Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1363
CS
Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado

    Il Collegio ha ritenuto fondato l'appello, confermando che le contestazioni relative all'ordinanza di demolizione avrebbero dovuto essere sollevate in quella sede e non in quella relativa all'acquisizione e sanzione pecuniaria.

  • Accolto
    Erronea qualificazione delle strutture come beni immobili suscettibili di accessione

    La Corte ha ritenuto che le strutture, pur non essendo beni immobili ai fini dell'accessione, qualificano i proprietari come responsabili dell'abuso e destinatari dell'ordine di demolizione e della sanzione.

  • Accolto
    Errata statuizione sulla sanzione pecuniaria

    Il Collegio ha confermato che la sanzione doveva essere irrogata nella misura massima a causa del vincolo paesaggistico e idrogeologico sull'area.

  • Accolto
    Errata pronuncia sulle spese di lite

    La sentenza di primo grado è stata riformata, con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio per gli appellati.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'ordinanza di demolizione

    Il Collegio ha ritenuto irrilevante la mancata notifica diretta dell'ordinanza di demolizione, poiché l'appellato, quale erede, ha avuto conoscenza dell'atto successivamente e non lo ha impugnato.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva rispetto all'inottemperanza

    Il Collegio ha ritenuto che gli aventi causa acquistano il bene nelle condizioni in cui si trova al momento della successione, e che l'ordinanza di demolizione era inoppugnata e inottemperata al momento del decesso della dante causa.

  • Rigettato
    Difetto di imputabilità soggettiva dell'inottemperanza

    Il Collegio ha ritenuto che il possessore o utilizzatore dell'opera abusiva è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione e della sanzione.

  • Rigettato
    Qualità di mera utilizzatrice stagionale

    Il Collegio ha ritenuto che il rapporto con la res fosse tale da consentire l'adempimento dell'ordine di demolizione, confermato dalla rimozione di altri bungalow da parte di utilizzatori con titoli analoghi.

  • Rigettato
    Inesigibilità in concreto della demolizione e difetto di imputabilità dell'inottemperanza

    Il Collegio ha ribadito che il possessore o utilizzatore dell'opera abusiva è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione e della sanzione per omessa rimozione.

  • Inammissibile
    Intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile tale eccezione in quanto nuova, introdotta per la prima volta in appello.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio ha ritenuto tale questione nuova e inammissibile in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1363
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1363
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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