Art. 29. (Assegni degli assessori regionali)
Agli assessori regionali e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.
Agli assessori regionali e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.