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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2432/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15652/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Lmn Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Isola C5 Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 30 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00040 2827 48 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Regione Campania e Agenzia delle entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione del credito azionato;
- nullità dell'intimazione derivante dall'omessa notifica dell'atto prodromico e difetto di motivazione;
- calcolo degli interessi;
-nullità notifica per indirizzo inesistente.
Chiede:
- prescrizione del credito azionato;
- spese legali.
Si costituisce in giudizio Regione Campania.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato. La Cartella di pagamento impugnata ha come atti sottesi gli avvisi di accertamento che si riferiscono alla annualità 2020, sulla base di quanto stabilito dalla normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2023. Dalla documentazione in atti l'avviso di accertamento n.064206763901 risulta regolarmente notificato in data 19/06/2023 e l'avviso di accertamento n.064191846614 risulta regolarmente notificato in data 28/06/2023. Pertanto, nel caso in esame non è maturata la prescrizione. Gli avvisi di accertamento non risultano impugnati, pertanto, sono divenuti definitivi.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 100,00 oltre spese generali del 15% per ciascuna delle resistenti costituite in giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15652/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Lmn Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Isola C5 Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 30 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00040 2827 48 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Regione Campania e Agenzia delle entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione del credito azionato;
- nullità dell'intimazione derivante dall'omessa notifica dell'atto prodromico e difetto di motivazione;
- calcolo degli interessi;
-nullità notifica per indirizzo inesistente.
Chiede:
- prescrizione del credito azionato;
- spese legali.
Si costituisce in giudizio Regione Campania.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato. La Cartella di pagamento impugnata ha come atti sottesi gli avvisi di accertamento che si riferiscono alla annualità 2020, sulla base di quanto stabilito dalla normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2023. Dalla documentazione in atti l'avviso di accertamento n.064206763901 risulta regolarmente notificato in data 19/06/2023 e l'avviso di accertamento n.064191846614 risulta regolarmente notificato in data 28/06/2023. Pertanto, nel caso in esame non è maturata la prescrizione. Gli avvisi di accertamento non risultano impugnati, pertanto, sono divenuti definitivi.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 100,00 oltre spese generali del 15% per ciascuna delle resistenti costituite in giudizio.