Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 12/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00256/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giandomenico Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AR, Str. Garibaldi, 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di AR, Cat. -OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi o collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Con ricorso proposto come in rito, il signor -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di misure cautelari sospensive, il provvedimento del Questore di AR Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 11 del 16 gennaio 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame così motivando: « Considerato che i fatti posti a fondamento del gravato provvedimento risultano risalenti nel tempo, ragion per cui non idonei da soli a supportare un giudizio di pericolosità sociale del richiedente corredato dal necessario requisito dell’attualità; Considerato, sotto il profilo della valutazione dei legami familiari, che dopo la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di AR il -OMISSIS-, il ricorrente, in data 25 marzo 2021, è divenuto padre per la terza volta; Considerato che dalla produzione documentale versata in atti emerge la non correttezza dell’assunto da cui muove il gravato provvedimento in relazione all’insussistenza di una posizione lavorativa del ricorrente »; ha, quindi, assegnato alla Questura di AR il termine di 45 giorni per adottare un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello impugnato.
Con successiva ordinanza n. 58 del 27 marzo 2025, preso atto dell’inadempimento della Questura di AR all’ordine di remand , questo Tribunale ha reiterato l’ordine di rinnovo dell’istruttoria, precisando che « in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione (…) , a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di AR, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, anche avvalendosi direttamente del personale della Questura di AR, provvederà, entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione all’ordine di riesame » e rinviando per il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
Con successiva ordinanza n. 201 del 15 maggio 2025, preso atto della perdurante inerzia della Questura di AR, questo Tribunale ha quindi ritenuto necessario « disporre che il Prefetto di AR, nominato quale Commissario ad acta (con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso Ufficio), intervenga in luogo della Questura inadempiente a dare integrale esecuzione all’ordine di riesame, come disposto con l’ordinanza n. 58 del 27 marzo 2025, depositando - entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento - una documentata relazione istruttoria circa lo stato del procedimento ».
Con deposito del 19 maggio 2025, la Prefettura di AR ha prodotto agli atti del giudizio il decreto Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Questore di AR ha disposto la revoca in autotutela del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, dichiarato dal difensore del ricorrente il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia e richiesta dallo stesso, previa condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, la definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che, come richiesto dalla parte ricorrente, sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”; né, del resto, vi osta la mancata comparizione dell’Amministrazione resistente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453).
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., giacché la revoca in autotutela del rigetto gravato comporta che l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere; mentre l’effetto caducatorio del provvedimento non può ritenersi pienamente satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, integrante un interesse pretensivo all’ottenimento del titolo richiesto.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite; ciò la distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che, invece, si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485).
Nel caso di specie, la revoca in autotutela del provvedimento gravato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame e non la cessazione della materia del contendere, ipotesi che si sarebbe verificata laddove l’Amministrazione avesse anche formalmente rilasciato il titolo richiesto, circostanza però di cui le parti non hanno dato prova nel fascicolo processuale e che dunque non può essere presa a riferimento per l’esito del giudizio.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono il criterio della c.d. soccombenza virtuale, confermata dalla revoca in autotutela del provvedimento impugnato, con obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Condanna la Questura di AR al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura versata), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.