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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1787/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
NU IE, AT
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2824/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1726/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024NA0171017 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7585/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1726/2025, depositata il 3 febbraio 2025, la Corte di giustizia di primo grado di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3
avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2024NA0171017, ad essi notificato il 6 giugno 2024, relativo ad immobile sito a Giugliano in Campania, di loro proprietà.
In relazione a detto immobile, nel settembre 2022, i ricorrenti avevano presentato una dichiarazione Do.C.
Fa. tramite tecnico incaricato, Arch. Nominativo_1 , proponendo la classificazione in categoria D/4
(strutture sanitarie a scopo di lucro) con rendita di € 4.338,78.
L'Agenzia del Territorio, a seguito di verifica, aveva disatteso la categoria proposta, attribuendo la D/8
(immobili a destinazione speciale) e una rendita di € 4.390,00.
Avverso tale provvedimento, la contribuente Ricorrente_3 aveva anche presentato istanza in autotutela, rimasta, tuttavia, priva di riscontro. Pertanto, non avendo ricevuto risposta, i contribuenti avevano impugnato l'avviso di accertamento contestando la nuova classificazione e deducendo il difetto di motivazione dell'atto.
Nel corso del giudizio di primo grado, Agenzia del Territorio non si costituiva e la Corte di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per mancata prova della notifica, giacché i ricorrenti non avevano fornito la documentazione necessaria a dimostrare che il ricorso era stato regolarmente notificato all'Agenzia.
Avverso la decisione propongono appello i contribuenti deducendo che la notifica del ricorso era stata regolarmente effettuata, come dimostrano le ricevute e il protocollo di ricezione prodotti in giudizio.
Richiamano la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 16189/2023), secondo cui la violazione delle regole tecniche sulle notifiche telematiche comporta nullità e non inesistenza della notifica,
e che tale nullità è sanabile tramite rinnovazione o rimessione in termini. Nel caso di specie, non si tratta di una mancata notifica, ma solo di una mancata prova della stessa, ora sanata con il deposito delle ricevute.
Pertanto, la sentenza di primo grado sarebbe erronea e meritevole di riforma. Gli appellanti chiedono, pertanto, che sia accolto il ricorso originario e dichiarato nullo l'atto impugnato per carenza assoluta di motivazione;
in subordine, che l'atto si dichiarato nullo nel merito confermando la categoria catastale proposta
(D/4), con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio Agenzia del Territorio eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato tardivamente, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, come previsto dall'art. 21 del D.
Lgs. 546/1992.
L'avviso di accertamento è stato notificato il 6 giugno 2024, il ricorso è stato notificato il 6 settembre 2024, laddove si sarebbe dovuto notificare il 5 settembre 2024.
Secondo l'Ufficio, inoltre, i motivi di impugnazione sono generici e non specificano quali siano i vizi della motivazione della sentenza di primo grado.
L'appello si limita a richiamare le deduzioni e le eccezioni già formulate in primo grado.
Nel merito, l'Ufficio evidenzia che l'avviso è ampiamente motivato, con richiamo alla normativa di riferimento e alle ragioni tecniche della rettifica;
ad esso è allegata una relazione di stima sintetica che descrive l'immobile, le modalità di verifica, gli elementi estimali e le motivazioni tecniche;
in esso sono indicate le modalità di impugnazione, il responsabile del procedimento e le possibilità di riesame in autotutela.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti alle spese di giudizio, ritenendo infondate le doglianze sulla presunta carenza di motivazione e sottolineando la correttezza dell'operato amministrativo.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto sia inammissibile.
Con riferimento, anzitutto, alla posizione di Ricorrente_1, dagli atti di causa risulta documentalmente provato il suo decesso in data 24 settembre 2024, come attestato dal certificato di morte ritualmente prodotto in giudizio dalla difesa. Tuttavia, l'appello è stato proposto in data 18 marzo 2025, dunque, in un momento successivo al verificarsi dell'evento interruttivo. Ne discende che l'impugnazione è stata introdotta in nome di un soggetto ormai privo di capacità processuale, circostanza che impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale nei suoi confronti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la morte della parte verificatasi prima della proposizione dell'impugnazione non determina l'interruzione del processo, istituto che presuppone l'esistenza di un giudizio validamente instaurato al momento del verificarsi dell'evento. In tale ipotesi, l'atto introduttivo del grado successivo proposto in nome del soggetto deceduto è giuridicamente inesistente o, comunque, radicalmente inammissibile, non essendo suscettibile di sanatoria mediante riassunzione o chiamata in causa degli eredi. L'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta direttamente dagli eredi del de cuius, quali unici soggetti legittimati a proseguire il giudizio. Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di Ricorrente_1, non potendo trovare accoglimento neppure la successiva istanza di interruzione del processo, formulata in modo inconferente rispetto alla sequenza temporale degli eventi.
Quanto alle posizioni di Ricorrente_3 e Ricorrente_2, l'appello risulta parimenti inammissibile per ragioni autonome e assorbenti. In primo luogo, risulta fondata l'eccezione sollevata dall'Agenzia del Territorio in ordine alla tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento catastale impugnato è stato notificato in data 6 giugno 2024. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il termine per la proposizione del ricorso è di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, termine che, computato secondo le regole ordinarie, sarebbe scaduto in data 5 settembre 2024.
Invece, il ricorso risulta notificato il 6 settembre 2024, dunque, oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
La tardività del ricorso introduttivo comporta la decadenza dall'azione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, determinando l'inammissibilità originaria del ricorso e travolgendo l'intero impianto processuale.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, pur avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso per una diversa ragione (difetto di prova della notifica), deve comunque essere confermata, in applicazione del principio secondo cui il dispositivo corretto può essere sorretto da una motivazione diversa da quella adottata dal giudice di prime cure.
In tale contesto, risultano irrilevanti le deduzioni svolte dalle appellanti in ordine alla pretesa regolarità della notifica del ricorso e alla sanabilità delle eventuali irregolarità tecniche, nonché il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità e non inesistenza della notifica. Anche a voler ritenere dimostrata la rituale notificazione del ricorso, la stessa risulterebbe comunque effettuata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, con conseguente inammissibilità dell'azione.
Ulteriore profilo di inammissibilità dell'appello attiene alla genericità dei motivi di impugnazione. L'atto di appello, infatti, si limita sostanzialmente a riproporre le censure già dedotte in primo grado in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento e alla correttezza della classificazione catastale, senza svolgere una critica puntuale e specifica avverso la ratio decidendi della sentenza impugnata. Manca, in particolare, una compiuta censura della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado, non essendo indicati in modo chiaro e circostanziato gli errori di diritto o di fatto in cui la Corte avrebbe asseritamente inciso. Ciò si pone in contrasto con l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, che richiede che l'appello contenga motivi specifici e direttamente riferibili alla decisione impugnata.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, nei confronti di
Ricorrente_1 per essere stato proposto in nome di soggetto deceduto anteriormente alla sua instaurazione, e nei confronti di Ricorrente_3 e Ricorrente_2 per la tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, in via concorrente, per la genericità dei motivi di impugnazione.
L'assorbente rilievo dei vizi processuali esaminati preclude qualsiasi valutazione nel merito delle doglianze formulate dagli appellanti.
Le spese seguono la soccmbenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00).
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
NU IE, AT
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2824/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1726/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024NA0171017 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7585/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1726/2025, depositata il 3 febbraio 2025, la Corte di giustizia di primo grado di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3
avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2024NA0171017, ad essi notificato il 6 giugno 2024, relativo ad immobile sito a Giugliano in Campania, di loro proprietà.
In relazione a detto immobile, nel settembre 2022, i ricorrenti avevano presentato una dichiarazione Do.C.
Fa. tramite tecnico incaricato, Arch. Nominativo_1 , proponendo la classificazione in categoria D/4
(strutture sanitarie a scopo di lucro) con rendita di € 4.338,78.
L'Agenzia del Territorio, a seguito di verifica, aveva disatteso la categoria proposta, attribuendo la D/8
(immobili a destinazione speciale) e una rendita di € 4.390,00.
Avverso tale provvedimento, la contribuente Ricorrente_3 aveva anche presentato istanza in autotutela, rimasta, tuttavia, priva di riscontro. Pertanto, non avendo ricevuto risposta, i contribuenti avevano impugnato l'avviso di accertamento contestando la nuova classificazione e deducendo il difetto di motivazione dell'atto.
Nel corso del giudizio di primo grado, Agenzia del Territorio non si costituiva e la Corte di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per mancata prova della notifica, giacché i ricorrenti non avevano fornito la documentazione necessaria a dimostrare che il ricorso era stato regolarmente notificato all'Agenzia.
Avverso la decisione propongono appello i contribuenti deducendo che la notifica del ricorso era stata regolarmente effettuata, come dimostrano le ricevute e il protocollo di ricezione prodotti in giudizio.
Richiamano la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 16189/2023), secondo cui la violazione delle regole tecniche sulle notifiche telematiche comporta nullità e non inesistenza della notifica,
e che tale nullità è sanabile tramite rinnovazione o rimessione in termini. Nel caso di specie, non si tratta di una mancata notifica, ma solo di una mancata prova della stessa, ora sanata con il deposito delle ricevute.
Pertanto, la sentenza di primo grado sarebbe erronea e meritevole di riforma. Gli appellanti chiedono, pertanto, che sia accolto il ricorso originario e dichiarato nullo l'atto impugnato per carenza assoluta di motivazione;
in subordine, che l'atto si dichiarato nullo nel merito confermando la categoria catastale proposta
(D/4), con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio Agenzia del Territorio eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato tardivamente, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, come previsto dall'art. 21 del D.
Lgs. 546/1992.
L'avviso di accertamento è stato notificato il 6 giugno 2024, il ricorso è stato notificato il 6 settembre 2024, laddove si sarebbe dovuto notificare il 5 settembre 2024.
Secondo l'Ufficio, inoltre, i motivi di impugnazione sono generici e non specificano quali siano i vizi della motivazione della sentenza di primo grado.
L'appello si limita a richiamare le deduzioni e le eccezioni già formulate in primo grado.
Nel merito, l'Ufficio evidenzia che l'avviso è ampiamente motivato, con richiamo alla normativa di riferimento e alle ragioni tecniche della rettifica;
ad esso è allegata una relazione di stima sintetica che descrive l'immobile, le modalità di verifica, gli elementi estimali e le motivazioni tecniche;
in esso sono indicate le modalità di impugnazione, il responsabile del procedimento e le possibilità di riesame in autotutela.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti alle spese di giudizio, ritenendo infondate le doglianze sulla presunta carenza di motivazione e sottolineando la correttezza dell'operato amministrativo.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto sia inammissibile.
Con riferimento, anzitutto, alla posizione di Ricorrente_1, dagli atti di causa risulta documentalmente provato il suo decesso in data 24 settembre 2024, come attestato dal certificato di morte ritualmente prodotto in giudizio dalla difesa. Tuttavia, l'appello è stato proposto in data 18 marzo 2025, dunque, in un momento successivo al verificarsi dell'evento interruttivo. Ne discende che l'impugnazione è stata introdotta in nome di un soggetto ormai privo di capacità processuale, circostanza che impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale nei suoi confronti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la morte della parte verificatasi prima della proposizione dell'impugnazione non determina l'interruzione del processo, istituto che presuppone l'esistenza di un giudizio validamente instaurato al momento del verificarsi dell'evento. In tale ipotesi, l'atto introduttivo del grado successivo proposto in nome del soggetto deceduto è giuridicamente inesistente o, comunque, radicalmente inammissibile, non essendo suscettibile di sanatoria mediante riassunzione o chiamata in causa degli eredi. L'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta direttamente dagli eredi del de cuius, quali unici soggetti legittimati a proseguire il giudizio. Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di Ricorrente_1, non potendo trovare accoglimento neppure la successiva istanza di interruzione del processo, formulata in modo inconferente rispetto alla sequenza temporale degli eventi.
Quanto alle posizioni di Ricorrente_3 e Ricorrente_2, l'appello risulta parimenti inammissibile per ragioni autonome e assorbenti. In primo luogo, risulta fondata l'eccezione sollevata dall'Agenzia del Territorio in ordine alla tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento catastale impugnato è stato notificato in data 6 giugno 2024. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il termine per la proposizione del ricorso è di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, termine che, computato secondo le regole ordinarie, sarebbe scaduto in data 5 settembre 2024.
Invece, il ricorso risulta notificato il 6 settembre 2024, dunque, oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
La tardività del ricorso introduttivo comporta la decadenza dall'azione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, determinando l'inammissibilità originaria del ricorso e travolgendo l'intero impianto processuale.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, pur avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso per una diversa ragione (difetto di prova della notifica), deve comunque essere confermata, in applicazione del principio secondo cui il dispositivo corretto può essere sorretto da una motivazione diversa da quella adottata dal giudice di prime cure.
In tale contesto, risultano irrilevanti le deduzioni svolte dalle appellanti in ordine alla pretesa regolarità della notifica del ricorso e alla sanabilità delle eventuali irregolarità tecniche, nonché il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità e non inesistenza della notifica. Anche a voler ritenere dimostrata la rituale notificazione del ricorso, la stessa risulterebbe comunque effettuata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, con conseguente inammissibilità dell'azione.
Ulteriore profilo di inammissibilità dell'appello attiene alla genericità dei motivi di impugnazione. L'atto di appello, infatti, si limita sostanzialmente a riproporre le censure già dedotte in primo grado in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento e alla correttezza della classificazione catastale, senza svolgere una critica puntuale e specifica avverso la ratio decidendi della sentenza impugnata. Manca, in particolare, una compiuta censura della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado, non essendo indicati in modo chiaro e circostanziato gli errori di diritto o di fatto in cui la Corte avrebbe asseritamente inciso. Ciò si pone in contrasto con l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, che richiede che l'appello contenga motivi specifici e direttamente riferibili alla decisione impugnata.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, nei confronti di
Ricorrente_1 per essere stato proposto in nome di soggetto deceduto anteriormente alla sua instaurazione, e nei confronti di Ricorrente_3 e Ricorrente_2 per la tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, in via concorrente, per la genericità dei motivi di impugnazione.
L'assorbente rilievo dei vizi processuali esaminati preclude qualsiasi valutazione nel merito delle doglianze formulate dagli appellanti.
Le spese seguono la soccmbenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00).