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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
(con decisione contestuale ex articoli 281 sexies / 429 c.p.c.)
Nr. 507/2024 R.G.A.C.
All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. REGGIO in sostituzione dell'avv.
PIRROTTINA CONCETTO per parte attrice,
L'avv. REGGIO si riporta a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e chiede che la causa venga trattenuta perla decisione con distrazione delle spese.
Il Giudice
Si ritira in camera di cosniglio per la decisione.
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 16.15 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 10.7.25 IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del
10.7.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 507 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
, nato a [...] in data [...], e residente in [...]Parte_1
(RC) alla Via A. Dante n. 22, cod. fis. C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Pirrottina del Foro di Palmi giusta procura in atti
(RICORRENTE ) contro
2 (cf ), TRIBUNALE DI Controparte_1 P.IVA_1
MI (cod. fis. )e , P.IVA_2 Controparte_2
(C.F./P.I.: n. ), P.IVA_3
(RESISTENTI CONTUMACI) avente ad oggetto: opposizione ex art 615 cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.
c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice ha convenuto innanzi al Giudice del Tribunale di Palmi l
[...]
ed il ed il Tribunale di Palmi Controparte_2 Controparte_1
per sentir dichiarare la nullità della cartella n. 09420230033351540000 –
Ruolo n. 2023/004693, notificata in data 26.02.2024 per carenza dei presupposti necessari alla sua emissione.
L'attore unitamente alla citazione ha dedotto, infatti, di avere provveduto al pagamento degli oneri previsti e richiesti da parte del già in data CP_1
9.1.20, ne derivava che la richiesta contenuta nella cartella doveva ritenersi illegittima e la cartella doveva essere annullata
Tutte le parti convenute seppure regolarmente evocate in giudizio rimanevano contumaci e la loro assenza veniva dichiarato con provvedimento in calce al verbale di cui all'udienza del 24.10.24
3 All'udienza odierna la causa veniva discussa dalla parte presente e trattenuta in decisione.
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve
4 ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestati direttamente nel merito.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata.
Infatti, risulta dagli atti di causa che la parte ricorrente a seguito della notifica dell'avviso da parte del abbia proceduto al pagamento CP_1
della somma ivi portata comunicando l'avvenuto pagamento alla controparte in data 9.1.20 e che nonostante ciò il abbia CP_1
consegnato il ruolo all'agente per la riscossione in via illegittima.
Ne deriva la cartella oggetto del contendere deve essere annullata e la domanda accolta.
Quanto al regolamento delle spese di lite considerato che il ricorrente nonostante avesse proceduto al pagamento degli oneri richiesti dal
Tribunale di Palmi è stato costretto a costituirsi in giudizio per difendersi, le spese di lite- da liquidarsi in dispositivo sulla base dei valori del DM
55/14 e succ.mod in ragione della effettiva attività svolta- devono essere poste a carico del indicato quale ente creditore. Controparte_1
Spese compensate con le altre parti
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da per come in atti generalizzato nei confronti della Parte_1 [...]
e così provvede: Controparte_2 Controparte_3
5 • accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità della cartella n.09420230033351540000 – Ruolo n. 2023/004693, notificata in data
26.02.2024
-condanna il a rifondere le spese di lite a favore Controparte_1
del sig. che si liquidano nella somma complessiva di euro Parte_1
462,00 ed euro 43,00 per spese vive oltre spese gen. 16% Iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Concetto Pirrottina ex art 93 cpc.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 10.7.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
6
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
(con decisione contestuale ex articoli 281 sexies / 429 c.p.c.)
Nr. 507/2024 R.G.A.C.
All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. REGGIO in sostituzione dell'avv.
PIRROTTINA CONCETTO per parte attrice,
L'avv. REGGIO si riporta a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e chiede che la causa venga trattenuta perla decisione con distrazione delle spese.
Il Giudice
Si ritira in camera di cosniglio per la decisione.
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 16.15 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 10.7.25 IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del
10.7.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 507 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
, nato a [...] in data [...], e residente in [...]Parte_1
(RC) alla Via A. Dante n. 22, cod. fis. C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Pirrottina del Foro di Palmi giusta procura in atti
(RICORRENTE ) contro
2 (cf ), TRIBUNALE DI Controparte_1 P.IVA_1
MI (cod. fis. )e , P.IVA_2 Controparte_2
(C.F./P.I.: n. ), P.IVA_3
(RESISTENTI CONTUMACI) avente ad oggetto: opposizione ex art 615 cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.
c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice ha convenuto innanzi al Giudice del Tribunale di Palmi l
[...]
ed il ed il Tribunale di Palmi Controparte_2 Controparte_1
per sentir dichiarare la nullità della cartella n. 09420230033351540000 –
Ruolo n. 2023/004693, notificata in data 26.02.2024 per carenza dei presupposti necessari alla sua emissione.
L'attore unitamente alla citazione ha dedotto, infatti, di avere provveduto al pagamento degli oneri previsti e richiesti da parte del già in data CP_1
9.1.20, ne derivava che la richiesta contenuta nella cartella doveva ritenersi illegittima e la cartella doveva essere annullata
Tutte le parti convenute seppure regolarmente evocate in giudizio rimanevano contumaci e la loro assenza veniva dichiarato con provvedimento in calce al verbale di cui all'udienza del 24.10.24
3 All'udienza odierna la causa veniva discussa dalla parte presente e trattenuta in decisione.
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve
4 ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestati direttamente nel merito.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata.
Infatti, risulta dagli atti di causa che la parte ricorrente a seguito della notifica dell'avviso da parte del abbia proceduto al pagamento CP_1
della somma ivi portata comunicando l'avvenuto pagamento alla controparte in data 9.1.20 e che nonostante ciò il abbia CP_1
consegnato il ruolo all'agente per la riscossione in via illegittima.
Ne deriva la cartella oggetto del contendere deve essere annullata e la domanda accolta.
Quanto al regolamento delle spese di lite considerato che il ricorrente nonostante avesse proceduto al pagamento degli oneri richiesti dal
Tribunale di Palmi è stato costretto a costituirsi in giudizio per difendersi, le spese di lite- da liquidarsi in dispositivo sulla base dei valori del DM
55/14 e succ.mod in ragione della effettiva attività svolta- devono essere poste a carico del indicato quale ente creditore. Controparte_1
Spese compensate con le altre parti
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da per come in atti generalizzato nei confronti della Parte_1 [...]
e così provvede: Controparte_2 Controparte_3
5 • accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità della cartella n.09420230033351540000 – Ruolo n. 2023/004693, notificata in data
26.02.2024
-condanna il a rifondere le spese di lite a favore Controparte_1
del sig. che si liquidano nella somma complessiva di euro Parte_1
462,00 ed euro 43,00 per spese vive oltre spese gen. 16% Iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Concetto Pirrottina ex art 93 cpc.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 10.7.25
IL GIUDICE UNICO
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