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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 16/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 8517/2022 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DI BIASE CATERINA contro
CP_1 contumace
Fatto e diritto
Il ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 101 giorni in qualità di bracciante agricolo, ha esposto che, dopo aver presentato domanda amministrativa all' , l'ente non gli ha corrisposto l'indennità di DS di cui alla legge n. 457/1972. CP_1
CP_ H specificato che l' aveva rigettato la domanda, in quanto egli era titolare di partita iva.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di condannare l' a corrispondergli CP_1
l'importo di €. 1.896,65 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2021, nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. CP_ L' nonostante la regolarità della notifica non si è costituito.
Il procedimento, inizialmente pendente sul ruolo di altro Magistrato, è stato assegnato alla sottoscritta in data 10.9.2025. Quindi, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova considerare che, nella materia de qua, trova applicazione il D.P.R. 1049/1970, in cui è contenuta la normativa per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli, ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che “i lavoratori che esercitano in via normale o prevalente attività agricola o non agricola di carattere autonomo o associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
Ora, nel caso di specie l'iscrizione del ricorrente nei suddetti elenchi, per gli anni
2020 e 2021 è comprovata;
parte ricorrente ha invero prodotto copia dei ridetti elenchi.
Il rifiuto opposto dall' in sede amministrativa, si fonda invece sulla CP_1 contemporanea titolarità di partita IVA, correlata al presunto svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Deve a tal proposito considerarsi che non sussistono i presupposti, alla luce di quanto asserito e prodotto in giudizio, per il diniego dell'indennità di disoccupazione, atteso che l' , rimanendo contumace, non ha dimostrato che tale attività autonoma fosse CP_1 svolta "in via normale o prevalente" dal ricorrente rispetto all'attività di lavoro subordinato. A riguardo, si rammenta che il criterio della prevalenza di un'attività lavorativa rispetto ad un'altra si basa sul reddito percepito e sul tempo di lavoro impiegato.
Infatti, a fronte dell'inequivoca dizione normativa, il mero dato formale della titolarità di una partita IVA non può costituire giustificato motivo per la mancata erogazione della prestazione richiesta nel presente giudizio.
La circostanza di essere titolare di partita IVA non comporta necessariamente lo svolgimento di lavoro autonomo in maniera prevalente, né tanto meno esclude la possibilità di percepire l'indennità di disoccupazione.
Di recente, la Corte di Appello di Bari, nel vagliare una fattispecie analoga a quella per cui è causa, premesso che è ben possibile che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attività di dipendente, svolga anche attività lavorativa autonoma, con relativa partita Iva, ha affermato che: “in queste circostanze occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 del d.p.r. n. 1049 del 1970, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde quando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome),
o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato. Ciò che impedisce e preclude il sorgere del diritto alla disoccupazione agricola non è la titolarità della partita Iva, non essendovi, nella norma di riferimento di cui all'art. 2 del d.p.r. n.
1049 del 1970, un richiamo a detta titolarità di partita Iva, quanto semmai o
l'iscrizione in una gestione autonoma o il tipo di attività svolta, sicché si tratta di stabilire se a 'prevalere' sia l'attività, di tipo autonomo (nel quale caso non si ha diritto alla prestazione) o dipendente (che invece da diritto alla prestazione)” (Corte di Appello di Bari sentenza n. 2297 del 2.1.2020).
Orbene, nel caso di specie, si ribadisce, relativamente alla natura eventualmente
“prevalente” dell'attività autonoma esercitata del ricorrente, nessun elemento di prova è stato introdotto nel presente procedimento.
Ne consegue la fondatezza della domanda attorea.
Può riconoscersi, conseguentemente, il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di DS/Agr per l'anno 2021 e per 101 giornate;
quanto ai conteggi CP_ soccorrono quelli elaborati da parte ricorrente in quanto corretti. L' quindi, deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €.
1.895,65, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8517 /2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità di disoccupazione CP_ agricola per l'anno 2021 e per 101 giornate e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €. 1.895,65, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.313,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 16/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 8517/2022 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DI BIASE CATERINA contro
CP_1 contumace
Fatto e diritto
Il ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 101 giorni in qualità di bracciante agricolo, ha esposto che, dopo aver presentato domanda amministrativa all' , l'ente non gli ha corrisposto l'indennità di DS di cui alla legge n. 457/1972. CP_1
CP_ H specificato che l' aveva rigettato la domanda, in quanto egli era titolare di partita iva.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di condannare l' a corrispondergli CP_1
l'importo di €. 1.896,65 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2021, nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. CP_ L' nonostante la regolarità della notifica non si è costituito.
Il procedimento, inizialmente pendente sul ruolo di altro Magistrato, è stato assegnato alla sottoscritta in data 10.9.2025. Quindi, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova considerare che, nella materia de qua, trova applicazione il D.P.R. 1049/1970, in cui è contenuta la normativa per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli, ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che “i lavoratori che esercitano in via normale o prevalente attività agricola o non agricola di carattere autonomo o associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
Ora, nel caso di specie l'iscrizione del ricorrente nei suddetti elenchi, per gli anni
2020 e 2021 è comprovata;
parte ricorrente ha invero prodotto copia dei ridetti elenchi.
Il rifiuto opposto dall' in sede amministrativa, si fonda invece sulla CP_1 contemporanea titolarità di partita IVA, correlata al presunto svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Deve a tal proposito considerarsi che non sussistono i presupposti, alla luce di quanto asserito e prodotto in giudizio, per il diniego dell'indennità di disoccupazione, atteso che l' , rimanendo contumace, non ha dimostrato che tale attività autonoma fosse CP_1 svolta "in via normale o prevalente" dal ricorrente rispetto all'attività di lavoro subordinato. A riguardo, si rammenta che il criterio della prevalenza di un'attività lavorativa rispetto ad un'altra si basa sul reddito percepito e sul tempo di lavoro impiegato.
Infatti, a fronte dell'inequivoca dizione normativa, il mero dato formale della titolarità di una partita IVA non può costituire giustificato motivo per la mancata erogazione della prestazione richiesta nel presente giudizio.
La circostanza di essere titolare di partita IVA non comporta necessariamente lo svolgimento di lavoro autonomo in maniera prevalente, né tanto meno esclude la possibilità di percepire l'indennità di disoccupazione.
Di recente, la Corte di Appello di Bari, nel vagliare una fattispecie analoga a quella per cui è causa, premesso che è ben possibile che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attività di dipendente, svolga anche attività lavorativa autonoma, con relativa partita Iva, ha affermato che: “in queste circostanze occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 del d.p.r. n. 1049 del 1970, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde quando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome),
o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato. Ciò che impedisce e preclude il sorgere del diritto alla disoccupazione agricola non è la titolarità della partita Iva, non essendovi, nella norma di riferimento di cui all'art. 2 del d.p.r. n.
1049 del 1970, un richiamo a detta titolarità di partita Iva, quanto semmai o
l'iscrizione in una gestione autonoma o il tipo di attività svolta, sicché si tratta di stabilire se a 'prevalere' sia l'attività, di tipo autonomo (nel quale caso non si ha diritto alla prestazione) o dipendente (che invece da diritto alla prestazione)” (Corte di Appello di Bari sentenza n. 2297 del 2.1.2020).
Orbene, nel caso di specie, si ribadisce, relativamente alla natura eventualmente
“prevalente” dell'attività autonoma esercitata del ricorrente, nessun elemento di prova è stato introdotto nel presente procedimento.
Ne consegue la fondatezza della domanda attorea.
Può riconoscersi, conseguentemente, il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di DS/Agr per l'anno 2021 e per 101 giornate;
quanto ai conteggi CP_ soccorrono quelli elaborati da parte ricorrente in quanto corretti. L' quindi, deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €.
1.895,65, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8517 /2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità di disoccupazione CP_ agricola per l'anno 2021 e per 101 giornate e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €. 1.895,65, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.313,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti