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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21163/2022 promossa da:
Controparte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. CAMPIDOGLIO GIOVANNI e dell'avv. FERRETTI ROBERTO ( C.F._1
PIAZZETTA GIORDANO, 4 20122 MILANO;
( ) Parte_1 C.F._2
PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 1 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._3
PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE 1 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. CAMPIDOGLIO GIOVANNI ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
CANTONE FRANCESCA ANDREA e dell'avv. RIZZO MARCO ( ) VIA DANTE, 9 C.F._4
20123 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 9 20123 MILANO presso il difensore avv. CANTONE FRANCESCA ANDREA
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. TREVISAN DARIO e dell'avv. FACONDA GAETANO ( ) C.F._5
VIALE LUIGI MAJNO N. 45 C/O STUDIO LEGALE 20122 MILANO;
Controparte_5 elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 45 20122 MILANO presso il difensore avv. TREVISAN DARIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANGROSSI ILARIO e Controparte_6 P.IVA_4 dell'avv. CRISAFULLI SALVINA ( ) CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO;
, C.F._6 elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. GIANGROSSI ILARIO CONVENUTI CONCLUSIONI Per Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_2
PIACCIA AL TRIBUNALE ILL.MO, CONTRARIIS REIECTIS:
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il OR responsabile del danno patrimoniale arrecato a ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_3 CP_1
2043 c.c., quantificato nel complessivo importo di € 245.719,86, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di equità o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data pagina 1 di 9 del pagamento effettuato dalla Banca a favore del OR in ragione della Sentenza sino alla data Pt_4 dell'effettivo soddisfo;
2. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti e respingendo ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza avversaria, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, tutti gli istituti di credito convenuti responsabili, in solido tra loro ovvero, in subordine, secondo le rispettive percentuali di responsabilità, del danno patrimoniale arrecato a dal loro consulente finanziario CP_1
OR ai sensi e per gli effetti degli artt. 2049 e 2055 c.c., quantificato nel complessivo importo di Parte_3
€ 245.719,86, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di equità o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento effettuato dalla a favore del CP_1
OR in ragione della Sentenza sino alla data dell'effettivo soddisfo;
3. condannare per l'effetto gli Pt_4 istituti bancari convenuti, in solido tra loro ovvero, in subordine, secondo le rispettive percentuali di responsabilità, al risarcimento di detti danni e, quindi, al pagamento a favore di della complessiva CP_1 somma di € 245.719,86, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di equità o di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento effettuato dalla Banca a favore del OR in ragione della Sentenza sino alla data dell'effettivo soddisfo;
4. con vittoria di spese e Pt_4 competenze, oltre al contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali, l'IVA e la CPA come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore delle Banche convenute sulle seguenti circostanze: (a) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di : “vero che il OR ha operato come promotore finanziario Controparte_3 Parte_3 presso la da me rappresentata nel periodo dal 17 ottobre 2001 al 7 settembre 2010”; (b) [nei soli CP_1 confronti del legale rappresentante pro tempore di ]: “vero che il OR ha CP_4 Parte_3 operato come promotore finanziario presso la da me rappresentata (già CP_1 Controparte_7
nel periodo dal 4 ottobre 2011 al 3 ottobre 2013 e, successivamente, dal 4 ottobre 2013 al 22 maggio
[...]
2013”; 5 (c) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di : “vero che il OR CP_6 ha operato come promotore finanziario presso Finanza & Futuro Banca S.p.A. nel periodo dal 27 Parte_3 giugno 2016 al 14 agosto 201 7”; (d) “vero che, dopo le contestazioni sollevate dal OR per Parte_5 gli episodi segnalati nell'ambito del procedimento di mediazione promosso dal medesimo innanzi alla Fondazione Aequitas ADR (ADR -2018 -261) di cui al doc. 10 del fascicolo dell'attrice (che mi si rammostra), la banca da me rappresentata ha avviato un'attività di indagine e di verifica sulla condotta tenuta dal consulente finanziario OR nell'ambito dei rapporti intercorsi con il citato cliente, ed in particolare sulle Parte_3 somme di alcuni bonifici bancari transitati dal conto corrente, intestato allo stesso OR presso il mio Pt_4 istituto, a quello aperto a nome del medesimo cliente presso ” ; (e) [nei soli confronti del legale CP_1 rappresentante pro tempore di : “vero che dal conto intestato al OR Controparte_3
sono stati disposti presso il conto al medesimo intestato presso i seguenti bonifici: Parte_5 CP_1 in data 24 novembre 2008 di € 44.000, in data 6 marzo 2009 di € 23.000, e in data 14 maggio 2009 di € 5.250”;
(f) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di ]: “vero che dal conto intestato al CP_4
OR sono stati disposti presso il conto al medesimo intestato presso i seguenti Parte_5 CP_1 bonifici: in data 9 aprile 2013 di € 30.000, in data 14 agosto 2013 di € 15.000, e in data 24 aprile 2012 di € 5
7.469,86”; (g) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di : “vero che dal conto CP_6 intestato al OR sono stati disposti presso il conto al medesimo intestato presso Parte_5 CP_1
i seguenti bonifici: in data 27 ottobre 2016 di € 50.000 e in data 17 febbraio 2017 di € 21.000”; (h) “vero che i bonifici di cui al capitolo che precede sono stati eseguiti dalla in virtù di ordini di disposizione riferibili al CP_1
OR , titolare del medesimo conto corrente (di partenza), recanti tutti i dati e le informazioni richieste Pt_4 dalla normativa in tema di servizi di pagamento”; (i) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di : “vero che al momento dell'apertura del conto corrente a nome del OR Controparte_3
presso , la suddetta Banca ha raccolto tutti i dati e le informazioni personali Parte_5 CP_3 previsti dalla normativa di settore in tema di antiriciclaggio ai fini della corretta identificazione del cliente”. Si chiede, altresì, la prova per testimoni sui seguenti capitoli: (j) “vero che fin dall'anno 2002, il OR Parte_5
si è avvalso, quale consulente finanziario, del OR il quale svolgeva la sua attività presso
[...] Parte_3 svariati istituti di credito, tra cui , , Finanza & CP_3 Controparte_7 CP_4
Futuro Banca, ; (k) “vero che l'apertura del conto corrente n. 3342550 presso CP_6 CP_1 intestato al OR è riferibile al OR;
(l) “vero che dal conto intestato al Parte_5 Parte_3 pagina 2 di 9 OR presso sono stati disposti a favore del conto al medesimo intestato presso Parte_5 CP_3
i seguenti bonifici: in data 24 novembre 2008 di € 44.000, in data 6 marzo 2009 di € 23.000, e in CP_1 data 14 maggio 2009 di € 5.250”; (m) “vero che dal conto intestato al OR presso Parte_5 [...]
(poi ) sono stati disposti a favore del conto al medesimo intestato Controparte_7 CP_4 presso i seguenti bonifici: in data 9 aprile 2013 di € 30.000, in data 14 agosto 2013 di € 15.000, e in CP_1 data 24 aprile 2012 di € 57.469,86”; (n) “vero che dal conto intestato al OR presso Finanza Parte_5
& Futuro Banca (poi sono stati disposti a favore del conto al medesimo intestato presso CP_6
i seguenti bonifici: in data 27 ottobre 2016 di € 50.000 e in data 17 febbraio 2017 di € 21.000”; (o) CP_1
“vero che l'esecuzione dei bonifici di cui a i capitoli che precedono è riferibile al OR;
(p) “vero Parte_3 che l'8 maggio 2017 il OR veniva contattato da tale della filiale di Parte_5 Parte_6 di Corso Matteotti di Torino, il quale chiedeva al cliente di recarsi in sede perché doveva CP_6 comunicargli 'importanti in formazioni' sull'assenza del promotore;
(q) “vero che l'esecuzione Parte_3 dell'operatività di investimento in strumenti finanziari registrata da nel conto corrente intestato al CP_1
OR presso la stessa contestata dal medesimo nel giudizio n. 29836/2019 R.G. avanti Parte_5 CP_1 al Tribunale di Milano e definito con sentenza n. 10313/2021 di cui al doc. 3 che mi si rammostra, è riferibile al OR;
(r) “vero che, nell'ambito del giudizio di cui al capitolo che precede, il OR Parte_3 Parte_5
ha riferito che il OR in occasione di periodici incontri presso la residenza di
[...] Parte_3 quest'ultimo, sostituiva le rendicontazioni riferibili a , , Finanza & Futuro CP_3 CP_7 CP_4
e (relative anche ai conti correnti) con prospetti rilevatisi poi falsi”; (s) “vero che CP_6 CP_1 non ha notificato al OR appello avverso alla sentenza n. 10313/2021 del Tribunale di Parte_5
Milano di cui al doc. 3 che mi si rammostra”; e 8 (t) “vero che, in data 17 dicembre 2021, dopo l'emissione della sentenza di cui al capitolo che precede, ha pagato al OR l'importo di € CP_1 Parte_5
258.979,89”. Si indica a teste la ORa , residente in [...]. Infine, si Tes_1 chiede, a replica e prova contraria rispetto alle eccezioni sollevate da nella sua seconda CP_4 memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., che il Tribunale Ill.mo voglia ordinare alla medesima convenuta di esibire, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., gli estratti del conto corrente n. 0153634 intestato al OR ed Parte_5 aperto presso di essa (al tempo al 30 giugno 2013 ed al 30 settembre Controparte_7
2013, nei quali risultano annotati in “dare” gli ordini di pagamento di € 30.002,50 in data 8 aprile 2013 e di € 15.000 in data 13 agosto 2013 in favore del OR di cui ai docc. 15 e 16 prodotti nel fascicolo Pt_4 dell'attrice
Per Controparte_3
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di per decorso del termine ai sensi CP_1 dell'art. 2947 c.c.;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto CP_3
e comunque per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ATTOREE
- dichiarare l'assenza di solidarietà tra e le altre Banche convenute;
CP_3
- ridurre la condanna di alla minore somma ritenuta di giustizia, in ragione di quanto dedotto in CP_3 atti;
- in ogni caso, tenuto conto della condotta dell'attrice, escludere la condanna di ai sensi e per gli CP_3 effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, in ulteriore subordine, ridurla alla minor somma che il Tribunale adito ritenesse di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione di quanto dedotto;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Per Controparte_4 CP_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto di tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni innanzi svolte e rigettata ogni avversa pretesa In via pregiudiziale 1 Salvo che non sia diversamente indicato, i termini con la maiuscola hanno lo stesso significato attribuito nella comparsa di costituzione e risposta. − accertare e dichiarare l'inammissibilità, o comunque, l'improcedibilità delle domande avanzate da in via Controparte_1 principale − rigettare tutte le domande avanzate da in quanto infondate in fatto e diritto;
in Controparte_1 pagina 3 di 9 via subordinata − nella denegata e non creduta ipotesi in cui anche solo una delle domande di CP_1 dovesse essere ritenuta ammissibile e/o procedibile, nonché essere accolte, anche parzialmente, le
[...] domande svolte nei confronti di dichiarare quest'ultima non tenuta al risarcimento ai Controparte_8 sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c., stante l'evitabilità dell'asserito danno di qualora la stessa Controparte_1 avesse prestato l'ordinaria diligenza e/o, alternativamente o cumulativamente, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c. in ragione assorbente ed esclusivo apporto causale di quest'ultima nella verificazione del danno dalla stessa lamentato in ragione della gravità della colpa alla medesima ascrivibile;
in via ulteriormente subordinata − nella denegata e non creduta ipotesi in cui anche solo una delle domande di dovesse essere Controparte_1 ritenuta ammissibile e/o procedibile, nonché essere accolte, anche parzialmente, le domande svolte nei confronti di e respinte – anche parzialmente – le precedenti eccezioni di cui all'art. Controparte_8
1227 c.c., accertare e dichiarare la ripartizione delle singole denegate responsabilità delle Convenute e, per l'effetto, ridurre il risarcimento cui dovesse essere tenuta in ragione dell'apporto Controparte_8 causale di nella verificazione del danno stante la grave negligenza e, comunque, colpa a Controparte_9 quest'ultima ascrivibile ai sensi dell'art. 1227, co 1 c.c., in ogni caso, con esclusione di € 57.469,86; in ogni caso
− con vittoria di spese e compensi del presene giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
in via istruttoria − rigettare le richieste istruttorie di − nella denegata e non creduta Controparte_1 ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante dovesse ugualmente ammettere anche solo uno dei capitoli di prova testimoniale richiesti da ammettere a prova contraria sugli stessi Controparte_9 Controparte_8 capitoli e con i medesimi testimoni. Per Controparte_6
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertata la mancata prova del passaggio in giudicato della Sentenza n. 10313/2021 del Tribunale di Milano, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per tutte le pretese Controparte_6 avversarie relative a presunte opeazioni antecedenti la data del 5 luglio 2016 e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria relativa pretesa;
Controparte_6
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla prima Controparte_6 domanda avanzata da , diretta ad accertare il signor responsabile del danno patrimoniale CP_1 Parte_3 arrecato a ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cod. civ., per i motivi esposti nel paragrafo 2 Controparte_1 della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 cod. proc. civ. della Banca e, per l'effetto, assolvere
[...] da ogni avversaria relativa pretesa;
CP_6
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie nei confronti degli intermediari per mancata prova del relativo presupposto fattuale-logico-giuridico e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria relativa pretesa. Controparte_6
In via principale:
- accertata la correttezza dell'operato di rigettare integralmente le domande proposte CP_6 dall'Attrice, perché inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto ed, in ogni caso, sfornite di prova, per i motivi in narrativa e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria pretesa. Controparte_6
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di CP_6 accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'Attrice ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., per i presunti danni per cui è causa e che l'Attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., per le CP_1 ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme eventualmente riconosciute in capo alla medesime Attrice;
-in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di dichiarare che nulla è dovuto a da parte della medesima per quelle pretese Controparte_6 CP_1 CP_1 connesse alle operazioni antecedenti il 5 luglio 2016, ossia l'inizio del rapporto contrattuale del signor Pt_3 con l'esponente, con conseguente riduzione del quantum che la medesima dovrebbe
[...] CP_1 corrispondere all'Attrice. pagina 4 di 9 In via istruttoria:
- disporre la verificazione, richiesta in atti ex art. 216 cod. proc. civ., nell'ipotesi di disconoscimento della sottoscrizione del signor , sui docc. 3, 4 e 5 della Banca, riservandosi la Banca di indicare le scritture Pt_4 comparative tra le quali si individua sin d'ora la querela a firma del medesimo signor;
Pt_4
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso. In ogni caso:
- con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa pervenuta all'attenzione del giudice a seguito di riassegnazione in data 13.2.2025, dopo che la causa era già stata rimessa in decisione, rimessa in istruttoria e sospesa. agisce ai sensi dell'art. 2049 c.c. nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
e di Allega di essere stata
[...] Controparte_4 Controparte_6 condannata al pagamento di € 245.719,86, oltre interessi legali dall'11/2/2019 in favore di
, in quanto avrebbe aperto un conto corrente a suo nome con negligenza, sul Parte_5 quale sarebbero pervenuti bonifici, sarebbero state svolte operazioni e sarebbe stato chiuso a saldo zero.
Infondata l'eccezione di parte di intervenuta prescrizione, posto che il rapporto alla CP_3 base dell'invocazione dell'art. 2049 c.c. sarebbe stato interrotto nel 2010 e che il primo atto interruttivo sarebbe avvenuto nel 2022. In senso contrario, la portata illecita e occulta della vicenda legittima la tesi secondo la quale ha potuto esercitare il suo diritto di recesso CP_1 solo una volta emerso nei suoi confronti l'illecito ai danni di . “Tale momento Parte_5 coincide con la notifica dell'istanza di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 da parte del OR , avvenuta il 7 febbraio 2018 (v. il doc. 10), o, al più, con la ricezione della Pt_4 richiesta del medesimo di acquisizione del contratto di conto corrente (la cui esistenza egli dichiarava di ignorare) e del dettaglio delle operazioni effettuate, trasmessa il 24 maggio 2017 (v. il doc. 8). Poiché l'atto interruttivo della prescrizione è stato notificato da alle CP_1 controparti il 19 maggio 2022 (v. il doc. 1 di ) – al quale è seguita il giorno successivo la CP_3 notifica dell'atto di citazione –, l'eccezione dovrà essere respinta”.
Circa l'istanza di inammissibilità dell'azione svolta da , la stessa è infondata. La CP_4 circostanza che una domanda ex art. 2043 c.c. sia stata articolata nei confronti di un soggetto che non è parte del processo comporta solo l'impossibilità di una pronuncia nel merito su tale specifico (mancato) rapporto processuale, non anche su quello concernente le altre parti, la cui eventuale responsabilità ex art. 2049 c.c. non richiede una previa declaratoria ad hoc di un soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel merito. Come emerge dal doc. 3 di parte attrice (sentenza di condanna del tribunale di Milano)
“Oggetto di causa è un credito di euro 335.078,11, oltre rivalutazione monetaria e interessi, vantato dall'attore nei confronti di a titolo risarcitorio. Parte attrice ha Controparte_1 allegato di aver appreso solo nel maggio 2017 dell'esistenza presso la banca convenuta del c/c pagina 5 di 9 n. 3342550 a sé intestato, con annesso dossier titoli. Ha disconosciuto la firma a sé attribuita sul contratto trasmesso dalla banca ed ha rilevato, dall'esame degli estratti pure inviati, che sul predetto conto sono stati disposti bonifici da altri c/c a sé intestati. Più precisamente si tratta di bonifici provenienti dal conto di per complessivi euro 72.250; dal conto di CP_3
per complessivi euro 45.000; dal conto di per complessivi euro CP_4 CP_6
71.000. Inoltre sono stati accreditati euro 57.469,86 da Banca SAI, a seguito del rimborso di una polizza vita. In totale quindi sono entrati sul conto corrente presso euro 245.719,86 CP_1 di proprietà dell'attore. Tali fondi sono stati impiegati mediante prelievi e operazioni di investimento finanziario disposte online, che hanno comportato la perdita dell'intero capitale, dal momento che il conto è stato chiuso a 0 in data 13/6/2017 (v. doc.
4-35 conv.). L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno”. L'autore dell'illecito sarebbe stato Parte_3 consulente di e asseritamente incaricato delle tre banche convenute. Parte_5
Ciò premesso, la banca odierna attrice ritiene sussistere una responsabilità ex art. 2049 c.c. delle odierne convenute, in quanto preponenti che avevano la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza sul proprio incaricato. In particolare, in punto di occasionalità necessaria, evidenzia parte attrice che “il sig. sfruttando -nel tempo- la propria qualità Pt_3 di consulente finanziario del sig. per conto delle tre banche convenute, ha potuto Pt_4 facilmente disporre -all'insaputa dello stesso cliente- dei conti correnti accesi da quest'ultimo presso i citati istituti di credito, distraendo somme dagli stessi per poi destinarle sul Conto, che infine veniva completamente svuotato e/o 'dilapidato' sempre dallo stesso Consulente”; ancora: “è sufficiente per la sussistenza di una relazione di occasionalità necessaria che l'incombenza disimpegnata dall'ausiliario abbia determinato una situazione tale da agevolare
o rendere possibile il fatto illecito (commesso dallo stesso) e l'evento dannoso, anche se l'ausiliario medesimo abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea all'incarico medesimo” (cfr. atto di citazione, p. 23 s.).
Inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2049 c.c., occorre anzitutto individuare il danno, inteso come evento negativo. Tale non è tanto, e solo, la costituzione di un conto corrente presso , atteso che in ipotesi il titolare dello stesso era, anche formalmente, CP_1 Parte_5
: che avrebbe potuto quindi disporre delle somme accreditare (ed eventualmente
[...] ristornarle sui conti di provenienza), quanto il fatto che la provvista cumulata su tale conto sia stata dilapidata, con chiusura del conto a saldo zero. Per il vero, la fattispecie sembra più adeguatamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 31 c. 3 d. lgs. n. 58/1998.
È necessaria una premessa. Come evidenziato in dottrina, alla base della responsabilità oggettiva (rectius: della sua giustificazione da un punto di vista sostanziale), com'è noto, vi è la circostanza che il responsabile è tenuto a rispondere di un certo danno perché, prima ancora del suo verificarsi, appropinquandosi a svolgere una determinata attività si è trovato nella situazione più adeguata per valutare l'opportunità e la modalità per evitare il danno nel modo più conveniente, sicché il verificarsi dello stesso discende da un'opzione per il medesimo assunta pagina 6 di 9 in alternativa alla decisione di non svolgere l'attività da cui il danno poteva nascere;
sopportare il costo del danno significa pagare per la scelta operata, nel senso di costo che doveva mettersi in conto. La responsabilità oggettiva si riconduce in sostanza a una scelta fondamentale, alla base di una determinata attività: nel caso di specie, nello svolgimento di un'attività che pone le persone fisiche che operano per conto di intermediari finanziari (in senso lato) a stretto contatto con il patrimonio di soggetti terzi, persone fisiche e non;
rispetto a questi soggetti terzi, le persone incaricate possono venire a conoscenza delle relative disponibilità economiche, delle modalità di investimento, di come sono tesaurizzate (conti correnti, immobilizzazione materiali e non). Consequenziale in simili ipotesi preventivare la possibilità di un abuso, derivante dal fatto che la persona fisica intermediatrice è più prossima al patrimonio del potenziale danneggiato rispetto ad altri soggetti. L'art. 31 supra citato, del resto, sancisce una responsabilità del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Il richiamo alla responsabilità in sede penale è importante perché evidenzia anzitutto che un nesso di occasionalità necessaria può ricorrere anche nel caso in cui la condotta dell'ausiliario, proprio perché rilevante in sede penale, possa in taluni casi anche definirsi stravagante rispetto al ruolo e alle funzioni ricoperte (con la precisazione che segue); in secondo luogo, poiché l'esito penale o in generale dannoso ex se (ossia che non si riduca a un puro e semplice inadempimento di un obbligo di prestazione) di un'attività di intermediazione, pure rilevante ex lege, non può certo essere assunto come esito normale o statisticamente prevedibile della stessa o come esito con il quale si debbano fare i conti in via fisiologica (altrimenti nel fatto stesso di investire vi sarebbe un'assunzione di colpa ex art. 1227 c. I c.c. da parte del risparmiatore), è evidente che ciò che viene in rilievo ai fini di una responsabilità per fatto dell'ausiliario è la concretizzazione di quello specifico rischio consistente in un danno derivante dalla prossimità tra il consulente e il patrimonio dell'utente.
Ciò premesso, in fatto, si osserva quanto segue. Per solito l'art. 2049 c.c. o 31 d. lgs. cit. viene in rilievo, in ambito assicurativo o finanziario, nella forma di un'attività (pseudo)contrattuale dell'intermediario, il quale per es. induce il risparmiatore a sottoscrivere prodotti assicurativi inesistenti, ovvero a effettuare investimenti in società di comodo e/o al di fuori di qualsiasi logica di diligente e perita esecuzione del mandato (come nel caso in cui l'ente di intermediazione finanziaria abbia interesse a
“piazzare” titoli di dubbia utilità, al fine di non lasciarli in mano al titolare pro tempore e d'accordo con quest'ultimo). La particolarità del caso di specie deriva dal fatto che a venire in rilievo è stata un'attività quasi di natura materiale, anziché negoziale: l'intermediario, verosimilmente dopo avere appreso della capienza dei conti correnti dell' , ordisce una machinatio che prescinde Pt_4 del tutto dal consenso viziato dello stesso (il quale, in sintesi, non ha firmato nessun contratto o atto negoziale), bensì gli sottrae liquidità dai conti in esame, aprendo un conto a suo nome e facendovi confluire denaro, del pari, del primo.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, è pacifico che i fondi sono arrivati su un conto corrente aperto e gestito da
Questo aspetto, chiaramente, fuoriesce dal fatto che possa avere operato come Pt_3 Pt_3 consulente delle società convenute. L'operare su un conto “abusivo” (e dilapidarlo), di per sé solo considerato, non è evento che pare ascrivibile alle convenute. Al più e piuttosto, il problema è come abbia potuto attingere al conto corrente presso le convenute, ossia Pt_3 come abbia alimentato il conto abusivo. E ancora: se il in ragione del suo ruolo, abbia potuto non solo attingere alle liquidità del Pt_3 danneggiato , bensì se ne abbia precluso una qualche forma di reazione, per es. Pt_4 inducendolo a non esaminare i periodici estratti conto. Si tratta, a questo punto, di esaminare in dettaglio come siano pervenuti i fondi sul conto falsamente intestato all' . Per meglio, ulteriormente chiarire: come sono arrivati sul Pt_4 conto presso i soldi depositati sui conti correnti delle tre società convenute? CP_1
Per es. può avere convinto a effettuare degli investimenti il cui corrispettivo Pt_3 Pt_4 doveva essere saldato tramite un bonifico dai conti del medesimo sul conto Pt_4 CP_1
(che all'insaputa di , era intestato al medesimo). In alternativa: può avere
Pt_4 Pt_3 effettuato in autonomia i bonifici dai conti correnti intestati a , facendogli firmare dei
Pt_4 moduli in modo truffaldino (si rammenti che già all'epoca dei fatti era invalido civile e
Pt_4 ipovedente); ancora: può avere disposto i bonifici on line, sfruttando le credenziali di Pt_3 accesso al conto del medesimo , dei quali magari era in possesso ratione fiduciae (ma
Pt_4 potrebbe anche averlglieli sottratti puramente e semplicemente). Ancora: può avere Pt_3 presentato dei moduli di bonifico contraffacendo la firma del medesimo .
Pt_4
Su tutti questi aspetti, la posizione di parte attrice nella fase assertiva del giudizio (citazione, prima memoria) è apparsa carente (e il punto sembra essere stato correttamente evidenziato dalle difese delle parti convenute). Il punto è invece esiziale in quanto, come è noto, la responsabilità per fatto degli ausiliari si basa sul nesso c.d. di occasionalità necessaria che lega l'ausiliario al dominus al quale, in tesi, è imputata la responsabilità. Si tratta di un criterio di giudizio dal carattere elastico, ossia innegabilmente discrezionale (a differenza, per es., di una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.). Ora, proprio correlativamente a tale circostanza, si impone ai fini del relativo inquadramento sub art. 2049 c.c. una precisa descrizione, prima ancora che ricostruzione (probatoria) del fatto: perché solo all'esito della stessa appare possibile comprendere se l'accaduto sia espressione di quel rischio specifico di danno che le fattispecie di responsabilità per fatto degli ausiliari intendono sanzionare. Nulla esclude che l'operato del da un punto di vista fattuale, fosse Pt_3 assimilabile nei fatti a quello di un ordinario terzo extraneus, rispetto al quale appare arduo sancire una responsabilità vicaria di terzi ex art. 2049 c.c. In atto di citazione i soli punti nei quali si affronta il problema dell'alimentazione della provvista del conto si rinvengono a pag. 4 (punto 4); a pag. 7 (dove si afferma da un CP_1 lato quella che sembra essere stata una consegna materiale di somme al e, di seguito, Pt_3 dei bonifici dal conto : circostanze contraddittorie); a pag. 12 (dove si allega una CP_6 generica gestione esclusiva da parte di e, ancora, a pag. 18 (punto iii). Pt_3
In sintesi, viene in rilievo un'impostazione che non consente, fin dalla fase assertiva (che non si presta a essere corretta tramite l'articolazione delle richieste probatorie), di procedere pagina 8 di 9 all'inquadramento sub art. 2049 c.c. richiesto.
Per questi motivi
, la domanda deve essere respinta. Va soggiunto (giusta Cass. S.U. n. 8077/2012) che l'atto di citazione non doveva essere dichiarato nullo per il motivo suddetto, atteso che nello stesso sono contenute altre domande perfettamente determinate, qual è quella sub 1 (ancorché si tratti di domanda inammissibile, per il fatto di essere stata proposta contro un soggetto che non era stato citato come parte). Consegue l'inammissibilità delle domande di parte attrice. Spese pari a € 15.000,00 in favore di ciascuna parte, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE Le domande di e la Controparte_1
CONDANNA Al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4
e di € 15.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. per
[...] Controparte_6 ognuna Milano, 3 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21163/2022 promossa da:
Controparte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. CAMPIDOGLIO GIOVANNI e dell'avv. FERRETTI ROBERTO ( C.F._1
PIAZZETTA GIORDANO, 4 20122 MILANO;
( ) Parte_1 C.F._2
PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 1 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._3
PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE 1 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. CAMPIDOGLIO GIOVANNI ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
CANTONE FRANCESCA ANDREA e dell'avv. RIZZO MARCO ( ) VIA DANTE, 9 C.F._4
20123 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 9 20123 MILANO presso il difensore avv. CANTONE FRANCESCA ANDREA
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. TREVISAN DARIO e dell'avv. FACONDA GAETANO ( ) C.F._5
VIALE LUIGI MAJNO N. 45 C/O STUDIO LEGALE 20122 MILANO;
Controparte_5 elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 45 20122 MILANO presso il difensore avv. TREVISAN DARIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANGROSSI ILARIO e Controparte_6 P.IVA_4 dell'avv. CRISAFULLI SALVINA ( ) CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO;
, C.F._6 elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. GIANGROSSI ILARIO CONVENUTI CONCLUSIONI Per Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_2
PIACCIA AL TRIBUNALE ILL.MO, CONTRARIIS REIECTIS:
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il OR responsabile del danno patrimoniale arrecato a ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_3 CP_1
2043 c.c., quantificato nel complessivo importo di € 245.719,86, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di equità o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data pagina 1 di 9 del pagamento effettuato dalla Banca a favore del OR in ragione della Sentenza sino alla data Pt_4 dell'effettivo soddisfo;
2. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti e respingendo ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza avversaria, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, tutti gli istituti di credito convenuti responsabili, in solido tra loro ovvero, in subordine, secondo le rispettive percentuali di responsabilità, del danno patrimoniale arrecato a dal loro consulente finanziario CP_1
OR ai sensi e per gli effetti degli artt. 2049 e 2055 c.c., quantificato nel complessivo importo di Parte_3
€ 245.719,86, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di equità o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento effettuato dalla a favore del CP_1
OR in ragione della Sentenza sino alla data dell'effettivo soddisfo;
3. condannare per l'effetto gli Pt_4 istituti bancari convenuti, in solido tra loro ovvero, in subordine, secondo le rispettive percentuali di responsabilità, al risarcimento di detti danni e, quindi, al pagamento a favore di della complessiva CP_1 somma di € 245.719,86, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di equità o di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento effettuato dalla Banca a favore del OR in ragione della Sentenza sino alla data dell'effettivo soddisfo;
4. con vittoria di spese e Pt_4 competenze, oltre al contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali, l'IVA e la CPA come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore delle Banche convenute sulle seguenti circostanze: (a) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di : “vero che il OR ha operato come promotore finanziario Controparte_3 Parte_3 presso la da me rappresentata nel periodo dal 17 ottobre 2001 al 7 settembre 2010”; (b) [nei soli CP_1 confronti del legale rappresentante pro tempore di ]: “vero che il OR ha CP_4 Parte_3 operato come promotore finanziario presso la da me rappresentata (già CP_1 Controparte_7
nel periodo dal 4 ottobre 2011 al 3 ottobre 2013 e, successivamente, dal 4 ottobre 2013 al 22 maggio
[...]
2013”; 5 (c) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di : “vero che il OR CP_6 ha operato come promotore finanziario presso Finanza & Futuro Banca S.p.A. nel periodo dal 27 Parte_3 giugno 2016 al 14 agosto 201 7”; (d) “vero che, dopo le contestazioni sollevate dal OR per Parte_5 gli episodi segnalati nell'ambito del procedimento di mediazione promosso dal medesimo innanzi alla Fondazione Aequitas ADR (ADR -2018 -261) di cui al doc. 10 del fascicolo dell'attrice (che mi si rammostra), la banca da me rappresentata ha avviato un'attività di indagine e di verifica sulla condotta tenuta dal consulente finanziario OR nell'ambito dei rapporti intercorsi con il citato cliente, ed in particolare sulle Parte_3 somme di alcuni bonifici bancari transitati dal conto corrente, intestato allo stesso OR presso il mio Pt_4 istituto, a quello aperto a nome del medesimo cliente presso ” ; (e) [nei soli confronti del legale CP_1 rappresentante pro tempore di : “vero che dal conto intestato al OR Controparte_3
sono stati disposti presso il conto al medesimo intestato presso i seguenti bonifici: Parte_5 CP_1 in data 24 novembre 2008 di € 44.000, in data 6 marzo 2009 di € 23.000, e in data 14 maggio 2009 di € 5.250”;
(f) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di ]: “vero che dal conto intestato al CP_4
OR sono stati disposti presso il conto al medesimo intestato presso i seguenti Parte_5 CP_1 bonifici: in data 9 aprile 2013 di € 30.000, in data 14 agosto 2013 di € 15.000, e in data 24 aprile 2012 di € 5
7.469,86”; (g) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di : “vero che dal conto CP_6 intestato al OR sono stati disposti presso il conto al medesimo intestato presso Parte_5 CP_1
i seguenti bonifici: in data 27 ottobre 2016 di € 50.000 e in data 17 febbraio 2017 di € 21.000”; (h) “vero che i bonifici di cui al capitolo che precede sono stati eseguiti dalla in virtù di ordini di disposizione riferibili al CP_1
OR , titolare del medesimo conto corrente (di partenza), recanti tutti i dati e le informazioni richieste Pt_4 dalla normativa in tema di servizi di pagamento”; (i) [nei soli confronti del legale rappresentante pro tempore di : “vero che al momento dell'apertura del conto corrente a nome del OR Controparte_3
presso , la suddetta Banca ha raccolto tutti i dati e le informazioni personali Parte_5 CP_3 previsti dalla normativa di settore in tema di antiriciclaggio ai fini della corretta identificazione del cliente”. Si chiede, altresì, la prova per testimoni sui seguenti capitoli: (j) “vero che fin dall'anno 2002, il OR Parte_5
si è avvalso, quale consulente finanziario, del OR il quale svolgeva la sua attività presso
[...] Parte_3 svariati istituti di credito, tra cui , , Finanza & CP_3 Controparte_7 CP_4
Futuro Banca, ; (k) “vero che l'apertura del conto corrente n. 3342550 presso CP_6 CP_1 intestato al OR è riferibile al OR;
(l) “vero che dal conto intestato al Parte_5 Parte_3 pagina 2 di 9 OR presso sono stati disposti a favore del conto al medesimo intestato presso Parte_5 CP_3
i seguenti bonifici: in data 24 novembre 2008 di € 44.000, in data 6 marzo 2009 di € 23.000, e in CP_1 data 14 maggio 2009 di € 5.250”; (m) “vero che dal conto intestato al OR presso Parte_5 [...]
(poi ) sono stati disposti a favore del conto al medesimo intestato Controparte_7 CP_4 presso i seguenti bonifici: in data 9 aprile 2013 di € 30.000, in data 14 agosto 2013 di € 15.000, e in CP_1 data 24 aprile 2012 di € 57.469,86”; (n) “vero che dal conto intestato al OR presso Finanza Parte_5
& Futuro Banca (poi sono stati disposti a favore del conto al medesimo intestato presso CP_6
i seguenti bonifici: in data 27 ottobre 2016 di € 50.000 e in data 17 febbraio 2017 di € 21.000”; (o) CP_1
“vero che l'esecuzione dei bonifici di cui a i capitoli che precedono è riferibile al OR;
(p) “vero Parte_3 che l'8 maggio 2017 il OR veniva contattato da tale della filiale di Parte_5 Parte_6 di Corso Matteotti di Torino, il quale chiedeva al cliente di recarsi in sede perché doveva CP_6 comunicargli 'importanti in formazioni' sull'assenza del promotore;
(q) “vero che l'esecuzione Parte_3 dell'operatività di investimento in strumenti finanziari registrata da nel conto corrente intestato al CP_1
OR presso la stessa contestata dal medesimo nel giudizio n. 29836/2019 R.G. avanti Parte_5 CP_1 al Tribunale di Milano e definito con sentenza n. 10313/2021 di cui al doc. 3 che mi si rammostra, è riferibile al OR;
(r) “vero che, nell'ambito del giudizio di cui al capitolo che precede, il OR Parte_3 Parte_5
ha riferito che il OR in occasione di periodici incontri presso la residenza di
[...] Parte_3 quest'ultimo, sostituiva le rendicontazioni riferibili a , , Finanza & Futuro CP_3 CP_7 CP_4
e (relative anche ai conti correnti) con prospetti rilevatisi poi falsi”; (s) “vero che CP_6 CP_1 non ha notificato al OR appello avverso alla sentenza n. 10313/2021 del Tribunale di Parte_5
Milano di cui al doc. 3 che mi si rammostra”; e 8 (t) “vero che, in data 17 dicembre 2021, dopo l'emissione della sentenza di cui al capitolo che precede, ha pagato al OR l'importo di € CP_1 Parte_5
258.979,89”. Si indica a teste la ORa , residente in [...]. Infine, si Tes_1 chiede, a replica e prova contraria rispetto alle eccezioni sollevate da nella sua seconda CP_4 memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., che il Tribunale Ill.mo voglia ordinare alla medesima convenuta di esibire, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., gli estratti del conto corrente n. 0153634 intestato al OR ed Parte_5 aperto presso di essa (al tempo al 30 giugno 2013 ed al 30 settembre Controparte_7
2013, nei quali risultano annotati in “dare” gli ordini di pagamento di € 30.002,50 in data 8 aprile 2013 e di € 15.000 in data 13 agosto 2013 in favore del OR di cui ai docc. 15 e 16 prodotti nel fascicolo Pt_4 dell'attrice
Per Controparte_3
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di per decorso del termine ai sensi CP_1 dell'art. 2947 c.c.;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto CP_3
e comunque per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ATTOREE
- dichiarare l'assenza di solidarietà tra e le altre Banche convenute;
CP_3
- ridurre la condanna di alla minore somma ritenuta di giustizia, in ragione di quanto dedotto in CP_3 atti;
- in ogni caso, tenuto conto della condotta dell'attrice, escludere la condanna di ai sensi e per gli CP_3 effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, in ulteriore subordine, ridurla alla minor somma che il Tribunale adito ritenesse di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione di quanto dedotto;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Per Controparte_4 CP_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto di tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni innanzi svolte e rigettata ogni avversa pretesa In via pregiudiziale 1 Salvo che non sia diversamente indicato, i termini con la maiuscola hanno lo stesso significato attribuito nella comparsa di costituzione e risposta. − accertare e dichiarare l'inammissibilità, o comunque, l'improcedibilità delle domande avanzate da in via Controparte_1 principale − rigettare tutte le domande avanzate da in quanto infondate in fatto e diritto;
in Controparte_1 pagina 3 di 9 via subordinata − nella denegata e non creduta ipotesi in cui anche solo una delle domande di CP_1 dovesse essere ritenuta ammissibile e/o procedibile, nonché essere accolte, anche parzialmente, le
[...] domande svolte nei confronti di dichiarare quest'ultima non tenuta al risarcimento ai Controparte_8 sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c., stante l'evitabilità dell'asserito danno di qualora la stessa Controparte_1 avesse prestato l'ordinaria diligenza e/o, alternativamente o cumulativamente, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c. in ragione assorbente ed esclusivo apporto causale di quest'ultima nella verificazione del danno dalla stessa lamentato in ragione della gravità della colpa alla medesima ascrivibile;
in via ulteriormente subordinata − nella denegata e non creduta ipotesi in cui anche solo una delle domande di dovesse essere Controparte_1 ritenuta ammissibile e/o procedibile, nonché essere accolte, anche parzialmente, le domande svolte nei confronti di e respinte – anche parzialmente – le precedenti eccezioni di cui all'art. Controparte_8
1227 c.c., accertare e dichiarare la ripartizione delle singole denegate responsabilità delle Convenute e, per l'effetto, ridurre il risarcimento cui dovesse essere tenuta in ragione dell'apporto Controparte_8 causale di nella verificazione del danno stante la grave negligenza e, comunque, colpa a Controparte_9 quest'ultima ascrivibile ai sensi dell'art. 1227, co 1 c.c., in ogni caso, con esclusione di € 57.469,86; in ogni caso
− con vittoria di spese e compensi del presene giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
in via istruttoria − rigettare le richieste istruttorie di − nella denegata e non creduta Controparte_1 ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante dovesse ugualmente ammettere anche solo uno dei capitoli di prova testimoniale richiesti da ammettere a prova contraria sugli stessi Controparte_9 Controparte_8 capitoli e con i medesimi testimoni. Per Controparte_6
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertata la mancata prova del passaggio in giudicato della Sentenza n. 10313/2021 del Tribunale di Milano, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per tutte le pretese Controparte_6 avversarie relative a presunte opeazioni antecedenti la data del 5 luglio 2016 e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria relativa pretesa;
Controparte_6
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla prima Controparte_6 domanda avanzata da , diretta ad accertare il signor responsabile del danno patrimoniale CP_1 Parte_3 arrecato a ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cod. civ., per i motivi esposti nel paragrafo 2 Controparte_1 della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 cod. proc. civ. della Banca e, per l'effetto, assolvere
[...] da ogni avversaria relativa pretesa;
CP_6
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie nei confronti degli intermediari per mancata prova del relativo presupposto fattuale-logico-giuridico e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria relativa pretesa. Controparte_6
In via principale:
- accertata la correttezza dell'operato di rigettare integralmente le domande proposte CP_6 dall'Attrice, perché inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto ed, in ogni caso, sfornite di prova, per i motivi in narrativa e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria pretesa. Controparte_6
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di CP_6 accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'Attrice ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., per i presunti danni per cui è causa e che l'Attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., per le CP_1 ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme eventualmente riconosciute in capo alla medesime Attrice;
-in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di dichiarare che nulla è dovuto a da parte della medesima per quelle pretese Controparte_6 CP_1 CP_1 connesse alle operazioni antecedenti il 5 luglio 2016, ossia l'inizio del rapporto contrattuale del signor Pt_3 con l'esponente, con conseguente riduzione del quantum che la medesima dovrebbe
[...] CP_1 corrispondere all'Attrice. pagina 4 di 9 In via istruttoria:
- disporre la verificazione, richiesta in atti ex art. 216 cod. proc. civ., nell'ipotesi di disconoscimento della sottoscrizione del signor , sui docc. 3, 4 e 5 della Banca, riservandosi la Banca di indicare le scritture Pt_4 comparative tra le quali si individua sin d'ora la querela a firma del medesimo signor;
Pt_4
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso. In ogni caso:
- con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa pervenuta all'attenzione del giudice a seguito di riassegnazione in data 13.2.2025, dopo che la causa era già stata rimessa in decisione, rimessa in istruttoria e sospesa. agisce ai sensi dell'art. 2049 c.c. nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
e di Allega di essere stata
[...] Controparte_4 Controparte_6 condannata al pagamento di € 245.719,86, oltre interessi legali dall'11/2/2019 in favore di
, in quanto avrebbe aperto un conto corrente a suo nome con negligenza, sul Parte_5 quale sarebbero pervenuti bonifici, sarebbero state svolte operazioni e sarebbe stato chiuso a saldo zero.
Infondata l'eccezione di parte di intervenuta prescrizione, posto che il rapporto alla CP_3 base dell'invocazione dell'art. 2049 c.c. sarebbe stato interrotto nel 2010 e che il primo atto interruttivo sarebbe avvenuto nel 2022. In senso contrario, la portata illecita e occulta della vicenda legittima la tesi secondo la quale ha potuto esercitare il suo diritto di recesso CP_1 solo una volta emerso nei suoi confronti l'illecito ai danni di . “Tale momento Parte_5 coincide con la notifica dell'istanza di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 da parte del OR , avvenuta il 7 febbraio 2018 (v. il doc. 10), o, al più, con la ricezione della Pt_4 richiesta del medesimo di acquisizione del contratto di conto corrente (la cui esistenza egli dichiarava di ignorare) e del dettaglio delle operazioni effettuate, trasmessa il 24 maggio 2017 (v. il doc. 8). Poiché l'atto interruttivo della prescrizione è stato notificato da alle CP_1 controparti il 19 maggio 2022 (v. il doc. 1 di ) – al quale è seguita il giorno successivo la CP_3 notifica dell'atto di citazione –, l'eccezione dovrà essere respinta”.
Circa l'istanza di inammissibilità dell'azione svolta da , la stessa è infondata. La CP_4 circostanza che una domanda ex art. 2043 c.c. sia stata articolata nei confronti di un soggetto che non è parte del processo comporta solo l'impossibilità di una pronuncia nel merito su tale specifico (mancato) rapporto processuale, non anche su quello concernente le altre parti, la cui eventuale responsabilità ex art. 2049 c.c. non richiede una previa declaratoria ad hoc di un soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel merito. Come emerge dal doc. 3 di parte attrice (sentenza di condanna del tribunale di Milano)
“Oggetto di causa è un credito di euro 335.078,11, oltre rivalutazione monetaria e interessi, vantato dall'attore nei confronti di a titolo risarcitorio. Parte attrice ha Controparte_1 allegato di aver appreso solo nel maggio 2017 dell'esistenza presso la banca convenuta del c/c pagina 5 di 9 n. 3342550 a sé intestato, con annesso dossier titoli. Ha disconosciuto la firma a sé attribuita sul contratto trasmesso dalla banca ed ha rilevato, dall'esame degli estratti pure inviati, che sul predetto conto sono stati disposti bonifici da altri c/c a sé intestati. Più precisamente si tratta di bonifici provenienti dal conto di per complessivi euro 72.250; dal conto di CP_3
per complessivi euro 45.000; dal conto di per complessivi euro CP_4 CP_6
71.000. Inoltre sono stati accreditati euro 57.469,86 da Banca SAI, a seguito del rimborso di una polizza vita. In totale quindi sono entrati sul conto corrente presso euro 245.719,86 CP_1 di proprietà dell'attore. Tali fondi sono stati impiegati mediante prelievi e operazioni di investimento finanziario disposte online, che hanno comportato la perdita dell'intero capitale, dal momento che il conto è stato chiuso a 0 in data 13/6/2017 (v. doc.
4-35 conv.). L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno”. L'autore dell'illecito sarebbe stato Parte_3 consulente di e asseritamente incaricato delle tre banche convenute. Parte_5
Ciò premesso, la banca odierna attrice ritiene sussistere una responsabilità ex art. 2049 c.c. delle odierne convenute, in quanto preponenti che avevano la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza sul proprio incaricato. In particolare, in punto di occasionalità necessaria, evidenzia parte attrice che “il sig. sfruttando -nel tempo- la propria qualità Pt_3 di consulente finanziario del sig. per conto delle tre banche convenute, ha potuto Pt_4 facilmente disporre -all'insaputa dello stesso cliente- dei conti correnti accesi da quest'ultimo presso i citati istituti di credito, distraendo somme dagli stessi per poi destinarle sul Conto, che infine veniva completamente svuotato e/o 'dilapidato' sempre dallo stesso Consulente”; ancora: “è sufficiente per la sussistenza di una relazione di occasionalità necessaria che l'incombenza disimpegnata dall'ausiliario abbia determinato una situazione tale da agevolare
o rendere possibile il fatto illecito (commesso dallo stesso) e l'evento dannoso, anche se l'ausiliario medesimo abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea all'incarico medesimo” (cfr. atto di citazione, p. 23 s.).
Inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2049 c.c., occorre anzitutto individuare il danno, inteso come evento negativo. Tale non è tanto, e solo, la costituzione di un conto corrente presso , atteso che in ipotesi il titolare dello stesso era, anche formalmente, CP_1 Parte_5
: che avrebbe potuto quindi disporre delle somme accreditare (ed eventualmente
[...] ristornarle sui conti di provenienza), quanto il fatto che la provvista cumulata su tale conto sia stata dilapidata, con chiusura del conto a saldo zero. Per il vero, la fattispecie sembra più adeguatamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 31 c. 3 d. lgs. n. 58/1998.
È necessaria una premessa. Come evidenziato in dottrina, alla base della responsabilità oggettiva (rectius: della sua giustificazione da un punto di vista sostanziale), com'è noto, vi è la circostanza che il responsabile è tenuto a rispondere di un certo danno perché, prima ancora del suo verificarsi, appropinquandosi a svolgere una determinata attività si è trovato nella situazione più adeguata per valutare l'opportunità e la modalità per evitare il danno nel modo più conveniente, sicché il verificarsi dello stesso discende da un'opzione per il medesimo assunta pagina 6 di 9 in alternativa alla decisione di non svolgere l'attività da cui il danno poteva nascere;
sopportare il costo del danno significa pagare per la scelta operata, nel senso di costo che doveva mettersi in conto. La responsabilità oggettiva si riconduce in sostanza a una scelta fondamentale, alla base di una determinata attività: nel caso di specie, nello svolgimento di un'attività che pone le persone fisiche che operano per conto di intermediari finanziari (in senso lato) a stretto contatto con il patrimonio di soggetti terzi, persone fisiche e non;
rispetto a questi soggetti terzi, le persone incaricate possono venire a conoscenza delle relative disponibilità economiche, delle modalità di investimento, di come sono tesaurizzate (conti correnti, immobilizzazione materiali e non). Consequenziale in simili ipotesi preventivare la possibilità di un abuso, derivante dal fatto che la persona fisica intermediatrice è più prossima al patrimonio del potenziale danneggiato rispetto ad altri soggetti. L'art. 31 supra citato, del resto, sancisce una responsabilità del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Il richiamo alla responsabilità in sede penale è importante perché evidenzia anzitutto che un nesso di occasionalità necessaria può ricorrere anche nel caso in cui la condotta dell'ausiliario, proprio perché rilevante in sede penale, possa in taluni casi anche definirsi stravagante rispetto al ruolo e alle funzioni ricoperte (con la precisazione che segue); in secondo luogo, poiché l'esito penale o in generale dannoso ex se (ossia che non si riduca a un puro e semplice inadempimento di un obbligo di prestazione) di un'attività di intermediazione, pure rilevante ex lege, non può certo essere assunto come esito normale o statisticamente prevedibile della stessa o come esito con il quale si debbano fare i conti in via fisiologica (altrimenti nel fatto stesso di investire vi sarebbe un'assunzione di colpa ex art. 1227 c. I c.c. da parte del risparmiatore), è evidente che ciò che viene in rilievo ai fini di una responsabilità per fatto dell'ausiliario è la concretizzazione di quello specifico rischio consistente in un danno derivante dalla prossimità tra il consulente e il patrimonio dell'utente.
Ciò premesso, in fatto, si osserva quanto segue. Per solito l'art. 2049 c.c. o 31 d. lgs. cit. viene in rilievo, in ambito assicurativo o finanziario, nella forma di un'attività (pseudo)contrattuale dell'intermediario, il quale per es. induce il risparmiatore a sottoscrivere prodotti assicurativi inesistenti, ovvero a effettuare investimenti in società di comodo e/o al di fuori di qualsiasi logica di diligente e perita esecuzione del mandato (come nel caso in cui l'ente di intermediazione finanziaria abbia interesse a
“piazzare” titoli di dubbia utilità, al fine di non lasciarli in mano al titolare pro tempore e d'accordo con quest'ultimo). La particolarità del caso di specie deriva dal fatto che a venire in rilievo è stata un'attività quasi di natura materiale, anziché negoziale: l'intermediario, verosimilmente dopo avere appreso della capienza dei conti correnti dell' , ordisce una machinatio che prescinde Pt_4 del tutto dal consenso viziato dello stesso (il quale, in sintesi, non ha firmato nessun contratto o atto negoziale), bensì gli sottrae liquidità dai conti in esame, aprendo un conto a suo nome e facendovi confluire denaro, del pari, del primo.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, è pacifico che i fondi sono arrivati su un conto corrente aperto e gestito da
Questo aspetto, chiaramente, fuoriesce dal fatto che possa avere operato come Pt_3 Pt_3 consulente delle società convenute. L'operare su un conto “abusivo” (e dilapidarlo), di per sé solo considerato, non è evento che pare ascrivibile alle convenute. Al più e piuttosto, il problema è come abbia potuto attingere al conto corrente presso le convenute, ossia Pt_3 come abbia alimentato il conto abusivo. E ancora: se il in ragione del suo ruolo, abbia potuto non solo attingere alle liquidità del Pt_3 danneggiato , bensì se ne abbia precluso una qualche forma di reazione, per es. Pt_4 inducendolo a non esaminare i periodici estratti conto. Si tratta, a questo punto, di esaminare in dettaglio come siano pervenuti i fondi sul conto falsamente intestato all' . Per meglio, ulteriormente chiarire: come sono arrivati sul Pt_4 conto presso i soldi depositati sui conti correnti delle tre società convenute? CP_1
Per es. può avere convinto a effettuare degli investimenti il cui corrispettivo Pt_3 Pt_4 doveva essere saldato tramite un bonifico dai conti del medesimo sul conto Pt_4 CP_1
(che all'insaputa di , era intestato al medesimo). In alternativa: può avere
Pt_4 Pt_3 effettuato in autonomia i bonifici dai conti correnti intestati a , facendogli firmare dei
Pt_4 moduli in modo truffaldino (si rammenti che già all'epoca dei fatti era invalido civile e
Pt_4 ipovedente); ancora: può avere disposto i bonifici on line, sfruttando le credenziali di Pt_3 accesso al conto del medesimo , dei quali magari era in possesso ratione fiduciae (ma
Pt_4 potrebbe anche averlglieli sottratti puramente e semplicemente). Ancora: può avere Pt_3 presentato dei moduli di bonifico contraffacendo la firma del medesimo .
Pt_4
Su tutti questi aspetti, la posizione di parte attrice nella fase assertiva del giudizio (citazione, prima memoria) è apparsa carente (e il punto sembra essere stato correttamente evidenziato dalle difese delle parti convenute). Il punto è invece esiziale in quanto, come è noto, la responsabilità per fatto degli ausiliari si basa sul nesso c.d. di occasionalità necessaria che lega l'ausiliario al dominus al quale, in tesi, è imputata la responsabilità. Si tratta di un criterio di giudizio dal carattere elastico, ossia innegabilmente discrezionale (a differenza, per es., di una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.). Ora, proprio correlativamente a tale circostanza, si impone ai fini del relativo inquadramento sub art. 2049 c.c. una precisa descrizione, prima ancora che ricostruzione (probatoria) del fatto: perché solo all'esito della stessa appare possibile comprendere se l'accaduto sia espressione di quel rischio specifico di danno che le fattispecie di responsabilità per fatto degli ausiliari intendono sanzionare. Nulla esclude che l'operato del da un punto di vista fattuale, fosse Pt_3 assimilabile nei fatti a quello di un ordinario terzo extraneus, rispetto al quale appare arduo sancire una responsabilità vicaria di terzi ex art. 2049 c.c. In atto di citazione i soli punti nei quali si affronta il problema dell'alimentazione della provvista del conto si rinvengono a pag. 4 (punto 4); a pag. 7 (dove si afferma da un CP_1 lato quella che sembra essere stata una consegna materiale di somme al e, di seguito, Pt_3 dei bonifici dal conto : circostanze contraddittorie); a pag. 12 (dove si allega una CP_6 generica gestione esclusiva da parte di e, ancora, a pag. 18 (punto iii). Pt_3
In sintesi, viene in rilievo un'impostazione che non consente, fin dalla fase assertiva (che non si presta a essere corretta tramite l'articolazione delle richieste probatorie), di procedere pagina 8 di 9 all'inquadramento sub art. 2049 c.c. richiesto.
Per questi motivi
, la domanda deve essere respinta. Va soggiunto (giusta Cass. S.U. n. 8077/2012) che l'atto di citazione non doveva essere dichiarato nullo per il motivo suddetto, atteso che nello stesso sono contenute altre domande perfettamente determinate, qual è quella sub 1 (ancorché si tratti di domanda inammissibile, per il fatto di essere stata proposta contro un soggetto che non era stato citato come parte). Consegue l'inammissibilità delle domande di parte attrice. Spese pari a € 15.000,00 in favore di ciascuna parte, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE Le domande di e la Controparte_1
CONDANNA Al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4
e di € 15.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. per
[...] Controparte_6 ognuna Milano, 3 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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