Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 156/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 156/2025 V.G. promosso da:
(Cf. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Di Cesare (Cf. , (Cf. C.F._2 Parte_2
) e (Cf. ), per procura in C.F._3 CP_1 C.F._4
calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio in San Benedetto dei Marsi alla Via Roma n. 27;
e
(Cf. ), nato a [...] il [...] ed Parte_3 C.F._5
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Quaglieri
(Cf. ) per procura in calce al presente atto, elettivamente C.F._6
domiciliato presso il di lei studio in Pescina (Aq) – Via Romolo Tranquilli n. 70;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1
CONDIZIONI
“- i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto dalla data della presente;
- la dimora coniugale, sita in San Benedetto dei Marsi alla Via Bachelet n. 7, verrà assegnata alla sig.ra Parte_1
- Le figlie, e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
- Le figlie saranno collocate con prevalenza presso il domicilio materno;
- Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio delle figlie e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé le minori in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di 2 fine settimana, alternati di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 9.00 del sabato e le ore 20.00 della domenica successiva con pernotto e 2 giorni a settimana, indicativamente dalle ore 17.00 alle ore 21.00 da individuarsi nei giorni del martedì e del giovedì o in base ad accordo dei genitori. Qualora ciò non fosse possibile in virtù degli impegni lavorativi del padre, tali giorni saranno individuati dalle parti tramite accordo;
- Quanto alle festività, salvo differenti accordi, le figlie trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro; il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, staranno con un genitore a pranzo e l'altro a cena e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 2 giugno con il padre;
1° novembre con la madre;
8 dicembre con il padre;
15 agosto e, più precisamente la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2025 con la madre. Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 1° settembre) le figlie potranno trascorrere 30 giorni, anche non consecutivi, con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio.
- Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili, il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, alle persone di fiducia preventivamente comunicate all'altro genitore.
- I genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica, scolastica ed in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in particolare con i nonni;
- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per le figlie minori, la somma mensile di € 500,00, comprensiva del 50% dell'assegno familiare a lui spettante, oltre rivalutazione istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Circa l'individuazione della tipologia di spese che rientrano nelle categorie della “spesa ordinaria” e “spesa straordinaria” si rimanda al “protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia” del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Tribunale di Avezzano del 11.12.2019 che qui si intenda integralmente trascritto.
- Al fine di favorire un equilibrato sviluppo delle minori, i genitori dovranno mantenere, in loro presenza, un contegno adeguato, qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dalle figlie.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 03.03.2025
D' E hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_3
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in San Benedetto dei Marsi il 18/08/2018; e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al N. 9 parte II serie A, ufficio 1 , anno
2018, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
3 Dalla predetta unione sono nate due figlie, , nata ad [...] il Persona_1
4/1/2015 e , nata ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Vittorio Bachelet n.7;
All'udienza del 9 aprile 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha dato parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate a tutela dei figli e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_3
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegnazione della casa coniugale:
“la dimora coniugale, sita in San Benedetto dei Marsi alla Via Bachelet n. 7, verrà assegnata alla sig.ra ” Parte_1
-all'affido e al collocamento delle figlie:
4 “Le figlie, e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
- Le figlie saranno collocate con prevalenza presso il domicilio materno;
-al diritto di visita paterno:
“- Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio delle figlie e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé le minori in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di 2 fine settimana, alternati di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 9.00 del sabato e le ore 20.00 della domenica successiva con pernotto e 2 giorni a settimana, indicativamente dalle ore 17.00 alle ore 21.00 da individuarsi nei giorni del martedì e del giovedì o in base ad accordo dei genitori. Qualora ciò non fosse possibile in virtù degli impegni lavorativi del padre, tali giorni saranno individuati dalle parti tramite accordo;
- Quanto alle festività, salvo differenti accordi, le figlie trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro; il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, staranno con un genitore a pranzo e l'altro a cena e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
1° novembre con la madre;
8 dicembre con il padre;
15 agosto e, più precisamente la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2025 con la madre. Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 1° settembre) le figlie potranno trascorrere 30 giorni, anche non consecutivi, con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio.”
5 -all'assegno di mantenimento per le figlie:
“- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per le figlie minori, la somma mensile di € 500,00, comprensiva del 50% dell'assegno familiare a lui spettante, oltre rivalutazione istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Circa l'individuazione della tipologia di spese che rientrano nelle categorie della
“spesa ordinaria” e “spesa straordinaria” si rimanda al “protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia” del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Tribunale di Avezzano del 11.12.2019 che qui si intenda integralmente trascritto.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 9 parte II serie A, ufficio 1, anno 2018.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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