Sentenza 9 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Se l'INPS revoca la pensione di inabilità si può adire direttamente il giudice.Redazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03200/2026REG.PROV.COLL.
N. 02710/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2710 del 2023, proposto dai signori TO OC ed GO RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 14561 del 9 novembre 2022 resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere LI ES e udito per gli appellanti l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. L’oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto degli odierni appellanti alla maggiorazione dell’indennità operativa di base prevista dal combinato disposto degli artt. 5, comma 2, del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 e 11 del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con ricorso n.r.g. 6026 del 2003 alcuni appartenenti al Corpo forestale dello Stato - tra cui, uno solo degli odierni appellanti, TO OC - impugnavano i provvedimenti di cui alla nota n. 10246 posiz. VIII-1-C del 13 febbraio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali con cui erano state respinte le istanze dirette al riconoscimento della maggiorazione prevista dall’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394 del 1995 in relazione all’indennità di aeronavigazione e volo e ad ogni altra indennità supplementare ad essi spettante.
2.2. Con sentenza n. 2791 del 2006 il T.a.r. per il Lazio, sez. II ter , accoglieva il ricorso, ritenendo che la maggiorazione prevista dall’art. 5, comma 2, d.P.R. 394 del 1995 andasse riconosciuta anche a coloro che, come i ricorrenti, avessero continuato a percepire l’indennità di aeronavigazione, continuando a prestare il relativo servizio, e non solo a coloro che l’avessero percepita solo in passato (essendo cessato il servizio correlato all’indennità), come invece sostenuto dall’amministrazione.
2.3. Con sentenza n. 5018 del 2013 la terza sezione del Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza del T.a.r., richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la maggiorazione introdotta dall’art. 5, comma 2, d.P.R. 394 del 1995 costituisce << uno specifico beneficio riservato ai militari che, in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative...cessino da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito >>. Per tali ragioni, escludeva che l’incremento in questione potesse essere riconosciuto ai ricorrenti di primo grado, che già percepivano l’indennità di aeronavigazione e non la sola indennità operativa di base di cui alla tabella riportata all’art. 5, comma 1, del citato d.P.R. 394 del 1995.
2.4. Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4648 del 2014 veniva accolto il ricorso per revocazione proposto dagli originari ricorrenti avverso la sentenza n. 5018 del 2013 per difetto di notifica dell’atto di appello, in quanto << inoltrato per la notifica presso il vecchio studio legale del difensore >>. Per tali ragioni, << assorbito ogni altro profilo >> della fase rescindente, la sentenza n. 5018 del 2013 veniva annullata e, in fase rescissoria, l’appello veniva dichiarato inammissibile.
3. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio n.r.g. 2206 del 2015 i signori TO OC e GO RE chiedevano l’attribuzione dell’indennità operativa di base con le maggiorazioni previste dall’art. 5, comma 2, d.P.R. 394 del 1995 anche con riguardo all’indennità supplementare di istruttore di volo, ad essi riconosciuta a seguito della nomina ad istruttore di specialità conseguita con decreti nn. 63 e 64 del 23 dicembre 2013. A sostegno del gravame articolavano un unico motivo (esteso da pag. 4 a pag. 15), con cui deducevano << Violazione ed omessa applicazione dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 31.07.1995 nr. 394. Violazione dell'art. 2909 e.e. e degli artt. 1372 e 1374 e.e. Illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio del divieto di reformatio in pejus >>.
3.1. In allegato al ricorso gli interessati producevano unicamente i decreti di domina ad istruttore di specialità e le relative buste paga (doc. da n. 1 a n. 6), mentre nel corso del giudizio non venivano prodotti ulteriori documenti da ambo le parti.
4. La sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. V, 9 novembre 2022 n. 14561 respingeva il ricorso, sulla base di plurime statuizioni con cui rilevava che: i) la sentenza n. 2791 del 2006, richiamata dai ricorrenti, non è passata in giudicato perché riformata con sentenza del Consiglio di Stato n. 5018 del 2013; ii) la sentenza n. 5018 del 2013 è espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato e confermato dal T.a.r. per il Lazio; iii) la pretesa dei ricorrenti non può trovare fondamento nemmeno nel richiamato atto di transazione, mai esibito in giudizio.
4.1 Il T.a.r. compensava, infine, le spese di lite.
5. I ricorrenti hanno interposto appello, notificato in data 7 marzo 2023 e depositato in data 23 marzo 2023, articolando due motivi di gravame (estesi da pag. 11 a pag. 28) con cui deducono:
I. Erroneità dell’impugnata sentenza, erronea valutazione dei presupposti e della situazione di fatto. Illogicità ed insufficienza della motivazione . Il T.a.r. avrebbe erroneamente escluso che sulla sentenza n. 2791 del 2006 si fosse formato il giudicato perché riformata in appello con sentenza n. 5018 del 2013 la quale, tuttavia, è stata revocata con sentenza n. 4648 del 2014.
II. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. 31.07.1995 nr. 394. Violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 1372 e 1374 c.c. Illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio del divieto di reformatio in pejus . Viene riproposto integralmente il motivo di primo grado.
6. In data 21 novembre 2025 si è costituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. In data 12 marzo 2026 il Ministero ha depositato memoria.
8. Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il collegio dichiara inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta dai ricorrenti in sede di appello in violazione dell’art. 104 comma 2 c.p.a.
10. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato e deve essere respinto.
11. Il primo motivo di appello è infondato sotto plurimi profili, atteso che:
a) l’errore in cui è incorso il T.a.r. in ordine all’insussistenza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2791 del 2006 - errore, peraltro, determinato dal contegno processuale dei ricorrenti che hanno omesso di produrre i precedenti costituiti dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 5018 del 2013 e n. 4648 del 2014 - non ha influito sulla correttezza della decisione finale, poiché il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2791 del 2006 riguarda una pretesa patrimoniale (la maggiorazione per le indennità operative già percepite dai ricorrenti) diversa da quella rivendicata in questa sede (la maggiorazione per l’indennità da istruttore di volo non percepita al momento del giudicato e riconosciuta solo molti anni dopo a seguito della nomina ad istruttore di specialità);
b) non esiste un giudicato favorevole del T.a.r. con riguardo alla posizione di RE, il cui ricorso n.r.g. 6022 del 2003 è stato dichiarato perento con decreto n. 5864 del 2015;
c) gli atti di transazione con l’amministrazione (relativi al riconoscimento della maggiorazione dell’indennità supplementare al personale che aveva proposto ricorso) sono stati prodotti per la prima volta solo in appello in violazione del divieto di c.d. nova e riguardano, in ogni caso, esclusivamente le maggiorazioni oggetto del contenzioso pendente e non quella per cui è causa (non essendo, all’epoca, ancora sorta l’indennità supplementare di istruttore per difetto dello svolgimento del servizio che ne costituisce il presupposto);
d) il principio secondo cui il giudicato copre dedotto e deducibile riguarda le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. civ., sez. III, n. 1259 del 2024) e non può certo essere invocato per estendere inammissibilmente l’ambito oggettivo del giudicato medesimo a pretese patrimoniali diverse rispetto a quelli che ne hanno contrassegnato il petitum e la causa petendi ;
e) il giudicato non può, quindi, riguardare crediti lavorativi che, essendo fondati su presupposti verificatisi solo successivamente al giudicato medesimo ( id est crediti futuri ed eventuali), non solo non sono stati dedotti ma nemmeno erano deducibili;
f) di conseguenza, non esiste un giudicato che, a titolo di deducibile, consenta l’estensione della maggiorazione di indennità operativa a militari che abbiano ottenuto una qualifica (nella specie, quella di istruttori) dieci anni dopo il giudicato in questione.
12. Ne discende l’infondatezza del primo motivo di appello.
13. Del pari infondato è anche il secondo motivo di appello, alla luce della costante e condivisibile giurisprudenza, nel cui solco si colloca anche il precedente n. 5018 del 2013 (cfr., Cons. Stato, sez. II, nn. 2065 del 2021 e 4876 del 2019; sez. III, n. 2737 del 2013), secondo cui l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995 deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione dell’indennità di impiego operativo spetta solo ai militari in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base e cessati, successivamente, da tali peculiari incarichi, con conseguente decurtazione di reddito. Ciò in quanto la disposizione ha lo specifico scopo perequativo di attenuare la decurtazione reddituale che, per effetto della nuova normativa intervenuta, subirebbe una ben individuata categoria di personale.
14. La maggiorazione dell’emolumento, invece, non può essere applicata, per evidenti ragioni perequative, come ulteriore incremento retributivo a coloro che dopo l’entrata in vigore del medesimo d.P.R. n. 394/1995 continuino a prestare servizio alle stesse condizioni, e che quindi continuino a percepire l’indennità operativa maggiorata.
15. Per tali ragioni, è manifestamente infondata la pretesa degli appellanti al “trascinamento” della maggiorazione in relazione all’indennità loro attribuita contestualmente alla nomina ad “istruttore di specialità”.
16. Sul punto, si osserva ancora che le statuizioni contenute nel precedente n. 5018 del 2013 che, come sopra osservato, sono espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, non sono state in alcun modo poste in discussione dalla sentenza n. 4648 del 2014 che si è limitata ad accogliere il ricorso per revocazione per un vizio di notifica dell’appello, dichiarandolo inammissibile.
17. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
18. Le spese del presente giudizio, da porsi in solido a carico degli appellanti e regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. 19. La condanna degli appellanti, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vito Poli, Presidente
LI ES, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LI ES | Vito Poli |
IL SEGRETARIO