(Obblighi di comunicazione).
1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa ((e, ove nominato, al suo difensore)) e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.
1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.