Allo stato degli atti, la minore, risulta, quindi, ancora PEsona_2
19 affidata in via esclusiva alla madre, , presso la quale la minore Parte_1
è altresì collocata.
Non è in contestazione tra le odierne parti che, sin dall'inizio LL convivenza more uxorio nell'anno 2020, e Parte_1 CP_1
hanno convissuto presso l'abitazione in Bellizzi, alla via TI ER
[...]
n. 5, dove hanno continuato ad abitare anche dopo la nascita LL CC PE
, avvenuta in data 31/3/2023.
Solo a seguito del deterioramento dei rapporti tra le parti e dell'applicazione LL misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno in data 17/10/2023 (v. doc. 4 cit.), l'appellato, , si è trasferito presso l'abitazione Controparte_1
PE materna in TT, via Padova n. 45, mentre la e la minore, , Pt_1 hanno continuato ad abitare in Bellizzi, via TI ER n. 5.
L'appellante, , ha dedotto e documentato di risiedere, Parte_1 all'attualità, nell'abitazione sita in Bellizzi, alla via TI ER n. 5, di PE proprietà dell' unitamente alla figlia minore (v. certificato di CP_1 stato di famiglia datato 9/4/2024 fasc. primo grado . Pt_1
Dagli elementi acquisiti al giudizio, è, quindi, emerso che la minore,
sin dalla sua nascita in data 31/01/2023, ha sempre PEsona_2 convissuto unitamente alla madre, , senza alcuna soluzione di Parte_1 continuità, presso l'abitazione di proprietà dell' sita in Bellizzi, via CP_1
TI ER n. 5, dove risulta abitare ancora all'attualità.
La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che:
«Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento LL casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore». [cfr. Cass.,
Sez. I, ord. n. 23501 del 02/08/2023, Rv. 668691 – 01].
20 «Nei giudizi separativi, l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne LL casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse LL prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore»
[Cass., Sez. I, ord. n. 33610 dell'11711/2021, Rv. 663268 – 01].
«In presenza di figli minori nati da una relazione di convivenza more uxorio, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell'immobile, o conduttore in virtù del rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una situazione giuridica qualificata rispetto all'immobile, la cui posizione, peraltro, è comunque di detentore qualificabile, assimilabile al comodatario
(anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente), attesa la pregressa “affectio familiaris” che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto ex art. 2 Cost. LL relazione di convivenza» [Cass., Sez. I, sent. N.
17971 dell'11/09/2015, Rv. 637179 – 01].
Alla luce di tutto quanto emerso nel presente giudizio, quindi, tenuto conto, in via assolutamente preminente, dell'interesse prioritario LL minore, alla conservazione del proprio ambiente domestico e PEsona_2 familiare, va senz'altro disposta l'assegnazione LL abitazione di proprietà dell'appellato, , sita in Bellizzi, alla via TI ER n. 5, Controparte_1 in favore dell'attuale appellante, , in quanto genitore che Parte_1
PE convive con la CC e che si occupa in via esclusiva LL cura LL minore.
Non ostano a tale conclusione le argomentazioni esposte dall'odierno appellato, , nell'atto di costituzione nel Controparte_1 presente giudizio, in cui ha dedotto che: «…il sig. sia padre anche CP_1 di altri due minori, nati da precedenti relazioni, nata a [...]
TT (SA), il 26/08/2013 e nato a [...] il PEsona_4
06/04/2017, che durante la relazione con la sig.ra incontravano Pt_1
21 regolarmente e serenamente nell'immobile oggetto del presente gravame, la PE CC , in particolare Giulia, che abita praticamente nelle vicinanze ma che attualmente, nonostante le richieste, non riesce più ad incontrare la sorellina…Necessita quindi di rientrare nel possesso materiale LL propria abitazione detenuta ad oggi, sine titulo dalla sig.ra solo e Pt_1 semplicemente perché padre di altri due figli minori che hanno gli stessi PE diritti LL CC .» (v. pag. 4 atto di costituzione in appello).
Dagli atti di causa, infatti, non sono emersi elementi da cui si possa desumere che gli altri due figli dell'odierno appellato, (nata PEsona_3 il 26/8/2013) e (6/4/2017) - entrambi minorenni e nati da PEsona_4 precedenti relazioni dell' - abbiano mai convissuto, unitamente al CP_1 di loro padre, presso l'abitazione in via TI ER n. 5, nulla avendo l'odierno appellato, , dedotto o provato in tal senso. Controparte_1
PEtanto, la sentenza impugnata va riformata e, in accoglimento LL domanda di parte appellante, , va disposta l'assegnazione, ex Parte_1 art. 337 sexies c.c., in favore di , genitore convivente con la Parte_1 minore LL casa adibita ad abitazione familiare, sita in PEsona_2
Bellizzi, alla via TI ER n. 5, di proprietà dell'appellato, CP_1
.
[...]
Considerazioni conclusive - Le spese di giudizio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, essendo l'appello stato proposto da con esclusivo riferimento all'omessa pronuncia Parte_1 del Tribunale di Salerno sull'istanza di assegnazione dell'abitazione familiare in Bellizzi, devono trovare conferma tutte le ulteriori statuizioni dell'impugnata sentenza, non essendo state attinte da specifico gravame.
In ordine alle spese di giudizio di primo grado, poi, la sentenza impugnata ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione LL particolarità LL fattispecie concreta, LL natura e dell'esito LL controversia. Anche questa statuizione merita conferma, tenuto conto LL natura LL controversia e delle complessive domande e deduzioni delle parti. Sul punto, peraltro, non risultano formulate adeguate contestazioni.
Le spese del secondo grado vanno, invece, integralmente poste a carico dell'appellato, , in applicazione del criterio LL Controparte_1
22 soccombenza, atteso l'integrale accoglimento dell'appello proposto da
; la appellante, peraltro, nell'atto di costituzione in appello ha Parte_1 espressamente richiesto che la pronunzia LL Corte di Appello intervenisse
“Con vittoria di spese”.
Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore LL causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [valore indeterminabile (da € 5.200,01 a €
26.000,00), complessità bassa (tenuto conto LL non speciale complessità dell'articolazione LL vicenda dedotta in giudizio), valore minimo per la non particolare complessità delle questioni trattate].
Va precisato che appare avere presentato istanza di Parte_1 ammissione al gratuito patrocinio, a norma dell'art. 14, D.P.R. 30 maggio
2022, n.115, che risulta acquisita al n. 1849/2024, prot. n. 9635 del
23/09/2024 (v. notifica acquisizione istanza ammissione GP, fasc. . Pt_1
Parte appellante non ha, tuttavia, documentato l'eventuale accoglimento di tale istanza e nulla ha dedotto sul punto;
ne consegue che, allo stato, Pt_1 non risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel presente
[...] grado di giudizio, nulla risultando dedotto o documentato in tal senso da
. Ne consegue che il pagamento delle spese di secondo grado, Parte_1
a carico di , va disposto in favore di . Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di
, nei confronti di , nonché in ordine alle Parte_1 Controparte_1 complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 3807/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima
Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 3196/2024 R.G., datata 15/7/2024, pubblicata in data 17/7/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma LL sentenza impugnata, assegna la casa adibita ad abitazione familiare, di proprietà di , sita in Bellizzi, alla via TI ER Controparte_1
23 n. 5, alla appellante per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche con riguardo alle disposizioni concernenti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3. condanna l'appellato al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese e competenze del secondo grado di Parte_1 giudizio e liquida tali spese e competenze in € 10,00 per esborsi ed €
2.904,50 per compensi professionali LL difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello manda la cancelleria perché provveda al recupero di tutte le somme eventualmente dovute all'Erario dalle parti a titolo di oneri fiscali vari.
Salerno, 13/11/2025
Il Presidente di Sezione Il Presidente LL Corte
Dott. Vito Colucci Dott. Paolo Sordi
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