Ordinanza cautelare 15 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2024, proposto da OU El RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro autonomo emesso dalla Questura di Roma in data 8 agosto 2023, notificato in data 23 ottobre 2023, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 2 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa IL MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso all’esame, col quale il sig. El RI OUs ha agito per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro autonomo, emesso dalla Questura di Roma in data 8 agosto 2023 e notificato in data 23 ottobre 2023;
Vista l’ordinanza di questa Sezione del 15 febbraio 2024, n. 613, con cui l’istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2024, n.1179, con cui l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata accolta, in riforma dell’ordinanza n. 613/2024, citata;
Vista l’ordinanza del 30 giugno 2025, n. 12853, con cui questa Sezione ha disposto un rinvio dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della causa, in quanto il ricorrente ha rappresentato di esser stato convocato dalla Questura di Roma per il 6 agosto 2025, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1779/2024;
Vista la nota della Questura di Roma depositata agli atti in data 20 ottobre 2025, ove si afferma che, in data 17 ottobre 2025, è stata validata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e che il ricorrente “ potrà recarsi trascorsi 40 giorni dal ricevimento ” della medesima comunicazione presso il Commissariato competente per il ritiro del titolo richiesto;
Vista la nota depositata in data 15 dicembre 2025, con la quale il Ministero dell’Interno ha reso noto che, in data 12 dicembre 2025, si è proceduto alla consegna del titolo richiesto dal ricorrente, circostanza confermata da parte ricorrente con memoria depositata in data 2 marzo 2026, con richiesta da parte di quest’ultimo che si dichiari cessata la materia del contendere;
Considerato che all’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente in ordine all’intervenuta consegna del titolo di soggiorno, sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’andamento processuale della vicenda e dell’intervenuto rilascio del titolo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL MO | AN DO |
IL SEGRETARIO