Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.201/2024 Sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.ti e difesi per procura in atti dall'Avv. Diomede Pantaleoni Parte_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappr.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
PARTE APPELLATA
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 ha impugnato la sentenza del 9 giugno Parte_1
2022 con cui il Tribunale di Macerata in funzione di giudice del lavoro aveva respinto il ricorso proposto da essa insegnante di religione, inteso ad accertare l'illegittimità della sequenza ininterrotta di contratti a tempo determinato intercorsa con l'Amministrazione convenuta - onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli di quest'ultima, mediante copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto - quindi ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'abusiva reiterazione, parametrato alla perdita del lavoro possibile, mediante applicazione analogica dell'art. 32 L. n. 183/10, nella misura massima di 12 mensilità, pari ad euro 23.562,84, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge e spese di lite. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel ritenere che il c.d. “danno comunitario” da abuso della condizione di precariato, pur riconosciuto nella sua sussistenza dal giudicante, avesse ricevuto
in proposito, ha evidenziato che nessun pregiudizio dedotto in causa potesse ritenersi effettivamente sanato dalla previsione astratta e generale di una procedura concorsuale non ancora indetta;
che, infatti, non la semplice possibilità di partecipare alla selezione, bensì l'effettiva immissione in ruolo avrebbe potuto costituire misura sanzionatoria e riparatrice, idonea a cancellare le conseguenze dell'abuso dei contratti a termine. L'appellante ha, dunque, insistito, alla luce dei principi comunitari, perché, in virtù dell'ininterrotto impiego illegittimo alle dipendenze dell'amministrazione scolastica per più di 36 mesi, le fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno attraverso il rimedio previsto dall'art. 32 della L. 183/2010, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale, o comunque di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Il ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, reiterando Controparte_1
l'argomento secondo cui l'affatto peculiare disciplina dettata dal legislatore per gli insegnanti di religione cattolica imponesse di escludere l'applicabilità anche a costoro del divieto di reiterazione dei contratti a termine, tenuto conto dei perduranti benefici dagli stessi conservati in tema di ricostruzione della carriera, in virtù delle previsioni dell'art.66, settimo comma, del CCNL di
Comparto, che solo per tale categoria di insegnanti aveva lasciato in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dall'art.3, commi sesto e settimo, del D. P.R.
n.399/1988; in ogni caso, ha evidenziato di avere dato l'avvio, a partire da gennaio 2024, alle procedure concorsuali, sia straordinaria che ordinaria, finalizzate all'immissione nei ruoli degli aspiranti muniti di titoli idonei;
che l'originaria ricorrente aveva partecipato alla procedura di assunzione indetta in via straordinaria, mentre non aveva inteso proporre domanda per la partecipazione al concorso indetto in via ordinaria.
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fattispecie all'odierno vaglio trova compiuta soluzione nella pronuncia della Corte di
Cassazione n.18698 del 9 giugno 2022, con la quale, in virtù di argomenti affatto condivisibili, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, è stato affermato che: “….Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla
L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2,
d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».
Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».
In particolare, in seno alla parte motiva della sentenza in esame viene esaustivamente affrontata la questione inerente ai profili peculiari del regime contrattuale vigente per la categoria degli insegnanti di religione, prendendo le mosse dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, con la quale è stato “….escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine....(omissis)…Di conseguenza, la Corte di
Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio
2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato…”.
Muovendo da tale prospettiva, la Suprema Corte giunge ad enucleare l'importante conclusione che il rinnovo automatico del rapporto di lavoro con gli insegnanti di religione non è abusivo in sé, dal momento che l'ordinamento interno prevede una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà, data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Tale previsione, infatti, secondo i giudici di legittimità, consente agli interessati di colmare, con una non irragionevole cadenza triennale, quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
Ne discende che, rispetto alla fattispecie concreta esaminata dalla Suprema Corte nell'occasione, l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro risiedeva nella pacifica circostanza che in quel momento risultasse indetto, a partire dall'entrata in vigore della legge n.186/2003, un solo concorso nell'anno 2004, così che i Giudici di legittimità si erano condivisibilmente espressi nel senso che
“…il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_1
complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati….(omissis)… Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. l'art.
1-bis, co. 3, d.l. 126/2019, quale convertito in L. 159/2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata,
l'interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione….(omissis)…
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva. Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del
2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del 2015), per affermare che «la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n. 165/01, il settore privato
e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso» (così, ancora Cass. 22552/2016 cit.). 10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per un durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di «esigenze provvisorie» (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola
5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie. È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del
, come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo CP_1 determinato legittimati da specifiche “causali” e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.”
I surriferiti, affatto condivisibili, argomenti, condurrebbero alla riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ravvisa nella mera previsione legislativa in sé considerata gli effetti riparatori, laddove a produrre tali effetti può essere solo la concreta attuazione della prescrizione normativa, ossia la positiva condotta dell'Amministrazione convenuta che, in ottemperanza all'obbligo ivi sancito, effettivamente bandisca i concorsi con la prescritta cadenza triennale.
Tuttavia, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, il convenuto ha dedotto e CP_1 documentato non soltanto la circostanza dell'effettivo avvio, a partire da gennaio 2024, di due procedure concorsuali - una straordinaria e una ordinaria - finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di religione aventi titolo in base alle disposizioni di legge, ma anche la circostanza che l'odierna appellante ha utilmente partecipato alla procedura indetta in via straordinaria, mentre non ha inteso partecipare a quella indetta in via ordinaria.
Le surriferite circostanze - sopravvenute alla data della decisione impugnata, dunque affatto deducibili e documentabili in questo grado di giudizio - si pongono come sostanziali presupposti di fatto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, se è vero che il profilo pregiudizievole del contegno inadempiente tenuto dall'Amministrazione convenuta risiede nell'avere ostacolato il funzionamento del sistema preordinato alla periodica immissione nei ruoli del personale assunto a termine, dunque nell'avere favorito la radicalizzazione del fenomeno del precariato scolastico, una volta che, mediante avvio effettivo delle invocate procedure concorsuali, si è avverata la condizione valevole a far cessare il suddetto abuso, dunque è stata adottata l'idonea misura riparatrice del “danno da precarizzazione”,
l'ulteriore aspetto inerente alla tardività di tale adempimento, rispetto alla cadenza triennale fissata dal legislatore, non incide in questa sede sulla misura del risarcimento per esso spettante;
ciò in quanto l'originaria ricorrente - stante la piena equiparazione degli insegnanti di religione precari a coloro che siano stabilmente inseriti nei ruoli, sotto il profilo sia retributivo che delle mansioni esercitate, dunque stante l'assenza di pregiudizio di natura economica o professionale - non ha ancorato al decorso temporale l'intensificarsi di uno stato di menomazione psicofisica ovvero il peggioramento delle condizioni di vita e della qualità delle relazioni umane, né ha minimamente allegato, rispetto alla denunciata fattispecie, l'esistenza di specifici pregiudizi suscettibili di aggravamento per effetto del mero decorso temporale, ulteriori a quello dell'abusiva utilizzazione di essa docente in forme precarie e con modalità discontinue;
profilo ormai definitivamente venuto meno in virtù dell'indizione, sia pure tardiva, dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato cui si è fatto cenno innanzi.
Tantomeno rileva, ai fini della declaratoria di cessata materia del contendere, il concreto esito delle selezioni bandite, in quanto l'Amministrazione Scolastica è tenuta unicamente a garantire la periodica indizione delle procedure concorsuali in argomento, così da non sacrificare le chances di stabilizzazione in capo agli aspiranti, ma non può certo farsi carico dei profili di eventuale inidoneità soggettiva di costoro al vittorioso esperimento delle prove ed all'effettiva conquista, in seno alla graduatoria, di una posizione utile alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Può, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese dell'intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in relazione al contegno processuale tenuto dall'appellante, che si è trincerata dietro pretestuose eccezioni di inammissibilità rispetto a produzioni documentali attestanti pacifiche circostanze sopravvenute alla decisione impugnata, delle quali essa stessa avrebbe dovuto rendere edotto il
Collegio, in onore al principio della leale collaborazione processuale sancito dall'art. 88 cpc
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Ancona, 14 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente