Articolo 2451 del Codice civile
Articolo 2441Articolo 2443
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2451.

(( (Norme applicabili). )) (( Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle societa' per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali societa' una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilita' delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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