Art. 4.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1969, e' elevato di 300 miliardi di lire per l'anno 1969, e' elevato di 300 miliardi di lire ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a 800 miliardi di lire, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1969, e' elevato di 300 miliardi di lire per l'anno 1969, e' elevato di 300 miliardi di lire ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a 800 miliardi di lire, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.