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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta ex art. 127ter cpc sostitutiva dell'udienza del 30.9.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 9732/2024
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. Avv. Severino Nappi che la Parte_1 rappresenta e difende giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso come in atti dal CP_1
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo
RESISTENTE
E in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso come in atti CP_2 dall'Avvocatura dell'Istituto
LITSCONSORTE
OGGETTO: quantificazione sentenza
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, deduceva che con sentenza nr. 521 del 2024 della Corte di Appello di Napoli, veniva accertato il proprio diritto al pagamento del differenziale retributivo tra quanto percepito per effetto dei rapporti contrattuali Cont intercorsi con l' esistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni.
Segnatamente, deduceva che in accoglimento dell'appello presentato avverso la sentenza n. 4901/2022 emessa dall'intestato Tribunale, veniva accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l' nei periodi dedotti in ricorso e lo svolgimento di CP_1 mansioni riconducibili a quelle di dirigente sanitario-biologo.
Tanto premesso, agiva nel presente giudizio per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore di € 393.353,28 pari alle differenze retributive maturate per i suddetti periodi e di € 26.939,92 per TFS, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Chiedeva, altresì, di condannare l' , alla regolarizzazione contributiva del rapporto di CP_1 lavoro.
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva, in particolare, la genericità della domanda in relazione alle pretese differenze retributive, non essendo state allegate le singole voci retributive incluse nel calcolo e le norme contrattuali in virtù delle quali le spetterebbero le somme rivendicate, né specificate le modalità di calcolo. Produceva propri conteggi, da cui risultava un credito in favore della lavoratrice ricorrente pari a €
259.693,51. CP_
L' si costituiva e chiedeva, in caso di accertamento della fondatezza delle domande di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale.
Acquisiti agli atti i nuovi conteggi prodotti, lette le note depositate dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il diritto della ricorrente, nei periodi compresi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio
2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 1° dicembre 2019, a vedersi riconosciuto il pagamento del differenziale retributivo tra quanto percepito per effetto dei rapporti contrattuali Cont intercorsi con l' esistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni scaturisce dalla sentenza di appello in atti innanzi ricordata, il cui dispositivo recita: “accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che tra le rispettive parti si sono susseguiti rapporti di lavoro subordinato a termine ove le appellanti hanno disimpegnato mansioni di dirigente biologo con anzianità inferiore ai cinque anni (art. 27, lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria), nei tempi e con le concrete modalità di cui in motivazione;
dichiara altresì il conseguente diritto delle appellanti alle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con detrazione dei compensi già ricevuti” (cfr. sentenza in atti).
Ciò premesso, non può trovare accoglimento l'eccezione relativa alle carenze assertive in ordine alla ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente, sollevata (peraltro tardivamente) in sede di note autorizzate.
Ed invero, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, già indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e soprattutto in quello di appello culminato nella sentenza di condanna generica n. 521/2024, deve considerarsi pacifico tra le parti, in ossequio alle statuizioni della predetta sentenza (“Ed allora deve ritenersi del tutto assodato che le modalità di espletamento della prestazione delle lavoratrici fosse quella descritta in ricorso, non contestata e confermata dai testi” cfr. sentenza in atti) .
Ne deriva, pertanto, che alcun approfondimento istruttorio necessitava di essere svolto in quella sede, né tanto meno nel presente giudizio, avente ad oggetto unicamente la quantificazione di crediti già accertati nell'an sia per ciò che concerne l'arco temporale di svolgimento del rapporto, sia per quanto riguarda gli orari di lavoro osservati da parte istante.
Del resto, i conteggi depositati da parte ricorrente sono stati redatti sulla base di un orario di lavoro di 38 ore settimanali, come previsto dal CCNL dirigenza medica.
Tanto premesso, nel presente giudizio parte ricorrente ha predisposto i conteggi sulla base di un calcolo mensile in applicazione della struttura retributiva stabilita dal “Titolo V”, rubricato
“TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI”, per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni ai sensi dell'art. 27, lettera d), del CCNL dirigenza medica e veterinaria.
Segnatamente, parte ricorrente ha chiarito che le voci utilizzate sono quelle espressamente previste dall'art. 83 del CCNL, rubricato “struttura della retribuzione”: “
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: a) trattamento fondamentale: - stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità integrativa speciale); …- indennità di specificità medico-veterinaria; - retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;
… - indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante. b) trattamento accessorio:…- retribuzione di risultato..”
Sulla scorta di tali parametri ed in ossequio al dispositivo di cui alla sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 521/2024, parte ricorrente procedeva alla quantificazione delle differenze retributive maturate in suo favore nei periodi compresi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 1° dicembre 2019, che venivano indicate in € 393.353,28 oltre € 26.939,92 per TFS.
Non può tenersi conto, invece, dei diversi conteggi depositati da parte resistente, che quantificano le spettanze maturate in capo alla in € 259.693,51, elaborati esclusivamente sulla base dello Pt_1
“Stipendio base mensile” del dirigente, ed espungendo tutte le altre voci previste dal menzionato CCNL.
Ed invero, i conteggi di lavoro includono tutte le componenti retributive, e non soltanto la paga base, atteso che il loro scopo è quantificare l'intera somma dovuta al lavoratore, tenendo conto di tutti gli elementi che formano la retribuzione lorda.
Ne consegue che, in ragione dell'accertamento compiuto dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 521/2024, ed in assenza di indicazioni di segno contrario da parte della sentenza stessa, la sussunzione dell'attività prestata dalla ricorrente alla qualifica di dirigente medico-biologo deve essere globalmente intesa.
In conclusione, adeguandosi ai conteggi depositati da parte ricorrente, che appaiono redatti con Cont corretti criteri contabili, va disposta la condanna dell' resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 393.353,28 a titolo di differenze retributive oltre € 26.939,92 per TFS, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i Cont periodi indicati in ricorso, va disposta la condanna dell' convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) condanna l' al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
393.353,28 per differenze retributive e di € 26.939,92 per TFS, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
2) condanna l' alla regolarizzazione della posizione contributiva di CP_1 Parte_1 con riferimento ai periodi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 1° dicembre 2019;
3) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida nella misura di € 7.647, oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_ 4) condanna l' al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di € 3.689, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Aversa, 1.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta ex art. 127ter cpc sostitutiva dell'udienza del 30.9.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 9732/2024
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. Avv. Severino Nappi che la Parte_1 rappresenta e difende giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso come in atti dal CP_1
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo
RESISTENTE
E in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso come in atti CP_2 dall'Avvocatura dell'Istituto
LITSCONSORTE
OGGETTO: quantificazione sentenza
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, deduceva che con sentenza nr. 521 del 2024 della Corte di Appello di Napoli, veniva accertato il proprio diritto al pagamento del differenziale retributivo tra quanto percepito per effetto dei rapporti contrattuali Cont intercorsi con l' esistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni.
Segnatamente, deduceva che in accoglimento dell'appello presentato avverso la sentenza n. 4901/2022 emessa dall'intestato Tribunale, veniva accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l' nei periodi dedotti in ricorso e lo svolgimento di CP_1 mansioni riconducibili a quelle di dirigente sanitario-biologo.
Tanto premesso, agiva nel presente giudizio per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore di € 393.353,28 pari alle differenze retributive maturate per i suddetti periodi e di € 26.939,92 per TFS, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Chiedeva, altresì, di condannare l' , alla regolarizzazione contributiva del rapporto di CP_1 lavoro.
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva, in particolare, la genericità della domanda in relazione alle pretese differenze retributive, non essendo state allegate le singole voci retributive incluse nel calcolo e le norme contrattuali in virtù delle quali le spetterebbero le somme rivendicate, né specificate le modalità di calcolo. Produceva propri conteggi, da cui risultava un credito in favore della lavoratrice ricorrente pari a €
259.693,51. CP_
L' si costituiva e chiedeva, in caso di accertamento della fondatezza delle domande di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale.
Acquisiti agli atti i nuovi conteggi prodotti, lette le note depositate dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il diritto della ricorrente, nei periodi compresi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio
2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 1° dicembre 2019, a vedersi riconosciuto il pagamento del differenziale retributivo tra quanto percepito per effetto dei rapporti contrattuali Cont intercorsi con l' esistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni scaturisce dalla sentenza di appello in atti innanzi ricordata, il cui dispositivo recita: “accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che tra le rispettive parti si sono susseguiti rapporti di lavoro subordinato a termine ove le appellanti hanno disimpegnato mansioni di dirigente biologo con anzianità inferiore ai cinque anni (art. 27, lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria), nei tempi e con le concrete modalità di cui in motivazione;
dichiara altresì il conseguente diritto delle appellanti alle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con detrazione dei compensi già ricevuti” (cfr. sentenza in atti).
Ciò premesso, non può trovare accoglimento l'eccezione relativa alle carenze assertive in ordine alla ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente, sollevata (peraltro tardivamente) in sede di note autorizzate.
Ed invero, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, già indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e soprattutto in quello di appello culminato nella sentenza di condanna generica n. 521/2024, deve considerarsi pacifico tra le parti, in ossequio alle statuizioni della predetta sentenza (“Ed allora deve ritenersi del tutto assodato che le modalità di espletamento della prestazione delle lavoratrici fosse quella descritta in ricorso, non contestata e confermata dai testi” cfr. sentenza in atti) .
Ne deriva, pertanto, che alcun approfondimento istruttorio necessitava di essere svolto in quella sede, né tanto meno nel presente giudizio, avente ad oggetto unicamente la quantificazione di crediti già accertati nell'an sia per ciò che concerne l'arco temporale di svolgimento del rapporto, sia per quanto riguarda gli orari di lavoro osservati da parte istante.
Del resto, i conteggi depositati da parte ricorrente sono stati redatti sulla base di un orario di lavoro di 38 ore settimanali, come previsto dal CCNL dirigenza medica.
Tanto premesso, nel presente giudizio parte ricorrente ha predisposto i conteggi sulla base di un calcolo mensile in applicazione della struttura retributiva stabilita dal “Titolo V”, rubricato
“TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI”, per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni ai sensi dell'art. 27, lettera d), del CCNL dirigenza medica e veterinaria.
Segnatamente, parte ricorrente ha chiarito che le voci utilizzate sono quelle espressamente previste dall'art. 83 del CCNL, rubricato “struttura della retribuzione”: “
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: a) trattamento fondamentale: - stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità integrativa speciale); …- indennità di specificità medico-veterinaria; - retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;
… - indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante. b) trattamento accessorio:…- retribuzione di risultato..”
Sulla scorta di tali parametri ed in ossequio al dispositivo di cui alla sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 521/2024, parte ricorrente procedeva alla quantificazione delle differenze retributive maturate in suo favore nei periodi compresi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 1° dicembre 2019, che venivano indicate in € 393.353,28 oltre € 26.939,92 per TFS.
Non può tenersi conto, invece, dei diversi conteggi depositati da parte resistente, che quantificano le spettanze maturate in capo alla in € 259.693,51, elaborati esclusivamente sulla base dello Pt_1
“Stipendio base mensile” del dirigente, ed espungendo tutte le altre voci previste dal menzionato CCNL.
Ed invero, i conteggi di lavoro includono tutte le componenti retributive, e non soltanto la paga base, atteso che il loro scopo è quantificare l'intera somma dovuta al lavoratore, tenendo conto di tutti gli elementi che formano la retribuzione lorda.
Ne consegue che, in ragione dell'accertamento compiuto dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 521/2024, ed in assenza di indicazioni di segno contrario da parte della sentenza stessa, la sussunzione dell'attività prestata dalla ricorrente alla qualifica di dirigente medico-biologo deve essere globalmente intesa.
In conclusione, adeguandosi ai conteggi depositati da parte ricorrente, che appaiono redatti con Cont corretti criteri contabili, va disposta la condanna dell' resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 393.353,28 a titolo di differenze retributive oltre € 26.939,92 per TFS, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i Cont periodi indicati in ricorso, va disposta la condanna dell' convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) condanna l' al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
393.353,28 per differenze retributive e di € 26.939,92 per TFS, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
2) condanna l' alla regolarizzazione della posizione contributiva di CP_1 Parte_1 con riferimento ai periodi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 1° dicembre 2019;
3) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida nella misura di € 7.647, oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_ 4) condanna l' al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di € 3.689, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Aversa, 1.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)