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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2196/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2196/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI 35 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.04.2004 in Valfurva (SO) e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Valfurva (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2004).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (10.09.2005) e (23.06.2007). Per_1 Per_2
1.2 Con decreto del 06.07.2022, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 02.12.2024, e Parte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale CP_1
tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 02.12.2024.
3. All'udienza del 19.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 06.07.2022 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Firenze (FI) il 21.11.1975 e nato a [...] il [...], Controparte_1
celebrato il 24.04.2004 a Valfurva (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2004; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Valfurva (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La figlia minore rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso il padre il quale è recentemente tornato a vivere con entrambe le figlie nell'appartamento di sua proprietà esclusiva sito a Valfurva (SO), Via Uzza n. 28, già destinato a casa familiare, essendosi la signora trasferita in altra abitazione presa in locazione nel Pt_1
medesimo Comune;
- In considerazione della sua età, ormai diciasettenne, frequenterà la madre, Per_2
la cui abitazione è collocata nelle vicinanze della casa familiare, in maniera elastica, nel rispetto dei suoi desideri, esigenze ed impegni.
- I coniugi – che percepiranno in ragione di ½ ciascuno l'assegno unico ed universale a favore delle figlie - provvederanno al loro mantenimento in maniera diretta, mentre suddivideranno in maniera paritaria al 50% le spese straordinarie,
pagina 3 di 4 con impegno reciproco a rimborsare le stesse al coniuge che le ha anticipate a fronte di presentazioni di rendiconto mensile.
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quando economicamente autosufficienti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2196/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI 35 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.04.2004 in Valfurva (SO) e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Valfurva (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2004).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (10.09.2005) e (23.06.2007). Per_1 Per_2
1.2 Con decreto del 06.07.2022, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 02.12.2024, e Parte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale CP_1
tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 02.12.2024.
3. All'udienza del 19.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 06.07.2022 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Firenze (FI) il 21.11.1975 e nato a [...] il [...], Controparte_1
celebrato il 24.04.2004 a Valfurva (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2004; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Valfurva (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La figlia minore rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso il padre il quale è recentemente tornato a vivere con entrambe le figlie nell'appartamento di sua proprietà esclusiva sito a Valfurva (SO), Via Uzza n. 28, già destinato a casa familiare, essendosi la signora trasferita in altra abitazione presa in locazione nel Pt_1
medesimo Comune;
- In considerazione della sua età, ormai diciasettenne, frequenterà la madre, Per_2
la cui abitazione è collocata nelle vicinanze della casa familiare, in maniera elastica, nel rispetto dei suoi desideri, esigenze ed impegni.
- I coniugi – che percepiranno in ragione di ½ ciascuno l'assegno unico ed universale a favore delle figlie - provvederanno al loro mantenimento in maniera diretta, mentre suddivideranno in maniera paritaria al 50% le spese straordinarie,
pagina 3 di 4 con impegno reciproco a rimborsare le stesse al coniuge che le ha anticipate a fronte di presentazioni di rendiconto mensile.
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quando economicamente autosufficienti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4