Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.01.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3129/2023
promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO SICA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.12.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo che, in virtù delle patologie sofferte, le venisse riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento per poter godere di ogni beneficio normativamente
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, il dott. il quale accettava l'incarico e Persona_1
prestava giuramento.
All'odierna udienza, sulla base della documentazione versata in atti, la causa è stata decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Per le suddette affezioni, la ricorrente risulta soggetto
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della
propria età grave (100%) e non è in grado di deambulare autonomamente né di svolgere gli atti della
vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto ha diritto ad indennità di
accompagnamento ai sensi di legge. L'epoca di decorrenza del beneficio è da far risalire al mese di
ottobre del 2023”. Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati,
ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che Parte_1
è da ritenersi soggetto meritevole dell'indennità di accompagnamento a decorrere da
[...]
ottobre 2023;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Così deciso in Agrigento, 09/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo