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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/01/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
2021 4737
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di MO
Sezione Prima civile
Il Tribunale di MO, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile Ruolo Gen,. n. 4737 / 2021 Ruolo Generale tra:
con sede in Afragola (NA), c.a.p. 80021, alla Strada Statale Controparte_1
Sannitica KM. 9 SNC - P. IVA - in persona del suo Amm.re Unico p.t. sig. P.IVA_1 [...]
– C.F. te IN Napoli (NA), c.a.p. 80143, alla via Giovan CP_2 C.F._1
n. 4, rappresentata e difesa, dall' avvocato Monica Mandico, (codice fiscale: , C.F._2 indirizzo pec: , , presso il cui st Email_1
Napoli alla Via dell'Epomeo n.81; dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: e/o al Email_1 faxn.081/7281404;
- parte opponente -
CONTRO
::
, Partita Iva e Codice Fiscale , consede legale in 20871 Controparte_3 P.IVA_2 Vimercate (MB), Via Torri Bianche n.9, in persona del procuratore speciale Dott. , CP_4 rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Cucci del Foro di MO (Codice Fiscale C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MO, Via Manfredo Camperio n.8 (pec:
[...]
- telefax 039.2328825). Email_2
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Parte opponente ( come da atto introduttivo, richiamato in coparsa conclusionale, non essendo stato depositato foglio di P.C.)
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito [ così nelle conclusioni , n.d.e.], per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, così provvedere, previa ogni statuizione e declaratoria del caso: 1) In via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito con il procedimento monitorio, per essere competente il Tribunale di Napoli Nord ed in subordine il Tribunale di Milano, in quanto foro della sede legale della società opponente nonché della residenza della titolare della omonima ditta, per tutte le motivazioni suesposte.
1 2) In via preliminare e principale revocare il D.I., per i motivi esposti, per insussistenza della prova documentale;
3) In via preliminare, dichiarare improcedibile il monitorio, per i motivi esposti e anche per la carenza di legittimazione attiva e la nullità della procura di parte ingiungente e la non esigibilità del credito, per tutte le motivazioni indicate ai paragrafi del presente atto, stante anche l'insussistenza della prova della titolarità del credito, in subordine sospendere il procedimento ed avviare la procedura obbligatoria della mediazione;
4) Per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1748/2021 del 29/04/2021 RG n. 2643/2021, emesso dal Tribunale di MO, in persona del Giudice Dott.ssa Claudia Bonomi.
5) Accertare e dichiarare non dovuto il pagamento della fattura n. V-181694 del 19.10.2018 per l'inadempimento della nonché per tutte le motivazioni Controparte_3 anzidette.
6) Revocare il provvedimento monitorio anche in virtù della palese insufficienza probatoria della proposta istanza, fondata su mere cartule non qualificabili come documenti probanti;
7) Nel merito ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
8) Con vittoria di spese e competenze professionali, ai sensi del D.M. 55/2014, oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
Parte convenuta/opposta ( foglio di PC in data 25.6.2023)
NEL MERITO Respingersi integralmente le avverse domande per le ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di cui alle note congiunte per la trattazione scritta dell'udienza del 04.11.2021 e per quante altre ritenute di giustizia e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di merito formulate in via principale, in ogni caso, per le ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di cui alle note congiunte per la trattazione scritta dell'udienza del 04.11.2021 e per quante altre ritenute, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di CP_1 [...] la somma di Euro 40.000,00=, ovvero somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, Controparte_5 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO Condannare ex art. 96 cpc parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta di una pena pecuniaria da stabilirsi equitativamente. Con integrale vittoria di spese e competenze del giudizio, e con espressa previsione di aumento dei parametri vigenti in virtù delle condotte meramente ostative avversarie e della manifesta fondatezza della tesi qui propugnata.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta nel rispetto dei principi di sinteticità degli atti ex artt. 132, comma 2, n. 4 cpc e art. 118 disp.att.cpc.
con sede in Afragola (NA) propone opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo N..1748/2021 – emesso nel procedimento R..G..N.. 2643/2020 con il quale è stato intimato il pagamento dell'importo di euro 40.000,00 oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 1.300,00 per compenso professionale, in Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
2 come per legge ed oltre alle successive occorrende, chiedendo l'accoglimento delle domande come sopra specificate.
Si è costituita l'opposta con sede legale in Vimercate Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda nei termini parimenti sopra riportati.
Con provvedimento in data 19 marzo 2022 il giudice precedente assegnatario del procedimento ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa documentale, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni alla data del 1^ giugno 2023, concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Il decreto ingiuntivo qui opposto era stato richiesto sulla scorta dei seguenti elementi:
“ è creditrice di a seguito della Controparte_3 Controparte_1 fornitura di prodotti e servizi analiticamente indicati nella fattura n. V-181694 del
19.10.2018 emessa (doc.2), regolarmente eseguiti e consegnati (doc.3) in forza di contratto debitamente sottoscritto dalla debitrice (doc.4); Al netto degli acconti nelle more incassati, la società ricorrente è tuttora creditrice della residua somma di Euro 40.000,00= (Iva compresa), oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
Al ricorso erano allegati: 1) Visura 2) fattura n. V-181694 Org_1 Controparte_3 del 19.10.2018 ; 3) Verbale 25.10.2018 accettazione sistema installato;
4) Ordine contrattuale sottoscritto;
5) Pec 23.11.2020 da Avv. Luca Cucci a Controparte_1
6) Visura CCIAA 2. Controparte_1
Nell'atto di opposizione parte attrice, oltre alle eccezioni preliminari e di rito sintetizzate nelle conclusioni sopra riportate, ha contestato il debito e disconosciuto la documentazione prodotta, chiedendone la produzione ex art. 210 cpc.
Letti gli scritti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta, si deve confermare quanto già deciso dal precedente giudice riguardo alla natura documentale della causa, senza necessità di ulteriori acquisizioni.
Con riguardo alle eccezioni preliminari formulate da parte opponente si deve osservare che i poteri del procuratore speciale a conferire mandato alle liti sono indicati CP_4 nel certificato della camera di commercio, pag.8 par.
6-9 e 14 , già prodotto con il fascicolo monitorio ( all. 1) e corrispondono a quelli rilasciati con procura speciale a rogito Notaio
punti 6-9 e 14, prodotta da parte convenuta. Per_1
Con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale, va rilevato che il contratto richiamato da parte opponente – allegato 8 fascicolo convenuta - per sostenere l'eccezione
3 di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano non reca la doppia sottoscrizione, con la conseguenza della sua inefficacia.
“ La specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose (nella specie clausola compromissoria) deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario peraltro, che la sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo una indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore.
Pertanto, l'esigenza di specifica approvazione delle predette clausole non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al contratto predisposto dall'altro contraente, anche se immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di dette clausole.
( cass.civ.Sez. 3, Sentenza n. 12455 del 09/12/1997 (Rv. 510804 - 01)
Ne consegue che la competenza territoriale del Tribunale di MO ( circondario al cui interno si trova il Comune di Vimercate, sede della convenuta ) è correttamente radicata sulla scorta della disciplina dell'articolo 20 cpc ( luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione di pagamento, domicilio del creditore) , così superandosi anche il richiamo all'articolo 19 cpc operato dall'opponente.
Con riguardo alla contestazione riguardanti i documenti prodotti, si rileva in primo luogo che la loro corrispondenza all'originale è stata attestata dal difensore ex art. 16 decies D.L.
179/2012 vigente ratione temporis ( documento denominato ATTC allegato alla comparsa di costituzione, di data 27.10.2021) .
In secondo luogo “ L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. ( Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32169 del 02/11/2022 (Rv. 666161 - 01).
Nel caso in esame il contratto recante la sottoscrizione dell'opponente , che la stessa opponente utilizza per far valere la – non ritenuta – incompetenza territoriale e che quindi l'opponente non disconosce, vale a provare l'esistenza del rapporto contrattuale.
Il documento bancario prodotto sub 13 da parte convenuta, c.d. “ bonifico parlante”, del
19.4.2019 proveniente da un terzo ( ) fornisce la riprova dell'avvenuta Org_2 istallazione del sistema di etichette elettroniche oggetto del contratto e della fattura azionata in monitorio, risalente ad un anno addietro, poiché in difetto di consegna non si comprende come possa essere stato attuato un intervento di riparazione. Al riguardo parte
4 opponente non ha fornito alcuna prova dell'inesistenza dell'addebito bancario sul proprio conto corrente, prova che spettava a lei fornire, essendo la titolare del conto ordinante il bonifico ed avendo a disposizione direttamente la prova documentale contraria.
Va ancora considerato che a fronte di una fattura per euro 67.718,03 è stato chiesto il pagamento dell'importo di euro 40.000,00, dandosi atto del versamento di acconti (“Al netto degli acconti nelle more incassati, la società ricorrente è tuttora creditrice della residua somma di Euro
40.000,00= (Iva compresa), oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo “, ricorso per d.i., pag. 1 par. 3) , circostanza che non è stata contestata da parte opponente, né che ha formato oggetto di richiesta di restituzione di indebito ,
a prova che la fattura corrisponde a prestazioni realmente effettuate in adempimento di obblighi contrattuali.
La parte convenuta in opposizione ( parte attrice sostanziale) ha quindi fornito prova del proprio credito azionato in monitorio, attraverso la documentazione versata sia nel fascicolo monitorio, sia nel fascicolo di opposizione.
Il suo credito va pertanto riconosciuto .
A completamento delle motivazioni si osserva che nessuna prova documentale o di altro genere è stata fornita da parte opponente , né peraltro la causa è soggetta alla mediazione obbligatoria invocata da parte opponente, non rientrando il credito per cessione di beni o prestazione di servizi nella previsione dell'articolo 5, comma 1 D.Lgs 28/2010
( 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo) ed escluso il procedimento di ingiunzione .
La domanda di parte convenuta/ opposta va quindi accolta.
Con riguardo alla richiesta di condanna ex art. 96 cpc si deve ricordare che
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento
5 processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
(Cass., Sez. L - , sent. n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 02), nello stesso senso
Sez. 6 - 2, Ord. n. 20018 del 24/09/2020 (Rv. 659226 - 01).
Ricorrono, nel caso in esame gli elementi costitutivi della fattispecie richiamata.
I poteri di per il conferimento del mandato difensivo erano già indicati ed CP_4 agevolmente desumibili dal certificato della Camera di Commercio prodotto nella fase monitoria ( doc.1) .
Palese l'insussitenza dell'obbligo di mediazione, sia con riguardo alla materia oggetto delle lite, sia con riguardo alla fase processuale monitoria.
L'esistenza del contratto è provata dallo stesso richiamo operato da parte attrice alla clausola di competenza territoriale di cui si è detto, e quindi non è disconosciuta.
Nessuna prova contraria l'opponente ha fornito per dimostrare l'inesistenza dell'ordine di bonifico ( c.d. “ parlante”) prodotto da parte convenuta.
Il pagamento parziale della fattura, riconosciuto già nella fase monitoria dalla ricorrente, non è stato contestato e costituisce quindi riprova dell' entità del debito e della sua fondatezza, ragioni che già esistevano al momento della fase monitoria.
Peraltro nessuna prova contraria è stata fornita da parte opponente, né vi sono state contestazioni sull'adempimento delle obbligazioni e sulle somme portate in fattura da parte di prima della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo e quindi CP_3 nell'arco di poco meno di tre anni .
Alla condanna per la soccombenza si accompagna quindi la condanna ex art. 96 comma 3 cpc, nella misura indicata in dispositivo.
Gli importi dovuto a titolo di compensi a carico della parte soccombente vanno determinati in base allo scaglione di riferimento ( da 26.000,00 a 52.000,00 euro) e secondo valori medi, aumentati di un terzo stante la manifesta fondatezza delle ragioni della convenuta in opposizione ( art. 4 comma 8 DM 55/2014).
6 Considerato l'aumento ora indicato l'importo da corrispondere ai sensi dell'articolo 96 comma 3 cpc va limitato ad euro 2.000,00., tenuto conto dei limitati tempi processuali di svolgimento della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 attrice/opponente e , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, convenuta in opposizione ,preso atto della già disposta autorizzazione alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, accertato il regolare adempimento delle obbligazioni da parte della convenuta in opposizione e l'esistenza del credito vantato
, rigetta l'opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto n.
1748/2021 del 29/04/2021 RG n. 2643/2021, emesso dal Tribunale di MO, e per l'effetto condanna parte opponente al pagamento delle somme indicate nel predetto decreto ingiuntivo, nonché degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta in opposizione, che liquida in euro 10.129,28 ,oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA ex lege.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di controparte dell'importo di euro 2.000,00 ex art. 96, comma 3 cpc.
Sentenza esecutiva ex lege.
MO, 23 gennaio 2024.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di MO
Sezione Prima civile
Il Tribunale di MO, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile Ruolo Gen,. n. 4737 / 2021 Ruolo Generale tra:
con sede in Afragola (NA), c.a.p. 80021, alla Strada Statale Controparte_1
Sannitica KM. 9 SNC - P. IVA - in persona del suo Amm.re Unico p.t. sig. P.IVA_1 [...]
– C.F. te IN Napoli (NA), c.a.p. 80143, alla via Giovan CP_2 C.F._1
n. 4, rappresentata e difesa, dall' avvocato Monica Mandico, (codice fiscale: , C.F._2 indirizzo pec: , , presso il cui st Email_1
Napoli alla Via dell'Epomeo n.81; dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: e/o al Email_1 faxn.081/7281404;
- parte opponente -
CONTRO
::
, Partita Iva e Codice Fiscale , consede legale in 20871 Controparte_3 P.IVA_2 Vimercate (MB), Via Torri Bianche n.9, in persona del procuratore speciale Dott. , CP_4 rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Cucci del Foro di MO (Codice Fiscale C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MO, Via Manfredo Camperio n.8 (pec:
[...]
- telefax 039.2328825). Email_2
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Parte opponente ( come da atto introduttivo, richiamato in coparsa conclusionale, non essendo stato depositato foglio di P.C.)
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito [ così nelle conclusioni , n.d.e.], per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, così provvedere, previa ogni statuizione e declaratoria del caso: 1) In via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito con il procedimento monitorio, per essere competente il Tribunale di Napoli Nord ed in subordine il Tribunale di Milano, in quanto foro della sede legale della società opponente nonché della residenza della titolare della omonima ditta, per tutte le motivazioni suesposte.
1 2) In via preliminare e principale revocare il D.I., per i motivi esposti, per insussistenza della prova documentale;
3) In via preliminare, dichiarare improcedibile il monitorio, per i motivi esposti e anche per la carenza di legittimazione attiva e la nullità della procura di parte ingiungente e la non esigibilità del credito, per tutte le motivazioni indicate ai paragrafi del presente atto, stante anche l'insussistenza della prova della titolarità del credito, in subordine sospendere il procedimento ed avviare la procedura obbligatoria della mediazione;
4) Per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1748/2021 del 29/04/2021 RG n. 2643/2021, emesso dal Tribunale di MO, in persona del Giudice Dott.ssa Claudia Bonomi.
5) Accertare e dichiarare non dovuto il pagamento della fattura n. V-181694 del 19.10.2018 per l'inadempimento della nonché per tutte le motivazioni Controparte_3 anzidette.
6) Revocare il provvedimento monitorio anche in virtù della palese insufficienza probatoria della proposta istanza, fondata su mere cartule non qualificabili come documenti probanti;
7) Nel merito ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
8) Con vittoria di spese e competenze professionali, ai sensi del D.M. 55/2014, oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
Parte convenuta/opposta ( foglio di PC in data 25.6.2023)
NEL MERITO Respingersi integralmente le avverse domande per le ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di cui alle note congiunte per la trattazione scritta dell'udienza del 04.11.2021 e per quante altre ritenute di giustizia e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di merito formulate in via principale, in ogni caso, per le ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di cui alle note congiunte per la trattazione scritta dell'udienza del 04.11.2021 e per quante altre ritenute, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di CP_1 [...] la somma di Euro 40.000,00=, ovvero somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, Controparte_5 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO Condannare ex art. 96 cpc parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta di una pena pecuniaria da stabilirsi equitativamente. Con integrale vittoria di spese e competenze del giudizio, e con espressa previsione di aumento dei parametri vigenti in virtù delle condotte meramente ostative avversarie e della manifesta fondatezza della tesi qui propugnata.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta nel rispetto dei principi di sinteticità degli atti ex artt. 132, comma 2, n. 4 cpc e art. 118 disp.att.cpc.
con sede in Afragola (NA) propone opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo N..1748/2021 – emesso nel procedimento R..G..N.. 2643/2020 con il quale è stato intimato il pagamento dell'importo di euro 40.000,00 oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 1.300,00 per compenso professionale, in Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
2 come per legge ed oltre alle successive occorrende, chiedendo l'accoglimento delle domande come sopra specificate.
Si è costituita l'opposta con sede legale in Vimercate Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda nei termini parimenti sopra riportati.
Con provvedimento in data 19 marzo 2022 il giudice precedente assegnatario del procedimento ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa documentale, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni alla data del 1^ giugno 2023, concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Il decreto ingiuntivo qui opposto era stato richiesto sulla scorta dei seguenti elementi:
“ è creditrice di a seguito della Controparte_3 Controparte_1 fornitura di prodotti e servizi analiticamente indicati nella fattura n. V-181694 del
19.10.2018 emessa (doc.2), regolarmente eseguiti e consegnati (doc.3) in forza di contratto debitamente sottoscritto dalla debitrice (doc.4); Al netto degli acconti nelle more incassati, la società ricorrente è tuttora creditrice della residua somma di Euro 40.000,00= (Iva compresa), oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
Al ricorso erano allegati: 1) Visura 2) fattura n. V-181694 Org_1 Controparte_3 del 19.10.2018 ; 3) Verbale 25.10.2018 accettazione sistema installato;
4) Ordine contrattuale sottoscritto;
5) Pec 23.11.2020 da Avv. Luca Cucci a Controparte_1
6) Visura CCIAA 2. Controparte_1
Nell'atto di opposizione parte attrice, oltre alle eccezioni preliminari e di rito sintetizzate nelle conclusioni sopra riportate, ha contestato il debito e disconosciuto la documentazione prodotta, chiedendone la produzione ex art. 210 cpc.
Letti gli scritti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta, si deve confermare quanto già deciso dal precedente giudice riguardo alla natura documentale della causa, senza necessità di ulteriori acquisizioni.
Con riguardo alle eccezioni preliminari formulate da parte opponente si deve osservare che i poteri del procuratore speciale a conferire mandato alle liti sono indicati CP_4 nel certificato della camera di commercio, pag.8 par.
6-9 e 14 , già prodotto con il fascicolo monitorio ( all. 1) e corrispondono a quelli rilasciati con procura speciale a rogito Notaio
punti 6-9 e 14, prodotta da parte convenuta. Per_1
Con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale, va rilevato che il contratto richiamato da parte opponente – allegato 8 fascicolo convenuta - per sostenere l'eccezione
3 di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano non reca la doppia sottoscrizione, con la conseguenza della sua inefficacia.
“ La specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose (nella specie clausola compromissoria) deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario peraltro, che la sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo una indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore.
Pertanto, l'esigenza di specifica approvazione delle predette clausole non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al contratto predisposto dall'altro contraente, anche se immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di dette clausole.
( cass.civ.Sez. 3, Sentenza n. 12455 del 09/12/1997 (Rv. 510804 - 01)
Ne consegue che la competenza territoriale del Tribunale di MO ( circondario al cui interno si trova il Comune di Vimercate, sede della convenuta ) è correttamente radicata sulla scorta della disciplina dell'articolo 20 cpc ( luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione di pagamento, domicilio del creditore) , così superandosi anche il richiamo all'articolo 19 cpc operato dall'opponente.
Con riguardo alla contestazione riguardanti i documenti prodotti, si rileva in primo luogo che la loro corrispondenza all'originale è stata attestata dal difensore ex art. 16 decies D.L.
179/2012 vigente ratione temporis ( documento denominato ATTC allegato alla comparsa di costituzione, di data 27.10.2021) .
In secondo luogo “ L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. ( Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32169 del 02/11/2022 (Rv. 666161 - 01).
Nel caso in esame il contratto recante la sottoscrizione dell'opponente , che la stessa opponente utilizza per far valere la – non ritenuta – incompetenza territoriale e che quindi l'opponente non disconosce, vale a provare l'esistenza del rapporto contrattuale.
Il documento bancario prodotto sub 13 da parte convenuta, c.d. “ bonifico parlante”, del
19.4.2019 proveniente da un terzo ( ) fornisce la riprova dell'avvenuta Org_2 istallazione del sistema di etichette elettroniche oggetto del contratto e della fattura azionata in monitorio, risalente ad un anno addietro, poiché in difetto di consegna non si comprende come possa essere stato attuato un intervento di riparazione. Al riguardo parte
4 opponente non ha fornito alcuna prova dell'inesistenza dell'addebito bancario sul proprio conto corrente, prova che spettava a lei fornire, essendo la titolare del conto ordinante il bonifico ed avendo a disposizione direttamente la prova documentale contraria.
Va ancora considerato che a fronte di una fattura per euro 67.718,03 è stato chiesto il pagamento dell'importo di euro 40.000,00, dandosi atto del versamento di acconti (“Al netto degli acconti nelle more incassati, la società ricorrente è tuttora creditrice della residua somma di Euro
40.000,00= (Iva compresa), oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo “, ricorso per d.i., pag. 1 par. 3) , circostanza che non è stata contestata da parte opponente, né che ha formato oggetto di richiesta di restituzione di indebito ,
a prova che la fattura corrisponde a prestazioni realmente effettuate in adempimento di obblighi contrattuali.
La parte convenuta in opposizione ( parte attrice sostanziale) ha quindi fornito prova del proprio credito azionato in monitorio, attraverso la documentazione versata sia nel fascicolo monitorio, sia nel fascicolo di opposizione.
Il suo credito va pertanto riconosciuto .
A completamento delle motivazioni si osserva che nessuna prova documentale o di altro genere è stata fornita da parte opponente , né peraltro la causa è soggetta alla mediazione obbligatoria invocata da parte opponente, non rientrando il credito per cessione di beni o prestazione di servizi nella previsione dell'articolo 5, comma 1 D.Lgs 28/2010
( 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo) ed escluso il procedimento di ingiunzione .
La domanda di parte convenuta/ opposta va quindi accolta.
Con riguardo alla richiesta di condanna ex art. 96 cpc si deve ricordare che
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento
5 processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
(Cass., Sez. L - , sent. n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 02), nello stesso senso
Sez. 6 - 2, Ord. n. 20018 del 24/09/2020 (Rv. 659226 - 01).
Ricorrono, nel caso in esame gli elementi costitutivi della fattispecie richiamata.
I poteri di per il conferimento del mandato difensivo erano già indicati ed CP_4 agevolmente desumibili dal certificato della Camera di Commercio prodotto nella fase monitoria ( doc.1) .
Palese l'insussitenza dell'obbligo di mediazione, sia con riguardo alla materia oggetto delle lite, sia con riguardo alla fase processuale monitoria.
L'esistenza del contratto è provata dallo stesso richiamo operato da parte attrice alla clausola di competenza territoriale di cui si è detto, e quindi non è disconosciuta.
Nessuna prova contraria l'opponente ha fornito per dimostrare l'inesistenza dell'ordine di bonifico ( c.d. “ parlante”) prodotto da parte convenuta.
Il pagamento parziale della fattura, riconosciuto già nella fase monitoria dalla ricorrente, non è stato contestato e costituisce quindi riprova dell' entità del debito e della sua fondatezza, ragioni che già esistevano al momento della fase monitoria.
Peraltro nessuna prova contraria è stata fornita da parte opponente, né vi sono state contestazioni sull'adempimento delle obbligazioni e sulle somme portate in fattura da parte di prima della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo e quindi CP_3 nell'arco di poco meno di tre anni .
Alla condanna per la soccombenza si accompagna quindi la condanna ex art. 96 comma 3 cpc, nella misura indicata in dispositivo.
Gli importi dovuto a titolo di compensi a carico della parte soccombente vanno determinati in base allo scaglione di riferimento ( da 26.000,00 a 52.000,00 euro) e secondo valori medi, aumentati di un terzo stante la manifesta fondatezza delle ragioni della convenuta in opposizione ( art. 4 comma 8 DM 55/2014).
6 Considerato l'aumento ora indicato l'importo da corrispondere ai sensi dell'articolo 96 comma 3 cpc va limitato ad euro 2.000,00., tenuto conto dei limitati tempi processuali di svolgimento della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 attrice/opponente e , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, convenuta in opposizione ,preso atto della già disposta autorizzazione alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, accertato il regolare adempimento delle obbligazioni da parte della convenuta in opposizione e l'esistenza del credito vantato
, rigetta l'opposizione e conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto n.
1748/2021 del 29/04/2021 RG n. 2643/2021, emesso dal Tribunale di MO, e per l'effetto condanna parte opponente al pagamento delle somme indicate nel predetto decreto ingiuntivo, nonché degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta in opposizione, che liquida in euro 10.129,28 ,oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA ex lege.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di controparte dell'importo di euro 2.000,00 ex art. 96, comma 3 cpc.
Sentenza esecutiva ex lege.
MO, 23 gennaio 2024.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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