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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 245/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
24.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.02.2025 da , e da Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to BARBIERI ROBERTO Parte_2 tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DI
MA (CE) in data 06.08.2014; rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 12.12.2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza passata in giudicato del 18.04.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni, così come integrate con note di trattazione scritta del 23.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. "La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
1 2. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a mantenere tra loro un comportamento leale e corretto;
3. La sig.ra continua a vivere nella ex casa coniugale di sua Parte_1 esclusiva proprietà, mentre il sig. dal 21 agosto 2022 si è trasferito Parte_2 nell'abitazione dei suoi genitori sita in Alife alla via Gramsci n. 8.
Entrambi coniugi, comunque, saranno liberi di fissare la loro residenza personale o domicilio ove riterranno più opportuno e, all'uopo, anche ai fini dell'ottenimento della carta d'identità, valida per l'espatrio, o del passaporto, rilasciano, sin da ora, ampia dichiarazione di reciproco assenso al riguardo;
4. I sig.ri e stabiliscono, inoltre, che le comunicazioni tra loro Pt_1 Parte_2 potranno avvenire anche a mezzo sms e/o WhatsApp, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione;
5. Tutti gli altri arredi e i beni, invece, rimangono di esclusiva proprietà della signora
, proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale;
Pt_1
6. I coniugi provvederanno ad estinguere il Conto Corrente cointestato;
7. I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento,
8. L'esercizio della potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi
(per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente);
9. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori ed avrà la sua residenza stabile presso la madre;
10. In ogni caso sarà assicurata per il minore la presenza di entrambi i genitori che provvederanno alla cura e alla sua educazione congiuntamente, come da piano genitoriale allegato al presente ricorso;
11. Il sig. si obbliga a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno Parte_2 di mantenimento - con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT - la somma di €
300,00 (euro trecento/OO) fino a quando il figlio sarà maggiorenne ed immesso Per_1 nel mondo del lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie, come per legge.
Nel piano genitoriale, sono state previste numerose spese a carico esclusivo ella madre solo per una questione di opportunità in quanto il minore vive prevalentemente presso di lei. Il sig. contribuirà, con cadenza bimestrale, al rimborso del 50% di Parte_2 suddette spese, oltre al rimborso del 50% delle ulteriori spese straordinarie che saranno anticipate dalla madre.
2 12. I sig.ri e , oltre a quanto indicato nel Parte_1 Parte_2 presente accordo ed il puntuale rispetto dello stesso, dichiarano, fin da subito, di aver regolato tutti i propri personali rapporti patrimoniali sinora in essere e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando definitivamente ed irrevocabilmente a qualsiasi diritto, pretesa, così come ad ogni azione od eccezione proponibile sia in ordine alle causali ed i titoli tutti innanzi indicati, sia in ordine ad ogni altro diritto, pretesa, ragione o titolo, sorti o che possano comunque sorgere in connessione con il pregresso e cessato stato di convivenza matrimoniale, inerenti altresì somme di denaro e/o prestiti personali ovvero eventuali beni mobili, immobili o mobili registrati;
13. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DI MA (CE) il 06.08.2014 da , nata a [...] il Parte_1
28.03.1985, e da , nato a [...] il [...] Parte_2
, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO AT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.14, parte II, serie A, anno 2014);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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