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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 23/06/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 15672 dell'anno 2020 promossa da
(avv. DI MARIA FRANCO ) Parte_1
avv. DI MARIA FRANCO ); NT
CONTRO
Controparte_2
(avv. LIGUORI
[...]
GIOVANNI );
E NEI CONFRONTI DI
NT Parte_2
(avv. DI MARIA FRANCO ) N.Q. CP_3 [...]
(avv. DI MARIA FRANCO ) Parte_2 CP_1
N.Q. NQ.
[...] Controparte_4
(avv. DI MARIA FRANCO ) Parte_2
(avv. RIZZOTTO CATERINA ) CP_5
Si da atto che sono presenti l'avv. Tripodi in sostituzione dell'avv. DI MARIA FRANCO per parte attrice,
1
Controparte_2
.
[...]
l'avv. Alessandra Cristofaro in sostituzione dell'avv. RIZZOTTO
CATERINA per CP_5
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., la quale viene successivamente depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 23/06/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15672 dell'anno 2020 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
e Parte_1 NT
elettivamente domiciliati presso l'Avv. DI MARIA FRANCO che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attori –
CONTRO
Controparte_2
presso l'Avv. LIGUORI
[...]
GIOVANNI che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
elettivamente domiciliato presso l'Avv. RIZZOTTO CATERINA e CP_5
la rappresenta e difende per mandato in atti;
E di
EREDE DI , NT Parte_1
N.Q. EREDE DI , PITRUZZELLO CP_3 Parte_1
3 N.Q. GENITORE NQ. CP_1 Controparte_4 [...]
tutti domiciliati presso l'avv. DI MARIA Pt_2 Parte_2
FRANCO che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamato –
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori in proprio e n.q., evocavano in giudizio l
[...]
di Palermo, da Controparte_2
ora al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, CP_2
patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, iure proprio e iure
hereditatis, in conseguenza della grave encefalopatia ipossico-ischemica che ha colpito il minore , a loro dire causata da una Controparte_4
negligente ed imperita gestione sanitaria della gravidanza e del parto della
SI.ra . NT
In particolare gli attori evidenziavano che alla nascita del bambino, in data 18.11.2009, il suo quadro clinico risultava fortemente compromesso da una emorragia fetale con interessamento del parenchima encefalico.
Rappresentavano gli attori che la gestante, almeno fino alla metà di ottobre, aveva condotto la gravidanza senza alcun problema, e che solo in data 19 ottobre 2009 si recava in ospedale a Siracusa, dove effettuava una consulenza pneumologica stante la presenza di uno stato febbrile
4 persistente con tosse secca, anche notturna, e artralgie muscolo scheletriche diffuse.
L'esame radiografico del torace evidenziava un focolaio broncopneumonico (polmonite basale sinistra) con livello di saturazione di O2 pari al 90%; ne conseguiva pertanto il ricovero presso il nosocomio
Umberto I di Siracusa. In data 20 ottobre 2009 la paziente veniva sottoposta ad un nuovo esame radiografico del torace che evidenziava la comparsa di polmonite bilaterale, pneumotorace destro (presenza di aria),
pneumomediastino e vasta raccolta aerea sottofasciale a livello addominale che richiedeva il trasferimento presso il reparto di Terapia
Intensiva dello stesso nosocomio, dove veniva sottoposta a ventilazione meccanica.
In data 26 ottobre 2009, a seguito di un peggioramento clinico dovuto alla comparsa di insufficienza respiratoria conseguente ad ADRS ed alla polmonite da Virus H1N1, la signora veniva trasferita CP_1
dell' di Palermo mediante ambulanza e vi rimaneva ricoverata CP_2
sino al 26 novembre 2009 ove veniva trattata con ECMO e veniva sottoposta a terapie intensive. Un controllo ecografico ostetrico condotto sul feto alla 29esima settimana (il 1 novembre 2009) evidenziava un'emorragia cerebrale intraventricolare. L'emorragia continuava ad espandersi progressivamente con ampio interessamento del parenchima encefalico sino al giorno del taglio cesareo, avvenuto il 18 novembre 2009,
dopo più di due settimane dal precedente controllo.
Sostengono gli attori che tale immotivato ritardo prima del parto abbia causato i gravissimi danni a cui andò incontro il feto ed in particolare la
5 paralisi cerebrale infantile che venne riscontrata alla nascita.
Secondo la tesi attorea all'aggravarsi del quadro clinico della paziente,
sarebbe stato congruo eseguire un taglio cesareo elettivo a Palermo, atto a prevenire - alla luce del criterio del “più probabile che non”- l'insorgenza del danno ipossico fetale.
Sotto altro aspetto gli attori lamentavano altresì il mancato coinvolgimento dell'attrice nelle scelte terapeutiche fondamentali giacché i sanitari avrebbero violato il diritto all'autodeterminazione che spetta in via esclusiva alla paziente non permettendole di optare tra la soluzione
“attendista” poi adottata e l'effettuazione del taglio cesareo anticipato che forse avrebbe evitato i gravissimi danni purtroppo verificatisi.
Chiedevano pertanto il risarcimento del danno biologico e del danno alla capacità lavorativa del piccolo NN, il danno patrimoniale derivante dai costi aggiuntivi che richiedono le specifiche cure a cui il minore viene costantemente sottoposto sin dalla nascita, nonché il risarcimento del danno morale subito dai genitori/coniugi e dalla sorella , il tutto CP_3
con vittoria di spese.
Si costituiva l contestando le richieste degli attori ed eccepiva in CP_2
via preliminare la prescrizione (quinquennale) con riferimento alle domande iure proprio dei congiunti, evidenziava che la gestione della gravidanza era stata effettuata dall (che chiamava in causa per CP_5
essere garantita in caso di condanna), ed osservava che lo stato di sofferenza fetale era attribuibile unicamente alle complicanze correlate al virus A/H1N1 giacché tra le condizioni più frequentemente predisponenti al rischio emorragico fetale da asfissia rientra la riduzione della
6 saturazione arteriosa di O2 materno (ipossiemia).
La convenuta rappresentava inoltre che in ragione della grave insufficienza respiratoria correlata a virus A/H1N1 - refrattaria al trattamento farmacologico e medico convenzionale massimale – la paziente veniva sottoposta presso in ECMO Veno Venosa CP_2
(Ossigenazione Extra-Corporea a Membrana), cioè ad una tecnica - per i tempi – del tutto innovativa, e ciò in quanto alla data di arrivo in CP_2
le aspettative di vita della paziente erano già assai limitate poiché la situazione della signora , all'inizio dell'approccio da parte CP_1
dell'ECMO Team dell' era gravemente compromessa. CP_2
A dire della convenuta un taglio cesareo più precoce avrebbe unicamente comportato un maggior rischio per la madre e nessun beneficio attendibile per il feto.
Osservava ulteriormente che le somme richieste in citazione erano comunque sproporzionate ed erroneamente quantificate anche rispetto alla gravissima patologia che affligge il minore e rilevava, infine -a proposito della dedotta lesione al diritto di autodeterminazione - che l'attrice non era in grado di esprimere alcun consenso informato essendo sedata, sottoposta a tracheotomia e collegata ad ECMO. Per tali ragioni la scelta di proseguire le cure e di intervenire col taglio cesareo solo in data
18.11.2009 non poteva essere discussa e concordata con la pz.
Chiedeva pertanto, oltre ad essere autorizzata a chiamare in causa l di: CP_5
“ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/difetto di titolarità
sostanziale del rapporto controverso di con riferimento alla CP_2
7 domanda ex adverso spiegata ed avente ad oggetto l'accertamento di una
responsabilità connessa al dedotto “comportamento imperito, negligente,
imprudente” dei medici (ginecologi, ndr) che – a dire della parte attrice –
non avrebbero provveduto “al corretto inquadramento dei rischi fetali” e
non avrebbero “messo in atto un'induzione tempestiva (o comunque meglio
temporizzata) dell'espletamento del parto”;
In via parimenti preliminare nel merito: correttamente inquadrato l'obbligo
assunto da ritenere e dichiarare prescritto il diritto azionato iure CP_2
proprio da tutti i congiunti della SI.ra per intervenuto inutile CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale;
In via principale: senza recesso dalle preliminari eccezioni, comunque
rigettare la domanda spiegata nei confronti di in quanto del tutto CP_2
infondata in fatto e in diritto (insussistenza colpa medica/insussistenza
nesso eziologico) e, comunque radicalmente sfornita di prova sia sull'an che
sul quantum;
in via subordinata: comunque escludere la sussistenza di un
qualsivoglia inadempimento qualificato/responsabilità del convenuto,
anche accertando la sussistenza del caso fortuito/fatto del terzo elidente
ogni eziologia tra la solo dedotta colpa medica ed i danni tutti azionati da
parte attrice;
24 - in via ulteriormente subordinata: disattendere la Tabella
milanese ed applicare gli artt. 138 e 139 c. ass. (D. Lgs. 209/2005),
comunque ridurre l'ammontare del risarcimento anche in ragione della
complessità dell'atto medico (ex art. 2236 c.c. e v. oggi art. 7 comma 3 L.
24/2017 avuto riguardo a quello che era lo stato dell'arte medica nell'anno
2009 e v. Cass. 10.05.2000, n. 5945), evitando ogni ingiusta duplicazione
delle poste risarcitorie/ogni ingiustificato arricchimento degli attori ed in
8 ogni caso previa scorporo degli eventuali indennizzi, tutele e garanzie di cui
i medesimi attori dovessero godere;
- domanda di garanzia: nella denegata ed estrema ipotesi di condanna,
anche solo parziale, di al pagamento di eventuali somme di CP_2
denaro, a qualunque titolo, in favore degli attori, connesse con la gestione
della gravidanza della SI.ra (seguita dai sanitari di , CP_1 CP_5
ritenere e dichiarare che lo stesso convenuto giusta convenzione CP_2
intercorsa e per i fatti dedotti nell'atto introduttivo, ha diritto ad essere
manlevato e garantito dalla
[...]
Controparte_6
In via subordinata, nella non temuta ipotesi di
[...]
condanna anche solo parziale, di nonché di mancato CP_2
accoglimento delle superiori domande di garanzia e manleva comunque
ritenere e dichiarare la chiamata in causa, coobbligata CP_6
solidale con ogni consequenziale effetto e gradare eventuali responsabilità.
Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva l eccependo in via preliminare la prescrizione di ogni CP_5
domanda nei suoi riguardi e contestando in ogni caso qualsiasi responsabilità a suo carico per i dolorosi fatti di causa.
Concludeva pertanto chiedendo di :
1) ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione di
tutti i diritti azionati contro l' CP_5
2) ritenere e dichiarare, comunque, a fortiori, prescritti
i diritti azionati iure proprio dai congiunti della vittima primaria;
3) rigettare, conseguentemente, tutte le domande
9 spiegate da nei confronti di e, comunque, ogni e CP_2 CP_5
qualsiasi domanda che, anche in forza della chiamata di terzo, gli
attori dovessero ritenere estesa all' CP_5
Il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di intervento del 4.11.2021 La SI.ra , NT
, e il piccolo si costituivano in CP_3 Controparte_4
giudizio n.q. di eredi dell'attore , la cui morte è Parte_1
avvenuta il 3.8.2021 nel corso del giudizio, facendo proprie tutte le domande del precedente atto di citazione.
La causa, istruita attraverso CTU medica, veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
Le domande attoree non possono essere accolte.
Osservato in via preliminare che anche l'azione risarcitoria proposta iure
proprio dai parenti soggiace, in questo caso, alla prescrizione decennale stante il diritto degli stretti familiari a ritenersi “terzi protetti dal contratto”
nei casi di “wrongful birth damages" (Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2020, n.
14258) con applicazione della relativa disciplina, ivi compresa la più
lunga prescrizione rispetto a quella prevista dalla responsabilità
aquiliana, la domanda nel merito è – tuttavia - infondata.
Come ampiamente evidenziato nella CTU espletata in corso di giudizio sui seguenti quesiti:
Esaminata tutta la documentazione versata in atti ad eccezione della
documentazione depositata da parte attrice il 4.3.2022 , verifichi il CTU –
anche alla luce dello stato salute della gestante anteriore all'accesso
all' - la conformità dell'operato dei sanitari che ebbero in cura la CP_2
10 sig.ra alle prescrizioni della scienza m-dica nei NT
casi analoghi verificando in particolare:
1) se vi sia stata una colpevole ritardo da parte dei sanitari nell'esecuzione
degli esami e/o nella rilevazione dei parametri vitali sia della gestante che
del feto;
2) se l'insorgenza del danno encefalico neonatale sia riconducibile alla
condizione ipossica materna e/o all'operato dei sanitari che ebbero in cura
la gestante e che ritardarono il parto cesareo;
3) se il corretto inquadramento dei rischi fetali avrebbe permesso
un'induzione tempestiva del parto mediante l'esecuzione di un taglio
cesareo che, secondo il criterio del “più ragionevole che non…”, avrebbe
evitato l'instaurarsi della patologia neurologica neonatale;
4) se l'insorgenza della patologia neonatale fosse prevedibile e/o
prevenibile alla luce dello stato di salute della gestante al momento
dell'accesso al nosocomio …)
non è emersa alcuna responsabilità o errore medico da parte del personale sanitario.
Come si legge alle pagg. 78 e segg. della relazione “… la gestante è stata
adeguatamente sorvegliata sia per quanto riguarda la rilevazione dei
parametri vitali che per l'esecuzione degli esami clinici” mentre, per quanto riguarda le cause del danno cerebrale del neonato, “…La
condizione ipossica acuta materno-fetale non è riconducibile all'operato dei
sanitari ma è una conseguenza di una complicanza della grave patologia
respiratoria materna per la quale si era reso necessario il ricovero.
L'insorgenza del danno encefalico neonatale evidenziato durante il ricovero
11 presso l' è molto verosimilmente in nesso causale con la grave CP_2
ipossia acuta presentata dalla gestante nella serata del 25 ottobre 2009
quando la gestante, affetta da insufficienza respiratoria acuta da polmonite
virale H1N1 e ARDS in trattamento con ventilazione meccanica, manifestò
la complicanza del barotrauma”.
I CCTTUU hanno altresì osservato che anche in caso di taglio cesareo anticipato “ l'ipossia perinatale non sarebbe stato evitata secondo la
regolare del più probabile che non” di fatto confermando quanto dedotto dalla difesa della struttura sanitaria.
Va anche sottolineato che il collegio ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) ed ha, altresì,
esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P della parte attrice con riferimento (anche) alla sussistenza di un nesso causale tra il presunto ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo e l'aggravamento del danno ipossico neonatale.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
argomentazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Né d'altra parte possono in sede di conclusionale essere sollevati profili di
12 critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato dell'ausiliare che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
Quanto alla dedotta violazione del diritto alla autodeterminazione della paziente che avrebbe “subìto” la decisione dei sanitari di attendere sino al
18.11.2009 prima di effettuare il taglio cesareo senza poter esprimere adesione o dissenso rispetto a questa grave decisione che riguardava la salute propria e del feto, è sufficiente osservare che la puerpera il 26
ottobre alle ore 7:47 subiva un improvviso deterioramento delle condizioni respiratorie (insufficienza respiratoria acuta) e veniva da allora messa sotto ECMO che veniva rimosso solo 30 giorni dopo, il 26 novembre.
Pertanto non si vede come le scelte “salvavita” adottate dai sanitari ed in ultimo la scelta del taglio cesareo in data 18.11.2009, potessero venire preventivamente concordate e vagliate dalla pz che era costantemente incosciente essendo intubata e sedata.
L'assenza di ogni responsabilità dei sanitari in ordine ai danni patiti dal piccolo NN durante la gestazione, automaticamente assorbe ogni altra questione anche e soprattutto in riferimento alla chiamata in garanzia nei riguardi dell operata dall CP_5 CP_2
In relazione alla ripartizione delle spese di lite, e senza alcuna necessità
di ricorrere ai principi costituzionali richiamati nelle memorie di replica di parte attrice, ma facendo corretto uso dei principi codicistici del nostro processo, emergono nitidamente le gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto che impongo la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti (ad eccezione delle spese di CTU che restano a carico degli attori). Le suddette ragioni si rinvengono agevolmente
13 nell'unicità dello sfortunato caso di una donna in avanzato stato di gravidanza colpita da polmonite da Virus H1N1 e sottoposta ad ECMO
durante il cesareo con pochissimi precedenti in Italia fino al 2009, e quindi alla simmetrica obiettiva difficoltà, che rasenta l'impossibilità, di poter gli attori escludere ex ante ogni fatale errore medico che, data l'eccezionale complessità della vicenda clinica, poteva bene essersi verificato anche al di là delle opinioni degli specialisti previamente interpellati.
La delicata questione quindi – comprensibilmente – necessitava di un vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta tutte le domande degli attori, sia iure proprio, sia iure hereditatis
nei riguardi di Controparte_2
,
[...]
dichiara assorbita ogni altra domanda tra la convenuta e la terza chiamata e compensa tra tutte le parti le spese di lite, ad CP_5
eccezione delle spese per la CTU che restano a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/06/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
14