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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 07/05/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3204 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea CARLI Presidente dott. Emanuele MIGLIORE Giudice dott.ssa Francesca MARRAPODI Giudice Rel. ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3204 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D. GIRAUDO, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, nei confronti di (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. S. BAU', come da procura in atti;
C.F._2 con riferimento al minore: , a Borgosesia (VC) in data 8.05.2014; Persona_1
CONCLUSIONI: Le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente, come da foglio del 29.03.2024, che qui integralmente si richiama;
Con le conclusioni del P.M., che in data 14.01.2023 nulla ha opposto;
PREMESSO CHE
La signora adiva il Tribunale di Biella nei confronti del signor , Pt_1 CP_1 chiedendo la modifica degli accordi inerenti al figlio minore, , recepiti con Per_1 provvedimento collegiale dal medesimo Tribunale in data 22.6.2022 mediante ripristino delle condizioni preesistenti, cioè di quelle recate dal decreto deliberato in data 28.10.2020.
Si costituiva in giudizio il signor , prendendo posizione sulle difese di parte CP_1 avversa.
Ora, con riguardo alla collocazione di e alla frequentazione tra quest'ultimo e il Per_1 genitore non collocatario, si evidenzia come gli accordi raggiunti dalle parti corrispondano all'esclusivo e prioritario interesse del bambino, apparendo adeguatamente garantito il diritto al godimento della bigenitorialità, cioè all'instaurazione da parte della prole di un rapporto saldo e profondo con ciascuna delle figure genitoriali, tenuto conto della coerenza dell'intesa rispetto alle conclusioni della C.T.U. - peraltro confermanti l'opportunità dell'affidamento condiviso, già disposto dal Tribunale in precedente giudizio-, delle necessità, anche scolastiche, del minore e della rete di supporto, su cui le parti possono contare. Per quanto concerne il concorso al mantenimento a carico del genitore non collocatario, si evidenzia come l'intesa conseguita dai genitori appaia idonea al soddisfacimento delle necessità del bambino, nonché congruente rispetto alla capacità economica di ciascun genitore, come emergente dagli atti di causa. Non rinvenendosi alcuna violazione di norma imperativa, si reputa l'accordo raggiunto dai genitori di meritevole di recepimento, con Per_1 assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti. Non sussistono i presupposti dell'audizione del minore in ragione dell'età dello stesso, inferiore al limite di legge, e, in ogni caso, dell'accordo raggiunto dai genitori. Infine, in punto spese di lite, esse si compensano tra le parti in ragione dell'accordo; per le medesime ragioni si pongono i costi di C.T.U. a carico di ciascuna parte nella misura del
50%;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica del provvedimento deliberato dal Tribunale di Biella in data 22.6.2022,
DISPONE con riguardo alla collocazione prevalente e alla residenza anagrafica del minore,
1 nonché agli incontri con il genitore non collocatario in esatta conformità agli accordi recati dal foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 29.03.2024, che qui si richiamano costituendo parte integrante del presente dispositivo;
DISPONE con riguardo al contributo mensile al mantenimento, ordinario e straordinario, del minore a carico del padre in esatta conformità agli accordi recati dal foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 29.03.2024, che qui si richiamano costituendo parte integrante del presente dispositivo;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi tra le parti recati dal foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 29.03.2024, che qui si richiamano costituendo parte integrante del presente dispositivo.
Con compensazione delle spese di lite e costi di C.T.U. a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 30.04.2024.
IL PRESIDENTE
Dott. A. CARLI
IL GIUD. REL. EST.
Dott.ssa F. MARRAPODI
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea CARLI Presidente dott. Emanuele MIGLIORE Giudice dott.ssa Francesca MARRAPODI Giudice Rel. ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3204 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D. GIRAUDO, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, nei confronti di (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. S. BAU', come da procura in atti;
C.F._2 con riferimento al minore: , a Borgosesia (VC) in data 8.05.2014; Persona_1
CONCLUSIONI: Le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente, come da foglio del 29.03.2024, che qui integralmente si richiama;
Con le conclusioni del P.M., che in data 14.01.2023 nulla ha opposto;
PREMESSO CHE
La signora adiva il Tribunale di Biella nei confronti del signor , Pt_1 CP_1 chiedendo la modifica degli accordi inerenti al figlio minore, , recepiti con Per_1 provvedimento collegiale dal medesimo Tribunale in data 22.6.2022 mediante ripristino delle condizioni preesistenti, cioè di quelle recate dal decreto deliberato in data 28.10.2020.
Si costituiva in giudizio il signor , prendendo posizione sulle difese di parte CP_1 avversa.
Ora, con riguardo alla collocazione di e alla frequentazione tra quest'ultimo e il Per_1 genitore non collocatario, si evidenzia come gli accordi raggiunti dalle parti corrispondano all'esclusivo e prioritario interesse del bambino, apparendo adeguatamente garantito il diritto al godimento della bigenitorialità, cioè all'instaurazione da parte della prole di un rapporto saldo e profondo con ciascuna delle figure genitoriali, tenuto conto della coerenza dell'intesa rispetto alle conclusioni della C.T.U. - peraltro confermanti l'opportunità dell'affidamento condiviso, già disposto dal Tribunale in precedente giudizio-, delle necessità, anche scolastiche, del minore e della rete di supporto, su cui le parti possono contare. Per quanto concerne il concorso al mantenimento a carico del genitore non collocatario, si evidenzia come l'intesa conseguita dai genitori appaia idonea al soddisfacimento delle necessità del bambino, nonché congruente rispetto alla capacità economica di ciascun genitore, come emergente dagli atti di causa. Non rinvenendosi alcuna violazione di norma imperativa, si reputa l'accordo raggiunto dai genitori di meritevole di recepimento, con Per_1 assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti. Non sussistono i presupposti dell'audizione del minore in ragione dell'età dello stesso, inferiore al limite di legge, e, in ogni caso, dell'accordo raggiunto dai genitori. Infine, in punto spese di lite, esse si compensano tra le parti in ragione dell'accordo; per le medesime ragioni si pongono i costi di C.T.U. a carico di ciascuna parte nella misura del
50%;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica del provvedimento deliberato dal Tribunale di Biella in data 22.6.2022,
DISPONE con riguardo alla collocazione prevalente e alla residenza anagrafica del minore,
1 nonché agli incontri con il genitore non collocatario in esatta conformità agli accordi recati dal foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 29.03.2024, che qui si richiamano costituendo parte integrante del presente dispositivo;
DISPONE con riguardo al contributo mensile al mantenimento, ordinario e straordinario, del minore a carico del padre in esatta conformità agli accordi recati dal foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 29.03.2024, che qui si richiamano costituendo parte integrante del presente dispositivo;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi tra le parti recati dal foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 29.03.2024, che qui si richiamano costituendo parte integrante del presente dispositivo.
Con compensazione delle spese di lite e costi di C.T.U. a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 30.04.2024.
IL PRESIDENTE
Dott. A. CARLI
IL GIUD. REL. EST.
Dott.ssa F. MARRAPODI
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