Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Marialuisa Crucitti Pres. dott. ssa Ginevra Chinè Cons. rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Cons.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 137/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato difeso dall'avv. Ettore Parte_1
Triolo; appellante e
rappresentato e difeso dall' Avv. Rosa Cilea;
Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria chiedeva la Controparte_1
l'accertamento e il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dell'istituto scolastico paritario << Servizi Soc. ID/GI OL
A sostegno del ricorso rappresentava che: dal 1 febbraio 2016 al 30 giugno 2018 che con contratto di lavoro a tempo determinato dell'1/06/2016 veniva assunto per n. 6 ore settimanali, a far data dall'1 febbraio 2016 fino al 30/06/2018, alle dipendenze dell'istituto scolastico paritario " GI OL" di Reggio Calabria, che veniva inquadrato come Collaboratore scolastico riconducibile al CCNL del comparto scuola di riferimento, con sede di lavoro principale presso l'Istituto Scolastico sito in via Sbarre Centrali n. 180, ma con possibilità di essere assegnato temporaneamente e/o definitivamente presso qualunque altra sede della medesima Società per ragioni tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro;
che sin dal 01.02.2016, aveva svolto regolare servizio di lavoro presso la sede di riferimento generalmente per un'ora al giorno, a seconda delle necessità del proprio datore di lavoro che il lavoro veniva regolarmente ed integralmente coperto da contribuzione e giusta retribuzione;
che in data 07.01.2019, l' , con provvedimento prot. n. 0004003 del _1
07.01.2019, provvedeva a disconoscere il rapporto lavorativo sulla scorta delle risultanze del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. 2018003975/DDL del 31.10.2018 emesso formalmente dall'Ispettorato Territoriale Del Lavoro di Reggio Calabria, ma nei fatti redatto dai funzionari ispettivi di Reggio Calabria, in cui, però, non si rinveniva _1 alcuna menzione specifica al singolo rapporto di lavoro qui in contestazione;
che , con successivo provvedimento PROT. N. 6700.03/12/2019.0432788 sulla scorta di quanto _1 accertato dal successivo verbale N. 2019011860/DDL del 31.10.2019, a firma dei medesimi funzionari ispettivi redattori del verbale del 2018, l'Istituto previdenziale in questione _1 provvedeva a disconoscere per un ulteriore periodo relativo al mese di febbraio 2016, il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la azienda < >> ; che sussisteva CP_2 carenza ed insufficienza della motivazione dei verbali ispettivi sul suo rapporto che si era realizzato effettivamente .
Parte ricorrente tutto quanto premesso eccepiva la nullità del suddetto accertamento per carenza di motivazione e l'illegittimità della conseguente cancellazione della posizione contributiva.
L' si costituiva richiamava gli accertamenti ispettivi che allegava e ribadiva la _1 legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro basato sulle indagini svolte.
Con la sentenza impugnata, il Giudice ha ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base dell'esistenza formale del contratto di lavoro e delle buste paga e ha, pertanto, accolto la domanda, riconoscendo alla ricorrente il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa per gli anni indicati in ricorso.
Le spese sono state poste a carico dell' _1 Avverso la sentenza propone appello l' riproponendo le difese di primo grado, _1 secondo cui non è possibile effettuare alcun accredito contributivo, poiché, con il verbale ispettivo è stato disconosciuto il rapporto di lavoro per cui è causa, e aggiungendo che “In materia previdenziale, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge _1
12 agosto del 1962, n. 1138”, quindi il ricorrente non può impugnare in via autonoma il verbale ispettivo da cui è derivato il disconoscimento del rapporto di lavoro e la conseguente impossibilità giuridica ed oggettiva di far seguito all'accredito contributivo”.. Ha evidenziato che in tali casi
<è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione>> (Cassazione civile sez. lav. - 19/01/2021, n. 809 e Cassazione civile sez. lav. – 08.02.2000. n. 1399).
Ha rilevato la mancanza di prova non avendo la ricorrente in primo grado articolato alcun mezzo istruttorio testo a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed in tal senso i << documenti provenienti dall'istituto scolastico paritario che GI OL danno riscontro dell'esistenza del rapporto (punto a della sintesi della motivazione) e il contratto di lavoro fosse stato realmente stipulato dalla Scuola che dunque ha assunto la qualità di datore (punto c della sintesi della motivazione)>> non hanno alcuna efficacia probatoria nella vicenda de qua proprio perché si riferiscono ad un rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento;
rapporto di lavoro che è stato disconosciuto in ragione del presupposto che esso appare giuridicamente esistente su un piano puramente formale (con la stipula di un contratto e l'emissione delle buste paga), ma che in realtà -come dimostrano gli accertamenti ispettivi – non si è di fatto esplicato. Ha concluso che diversamente opinando si dovrebbe ritenere sufficiente la mera stipula di un contratto per ritenere incontestabile l'esistenza del rapporto di lavoro. Ha richiamato le indagini svolte nei confronti degli Istituto Scolastici Paiedai/GI OL e EM (giuridicamente esistenti) in esito alle quali è merso l'insussistenza del rapporto di lavoro sulla base dei riscontri, delle dichiarazioni del presunti lavoratori e del datore.
Si è costituta in appello per difendersi CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in esito all'udienza cartolare del 18/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente, “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a _1 compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass., n. 809 del 19/01/2021) (Cass., 1399/2000). <colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro al fine poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative ha l provare in modo certo tipico qualificante requisito della subordinazione mentre non configurabile capo all previdenza un onere dimostrare dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore quanto contestazione tali da parte dell risolvendosi nella uno degli elementi costitutivi altrui pretesa integra una eccezione senso stretto ma mera difesa>> Cass., 7139/2003.
In forza dei principi trascritti è gravato l'assicurato alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto.
Ciò premesso nel caso in esame fin dalla memoria di costituzione di primo grado l' _1 aveva precisato che il rapporto di lavoro era stato disconosciuto in base alle risultanze del verbale ispettivo n. 4978906461 del 28.10.2019, documento che era stato allegato a tale atto difensivo. Dal verbale emerge in fatto che : in data 31 ottobre 2019 i funzionari di vigilanza dell'
[...]
e hanno concluso gli accertamenti ispettivi Parte_2 Controparte_3 Parte_3 avviati il 7 giugno 2019 nei confronti della svolgente attività di corsi di Controparte_4 formazione e corsi di aggiornamento professionale, con sede in Reggio Calabria Via Sbarre Centrali n.180 e responsabile e rappresentante legale sig. Testimone_1
Il verbale si riferisce al periodo dal 07/06/2014 al 31/10/2019 ed è stato effettuato in conformità alla segnalazione ricevuta dalla Direzione Provinciale di sede, finalizzato al controllo della legale e _1 legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati dalla Soc. cooperativa. Gli ispettori hanno esaminato la documentazione agli atti dell'Istituto: libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro;
elenchi riepilogativi mensili, contratti di lavoro stipulati, registri di classe,fogli presenza, fogli mensa. La società in questione risulta iscritta alla CCIA di Reggio Calabria con numero Rea RC-181750 e data di inizio dell'attività d'impresa al 13/05/2011 svolgente attività di istruzione.
Negli ultimi 5 anni, rispetto alla data degli accertamenti, come risulta da contratto di associazione in partecipazione acquisito dagli ispettori, provvede all' assunzione e gestisce il personale che opera all'interno dell'istituto Parificato GI OL con sede in Reggio Calabria via Sbarre Centrali n.180 unitamente ad un'altra Società Coop.,denominata ID. Il rappresentante legale di entrambe le suddette società è il professore Testimone_1 L'accertamento ha avuto inizio con verbale di primo accesso compiuto in data 7 giugno 2019, presso lo studio di consulenza con sede a Reggio Calabria. In tale data è stato notificato Controparte_5 il verbale di primo accesso e richiesta la documentazione di rito per il prosieguo degli accertamenti. Successivamente è stata ritirata la documentazione richiesta (libro unico, fogli presenze, contratti di lavoro, buste paga, registri di classe) e acquisita la dichiarazione del rappresentante legale della società il prof. (nato a [...] il [...]), alla presenza del proprio consulente di Testimone_1 fiducia. Il professore ha dichiarato:
- di essere il rappresentante legale della che ha sede legale in Reggio Calabria, Controparte_4
Via Sbarre Centrali n.180;
- dal 2012 aveva sede in via De Nava, sopra il bar dove venivano svolti corsi di alta CP_6 qualificazione per laureati e di preparazione ai diversi concorsi della scuola di ogni ordine e grado universitario;
- dal 2014 al 2016 la Cooperativa ha gestito la scuola dell'infanzia E.T., dove frequentavano fino al 2016 circa 120 bambini, scuola dotata di trasporto, refettorio, attività pomeridiane integrative. Personale impiegato su 35- 40 persone a vario titolo tra personale docente e Ata;
- contemporaneamente l' gestiva la scuola paritaria Magisterium per tre anni, e ha chiuso CP_2 nel 2014, si trattava di una scuola elementare con circa 45 bambini e circa 30 dipendenti;
- nel contempo, nel 2014, le società ID e si consorziano, comunicandolo all' di CP_2 _1
Reggio Calabria. Per effetto di detta consociazione ad oggi, tutte le attività previste dai due statuti aventi obiettivi e finalità simili, operano congiuntamente, stipulando autonomamente contratti di lavoro e ordini di servizio, trattandosi di contratti di subordinazione;
- l'attività didattica e culturale, specificamente volta da è orientata sui corsi di alta CP_2 qualificazione e universitari che si svolgono presso la sede di via Sbarre Centrali n.180;
- i docenti di con contratto sono circa 25, preciso che il numero 25 comprende anche il CP_2 personale Ata;
- tra i docenti figurano alcuni a titolo di volontariato , vi produco l'elenco in copia. Vi consegno anche i fogli firma per ID e che è unico. CP_2
I funzionari di vigilanza per riscontrare la effettiva realizzazione dei rapporti di lavoro instaurati hanno provveduto alla convocazione del personale.
Attraverso le dichiarazioni acquisite e la documentazione esibita nel corso dell'accertamento, agli ispettori è apparso subito evidente un elevatissimo numero di assunzioni effettuate dalla CP_2 sia per quanto riguarda il personale Ata che per il personale docente . Personale assunto a tempo determinato e indeterminato e per poche ore settimanali.
Ciò in contrasto con quanto affermato dal Preside professor che aveva indicato 25 persone Tes_1 assunte per conto dell' laddove negli anni risulta (tranne che per il 2018), un numero di CP_2 assunzioni più elevato, per come dettagliatamente indicato nel prospetto del verbale. Dall'archivio Unilav molte delle assunzioni effettuate risultano comunicate tardivamente all'istituto, alcune a distanza di mesi, altre addirittura di anni.
Per molti degli assunti non sono state neanche esibite le buste paga.
Dalla documentazione acquisita è emerso che la ha gestito dal 2014 solo l'assunzione di CP_2 personale per l'istituto parificato Reghium college.
Invero, non è stata trovata alcuna traccia dei corsi di alta qualificazione o di preparazione ai concorsi cui aveva fatto riferimento il Preside, professore Tes_1
L'unica attività didattica per la quale la è risultato aver effettuato assunzioni di personale CP_2
Ata e personale docente, riguarda l'attività del Reghium OL, di scuola elementare e media.
Gli altri istituti indicati dal preside hanno cambiato gestione e riguardano periodi antecedenti a quelli interessati nell'accertamento definito col verbale contestato.
Alla luce della documentazione acquisita e di quanto emerso in sede di accessi ispettivi, è emerso che la scuola si avvaleva di personale docente e personale Ata amministrativo, tecnico ed ausiliario, tra cui segretari, collaboratori scolastici, un autista ed un assistente per il pulmino, due addetti alla mensa.
Il personale complessivo tra docenti e diversi, realmente occupato presso l'istituto GI college, si è aggirato, negli anni, tra le 20 e le 30 unità circa, alcuni assunti con contratto di lavoro subordinato altri invece a titolo volontario.
Deve evidenziarsi che tali assunzioni comprendono il personale assunto dall' e il personale CP_2 assunto dall'altra società ID di cui era sempre responsabile il prof Testimone_1
Si osserva, inoltre, che la scuola offriva un servizio mensa per 10 bambini circa dall'anno dell'accertamento, e per 20 per gli anni precedenti.
C'era un sistema di rilevazione firme per il personale docente e il personale Ata, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita su un unico foglio sia per il personale assunto per conto della società che per quello assunto per la società ID. Detto foglio veniva compilato giornalmente e CP_2 gestito dalla segreteria della scuola.
Si evidenzia che su questi fogli sono risultate essere apposte oltre la firma, anche l'orario di entrata e di uscita del personale docente e non docente.
Orbene, nessun insegnante risultava aver registrato la presenza dopo le ore 15:00, laddove l'orario delle lezioni al mattino si svolgeva dalle 08:00 alle 12:30, 13:00.
L'attività della scuola nelle ore pomeridiane consisteva nel doposcuola che si concludeva alle 15, impegnando due insegnanti.
La scuola solitamente non era mai aperta oltre le 18:00 e il sabato pomeriggio che era chiusa.
Dalla visione dei registri di classe risultavano classi formate da un minimo di quattro bambini a un massimo di sette, per l'anno scolastico 2018/2019, con addirittura alcune classi accorpate per mancanza di allievi. Per quanto riguarda gli anni precedenti si è riscontrata una diminuzione sensibile di classi e di alunni a partire dal 2014. Risulta una riduzione da circa 80 bambini ai 30 dell'anno scolastico in corso all'epoca dell'accertamento.
Si ribadisce che gli ispettori hanno riscontrato che non è stato svolto, nel pomeriggio, alcun corso per adulti di aggiornamento o di recupero per adulti.
Gli ispettori hanno chiesto documentazione a supporto, ma non è stato fornito alcunchè.
Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti emerge in maniera evidente come molte delle assunzioni compiute dalle in realtà erano irrazionali e ingiustificate sia rispetto al numero degli alunni CP_2 che rispetto alle attività svolte dall' Controparte_7
Tutto ciò anche considerando che non in tutti i periodi dell'anno la scuola necessitava di un elevato numero di dipendenti.
In alcuni anni a fronte di un numero esiguo di classi e di attività scolastiche dell'istituto GI OL, sono risultati assunti da parte della tra docenti e personale amministrativo anche CP_2 fino a 50 dipendenti, che sommati al personale assunto dall'altra società ID arrivava a più di 100 in alcuni anni, a fronte di un'attività scolastica che impegnava soltanto 30 bambini.
Gli ispettori hanno accertato che per molti dei lavoratori non è stato rinvenuto alcun riscontro riguardo l'attività svolta:
- per molti non risulta la rilevazione della presenza attraverso i fogli firma consegnati agli ispettori, pertanto non c'è alcun riscontro riguardo l'attività lavorativa asseritamente svolta;
- per altri risulta l'assunzione anche nei mesi di luglio e agosto quando la scuola riduceva le attività, considerato che ad agosto non c'era la presenza dei bambini;
- per alcuni soggetti assunti come insegnanti, mancavano i riscontri riguardo la loro attività e presenza anche sui registri di classe, per taluni non sono state esibite nemmeno le buste paga;
- alcuni venivano assunti un anno dalla ID , l'anno dopo dall' ; CP_2
- per molti lavoratori non sono state rinvenute le comunicazioni per eventuali assenza e per malattia o ferie;
- alcuni soggetti non sono stati inseriti negli elenchi del personale in forza con indicazione dei dati anagrafici e dei numeri di telefono per la reperibilità;
- È stata inoltre accertata la mancanza di ordini di servizio indicativi degli orari e dei giorni ovvero di eventuali turnazioni degli addetti alla segreteria e dei collaboratori scolastici. Non è immaginabile che potessero essere tutti presenti contemporaneamente e ciò non solo per la non utilità , ma anche dal punto di vista logistico, considerate le dimensioni dell'ufficio. Laddove avessero effettivamente prestato attività lavorativa tutti i lavoratori denunciati, in alcune giornate, si sarebbero trovati all'interno della segreteria più di 10 persone, circostanza poco credibile.
Gli ispettori hanno quindi accertato un numero di dipendenti cresciuto in maniera esagerata e addirittura paradossale rispetto al numero degli allievi che di contro sono diminuiti negli anni e che non trova alcuna giustificazione nelle attività didattiche compiute soltanto dal Reghium OL. Riscontrati tali importanti ed evidenti incongruenze rispetto alle assunzioni effettuate, i funzionari di vigilanza, al fine di acquisire riscontri circa la effettiva realizzazione dei rapporti di lavoro oggetto della segnalazione, hanno provveduto alla loro convocazione.
Dalle dichiarazioni di coloro che si sono presentati sono emerse numerose contraddizioni che dimostrano che non tutti hanno effettivamente lavorato alle dipendenze della scuola ispezionata.
E' emerso che un numero molto elevato di personale Ata si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcuna rilevazione certa della presenza per poche ore alla settimana ( una/due ore al giorno). Detto personale, sarebbe stato chiamato a svolgere un'attività in segreteria che quasi nessuno è stato in grado di descrivere compiutamente.
Per come già osservato, si è avuto modo di riscontrare diverse discordanze sia rispetto a quello che aveva dichiarato il professore per quanto riguarda il numero dei dipendenti e degli alunni, sia Tes_1 rispetto allo svolgimento di eventuali corsi pomeridiani.
Anche rispetto ad alcuni decenti difettano i requisiti della subordinazione. Non è stata infatti accertata la accertato un orario di lavoro fisso circostanza confermata sia dal professor sia dagli Tes_1 stessi convocati. Non è stato rinvenuto alcun riscontro riguardo il pagamento della retribuzione corrisposta, non sono stati rinvenuti ordini di servizio indicativi degli orari e dei giorni o un'eventuale turnazione degli addetti alla segreteria e dei Collaboratori scolastici.
In particolare, sono emerse le seguenti contraddizioni ed incongruenze in merito:
1) al personale dipendente (alcuni dei lavoratori intervistati non sono stati in grado di indicare il numero e le generalità dei presunti colleghi di lavoro;
altri ancora hanno dichiarato di lavorare sempre da soli, molti hanno dichiarato di recarsi per le pulizie allo stesso orario senza però mai incrociarsi;
)
2) alla mancata conoscenza dell'ubicazione dei locali della scuola e dello stato dei luoghi (alcuni dei dipendenti si sono confusi nella descrizione della scuola, nel numero delle aule, non sapevano se ci fosse una mensa, oppure non sono stati in grado di indicare la via in cui si trovi la scuola, alcuni non sapevano del servizio trasporto alunni);
3) alle modalità di svolgimento della presunta attività lavorativa (v'è chi ha detto di aver lavorato sempre sabato e domenica pomeriggio quando la scuola è chiusa, o di lavorare anche a luglio ed agosto
, quando le lezioni sono concluse;
altri ancora hanno affermato di lavorare solo 1 ora al giorno, mentre dal foglio presenze sono segnate più ore al giorno o in diversi giorni della settimana);altri, assunti come insegnanti, non sono stati in grado di indicare il numero dei bambini o il nome di altri colleghi;
4) alle modalità di rilevazione delle presenze: ( alcuni hanno dichiarato di non firmare alcun foglio, altri di comunicare a voce la propria presenza in segreteria, ma non ricordavano il nome di alcuno degli addetti alla segreteria); alcuni non ricordavano le modalità di pagamento né da chi fossero pagati, altri ancora riferivano di non essere stati ancora pagati;
5) alla tipologia di attività svolta (alcuni hanno affermato di svolgere solo attività di pulizia o di avere effettuato attività scolastiche di recupero per adulti o alunni disagiati di cui però non si è avuta conferma né dalla documentazione né dal rappresentante legale, altri ancora hanno affermato di lavorare in segreteria, descrivendo mansioni generiche, quali fare fotocopie…ma non sapevano il numero degli alunni o le generalità di alcuno dei docenti, ovvero dei colleghi. Si è quindi ritenuto di procedere al disconoscimento dei rapporti di lavoro formalmente instaurati con i lavoratori tra cui la ricorrente.
Tenuto conto: della documentazione acquisita e dei riscontri testimoniali;
dei riscontri oggettivi in merito alle attività svolte e all'organizzazione scolastica, per cui si è riscontrato un numero di personale assunto tra docenti e non, superiore alle attività svolte dalla scuola e al numero di bambini iscritti e sulla cui effettiva prestazione lavorativa non sono stati rinvenuti riscontri documentali e testimoniali;
delle notevoli divergenze e numerose contraddizioni emerse tra le dichiarazioni rilasciate dai presunti lavoratori.
Sono state, inoltre, annullate le posizioni lavorative anche di coloro per i quali, sebbene non si siano presentati per rendere dichiarazione, l'inesistenza del loro rapporto di lavoro è stata desunta da altri elementi acquisiti dagli ispettori (quali l'incrocio delle dichiarazioni acquisite dal titolare e dagli altri lavoratori e i riscontri avuti dalla documentazione ricevuta)>>
Si tratta, dunque, di rilievi puntuali e analitici.
Tali rilievi erano idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere dell'appellata fornire prova adeguata di tale prestazione lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente non poteva limitarsi alla prova del contratto formale di lavoro delle buste paga- tutti requisiti formali che sono stati superati appunto ine sito all'accertamento- poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui quei contratti erano finalizzati a costituire una fittizia posizione previdenziale.
Né vale obiettare che al lavoratore non sia stato comunicato il verbale ispettivo, poiché costui avrebbe dovuto replicare al contenuto di tale documento in giudizio, una volta che lo stesso era stato prodotto, essendosi chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che << Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008)>>.
Tali principi, enunciati con riferimento alle ipotesi di contestazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ben possono essere estesi anche al tema della contestazione del diritto all'accredito contributivo.
Ora, a seguito della rituale costituzione in giudizio dell' parte ricorrente non ha _1 formulato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
In conclusione la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del rapporto di lavoro a nulla valendo il deposito del contratto di lavoro e delle buste paga.
Il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base dell'esistenza delle buste paga e del contratto formalmente sottoscritto dalle parti e delle dichiarazioni del lavoratore cha ha confermato l'esistenza del rapporto. Non vi sono altre prove, né è stata articolata prova orale ai fini della dimostrazione dell'esistenza reale e non solo formale del rapporto di lavoro.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva, istruttoria (sulla liquidazione anche di detta fase a prescindere dal suo concreto svolgimento cfr Cass., 8561/2023) e decisionale della tabella 12, terzo scaglione (valore indeterminabile di bassa complessità) del DM n.147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 5 aprile 2022 da contro _1
, avverso la Sentenza n. 1639/2021 pubblicata il 02/11/2021 del Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda.
2) Pone a carico dell'appellato le spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 2.906,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% , per il secondo grado ed € 2.697,00 per il primo grado.
Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il relatore Il Presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè ) ( Dott.ssa Maria Luisa Crucitti )