Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01363/2026REG.PROV.COLL.
N. 05118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5118 del 2025, proposto da Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati MI MA e Daniela Giancristofaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN soc. coop, non costituita in giudizio;
per la riforma,
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di-OMISSIS- e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere ST FI;
Uditi per le parti gli avvocati Giuliano Di Pardo e Giovanni Corbyons per MI MA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la determina n. 471 del 16.7.2024 del Comune di Casalbordino avente ad oggetto "conferma dell'acquisizione al patrimonio comunale - ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria- inottemperanza all'ordinanza n.69 del 6.12.2021 - art.31 del dpr 380/01”, con la quale il detto Comune ha confermato l’acquisizione al patrimonio comunale della struttura abitativa dei signori -OMISSIS-e ha irrogato ai medesimi la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 .
2. Risulta dagli atti che, con verbali e relazioni di sopralluogo della polizia municipale del 25/08, 26/08, 08/09, 09/09, 18/09, 23/09, 01/10, 20/10, 21/10 del 2021, il Comune accertava la realizzazione presso il camping Macondo [ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico/ambientale ex art. 142, lett. a) e c) D.lgs. 42/2004 e D.M. 15/06/1970, nonché ai vincoli del Piano stralcio bacino “Fenomeni gravitativi e processi erosivi” di cui alla delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 94/07 del 29/01/08, pubblicata sul B.u.r.A. n. 12/2008 e s.m.i.], di numerosi abusi edilizi, consistenti nella realizzazione di 109 piazzole, pavimentate e recintate, e di altrettante strutture abitative (bungalow) che, seppure di fattura non sempre identica tra loro, sostanzialmente si presentavano tutte come appoggiate stabilmente su supporti durevoli (costituiti da blocchi in laterizio e/o elementi in cemento, collegati tra loro con raccordi metallici o da tavolati lignei) ed erano allacciate ai servizi idraulici ed elettrici forniti dal gestore del “campeggio”; nel complesso, gli abusi accertati occupavano una superficie di circa mq. 17.100,00.
2.1. All’esito dell’istruttoria, il Comune accertava che:
i) il “camping Macondo” risultava gestito dalla AN Soc. Coop.;
ii) il terreno era di proprietà del signor -OMISSIS-
iii) le strutture abitative -vere e proprie case mobili/bungalow- erano state realizzate e assemblate, alcune dalla stessa AN e altre dalla ditta Pinocchio s.r.l.;
iv) il kit di montaggio delle strutture in questione, o le case mobili già realizzate, erano stati acquistati da numerosi soggetti utilizzatori -tra cui gli odierni appellati- e collocati sulle piazzole in cemento locate dalla AN.
2.2. Con ordinanza n. 69 del 6 dicembre 2021 il Comune ordinava la demolizione delle opere abusive alla ditta esecutrice dei lavori, notificando l’atto al proprietario del terreno e ai proprietari delle case mobili (nella specie, alla Sig. -OMISSIS- poi deceduta nel giugno 2022, e alla Sig.ra -OMISSIS- individuate quali titolari della struttura abitativa identificata con il n.96).
2.3. L’ordinanza di demolizione non veniva impugnata dai destinatari, ivi compresi gli odierni appellati, né veniva data esecuzione.
2.4. Con la determina ora impugnata il Comune:
i) ha preso atto dell’accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.69 del 6.12.2021;
ii) ha confermato l’acquisizione della struttura abitativa e dell’area di sedime al patrimonio comunale;
iii) ha inflitto, ai signori-OMISSIS-(erede di-OMISSIS-) e -OMISSIS- ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis d.P.R. 380/2001, la sanzione di euro 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.
2.5. Il sopra indicato provvedimento veniva impugnato da parte dei destinatari predetti con ricorso al T.a.r. per l’Abruzzo che, con sentenza n.-OMISSIS- dichiarava improcedibile, per carenza di interesse, la porzione di domanda relativa all’acquisizione dell’area di sedime (in quanto di proprietà di terzi) e lo accoglieva quanto alla sanzione pecuniaria, sul rilievo che il Comune si era limitato “ ad applicare il massimo della sanzione a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, senza analizzare le posizioni giuridiche di ciascuno e il potere che essi avevano sul bene e dunque sulla possibilità di adempiere all’ordine di demolizione ”. Le spese di lite venivano poste a carico del Comune.
3. L’Ente locale in intestazione ha dunque proposto il presente giudizio di appello con cui, dopo aver richiamato precedenti pronunce di questo Consiglio già rese in relazione alla medesima vicenda, ha articolato il seguente complesso motivo di impugnazione (ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO, IMMOTIVATA OMESSA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA ‘ DEL RICORSO ORIGINARIO MOTIVAZIONE ERRATA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL T.U. EDILIZIA DPR N.380/2001, IN PARTICOLARE ARTT. 3 E 31., DEGLI ART. 812, 934 E SS. CC, DELL’ART. 4 DEL R.D.L. N. 652/1939, DELL’ART. 2, CO. 3 DEL D.M. N. 28/1998), criticando la sentenza di primo grado in quanto:
a) non ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per mancata impugnazione, da parte della medesima parte odierna appellata, dell’ordinanza di demolizione (divenuta quindi definitiva) che le aveva ingiunto, quale proprietaria del bene o comunque responsabile dell’abuso, la rimozione dello stesso ai sensi dell’art. 31, co. 2, T.U. 380/2001;
b) è erronea laddove ritiene che i bungalow siano beni immobili suscettibili di accessione a favore del proprietario del bene; invero, il bene di specie rientra tra le strutture “leggere” di cui all’art. 3, co. 1, lett. e.5) del T.U. 380/2001, rispetto alla quale la parte appellata deve qualificarsi quale “responsabile dell'abuso”, vuoi perché ha posto in essere materialmente la violazione contestata, vuoi perché ha la disponibilità del bene e, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato;
c) del tutto erronee risultano le statuizioni rese dal T.A.R. in punto di sanzione, atteso che il Comune non aveva alcun margine nello stabilire il quantum della stessa, fissato dalla legge nel massimo edittale per tutti i destinatari dell’ordinanza di demolizione qualora (come nel caso di specie) l’abuso edilizio insista su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico (ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 d.P.R. 380/2001);
d) errata è anche la pronuncia sulle spese di lite del primo grado di giudizio, avendo il Comune applicato la legge.
3.1. Con l’atto d’appello è stata anche avanzata istanza cautelare e richiesta di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
L’ente comunale ha successivamente depositato documentazione e memoria difensiva, insistendo sui motivi d’appello.
4. Nel corso del giudizio si sono costituiti il Ministero della cultura e gli appellati.
Questi ultimi hanno insistito per l’ammissibilità e fondatezza del ricorso già esperito al T.a.r., nonostante la mancata impugnazione dell’ordine di demolizione, evidenziando, altresì: la natura di bene immobile delle casette di specie (le quali, laddove costituissero beni mobili, neppure avrebbero richiesto alcun titolo edilizio, come previsto dall’art. 3 della legge regionale Abruzzo n.16/2003); l’assenza di un proprio diritto dominicale sul bene; la non imputabilità della sanzione al mero utilizzatore, con istanza di rimessione della questione alla adunanza plenaria ex articolo 99 c.p.a.. In via subordinata, inoltre, hanno prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 3, 4-bis e 4-ter, del d.P.R. n. 380/2001 e istanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per violazione del principio di proporzionalità; è stata poi prodotta documentazione inerente l’archiviazione della posizione dell’odierna parte appellata in sede penale.
4.1. Con specifico riguardo alla posizione di -OMISSIS- erede della sig.ra -OMISSIS- si è poi ribadito che lo stesso non ha ricevuto la notifica dell’ingiunzione alla demolizione di cui all’ordinanza n. 69 del 6.12.2021, che la determina n. 471 del 16.7.2024 del Comune di Casalbordino, deve reputarsi illegittima nei suoi confronti, atteso che non è proprietario del bene né autore dell'abuso edilizio e neanche è nella materiale disponibilità della struttura; per giunta, la sanzione amministrativa non può essere validamente applicata all’erede, neppure destinatario diretto dell’ordinanza di demolizione (ma solo del verbale di inottemperanza, quale erede), poiché le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi.
5. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2025, il Collegio ha emesso ordinanza cautelare n. 2769/2025 con la quale è stata disposta la celere fissazione del merito essendo necessario approfondire in detta sede le peculiari questioni del caso.
6. Successivamente sono state depositate memorie difensive e di replica, con le quali le parti hanno insistito sulle rispettive prospettazioni.
6.1. In tali sedi, in particolare, la difesa appellata ha insistito sui seguenti profili:
- la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione n. 69/2021 al sig. -OMISSIS-
- la carenza di legittimazione passiva di quest’ultimo rispetto all’inottemperanza dell’ordine di demolizione;
- il difetto di imputabilità soggettiva dell’inottemperanza al sig.-OMISSIS-
- la qualità della sig.ra -OMISSIS- di mera utilizzatrice/conduttrice stagionale della piazzola n. 96;
- l’inesigibilità in concreto della demolizione da parte di quest’ultima e il difetto di imputabilità alla stessa dell’inottemperanza.
6.2. D’altro canto, la difesa appellante ha eccepito l’inammissibilità, perché nuove, delle deduzioni svolte da parte appellata in punto di mancata notifica al Sig. -OMISSIS- (erede della Sig.ra-OMISSIS-) dell’ordinanza di demolizione n. 69/2021 nonché in merito all’intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi; in ogni caso, ha sostenuto che le eccezioni predette concernono la sola posizione del sig. -OMISSIS- non intaccando in alcun modo la posizione della sig.ra -OMISSIS- pure destinataria del provvedimento impugnato che resterebbe valido nei confronti della medesima.
7. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 27.1.2026.
8. Osserva il Collegio che l’appello del Comune è fondato, anche alla luce dei recenti e condivisi arresti della Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 dicembre 2024, nn. 9840, 9842, 9843, 9844, 9845, 9847, 9849 e 9850; Cons. Stato, Sez. II, 4 marzo 2025, nn. 1851, 1852, 1853, 1854 e 1855; Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, nn. 2390 e 2391) relativi ad analoghe vicende.
Si riportano, di seguito, le considerazioni espresse in una delle più recenti decisioni della Sezione, la n.4277 del 19/5/2025, che si attagliano perfettamente al caso in esame: <… l'intervento è parte di un abuso di più ampia dimensione realizzato nelle aree del "camping Macondo", oggetto di misure ripristinatorie (in particolare l'ordinanza n. 69/2021) e successivi provvedimenti sanzionatori dell'inottemperanza emessi nei confronti dei privati utilizzatori dei bungalow, già ritenuti legittimi da questo Consiglio.
7.2. - Secondo le citate sentenze, che il Collegio condivide pienamente, "... la sanzione pecuniaria è stata legittimamente irrogata anche nei confronti di parte appellata [corrispondente, come in questo giudizio, al privato utilizzatore della struttura], oltre che della ditta realizzatrice dei lavori e del proprietario dell'area, in quanto:
a) è proprietaria della struttura prefabbricata e locataria della piazzola dove la stessa è stata stabilmente installata, in forza del titolo di acquisto della prima e del contratto di locazione della seconda, con conseguente esclusione dell'accessione ai sensi dell'art. 934 c.c.;
b) è comunque possessore della struttura stante l'avvenuta traditio, comprovata dal contratto di compravendita e non smentita dall'interessata, circostanza sufficiente fondare un rapporto qualificato con la res (se non addirittura a trasferirne la proprietà sulla base della regola possesso vale titolo ex art. 1153 c.c., trattandosi di bene mobile), a prescindere dall'eccepita nullità dell'atto di trasferimento. Il possessore o utilizzatore dell'opera abusiva è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione, prima, e della sanzione per omessa rimozione dell'abuso, poi (Cons. Stato, sez. VII, 10/04/2024, n. 3284; VI 12/08/2024 n. 7107 e 19/06/2024, n. 5471);
c) non ha dedotto né provato di essersi trovata nell'impossibilità di rimuovere l'abuso (Ad. Plen. 16/2023);
d) la casa mobile non era diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee e necessitava di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e. 5) d.P.R. 380/2001 (con riguardo alla necessità del titolo edilizio per strutture prefabbricate del tipo c.d. case mobili, cfr. Cons. Stato sez. II del 02/10/2024 n. 7942 e del 18/12/2023n. 10958), come accertato in sede di ingiunzione a demolire rimasta inoppugnata;
e) il titolo edilizio era necessario con riguardo a ciascuna delle 109 strutture ognuna delle quali configura un autonomo abuso: non ha, quindi, fondamento logico, prima ancora che giuridico, la tesi dell'appellato in ordine alla necessaria unicità della sanzione pecuniaria per tutte le 109 strutture prefabbricate;
f) l'abuso è stato realizzato su area assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico, sicché la sanzione non poteva che essere irrogata in misura massima, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, senza alcuna discrezionalità nella modulazione della medesima ...".
8. - La memoria depositata dall'appellato non porta a rimeditare le conclusioni sopra esposte.
8.1. - Le contestazioni mosse in ordine alla natura del bene o alla temporaneità del suo godimento non incidono, infatti, sulla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria all'odierno appellato, che indiscutibilmente si trovava, al momento dell'ordine di demolizione, "in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato" (Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
8.2. - Infatti, lo stesso appellato stipulava in data 7 dicembre 2017 il contratto di locazione della piazzola con la società AN al fine di allocare sulla piazzola de qua il relativo bungalow.
La possibilità di ottemperare all'ordine di demolizione è, peraltro, confermata dai documenti, prodotti dal Comune, attestanti l'intervenuta rimozione dei bungalow da parte di diversi utilizzatori, che godevano delle strutture in forza di un titolo corrispondente a quello dell'odierno appellato.
8.3. - L'operatività dell'accessione deve, comunque, escludersi, avendo le parti stipulato un contratto avente ad oggetto la sola unità abitativa allocata presso il villaggio camping Macondo, di per sé non idoneo a consentire l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 936 del codice civile.
…….
8.5. Costituiscono, invece, questioni nuove, inammissibilmente proposte solo in questo grado di appello, quelle relative all'applicabilità dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2003, all'erronea identificazione della struttura di proprietà dell'appellato, anche con riferimento al diritto dell'Unione europea.
8.6. Per le ragioni di cui sopra, nemmeno si ravvisa alcun evidente contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di qualificare il mero utilizzatore come "responsabile dell'abuso", legittimo destinatario dell'ordine di demolizione e della sanzione pecuniaria prevista in caso di sua inottemperanza (art. 31, commi 2, 3, 4, 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001). L'univoca giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16 e Ad. plen, 17 ottobre 2017, n. 9), infatti, identifica il "responsabile dell'abuso" in chi abbia una relazione materiale con il bene tale da porlo nella condizione di eseguire il provvedimento demolitorio, indipendentemente dal titolo giuridico sottostante e dall'eventuale "ruolo attivo" nella violazione (che risulta comunque accertato in capo all'appellato, responsabile della materiale collocazione del proprio "kit-bungalow" sulla piazzola presa in locazione).
8.7. Manifestamente infondata appare, inoltre, la questione di costituzionalità sollevata dall'appellato, che muove dall'infondato presupposto della sua radicale estraneità alla realizzazione dell'abuso.
8.8. Né sussiste la dedotta carenza di proporzionalità poiché la sanzione irrogata non poteva non essere nella misura massima ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 in considerazione del fatto che l'abuso è stato realizzato su area vincolata.
9. Infine si richiama l'orientamento di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. II, 4 novembre 2024, n. 8752) secondo cui: "... In materia di abusivismo edilizio ed in particolare sugli effetti della mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione, recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che "l'impugnativa dell'acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l'ordinanza di demolizione relativa ad un'opera abusiva, consolida gli effetti dell'atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami, con la conseguenza che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri dell'accertamento di inottemperanza e di acquisizione" (CdS, Sez. VI, n. 3013 in data 24 gennaio 2023). ...".
Nella fattispecie in esame l'interessato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma anche in sede di appello, sostanzialmente contesta in relazione al provvedimento di acquisizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria la natura dell'opera realizzata, contestazioni che avrebbe dovuto a suo tempo muovere avverso l'ordinanza di demolizione n. 69/2021 che viceversa non risulta essere mai stata impugnata.>.
9. Alla stregua di tali, condivisibili, principi, deve ribadirsi che nel presente giudizio non possono trovare ingresso questioni estranee al perimetro della legittimità dell’ordinanza impugnata in primo grado ed afferenti ai presupposti dell’ordinanza di demolizione.
Oltretutto, gli stessi appellati, nel sostenere (si vedano pagg. 2 e 5 della memoria difensiva) che, (anche la dante causa) alla data dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione n. 69 del 6.12.2021, non risultavano essere utilizzatori del bene, pure ammettono che (direttamente o tramite la dante causa) si recavano nel Camping durante il periodo estivo; con ciò chiaramente riconoscendo che i destinatari dell’ordine di demolizione, a quella data, erano gli unici utilizzatori del bene, e tanto basta ai fini della legittimità dell’ordinanza, risultando irrilevante in quali mesi concretamente soggiornassero nella struttura.
9.1. Né le ulteriori deduzioni del -OMISSIS- in tema di mancata inclusione del bene nell’asse ereditario di-OMISSIS- o di mancato subentro nel (com)possesso del bene (dopo la morte della propria dante causa) hanno trovato riscontro alcuno in causa, atteso che la sentenza di primo grado nulla dice in merito e, comunque, nessun elemento di supporto si evidenzia in atti.
10. Ciò posto, devesi concludere per la fondatezza dell’appello, dovendosi ribadire che l'abuso è stato realizzato su area assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico, sicché la sanzione non poteva che essere irrogata in misura massima, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, senza alcuna discrezionalità nella modulazione della medesima, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice.
10.1. Va poi ribadito che, per pacifica giurisprudenza, gli aventi causa (nella specie gli eredi) acquistano il bene nelle condizioni materiali e giuridiche in cui lo stesso si trova al momento della successione (Consiglio di Stato sez. VII, 28/08/2023, n. 8006): nel caso in questione, a fronte di una notifica, nel gennaio 2022, dell’ordine di demolizione, questo risultava inoppugnato, inoppugnabile e inottemperato già alla data del decesso della sig.ra-OMISSIS- (avvenuto in data 21.06.2022), sicchè si erano oramai già concretizzati i presupposti per l'acquisizione gratuita (quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione) e per la sanzione pecuniaria (per omessa rimozione dell'abuso).
10.2. Quanto poi alle affermazioni del primo giudice, secondo il quale “i bungalow in questione appartengono per accessione a chi ha la proprietà della piazzola stessa”, ci si richiama sul punto ai principi affermati nelle decisioni sopra riportate.
11. Alla luce delle dette considerazioni, residuano da esaminare solamente le restanti (e peculiari) eccezioni sollevate dalla difesa appellata nel presente giudizio, che devono parimenti essere respinte laddove non inammissibili.
11.1. Si tratta, in primo luogo, dell’eccezione di illegittimità della determina 471 nella parte in cui infligge la sanzione amministrativa al Sig. -OMISSIS- che non è stato destinatario diretto dell’ordinanza di demolizione bensì solo del verbale di inottemperanza quale erede, in quanto :
“- la regolare notifica dell’atto presupposto (ordinanza di demolizione) è condizione essenziale per la validità e l’efficacia degli atti sanzionatori successivi nei confronti dell’erede;
- la mera notifica degli atti successivi non è sufficiente a fondare la responsabilità sanzionatoria dell’erede;
- inoltre, le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi ”.
11.2. Al proposito, si impongono le seguenti considerazioni.
I primi due argomenti di censura, comunque desumibili già dal ricorso di primo grado, e poi riproposti nella memoria difensiva tempestivamente depositata in appello (che, seppure non recante l’espresso riferimento all’art. 101, comma 2, c.p.a., sostanzialmente ne ha i requisiti e il contenuto), sono manifestamente infondati, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata al superiore punto 10.1. (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. VII, 28/08/2023, n. 8006), secondo la quale gli aventi causa (nella specie, gli eredi) acquistano il bene nelle condizioni materiali e giuridiche in cui lo stesso si trova al momento della successione: nel caso in esame, come già detto, alla data del decesso della sig.ra -OMISSIS- già erano infruttuosamente decorsi i 90 giorni successivi alla notifica dell’ordinanza di demolizione e quindi si erano oramai già concretizzati i presupposti per l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, e per la sanzione pecuniaria per omessa rimozione dell'abuso. Per giunta, deve anche rilevarsi che i detti aspetti risultano comunque irrilevanti in causa, stante la pacifica mancata impugnazione, anche da parte del sig. -OMISSIS- dell’ordinanza di demolizione (neppure dopo che, dello stesso, ha avuto necessaria conoscenza, e cioè quando ha ricevuto la notifica dell’atto di causa, che faceva espresso richiamo all’ordine di demolizione).
11.3. Il terzo profilo di censura, invece, sempre relativo alla sola posizione del Sig. -OMISSIS- risulta inammissibile, come correttamente rilevato dal Comune appellante (cfr. memoria del 24.12.2025), perché costituisce questione nuova introdotta solo in appello. Infatti, è ben vero che nel ricorso di primo grado si era menzionato, già nelle premesse in fatto, che l’ordinanza di demolizione n. 69 del 06.12.2021 non era stata notificata al Sig. -OMISSIS- che il manufatto in contestazione non sarebbe stato incluso nell’asse ereditario, e che sarebbe mancato il rapporto di fatto con il manufatto da abbattere; ma da tali premesse non era poi stata sviluppata la censura attinente il profilo giuridico della trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative.
11.4. A tale ultimo riguardo, il Collegio osserva che, ai sensi del chiaro disposto di cui all'articolo 104, comma 1, c.p.a., il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con gli eventuali motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell'eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.a.r. perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione (tra le più recenti: Consiglio di Stato, sez. II, 21/03/2025, n.2324).
Come noto, il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, c.p.a. è preordinato ad evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l'ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio, perché tale evenienza finirebbe per frustrare il principio del doppio grado del giudizio, costituirebbe un vulnus del diritto di difesa della parte che subisse tale ampliamento e determinerebbe altresì una minore celerità dei processi, in quanto si dovrebbero affrontare nel giudizio successivo questioni "nuove" che non sono state sottoposte al contraddittorio delle parti e allo scrutinio del Giudice nel precedente grado del processo (giurisprudenza assolutamente pacifica; tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 1/3/2024, n.2015).
11.5. Come detto, nel ricorso introduttivo non si rinviene alcun riferimento ai puntuali rilievi poi svolti in appello e sopra sintetizzati, con i quali gli interessati hanno sollevato una precisa censura mai oggetto di ricorso in primo grado.
11.6. Analoga considerazione va svolta con riferimento alla pretesa lesione del principio di proporzionalità, anche in questo caso questione nuova introdotta per la prima volta in appello.
11.7. In ogni caso, come osservato dal Comune appellante, le eccezioni predette, relative alla sola posizione del sig. -OMISSIS- neppure intaccherebbero in alcun modo la posizione della sig.ra -OMISSIS- pure destinataria del provvedimento impugnato.
12. In definitiva, per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
13. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in ragione della serialità di molte delle questioni affrontate. Sussistono, invece, giustificati motivi per disporne la compensazione con riguardo al Ministero della cultura e alla soc AN.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore del Comune di Casalbordino, delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Spese compensate rispetto al Ministero della cultura e alla AN soc. coop..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU NO TA, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
ST FI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST FI | LU NO TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.