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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/06/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 3403/2021 R.G.
UDIENZA 19/6/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che l'attore ha depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 10.00, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso,
il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 19/6/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3403, Ruolo Generale
dell'anno 2021, all'udienza del 19/6/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso l'Avv. Maria Leli, giusta procura speciale in atti;
attore
E
; ; CP_1 Controparte_2
convenuti contumaci
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare l'integrale svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia alla citazione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attrice conveniva in giudizio le dottoresse Parte_1 CP_1
e , allegando quanto segue:
[...] Controparte_2
“(…) 1. L'attrice si recava nei mesi di novembre -dicembre 2014 presso lo
Studio Odontoiatrico Associato della Dottoressa Delfina Leoni e della
Dottoressa Valentina Leoni, in Pomezia (Rm) via Roma, per una visita e cure odontoiatriche;
2. Le venivano rappresentati gli interventi e cure per i quali procedeva già da dicembre 2014 presso lo stesso
[...]
3. Relativamente a detti interventi e cure Controparte_3 veniva aperta una cartella clinica n. 0560/14/00002355 e stilato il relativo preventivo con piano di cura per un importo pari ad euro
5.500,00 (doc. 1) per il quale le veniva proposto un piano di finanziamento dalla stessa sottoscritto in pari data e ad oggi estinto
(docc. 2 e 3);
4. Immediatamente dopo i primi lavori eseguiti, avvertiva forti dolori mandibolari ed occlusali;
5. Il piano di lavoro veniva variato e prospettata la necessità di ulteriori cure;
venivano previste
Pagina 3 Dott. Renato Buzi delle variazioni e aumentato il prezzo di una ulteriore somma per la quale veniva concordato un pagamento rateale pari ad euro 2.174,00 (doc.
4);
6. Nel periodo di dicembre 2015 la signora cominciò Parte_1 ad avere seri problemi addirittura di masticazione che le causavano gravi disagi sia fisici che psicologici;
7. Fece ricorso presso lo Studio
Odontoiatrico di Pomezia, delle Dottoresse odierne convenute, CP_1 lamentando detti problemi e richiedendo un appuntamento urgente, senza tuttavia riuscire ad eliminare la problematica.
8. Richiedeva quindi la documentazione medica che la riguardava ed anche per l'ottenimento di detta documentazione dovette attendere diversi giorni (doc. 5); 9.
Conseguentemente, la paziente per porre fine a tale incresciosa situazione si vedeva costretta a rivolgersi ad un altro studio, lo studio del Dott. onde stabilire e ricevere le necessarie Controparte_4 indicazioni circa le opportune cure;
10. La compromissione del quadro odontoiatrico veniva documentata dal certificato rilasciato dal Dott. in data 26.02.2016 che si produce (doc. 6) ed al quale Controparte_4 integralmente ci si riporta;
11. In particolare, detta certificazione riporta tra l'altro: “I tessuti edema e tumefazione (…) la radiografia endorale evidenzia terapia canalare incongrua (…) il secondo molare (…) presenta terapia canalare non correttamente eseguita (…) restauro protesico (corona) incongruo (…) il primo molare inferiore (…) incongrua perché non perfettamente adattata (…)”; 12. Di tutto veniva fornito riscontro con radiografie endorali e foto digitali;
13. La signora
[...]
lamentava, altresì, la decementazione della corona protesica Parte_1 del secondo molare inferiore (doc. 7); 14. Si è vista costretta a ricorrere a cure odontoiatriche riparatrici e ripristinatorie di una funzionalità masticatoria e mandibolare, anche al fine di evitare un peggioramento dello stato di salute e mentale della stessa, per le quali ad oggi ha sostenuto costi per € 7.775,00, che si aggiungono a quelli già sostenuti per le cure come da preventivo e finanziamento dalle Dottoresse
percepite (v. doc. n. 8); 15. Gli ulteriori danni, biologico e di CP_1 tipo psicologico, subiti dall'odierna attrice, secondo la perizia del dott. , possono così riassumersi: un danno omnicomprensivo Persona_1 del danno biologico e del danno psicologico pari al 23% quantificabile in
€ 117.667,00 (v. doc. n. 9); 16. Ancora oggi, infatti, la signora Pt_1 lamenta gravi disagi che le impediscono addirittura di svolgere le funzioni quotidiane ed essenziali del vivere, ovvero quelle di mangiare, non riuscendo a masticare e vedendo con ciò compromesse tutte le relative
Pagina 4 Dott. Renato Buzi funzionalità, nonché limitata la possibilità di intrattenere relazioni sociali e quindi di vivere una vita normale (…)”.
Concludeva per la condanna delle convenute al ristoro dei danni subìti, quantificati come in citazione.
Nessuno si costituiva in giudizio per le , che restavano contumaci. CP_1
La causa veniva istruita con produzione documentale ed assunzione prove orali, tra cui l'interpello delle convenute contumaci;
era poi disposta c.t.u. medico-legale, con incarico affidato al dott. Persona_2
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Pagina 5 Dott. Renato Buzi La domanda attrice è parzialmente fondata e va quindi accolta nei limiti di cui in motivazione.
Richiamato quanto esposto in precedenza e constatato che l'attrice
[...]
ha agito nei confronti dei medici e Parte_1 CP_1 CP_2
cui si era rivolta (cfr. documentazione sanitaria e perizia medico-
[...] legale in documenti prodotti dalla citante), la pretesa risarcitoria deve essere vista in relazione agli allegati errori ed omissioni ascritti ai sanitari operanti nei trattamenti praticati alla prima presso la loro struttura sanitaria.
Tanto premesso in punto di fatto, è altresì necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di causa.
Come discorso di carattere generale, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. per tutte Cass. 10297/04, ma è orientamento costante;
Cass.
21090/15; Cass. 14615/20) è nel senso di inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, sia pubblico che privato, nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
Analogamente anche l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, benché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 589/99; Cass.
19670/16; Cass. 14615/20), così superando vecchi orientamenti sulla distinzione fra responsabilità contrattuale dell'ospedale ed extracontrattuale del medico (cfr. Cass. 1716/79).
In tale contesto, accanto alla distinta ipotesi di responsabilità dell'ente per inadempimento di obbligazioni direttamente a suo carico
(cfr. Cass. 10743/09), appare evidente che in tanto si possa ipotizzare una responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera in relazione alle prestazioni sanitarie rese in quanto sia stata positivamente accertata la responsabilità del medico dipendente nella causazione del danno, così come previsto dall'art. 1228 c.c. (cfr. Cass. 6386/01; Cass.
13066/04).
Dunque, la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione sia il regime proprio di questo tipo di responsabilità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che i principi delle obbligazioni da
Pagina 6 Dott. Renato Buzi contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza ed al grado della colpa.
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata, ex art. 1176, comma 2, c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
è inoltre previsto dall'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Va poi ricordato, come ulteriore discorso di carattere generale, che l'obbligazione assunta dal sanitario consiste - di regola, differente può infatti essere il discorso p. es. sulla medicina estetica - in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato, con l'ovvia conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato non determina di per sé inadempimento (cfr. Cass. 4400/04).
L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste pertanto nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può -a tutto concedere- costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Punto fondamentale, condizionato evidentemente dall'inquadramento di cui si è detto, è costituito dal riparto degli oneri allegatori e probatori nelle cause di responsabilità professionale del medico.
Al riguardo può affermarsi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto (ovvero il 'contatto') e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) nonché (Cass. 2044/00; Cass. 6537/06) il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del personale sanitario, di cui è sufficiente allegare l'inadempimento, restando poi a carico dell'obbligato (sia esso il sanitario o la struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'esistenza di un evento imprevisto ed imprevedibile quale causa dell'evento dannoso verificatosi ovvero ancora che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. 10297/04; Cass. S.U. 577/08; Cass.
15993/11).
Il porre a carico del sanitario e/o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica si ricollega a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va
Pagina 7 Dott. Renato Buzi accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Fornita tale prova si ritiene per l'appunto che la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie in conseguenza della prestazione medica sia idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, a norma dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento del sanitario in relazione alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale (art. 1176, comma 2,
c.c.), parametro che in subiecta materia deroga al tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia.
Spetta a questo punto all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo idoneo e diligente ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante ovvero ancora che i lamentati esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (cfr. Cass. 3492/02).
Inoltre, nel caso in cui la prestazione resa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il cui onere allegatorio e probatorio continua a gravare sul sanitario (cfr. Cass. 15404/02; Cass.
2042/05), costui è tenuto al risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico, ai sensi dell'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 2466/95).
Tale accertamento costituisce un prius logico rispetto ad altre questioni attinenti all'aspetto soggettivo della condotta del sanitario, con l'affermata conseguenza (cfr. citata Cass. 2044/00) che, in caso di difetto di prova su detto nesso, viene meno la necessità di accertare se l'esecuzione dell'intervento sia facile e abituale ovvero implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Tanto premesso, è fondamentale accertare se effettivamente, come allegato dalla citante, l'esecuzione degli interventi terapeutici non fosse corretta e, in particolare, se le prestazioni sanitarie eseguite sulla persona di dai sanitari convenuti fossero carenti delle Parte_1 cautele e degli accorgimenti dettati dalla scienza medica, così comportando i dedotti danni.
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Nel corso del presente giudizio è stata disposta C.t.u. medico-legale e l'Ausiliario del Giudice, previo attento esame della documentazione medica prodotta e visita dell'attrice, ha accertato, in modo immune da vizi logici o scientifici e pienamente condiviso da questo Giudice nelle conclusioni in quanto perfettamente basato sul quadro clinico della danneggiata, che esiste nesso causale, nei limiti indicati in consulenza, tra prestazione professionale resa e problemi manifestatisi alla citante e che la prestazione era stata non corretta sotto i profili individuati.
In particolare, il C.t.u. ha così concluso:
“(…) Dall'esame della documentazione versata in atti emerge una chiara responsabilità in capo ai sanitari dello studio per la perdita CP_1 dell'elemento 2.1 e la perdita dell'impianto in sede 1.4. Per queste ragioni il danno biologico da definirsi come menomazione permanente e/o temporanea dell'integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento e di valutazione medico legale e indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito, è da valutarsi come I.P. 3% della totale;
I.T.P. al 50% per 6 mesi e al 25% per altri 6 mesi, la restituzione delle somme versate allo studio che ammontano a 5822,19 euro e la CP_1 restituzione dei costi per le terapie emendative effettuate presso lo studio della dott.ssa (…)” (v. pag. 5 della relazione peritale Per_3 depositata il 14/5/2024 nel fascicolo telematico).
La suddetta C.t.u., esaustiva ed immune da vizi logici o scientifici, è pienamente condivisa da questo Giudice nelle conclusioni in quanto perfettamente basata sul quadro clinico della . Pt_1
In particolare, a fronte delle osservazioni svolte dall'attrice,
l'Ausiliario, dopo averle congruamente analizzate, ha replicato quanto scritto in relazione.
Come discorso di carattere generale, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della C.t.u., con sostituzione del consulente, deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del medesimo, dell'incarico conferitogli. L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del C.t.u. e quelli della relazione del tecnico di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti interessate, per il deposito di osservazioni, oggetto di valutazione ed esaustiva risposta da parte dell'Ausiliario. Si
Pagina 9 Dott. Renato Buzi ribadisce pertanto che va esclusa ogni ipotesi di rinnovazione e/o riconvocazione del C.t.u.
Richiamato quanto esposto in precedenza, deve constatarsi come la responsabilità dei sanitari operanti sia ormai da considerare processualmente acclarate, stante quanto condivisibilmente affermato dall'Ausiliario.
Viepiù, la mancata risposta all'interrogatorio formale regolarmente notificato alle convenute contumaci (v. verbale 4/10/2022) consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interpello (v. Cass. 9436/18).
A questo punto si tratta di accertare l'ammontare del danno risarcibile.
Dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano - anno 2024 – (Cass. 14402/11), si ritiene che nel caso di specie, tenuto conto di: età dell'attrice (38 anni alla data dell'intervento); invalidità permanente accertata;
giorni di invalidità temporanea parziale accertata;
in difetto di allegazione di profili soggettivi particolari, vada liquidata, a titolo di danno biologico e ai valori attuali, la somma complessiva di € 20.315,00, come dalla seguente tabella.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Danno risarcibile, € 4.790,00
Invalidità temporanea parziale, € 15.525,00
TOTALE GENERALE: € 20.315,00
Per inciso si rammenta che nel c.d. biologico rientra il danno estetico e il danno alla capacità lavorativa generica nonché alla vita di relazione, come emerge dalla definizione legislativa che privilegia una valutazione in chiave dinamica e non statica del bene salute.
In relazione al richiesto risarcimento del danno morale, esso deve ritenersi liquidato congiuntamente al danno biologico secondo le tabelle
"milanesi" (cfr. Cass. 18641/11).
Dunque, e vanno condannate in solido al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della complessiva somma, ai Parte_1 valori attuali e a titolo di danno non patrimoniale, di € 20.315,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, liquidato (danno non patrimoniale) ai valori attuali, non vengono riconosciuti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03).
Pagina 10 Dott. Renato Buzi Relativamente alla capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno, non stata offerta adeguata prova che le lesioni riportate abbiano avuto in concreto ripercussione sull'attività lavorativa della danneggiata, determinandone la contrazione del reddito, per cui nulla è dovuto a tale titolo (v. Cass. 5840/04).
Altra voce di danno (danno emergente) riguarda le spese mediche, esse vanno riconosciuto nella complessiva somma di € 7.310,00 per il rimborso di quelle sostenute a causa dell'intervento in oggetto, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo (v. anche C.t.u. in atti).
Passando alla domanda restitutoria, gli esiti della c.t.u. medico-legale, in uno con le prove documentali raccolte, consentono di ritenere effettivamente accaduti i fatti allegati in citazione a sostegno della domanda attrice.
Applicando i principi generali in materia di inadempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, appare evidente, stante quanto sopra osservato, che ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi dell'inadempimento di non scarsa importanza.
Invero, dalla valutazione unitaria e globale del comportamento delle parti è innegabile che si è verificata una oggettiva ed irrimediabile lesione dell'equilibrio contrattuale, stante il fallimento dei trattamenti implantari posti in essere dalle odontoiatre convenute.
Pertanto, tenuto conto dell'interesse dell'attrice all'efficacia dell'intervento proposto dai medici, si appalesa l'inadempimento delle convenute e la conseguente risoluzione del contratto inter-partes: si tratta ora di verificarne gli effetti.
Al riguardo, l'art. 1458, 1° comma, c.c. prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali
l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto ed al venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, siano subordinati ad una espressa domanda di parte, domanda peraltro svincolata dall'eventuale responsabilità nella risoluzione del contratto stesso (cfr. Cass. 7829/03).
Si rammenta al riguardo che il debito restitutorio non trova la sua giustificazione nella colpa, ma nella risoluzione, che sanziona il venir
Pagina 11 Dott. Renato Buzi meno del contratto ed impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi (fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti;
pertanto gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate.
Gli effetti restitutori si distinguono dunque dagli effetti sanzionatori
(il risarcimento dei danni), che conseguono infatti esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente trovando titolo nella sua responsabilità (contrattuale).
Pertanto, le convenute vanno condannate alla restituzione degli importi versati dall'attrice, pari a complessivi € 5.822,19, come si evince dalla documentazione prodotta (cfr. documenti prodotti dall'attrice; C.t.u. medico-legale in atti).
Per quanto attiene al dies a quo per il calcolo degli interessi, si deve far riferimento alla domanda giudiziale.
Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. 4465/97) e stante la persistente natura non risarcitoria del relativo debito, distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente ed avente ad oggetto unicamente l'originaria prestazione pecuniaria, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria in mancanza di allegazione e di prova di un eventuale maggior danno (cfr. Cass. 15358/00).
Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute ex art. 91, co.
1, c.p.c. e si liquidano, applicati parametri tariffari medi, in dispositivo in favore dell'attrice, ai sensi del D.M. 55/2014.
Le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste per l'intero definitivamente a carico delle convenute, tenute a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa eventualmente versato all'Ausiliario.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna in solido
e al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2 [...]
, della complessiva somma, ai valori attuali e a titolo di Parte_1
Pagina 12 Dott. Renato Buzi danno non patrimoniale, di € 20.315,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna altresì le convenute in solido al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 7.310,00, per indennizzo delle spese sostenute a causa dell'intervento in oggetto, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
3) condanna, inoltre, le convenute in solido al pagamento, in favore della e a titolo di restituzione della somma ad esse versata, di € Pt_1
5.822,19, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
4) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
5) condanna le convenute al pagamento della spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso e € 800,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
6) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente per intero delle convenute, tenute a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa eventualmente versato all'Ausiliario.
Velletri, 19/6/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 13 Dott. Renato Buzi