Art. 1. Articolo unico.
I termini di cui agli articoli 63 , 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I termini di cui agli articoli 63 , 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.