Articolo 29 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 28Articolo 30
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18 marzo 1953
Art. 29. (Assegni degli assessori regionali)

Agli assessori regionali e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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