Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
nella causa iscritta al n. 5734 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente sentenza TRA (fall. n. 169/2016 Tribunale di Roma), Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Raffaella, come da procura in atti
-APPELLANTE- E
rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Originale Loredana, come da procura in atti
-APPELLATO- Oggetto: appello avverso la sentenza n.12856/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 26 luglio 2021
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “La CP_1 [...] per azioni proponeva opposizione avverso l'atto di Controparte_1 precetto notificato in data 9.12.2019 ad istanza del Parte_1
(fall. n. 169/2016 Tribunale di Roma) con il quale si intimava il
[...] pagamento della somma di €137.441,61 di cui €103.796,22 per sorte capitale e €17.121,23 per interessi oltre spese, intimato in forza della sentenza n. 20747/2019 emessa dal Tribunale di Roma il 29.10.2019, deducendo quali motivi di opposizione: 1) inesistenza del titolo esecutivo e insussistenza del diritto a procedere in executivis quanto agli interessi così come pretesi. Rappresentava, infatti, l'opponente che la era Controparte_1 stata condannata al pagamento della somma di €103.796,22 pari al controvalore dei titoli detenuti in pegno, dalla stessa venduti per realizzo della garanzia reale e compensati con il maggior credito da rimborso del finanziamento garantito, “maggiorata degli interessi al tasso legale dalla r.g. n. 1
Si costituiva il che chiedeva il rigetto Parte_1 dell'opposizione, rilevando che gli interessi intimati erano stati calcolati al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, a decorrere dalla indebita percezione (15.6.2016) e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, a decorrere dalla notificazione dell'atto di citazione (16.10.2017) (..).” All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto nella parte in cui intima alla di pagare al Controparte_1
n. 169/2016 Tribunale di Roma, a titolo di interessi Parte_2 la somma di € 17.121,23 essendo dovuta fino allo 09.12.2019 la minor somma di €1323,08. 2) Condanna altresì la parte n. Parte_2
169/2016 a rifondere alla parte Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 6500 per onorari, comprensivi della fase cautelare, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”. A fondamento della decisione, ha osservato: “(..) Quanto alla debenza degli interessi richiesti, il ha chiarito in sede di costituzione di Parte_1 averli computati al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, a decorrere dalla indebita percezione (15.6.2016) ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, a decorrere dalla notificazione dell'atto di citazione (16.10.2017). La eccepisce, tuttavia, la mancanza di una fonte Controparte_1 contrattuale dell'obbligazione pecuniaria imprescindibile per l'applicazione del tasso di interesse pari a quello delle transazioni commerciali. Orbene, l'art. 1284 c.c. quarto comma è stato introdotto dall'art. 17 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, che disciplina il tasso degli interessi legali in controversie che hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro. In particolare, esso prevede: "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.". Con tale normativa, il legislatore ha inteso, a fini deflattivi del contenzioso, estendere il tasso previsto per le transazioni commerciali ai rapporti comuni, riconoscendo interessi legali di mora successivamente all'introduzione della domanda e sempre che le parti non ne abbiano determinato convenzionalmente l'importo.
r.g. n. 2 Correttamente si è affermato che il dettato normativo di cui all'art. 1284
c.c. prevede due diversi saggi degli interessi, al primo ed al quarto comma. Il saggio degli interessi legali è quello previsto dal decreto del Ministero del Tesoro (comma primo), ma dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, tale saggio è parificato al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti commerciali. La disciplina favorevole all'imprenditore, che prevede un saggio di interesse elevato ed una decorrenza automatica degli interessi di mora è stata estesa a qualsiasi rapporto di fonte contrattuale che abbia ad oggetto una somma di denaro dal momento in cui sia stata proposta domanda giudiziale. Ciò senza che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. n. 14911/2019, n. 8289/2019, n. 28409/2018). Pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto, che sia chiamato ad interpretare un titolo esecutivo che condanni al pagamento degli interessi legali, dovrà assumere che sia richiamato il tasso dei rapporti commerciali di cui al comma IV laddove si tratti di rapporti contrattuali e laddove la decorrenza sia prevista dalla presentazione della domanda giudiziale. Nel caso concreto, ad un più approfondito esame, si deve escludere l'applicazione degli interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. per mancanza della fonte contrattuale.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo, come mezzo per prolungare la soddisfazione del suo diritto ai danni del creditore. La norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trovi la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento. Così nell'atto illecito e nelle obbligazioni derivanti da disposizione di legge per la loro stessa struttura fattuale non è ipotizzabile il previo accordo tra le parti al fine di disciplinare le conseguenze di un fatto genetico dell'obbligazione del quale nemmeno è ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati (Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, (ud.
12/06/2018, dep. 07/11/2018), n.28409). Se ne ricava che il fine sanzionatorio e deflattivo è stato limitato, successivamente all'introduzione della lite, ai soli casi in cui il debitore si r.g. n. 3 sia volontariamente obbligato mediante contratto e da ciò scaturisca il proprio obbligo restitutorio pecuniario. Dalla lettura della sentenza che costituisce titolo esecutivo si deduce che il fallimento abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa fallimentare dell'operazione attuata dalla di Controparte_1 escussione della garanzia del pegno regolare rotativo e di compensazione con il debitore della società finanziata, in assenza dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare ed in violazione del concorso dei creditori. Nella sentenza del Tribunale fallimentare di Roma- Giudice dr. Genna n.20747/2019 del 29.10.2019) si legge: “...sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, devono ritenersi senz'altro inefficaci nei confronti della procedura ai sensi dell'art. 53 l.f. l'operazione di vendita dei titoli obbligazionari effettuata dalla convenuta e la successiva compensazione con il saldo debitore del rapporto. Controparte_1
deve essere pertanto condannata a restituire al fallimento attore
[...] la somma di euro 103.796,22, maggiorata degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'indebita percezione…” .
Trattasi, quindi, non dell'inadempimento di un'obbligazione che gravava tra il e la Banca, giacché il contratto di pegno è, a dette parti, Parte_1 estraneo e non si controvertiva del suo adempimento, ma dell'obbligo restitutorio imposto dalla legge a seguito della dichiarazione di inefficacia dell'operazione posta in essere in tesi in danno della massa. Sicché la non può essere gravata degli interessi legali di mora Controparte_1 ex art. 1284 IV c.c. volti a deflazionare il solo contenzioso contrattuale, essendo dovuti in forza della fonte ex lege di cui all'art. 2033 c.c. i soli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. Da ciò consegue la dichiarazione di nullità parziale del precetto per l'eccedenza degli interessi rispetto a quelli dovuti al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. pari per il periodo intercorso dalla vendita dei titoli del 15.06.21 alla notifica dell'atto di precetto del 9.12.2019 ad €1323,08. (..)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 12856/2021, emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata il 26/07/2021 e notificata in data 1.9.2021 rigettare l'opposizione al precetto spiegata dalla Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
La per azioni ha contestato le Controparte_1 avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante ex art. 96, 3° comma c.p.c r.g. n. 4 La causa, all'udienza del 13 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione. Con il primo motivo di appello, il ha Parte_1 censurato la sentenza per erronea applicazione della norma di cui all'art. 1284 c.c. Ha sostenuto che il Tribunale ha interpretato in modo restrittivo la norma di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., secondo cui: “Se le parti non ne hanno determinato la misura dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, limitando la sua operatività solo al contenzioso contrattuale, nonostante il silenzio del legislatore sul punto.
La censura è infondata. Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, è proprio attraverso un'interpretazione fedele al testo della norma che si giunge ad escludere dalla sua operatività il contenzioso non contrattuale, per l'assorbente rilievo che, opinando diversamente, perderebbe di significato la frase ivi contenuta
“Se le parti non ne hanno determinato la misura”, che può, evidentemente, riferirsi solo ai rapporti che trovano fondamento in sede contrattuale, non potendo certo le parti convenire il quantum degli interessi fuori dall'alveo contrattuale. Con ulteriore motivo di appello, il ha Parte_1 censurato la sentenza, sul presupposto che, anche interpretando restrittivamente la norma di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., vi sarebbe stato spazio per la sua operatività, in quanto, nel caso di specie, l'obbligo restitutorio della banca trova la sua fonte nel contratto di pegno che è stato dichiarato inefficace dal Tribunale in accoglimento della domanda di fallimento, con conseguente “obbligo restitutorio” della banca. In sostanza, ad avviso dell'appellante, l'obbligo restitutorio non è altro che la conseguenza dell' inadempimento da parte della banca delle obbligazioni scaturenti dal contratto di pegno. La censura è infondata.
Si premette che, come evincibile dalla sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto, il fallimento ha ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa fallimentare dell'operazione attuata dalla di escussione della Controparte_1 garanzia del pegno regolare rotativo e di compensazione con il debitore della società finanziata, in assenza dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare ed in violazione del concorso dei creditori, e, per l'effetto, la
è stata condannata a restituire al fallimento Controparte_1 attore la somma di euro 103.796,22, maggiorata degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'indebita percezione. Tanto premesso, è evidente che l'obbligo restitutorio non trova la sua fonte nell'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di pegno, in relazione al quale il non riveste la qualità di parte contrattuale, Parte_1
r.g. n. 5 ma dalla di inefficacia dell'operazione posta in essere in danno della massa fallimentare, da cui deriva, per volontà del legislatore, l'obbligo restitutorio. Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato. Non vi sono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave nell'instaurazione del presente giudizio da parte dell'appellante , anche tenuto conto del diverso orientamento espresso dal Tribunale nell'ordinanza cautelare e nell'ordinanza emessa in sede di reclamo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria perché non espletata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta l'appello proposto dal (fall. n. Parte_1
169/2016 Tribunale di Roma); condanna il (fall. n. 169/2016 Tribunale Parte_1 di Roma) al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida in € 6.946,00, oltre spese Controparte_1 forfettarie e oneri accessori;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 6