Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1959, n. 1233
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17 febbraio 1960
Art. 1. Articolo unico.

I termini di cui agli articoli 63 , 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1960