Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1956, n. 106
Articolo 2
Versione
30 marzo 1956
Art. 1.
I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall' art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 , possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1 marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennita' mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
Entrata in vigore il 30 marzo 1956