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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4231/2024 R.G., posta in decisione con ordinanza dell'11.06.2025 e vertente
T R A
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Roma, via Bolzano, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Logorelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , elettivamente domiciliato in Santa Parte_2 C.F._2
Teresa di Riva, corso Regina Margherita n. 367, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Umberto Lo Schiavo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Divorzio- cessazione effetti civili.
Visto del P.M. in data 04 novembre 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18 ottobre 2024, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Antillo (ME), in data 4 ottobre
1 R.G. n. 4231/2024
2007, con , trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile presso il Comune di Antillo, atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2007. Esponeva altresì che dall'unione con il nascevano il 18 luglio 2006 e Pt_2 Per_1 Per_2
il 22 agosto 2007.
Deduceva che “con sentenza n. 867/2022, pubblicata il 16 maggio 2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi addebitandone la colpa a Parte_2 confermava l'ordinanza del 30 novembre 2019 disponendo l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, odierna ricorrente, poneva a carico del il Pt_2
pagamento di un assegno di mantenimento a favore sei figli, per un importo di euro
500,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, condannava il al Pt_2 pagamento di spese e compensi in favore della stessa ricorrente”.
Rappresentava, inoltre, di non essere economicamente autosufficiente, deducendo per converso che il resistente “lavora, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, quale pasticcere presso il bar pasticceria “Mimmo” di Maccarrone Domenico, con sede in Furci Siculo, Via Nazionale, percependo una retribuzione mensile di non meno di euro 2.000,00”.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma dell'affidamento esclusivo della minore in proprio favore, per i motivi già esposti nella sentenza di separazione;
la conferma dell'addebito del in capo al in ordine alla dissoluzione del rapporto;
che, fosse disposto l'obbligo a Pt_2
carico del di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli in Pt_2
misura non inferiore ad euro 600,00, oltre al riconoscimento “in favore della Signora
il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro Parte_1
500,00”.
Il giudice delegato, con decreto del 25 ottobre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 15 gennaio 2025 si costituiva , Parte_2
aderendo alla domanda di divorzio ma contestando integralmente il contenuto del ricorso. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il rigetto delle richieste di parte ricorrente.
2 R.G. n. 4231/2024
All'udienza del 21 maggio 2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente insisteva nelle richieste formulate in comparsa. Il Giudice delegato, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ciò posto, la domanda di pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusta sentenza del 16.05.2025 del
Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. B) e art. 4, comma n.
9, della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di divorzio.
Il regolamento delle spese del giudizio va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 nei confronti di , così Parte_2
provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_2
di Riva il 04/02/1976, celebrato in Antillo in data 04 settembre 2004, trascritto nei registri di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 2007;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Antillo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di
Stato Civile a cura della cancelleria;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
3 R.G. n. 4231/2024
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale dell'11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4231/2024 R.G., posta in decisione con ordinanza dell'11.06.2025 e vertente
T R A
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Roma, via Bolzano, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Logorelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , elettivamente domiciliato in Santa Parte_2 C.F._2
Teresa di Riva, corso Regina Margherita n. 367, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Umberto Lo Schiavo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Divorzio- cessazione effetti civili.
Visto del P.M. in data 04 novembre 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18 ottobre 2024, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Antillo (ME), in data 4 ottobre
1 R.G. n. 4231/2024
2007, con , trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile presso il Comune di Antillo, atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2007. Esponeva altresì che dall'unione con il nascevano il 18 luglio 2006 e Pt_2 Per_1 Per_2
il 22 agosto 2007.
Deduceva che “con sentenza n. 867/2022, pubblicata il 16 maggio 2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi addebitandone la colpa a Parte_2 confermava l'ordinanza del 30 novembre 2019 disponendo l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, odierna ricorrente, poneva a carico del il Pt_2
pagamento di un assegno di mantenimento a favore sei figli, per un importo di euro
500,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, condannava il al Pt_2 pagamento di spese e compensi in favore della stessa ricorrente”.
Rappresentava, inoltre, di non essere economicamente autosufficiente, deducendo per converso che il resistente “lavora, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, quale pasticcere presso il bar pasticceria “Mimmo” di Maccarrone Domenico, con sede in Furci Siculo, Via Nazionale, percependo una retribuzione mensile di non meno di euro 2.000,00”.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma dell'affidamento esclusivo della minore in proprio favore, per i motivi già esposti nella sentenza di separazione;
la conferma dell'addebito del in capo al in ordine alla dissoluzione del rapporto;
che, fosse disposto l'obbligo a Pt_2
carico del di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli in Pt_2
misura non inferiore ad euro 600,00, oltre al riconoscimento “in favore della Signora
il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro Parte_1
500,00”.
Il giudice delegato, con decreto del 25 ottobre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 15 gennaio 2025 si costituiva , Parte_2
aderendo alla domanda di divorzio ma contestando integralmente il contenuto del ricorso. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il rigetto delle richieste di parte ricorrente.
2 R.G. n. 4231/2024
All'udienza del 21 maggio 2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente insisteva nelle richieste formulate in comparsa. Il Giudice delegato, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ciò posto, la domanda di pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusta sentenza del 16.05.2025 del
Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. B) e art. 4, comma n.
9, della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di divorzio.
Il regolamento delle spese del giudizio va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 nei confronti di , così Parte_2
provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_2
di Riva il 04/02/1976, celebrato in Antillo in data 04 settembre 2004, trascritto nei registri di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 2007;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Antillo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di
Stato Civile a cura della cancelleria;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
3 R.G. n. 4231/2024
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale dell'11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
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