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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1311/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza dell'11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
1) (c.f. ) Parte_1 C.F._1
2) (c.f. ) Parte_2 C.F._2
3) (c.f. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_3 C.F._3 esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1
4) (c.f. ) Parte_4 C.F._4
5) (c.f. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_5 C.F._5 esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_2
6) (c.f. ) Parte_6 C.F._6
1 7) (c.f. ) Parte_7 C.F._7
8) (c.f. ) Parte_8 C.F._8
9) (c.f. ) Parte_9 C.F._9
10) (c.f. ) Parte_10 C.F._10
11) (c.f. ) Parte_11 C.F._11
12) (c.f. ) Parte_12 C.F._12
tutti “in proprio nella qualità di congiunti e i figli anche quali eredi” di nata a Persona_3
Pozzuoli (NA) il 30.10.1952 e deceduta a Giugliano in Campania (NA) il 04.09.2008, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del giudizio, in Giugliano in Campania (NA), alla via Aniello Palumbo nr. 55, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Emanuela Fanelli (c.f. ) - pec: C.F._13
Email_1
APPELLANTI
E
(P.I. , in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 P.IVA_1
Dulvi Corcione (Cf. – pec: – C.F._14 Email_2 con la quale elett.te dom.lia presso l'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli 27
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. nr. 897/2023 del 09.02.2023, resa dal
Tribunale di Napoli Nord nel proc. nr. 3829/2022, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 6.4.2022, notificato il 31.5.2022, gli appellanti in epigrafe, qualificandosi prossimi congiunti ed eredi di , evocavano in giudizio l' Persona_3 CP_1 al fine di sentir accertare e dichiarare - sulla scorta delle risultanze dell'ATP espletata a seguito di
[...] ricorso del 20.01.2021 - che il decesso della , avvenuto in data 04.09.2008, era riconducibile alla Per_3 condotta negligente dei sanitari del P.O “ ” di Giugliano in Campania, e, per l'effetto, CP_2 condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure successionis.
A tal fine esponevano che dalla c.t.u. espletata in sedi di a.t.p. era risultato accertato come altamente probabile che le infezioni polmonari che avevano condotto al decesso della paziente – “in considerazione
2 del profilo dell'antibiogramma, dell'andamento laboratoristico dei leucociti e del decorso clinico documentato in cartella clinica” - fossero state contratte in ambiente ospedaliero.
Gli ausiliari del giudice avevano, rispetto ad esse, evidenziato “una sostanziale inerzia diagnostica, laddove l'opportuno percorso diagnostico – terapeutico avrebbe consentito di porre in essere in tempi celeri una terapia efficace per l'eradicazione dell'infezione […]” (pag. 14 della relazione dei CC.TT.UU).
Con decreto del 23.5.2022 il giudice fissava l'udienza del 10.1.2023 per la trattazione, concedendo termine Cont fino a dieci giorni prima per la costituzione della convenuta che si costituiva tempestivamente in data 30.12.2022.
Cont L' eccepiva la prescrizione dell'azione, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, concludendo per il rigetto.
Con l'ordinanza gravata il Tribunale rigettava tutte le domande e condannava i ricorrenti al pagamento Cont delle spese di lite, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' e basando la pronuncia sulla circostanza che i ricorrenti non avessero adempiuto all'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato sub specie di legittimazione all'azione.
Assumeva il primo giudice che essi si erano qualificati “genericamente, nel corpo del ricorso introduttivo, parenti, ovvero “figli, nipoti, sorelle/fratelli del de cuius ” , senza specificare il Persona_3 rapporto parentale che legava il singolo ricorrente alla vittima, limitandosi a produrre certificazione anagrafica contenente una sfilza di nominativi dei quali non è agevole comprendere il grado di parentela con la de cuius”.
Avverso la citata pronuncia hanno proposto tempestivo appello i ricorrenti con citazione del 10.3.2023, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Cont L' si è costituita tardivamente con comparsa del 16.6.2023 (per l'udienza del 19.6.2023, differita di ufficio al 20.6.2023), reiterando l'eccezione di prescrizione, resistendo, nel merito, al gravame e concludendo per il rigetto.
Con ordinanza del 23.6.2023 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza
(rectius: ordinanza) appellata, formulata nell'interesse delle parti appellanti, rilevando “che la costituzione Cont tardiva dell' preclude(sse) il nuovo esame della sollevata eccezione di prescrizione”, ma che “le Cont molteplici contestazioni sollevate dall' alla relazione di A.T.P. fondante la domanda di risarcimento” imponessero la rinnovazione delle operazioni peritali sollecitata dalla parte appellata.
3 Disposta ed espletata nuova c.t.u. al fine di effetture un “esame comparativo delle considerazioni già espresse in sede di ATP dagli specialisti nominati dal Tribunale e dai consulenti tecnici di parte”, a mezzo dei dott.ri e , la causa è stata rinviata per la rimessione in Persona_4 Persona_5 decisione dinanzi al collegio all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Depositata la relazione dei periti, all'udienza indicata, svolta in modalità cartolare, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Va subito precisato che, come già detto in sede di delibazione sull'inibitoria, la costituzione tardiva dell'appellata preclude un nuovo e diverso esame, sub specie di appello incidentale implicito, della reiterata eccezione (in senso proprio) di prescrizione, stante, sul punto, la formazione del giudicato.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
I motivi di gravame
Gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero adeguatamente assolto all'onere di allegazione in ordine al rapporto parentale che legava il singolo ricorrente alla vittima, per essersi limitati a produrre “certificazione anagrafica contenente una sfilza di nominativi”, dalla quale non era agevole comprendere il grado di parentela con la de cuius.
Assumono, in senso contrario, che essi si erano qualificati “chiaramente” come “figli, nipoti e sorelle/fratelli” della de cuius, “individuando in maniera netta i legami parentali in essere”, e allegando al ricorso le certificazioni anagrafiche (certificato di morte della de cuius, certificati di stato di famiglia, atti di nascita con paternità e maternità) comprovanti il grado parentale.
4 La doglianza è fondata.
La copiosa certificazione anagrafica versata in atti dai ricorrenti consentiva l'agevole verifica della legittimazione attiva di costoro sub specie di eredi o semplicemente di congiunti.
Emerge, invero, in atti che la de cuius era coniugata con , deceduto nel 2017. Persona_6
Pertanto, alla data di proposizione del ricorso, hanno agito, in qualità di eredi - anche in rappresentazione del padre - le figlie , , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5 Pt_4
Ha agito, invece, in qualità di congiunta e non di erede, la sorella posto che ai germani Parte_12 del danneggiato spetta la qualità di erede solo in assenza di coniuge e figli.
Hanno agito, infine, anch'essi in qualità di congiunti e non di eredi, i nipoti e Persona_1 Pt_10
(figli di ), e (figlia di , , e Pt_3 Persona_2 Pt_6 Pt_5 Parte_7 Pt_8
(figli di Maria), (figlia di ). Parte_9 Parte_11 Pt_2
L'an debeatur.
Dall'espletata c.t.u., confermativa delle risultanze dell'accertamento peritale svolto in sede di ATP, sono emersi elementi di riscontro alla fondatezza della prospettazione attorea.
I dottori e - con argomentazioni condivisibili e immuni da Persona_4 Persona_5 censure, in quanto logicamente argomentate e adeguatamente riscontrate dalla letteratura scientifica di riferimento, nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 195 c.p.c. e replicando punto per punto alle osservazioni dei consulenti di parte - hanno reso le seguenti conclusioni:
“Gli accertamenti e gli interventi sanitari nonché le terapie non sono state correttamente eseguite. Infatti, nonostante in quarta giornata di ricovero si assistesse alla comparsa di una leucocitosi neutrofilia e all'incremento di fibrinogeno (indice di flogosi), non veniva mai disposta una valutazione infettivologica al fine di ricercare la causa del processo infiammatorio, né veniva indagato il quadro radiologico toracico.
Soltanto il 2 settembre, e cioè nove giorni dopo la comparsa della leucocitosi neutrofila, era effettuato prelievo per esame culturale su broncoaspirato e urinocoltura. L'omissione della valutazione infettivologica e della esecuzione di esami culturali al momento del riscontro di alterazione degli esami ematochimici suggestivi di un processo infettivo in atto ha determinato un pregiudizievole ritardo diagnostico e terapeutico, non consentendo la somministrazione di una terapia antibiotica mirata sulla base dell'isolamento colturale e del relativo antibiogramma.
5 In merito alla genesi nosocomiale delle infezioni, non risulta possibile accertare che la struttura sanitaria de quo abbia messo in atto tutto quanto previsto per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, con particolare riferimento ai dispositivi utilizzati, alla condotta del personale sanitario, ed all'igiene ambientale”.
“Gli interventi di cui è causa possano qualificarsi come di routine … Alle inidonee condotte individuate, sia per quanto riguarda la prevenzione dell'infezione che per quanto concerne la gestione diagnostico- terapeutica della stessa, può essere causalmente ricondotto il decesso della signora . La Per_3 maggiore mortalità determinata dall'infezione da BA, rispetto alla mortalità attesa per una
BPCO riacutizzata rende ragione del fatto che in assenza della infezione, di natura nosocomiale, la signora
sarebbe sopravvissuta con una probabilità del 60-70%. Per_3
“Vi fu un danno biologico terminale e catastrofale, in quanto fino alla morte è intercorso un apprezzabile lasso di tempo, nel quale la de cuius fu sempre descritta dai Sanitari come sveglia ed orientata”.
“La perdita di chance di sopravvivenza è quantificabile nella misura del 60-70%.”
A seguito delle osservazioni pervenute dai ccttpp il collegio peritale nominato dalla Corte ha ribadito le esposte considerazioni: “appare chiaro che i patogeni isolati al broncoaspirato, ND tropicalis e
BA calcoaceticus-baumanii complex siano di origine nosocomiale. … sono gli stessi CC.TT.PP ad ammettere che il miglioramento clinico fu solo "fugace". Tale circostanza avrebbe dovuto indurre i a non limitarsi alla terapia empirica impostata che non forniva risultati duraturi favorevoli. CP_3
Ammettere la difficoltà ad eradicare il patogeno BA equivale a riconoscere la gravità della infezione a cui però inaspettatamente non viene da loro ricondotto il decesso della Sig. , Per_3 attribuito in maniera incondivisibile, solo al quadro clinico di accesso in ospedale. A nostro avviso invece le probabilità di guarigione/sopravvivenza sarebbero state sicuramente maggiori se l'isolamento del patogeno fosse avvenuto prima, se fosse stata effettuata una consulenza infettivologica e se I Sanitari avessero impostato una terapia antibiotica mirata.”
“Quanto sopra precisato per spiegare ancora una volta le motivazioni per cui non è possibile ritenere corretta ed efficace la terapia impostata dai Sanitari.”
“In definitiva, è possibile ritenere che le sopraggiunte infezioni di natura nosocomiale e non adeguatamente trattate hanno assunto una valenza causale determinante nell'exitus della p.”
Alla luce dell'esposto quadro valutativo, va senz'altro affermata la responsabilità della struttura sanitaria, in termini di efficienza causale del ritardo diagnostico e terapeutico nel determinismo dell'exitus, tradottosi in una perdita di chance di sopravvivenza quantificabile nella misura del 60-70%.
6 Invero, in punto di infezione ospedaliera, i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità chiariscono che la struttura sanitaria deve fornire la prova liberatoria, in ordine al corretto adempimento dei sanitari, da soddisfarsi sotto due specifici profili:…..1) sul piano generale, quello relativo all'adozione….di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza appunto di patologie infettive a carattere batterico;
2) sul piano individuale, quello relativo alla prestazione, ad opera del personale medico, del necessario e doveroso trattamento terapeutico.
La più recente giurisprudenza ha ulteriormente precisato come – in tema di infezioni nosocomiali – la responsabilità della struttura sanitaria non abbia natura oggettiva sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione nell'ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni medesime (Cass. civ., n. 16900/23).
Nella fattispecie concreta, dall'espletata CTU emerge come la struttura sanitaria non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante circa l'adozione e l'adeguato rispetto dei necessari standards di igiene e prevenzione.
Non è emersa in alcun modo l'idoneità di direttive generali in materia di prevenzione, né risulta l'osservanza di tali direttive.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Il quantum
a) Il danno iure hereditatis
Quanto al danno spettante iure hereditatis, si osserva che la liquidazione del danno da perdita di chance non può che avvenire in via equitativa, valorizzando sia le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, sia lo scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di prestazione sanitaria correttamente eseguita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7195 del 27/03/2014).
Tra i diversi metodi di liquidazione a tal fine proposti dalla giurisprudenza di merito, appare maggiormente condivisibile, in quanto rispondente alle caratteristiche della perdita di concrete possibilità di sopravvivenza, quello che applica sull'importo del risarcimento che si sarebbe liquidato per una invalidità pari al 100%, una riduzione in misura corrispondente alla percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (in tal senso: Tribunale di Monza 30.1.1998; Tribunale Latina sez. II, 16/10/2016).
Secondo tale impostazione il danno va liquidato: a) determinando la somma che sarebbe spettata alla 7 vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) dividendo tale somma per il numero di anni della vittima;
c) moltiplicando il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
d) calcolando sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di guarigione perduta.
Nel caso di specie il valore risarcitorio dell'invalidità totale che sarebbe spettata alla (55enne Per_3 all'epoca dei fatti, affetta da BPCO con enfisema e insufficienza respiratoria all'atto del ricovero: cfr.
c.t.u.) è, secondo l'ultimo aggiornamento delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano del 2024, pari ad euro € 1.048.879,00; dividendo detto importo per il numero degli anni della vittima, si ottiene l'importo di euro 19.070,52; tale somma deve essere poi moltiplicata per il numero di anni corrispondente alla proiezione della possibilità di sopravvivenza.
Per l'individuazione di tale numero giova richiamare, oltre la c.t.u. espletata nel presente grado, quanto, ad essa concettualmente sovrapponibile, ricavabile dalla relazione di ATP, ove si legge che “i soggetti di sesso femminile con quadri di BPCO severa, categoria in cui la rientrava, presentano una Per_3 sopravvivenza a lungo termine sul 60%. … Tale percentuale, in uno alle percentuali di sopravvivenza favorevoli in caso di riacutizzazioni del quadro clinico (tra il 2 e il 30%), conduce al seguente ragionamento controfattuale: qualora non fossero state contratte le infezioni ospedaliere causative del decesso della de cuius, o qualora le stesse fossero state oggetto di un opportuno percorso diagnostico- terapeutico, quest'ultima avrebbe superato la riacutizzazione di BPCO (considerato che tali eventi seppur impegnativi sotto il profilo clinico e assistenziale presentano alte percentuali di sopravvivenza), accedendo così a probabilità di sopravvivenza a medio-lungo termine sul 60%. In conclusione, non si rilevano elementi specialistici o medico legali tali da indurre i CC.TT.UU. a rivedere le conclusioni espresse in bozza, il cui contenuto è da ritenersi integralmente confermato” (cfr. relazione a firma dei dott.ri
[...]
e S. , conclusioni, in atti). CP_4 CP_5
Tenuto conto delle cormobilità pregresse, reputa la Corte prudente determinare in 5 anni senza complicazioni il numero di anni corrispondente alla proiezione della possibilità di sopravvivenza.
Tornando, dunque al calcolo di cui sopra, l'importo di euro 19.070,52 deve essere moltiplicato per 5 (anni di prevedibile possibilità di sopravvivenza), ed è pari ad euro 95.352,60. Su detta somma va calcolata la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta, che, scegliendo la via mediana nella forbice del 60-
70% indicata dai ccttuu, è pari al 65%. Ne discende che l'importo da liquidarsi iure successionis, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di ristoro per la diminuzione delle possibilità di sopravvivenza del proprio congiunto entro il quinquennio, è pari ad euro 61.979,19 (valori attuali).
8 Agli eredi di va, altresì, riconosciuto, iure hereditatis, il risarcimento del danno Persona_3 biologico terminale patito dalla de cuius fino al sopraggiungere della morte. Il danno biologico cd. terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale, sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è configurabile e trasmissibile iure successionis ove la vittima non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Sez. III,
05/07/2019, n.18056; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019).
Nel caso di specie deve tenersi conto del fatto che, dal giorno in cui si riscontrava il peggioramento delle condizioni cliniche (quarto giorno di ricovero – 25.8.2008: cfr. c.t.u. pag. 9), al giorno del decesso
(verificatosi in data 4.9.2008), sono intercorsi 11 giorni, e dunque un apprezzabile lasso di tempo.
In ragione di tutti gli elementi sopra menzionati, fatta applicazione della tabella 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, caratterizzato da una quantificazione del danno ad intensità decrescente per il numero massimo di 100 giorni, ne deriva che l'importo massimo teoricamente spettante è pari - senza alcuna personalizzazione, non giustificata da circostanze del caso concreto - ad euro 44.337,00. Su detta somma va calcolata la percentuale del 65%, di possibilità di sopravvivenza perduta. Ne discende che l'importo da liquidarsi iure successionis a titolo di ristoro del danno biologico terminale patito del proprio congiunto è pari ad euro 28.819,05.
Conclusivamente, deve essere riconosciuto agli eredi, e segnatamente alle figlie, di Parte_13
l'importo complessivo di euro 90.798,24, a ristoro del danno patito dalla vittima primaria e trasmesso agli eredi iure successionis.
b) Il danno iure proprio
Deve essere, poi, valutata la fondatezza della domanda di ristoro del danno lamentato da tutti i congiunti
(eredi compresi) per la perdita di chance di continuazione del rapporto parentale con la . Per_3
Deve infatti ritenersi che una corretta condotta medica, aumentando le probabilità di una più lunga sopravvivenza della de cuius, avrebbe consentito, con elevata probabilità, ai congiunti di beneficiare per un tempo maggiore del legame affettivo con la donna. Con riferimento a tale voce di danno, la Suprema
Corte ha precisato che “se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare
9 assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni - conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass.
1410, 24015 del 2011)” (Cass. sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Orbene, i ricorrenti hanno optato per il procedimento sommario di cognizione ai fini della formulazione delle loro domande, allegando la loro mera qualità di congiunti della vittima primaria.
Ciò impone di indagare la sussistenza del danno direttamente da essi asseritamente patito in via meramente presuntiva.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. Sez.
3, Sentenza n. 27658 del 2023), in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso(Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
Sul punto, si è precisato come il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non possa ritenersi rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 - 01).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della 10 vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, rispetto ai soggetti diversi dai prossimi congiunti (diversi, cioè, dai genitori, dal coniuge, dai figli e dai fratelli della vittima), segnatamente rispetto a tutti i nipoti, non opera la presunzione di danno di cui si è detto sopra, e incombe su chi lo allega l'onere di dimostrare l'effettività
e la consistenza del legame affettivo leso dalla condotta illecita sanzionata.
Non vi è prova del fatto che i nipoti odierni appellanti convivessero con la sig.ra Parte_13 né dell'intensità del legame affettivo reciso.
Infatti, la non convivenza e il difetto della qualità di “prossimi congiunti” imponeva loro di allegare e dimostrare la qualità e l'intensità del legame affettivo intercorrente in vita con la vittima primaria.
Non operando, rispetto ad essi, le presunzioni che operano per i prossimi congiunti (siano essi conviventi o meno con la vittima primaria), l'onere di allegazione e prova della qualità ed intensità del predetto legame non può, in definitiva, ritenersi assolto mediante la semplice produzione della certificazione anagrafica attestante il vincolo di parentela.
In assenza di elementi di prova in ordine alle caratteristiche del rapporto con la nonna e tenuto conto delle generiche allegazioni sul punto, la domanda risarcitoria formulata dai (e per i) nipoti per il ristoro del danno asseritamente patito iure proprio va senz'altro rigettata.
Quanto, invece, alle figlie e alla sorella, rispetto alle quali opera la presunzione di danno pur in assenza di prova del requisito della convivenza, si osserva quanto segue. 11 Al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
(individuando come dies a quo la data del decesso), andranno applicate le Tabelle milanesi a punti, idonee a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, (Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292), con la precisazione che, dovendo procedersi alla liquidazione del danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo, pari a 5 anni) e non del danno da perdita del rapporto parentale tout court, il numero di punti percentuali previsti dalle tabelle per l'età della vittima primaria deve essere ridotto in proporzione del numero di anni di prosecuzione del rapporto perduti, pari nel caso di specie a 5.
A tal fine, avuto riguardo alle aspettative di vita di un soggetto cinquantacinquenne sano, stimasi ragionevole ridurre mediante la divisione per 5 il valore numerico tabellare corrispondente all'età della vittima primaria.
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle milanesi e dell'ulteriore criterio sopra indicato, il calcolo del risarcimento risulta il seguente:
1) (figlia non convivente - coniugata) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 193.985,60
2) (figlia non convivente - coniugata) Parte_14
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
12 Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 193.985,60
3) (figlia non convivente - coniugata) Parte_3
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 193.985,60
4) (figlia non convivente - nubile) Parte_4
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 51,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 201.807,60
13 5) (figlia non convivente – coniugata) Parte_5
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 193.985,60
6) (sorella non convivente) Parte_12
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 41,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 70.636,80
Trattandosi di perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo di 5 anni) e non di danno effettivo conseguente tout court alla perdita del rapporto parentale, gli importi predetti devono essere riconosciuti nei limiti della percentuale del 65% (corrispondente alla riconosciuta chance di maggiore sopravvivenza della vittima).
Devono essere quindi riconosciuti: in favore di l'importo di € 126.090,25; in favore Parte_1 di l'importo di € 126.090,25; in favore di l'importo di € Parte_2 Parte_3
126.090,25; in favore di l'importo di € 131.174,55; in favore di Parte_4 Parte_5
l'importo di € 126.090,25; in favore di l'importo di € 45.913,92. Parte_12
14 Sugli importi come sopra determinati non compete la rivalutazione monetaria, poiché il credito è liquidato all'attualità.
Vanno, invece, attribuiti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(04.09.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sugli importi liquidati, devalutati in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo, come indicata in parentesi, ed ogni anno rivalutati secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sulle somme complessivamente determinate decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
Le spese di lite
L'accoglimento parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della pronuncia del primo giudice determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese (Cass.
30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss.
1/06/2016, n. 11423).
A tal fine occorre tener conto del fatto che, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023).
Ciò posto, per quanto concerne le parti vittoriose ( Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio, in proprio e ), il valore della causa va Parte_4 Parte_5 Parte_12 individuato avendo riguardo all'importo massimo liquidato pro capite, e lo scaglione di valore di riferimento è, dunque, quello relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000.
Cont Pertanto, rispetto alle parti indicate, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n.
147/2022, in ragione del valore della lite come sopra determinato, in misura conforme ai valori minimi,
15 stante la non particolare complessità delle questioni trattate, con gli aumenti del 30% ex art. 4 co. 2, e con la chiesta attribuzione.
Rispetto a n.q. di genitore di , n.q. di genitore Parte_3 Persona_1 Parte_5 di , , , , Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...
, e per i quali è confermata la statuizione di rigetto impugnata, Parte_10 Parte_11 ferma restando la condanna alle spese del primo grado, come liquidate in ordinanza, quelle del secondo grado possono essere compensate nei confronti della parte appellata vittoriosa, dovendosi reputare sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e al tenore della decisione.
Rispetto a costoro va, peraltro, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
Le spese dell'espletata c.t.u., come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte appellata, con onere di restituzione a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza appellata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da in proprio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e e, per l'effetto, condanna l' Parte_4 Parte_5 Parte_12 [...]
al pagamento, in favore di in CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio, e in proprio, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, Parte_4 Parte_5 del complessivo importo di euro 90.798,24 a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis; condanna, altresì, l al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
126.090,25; in favore di dell'importo di € 126.090,25; in favore di in Parte_2 Parte_3 proprio, dell'importo di € 126.090,25; in favore di dell'importo di € 131.174,55; in favore Parte_4 di in proprio, dell'importo di € 126.090,25; in favore di Parte_5 Parte_12 dell'importo di € 45.913,92, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, oltre interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (04.09.2008) sino alla data di pubblicazione della presente
16 sentenza sugli importi devalutati fino alla data dell'accadimento lesivo, ed ogni anno rivalutati, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
- Rigetta l'appello proposto nell'interesse di n.q. di genitore di Parte_3 Persona_1
, n.q. di genitore di , , ,
[...] Parte_5 Persona_2 Parte_6 Parte_7
, , e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
- Condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti Controparte_1 vittoriose in proprio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 in proprio e , che liquida, per il primo grado, in euro 286,00 per esborsi ed
[...] Parte_12 euro € 17.630,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro
17.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Emanuela Fanelli;
- Ferma restando la condanna alle spese del primo grado disposta nell'ordinanza impugnata nei confronti di n.q. di genitore di , n.q. di genitore Parte_3 Persona_1 Parte_5 di , , , , Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...
, e compensa integralmente le spese processuali del presente Parte_10 Parte_11 grado reciprocamente sostenute tra costoro e la parte appellata;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come Part modificato dalla L. 228/2012, a carico di n.q. di genitore di , Parte_3 Persona_1
n.q. di genitore di , , , Parte_5 Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e per il pagamento, in solido,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese dell'espletata c.t.u., come Controparte_1 separatamente liquidate, con onere di restituzione a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Napoli, il 13.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1311/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza dell'11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
1) (c.f. ) Parte_1 C.F._1
2) (c.f. ) Parte_2 C.F._2
3) (c.f. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_3 C.F._3 esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1
4) (c.f. ) Parte_4 C.F._4
5) (c.f. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_5 C.F._5 esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_2
6) (c.f. ) Parte_6 C.F._6
1 7) (c.f. ) Parte_7 C.F._7
8) (c.f. ) Parte_8 C.F._8
9) (c.f. ) Parte_9 C.F._9
10) (c.f. ) Parte_10 C.F._10
11) (c.f. ) Parte_11 C.F._11
12) (c.f. ) Parte_12 C.F._12
tutti “in proprio nella qualità di congiunti e i figli anche quali eredi” di nata a Persona_3
Pozzuoli (NA) il 30.10.1952 e deceduta a Giugliano in Campania (NA) il 04.09.2008, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del giudizio, in Giugliano in Campania (NA), alla via Aniello Palumbo nr. 55, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Emanuela Fanelli (c.f. ) - pec: C.F._13
Email_1
APPELLANTI
E
(P.I. , in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 P.IVA_1
Dulvi Corcione (Cf. – pec: – C.F._14 Email_2 con la quale elett.te dom.lia presso l'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli 27
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. nr. 897/2023 del 09.02.2023, resa dal
Tribunale di Napoli Nord nel proc. nr. 3829/2022, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 6.4.2022, notificato il 31.5.2022, gli appellanti in epigrafe, qualificandosi prossimi congiunti ed eredi di , evocavano in giudizio l' Persona_3 CP_1 al fine di sentir accertare e dichiarare - sulla scorta delle risultanze dell'ATP espletata a seguito di
[...] ricorso del 20.01.2021 - che il decesso della , avvenuto in data 04.09.2008, era riconducibile alla Per_3 condotta negligente dei sanitari del P.O “ ” di Giugliano in Campania, e, per l'effetto, CP_2 condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure successionis.
A tal fine esponevano che dalla c.t.u. espletata in sedi di a.t.p. era risultato accertato come altamente probabile che le infezioni polmonari che avevano condotto al decesso della paziente – “in considerazione
2 del profilo dell'antibiogramma, dell'andamento laboratoristico dei leucociti e del decorso clinico documentato in cartella clinica” - fossero state contratte in ambiente ospedaliero.
Gli ausiliari del giudice avevano, rispetto ad esse, evidenziato “una sostanziale inerzia diagnostica, laddove l'opportuno percorso diagnostico – terapeutico avrebbe consentito di porre in essere in tempi celeri una terapia efficace per l'eradicazione dell'infezione […]” (pag. 14 della relazione dei CC.TT.UU).
Con decreto del 23.5.2022 il giudice fissava l'udienza del 10.1.2023 per la trattazione, concedendo termine Cont fino a dieci giorni prima per la costituzione della convenuta che si costituiva tempestivamente in data 30.12.2022.
Cont L' eccepiva la prescrizione dell'azione, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, concludendo per il rigetto.
Con l'ordinanza gravata il Tribunale rigettava tutte le domande e condannava i ricorrenti al pagamento Cont delle spese di lite, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' e basando la pronuncia sulla circostanza che i ricorrenti non avessero adempiuto all'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato sub specie di legittimazione all'azione.
Assumeva il primo giudice che essi si erano qualificati “genericamente, nel corpo del ricorso introduttivo, parenti, ovvero “figli, nipoti, sorelle/fratelli del de cuius ” , senza specificare il Persona_3 rapporto parentale che legava il singolo ricorrente alla vittima, limitandosi a produrre certificazione anagrafica contenente una sfilza di nominativi dei quali non è agevole comprendere il grado di parentela con la de cuius”.
Avverso la citata pronuncia hanno proposto tempestivo appello i ricorrenti con citazione del 10.3.2023, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Cont L' si è costituita tardivamente con comparsa del 16.6.2023 (per l'udienza del 19.6.2023, differita di ufficio al 20.6.2023), reiterando l'eccezione di prescrizione, resistendo, nel merito, al gravame e concludendo per il rigetto.
Con ordinanza del 23.6.2023 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza
(rectius: ordinanza) appellata, formulata nell'interesse delle parti appellanti, rilevando “che la costituzione Cont tardiva dell' preclude(sse) il nuovo esame della sollevata eccezione di prescrizione”, ma che “le Cont molteplici contestazioni sollevate dall' alla relazione di A.T.P. fondante la domanda di risarcimento” imponessero la rinnovazione delle operazioni peritali sollecitata dalla parte appellata.
3 Disposta ed espletata nuova c.t.u. al fine di effetture un “esame comparativo delle considerazioni già espresse in sede di ATP dagli specialisti nominati dal Tribunale e dai consulenti tecnici di parte”, a mezzo dei dott.ri e , la causa è stata rinviata per la rimessione in Persona_4 Persona_5 decisione dinanzi al collegio all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Depositata la relazione dei periti, all'udienza indicata, svolta in modalità cartolare, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Va subito precisato che, come già detto in sede di delibazione sull'inibitoria, la costituzione tardiva dell'appellata preclude un nuovo e diverso esame, sub specie di appello incidentale implicito, della reiterata eccezione (in senso proprio) di prescrizione, stante, sul punto, la formazione del giudicato.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
I motivi di gravame
Gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero adeguatamente assolto all'onere di allegazione in ordine al rapporto parentale che legava il singolo ricorrente alla vittima, per essersi limitati a produrre “certificazione anagrafica contenente una sfilza di nominativi”, dalla quale non era agevole comprendere il grado di parentela con la de cuius.
Assumono, in senso contrario, che essi si erano qualificati “chiaramente” come “figli, nipoti e sorelle/fratelli” della de cuius, “individuando in maniera netta i legami parentali in essere”, e allegando al ricorso le certificazioni anagrafiche (certificato di morte della de cuius, certificati di stato di famiglia, atti di nascita con paternità e maternità) comprovanti il grado parentale.
4 La doglianza è fondata.
La copiosa certificazione anagrafica versata in atti dai ricorrenti consentiva l'agevole verifica della legittimazione attiva di costoro sub specie di eredi o semplicemente di congiunti.
Emerge, invero, in atti che la de cuius era coniugata con , deceduto nel 2017. Persona_6
Pertanto, alla data di proposizione del ricorso, hanno agito, in qualità di eredi - anche in rappresentazione del padre - le figlie , , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5 Pt_4
Ha agito, invece, in qualità di congiunta e non di erede, la sorella posto che ai germani Parte_12 del danneggiato spetta la qualità di erede solo in assenza di coniuge e figli.
Hanno agito, infine, anch'essi in qualità di congiunti e non di eredi, i nipoti e Persona_1 Pt_10
(figli di ), e (figlia di , , e Pt_3 Persona_2 Pt_6 Pt_5 Parte_7 Pt_8
(figli di Maria), (figlia di ). Parte_9 Parte_11 Pt_2
L'an debeatur.
Dall'espletata c.t.u., confermativa delle risultanze dell'accertamento peritale svolto in sede di ATP, sono emersi elementi di riscontro alla fondatezza della prospettazione attorea.
I dottori e - con argomentazioni condivisibili e immuni da Persona_4 Persona_5 censure, in quanto logicamente argomentate e adeguatamente riscontrate dalla letteratura scientifica di riferimento, nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 195 c.p.c. e replicando punto per punto alle osservazioni dei consulenti di parte - hanno reso le seguenti conclusioni:
“Gli accertamenti e gli interventi sanitari nonché le terapie non sono state correttamente eseguite. Infatti, nonostante in quarta giornata di ricovero si assistesse alla comparsa di una leucocitosi neutrofilia e all'incremento di fibrinogeno (indice di flogosi), non veniva mai disposta una valutazione infettivologica al fine di ricercare la causa del processo infiammatorio, né veniva indagato il quadro radiologico toracico.
Soltanto il 2 settembre, e cioè nove giorni dopo la comparsa della leucocitosi neutrofila, era effettuato prelievo per esame culturale su broncoaspirato e urinocoltura. L'omissione della valutazione infettivologica e della esecuzione di esami culturali al momento del riscontro di alterazione degli esami ematochimici suggestivi di un processo infettivo in atto ha determinato un pregiudizievole ritardo diagnostico e terapeutico, non consentendo la somministrazione di una terapia antibiotica mirata sulla base dell'isolamento colturale e del relativo antibiogramma.
5 In merito alla genesi nosocomiale delle infezioni, non risulta possibile accertare che la struttura sanitaria de quo abbia messo in atto tutto quanto previsto per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, con particolare riferimento ai dispositivi utilizzati, alla condotta del personale sanitario, ed all'igiene ambientale”.
“Gli interventi di cui è causa possano qualificarsi come di routine … Alle inidonee condotte individuate, sia per quanto riguarda la prevenzione dell'infezione che per quanto concerne la gestione diagnostico- terapeutica della stessa, può essere causalmente ricondotto il decesso della signora . La Per_3 maggiore mortalità determinata dall'infezione da BA, rispetto alla mortalità attesa per una
BPCO riacutizzata rende ragione del fatto che in assenza della infezione, di natura nosocomiale, la signora
sarebbe sopravvissuta con una probabilità del 60-70%. Per_3
“Vi fu un danno biologico terminale e catastrofale, in quanto fino alla morte è intercorso un apprezzabile lasso di tempo, nel quale la de cuius fu sempre descritta dai Sanitari come sveglia ed orientata”.
“La perdita di chance di sopravvivenza è quantificabile nella misura del 60-70%.”
A seguito delle osservazioni pervenute dai ccttpp il collegio peritale nominato dalla Corte ha ribadito le esposte considerazioni: “appare chiaro che i patogeni isolati al broncoaspirato, ND tropicalis e
BA calcoaceticus-baumanii complex siano di origine nosocomiale. … sono gli stessi CC.TT.PP ad ammettere che il miglioramento clinico fu solo "fugace". Tale circostanza avrebbe dovuto indurre i a non limitarsi alla terapia empirica impostata che non forniva risultati duraturi favorevoli. CP_3
Ammettere la difficoltà ad eradicare il patogeno BA equivale a riconoscere la gravità della infezione a cui però inaspettatamente non viene da loro ricondotto il decesso della Sig. , Per_3 attribuito in maniera incondivisibile, solo al quadro clinico di accesso in ospedale. A nostro avviso invece le probabilità di guarigione/sopravvivenza sarebbero state sicuramente maggiori se l'isolamento del patogeno fosse avvenuto prima, se fosse stata effettuata una consulenza infettivologica e se I Sanitari avessero impostato una terapia antibiotica mirata.”
“Quanto sopra precisato per spiegare ancora una volta le motivazioni per cui non è possibile ritenere corretta ed efficace la terapia impostata dai Sanitari.”
“In definitiva, è possibile ritenere che le sopraggiunte infezioni di natura nosocomiale e non adeguatamente trattate hanno assunto una valenza causale determinante nell'exitus della p.”
Alla luce dell'esposto quadro valutativo, va senz'altro affermata la responsabilità della struttura sanitaria, in termini di efficienza causale del ritardo diagnostico e terapeutico nel determinismo dell'exitus, tradottosi in una perdita di chance di sopravvivenza quantificabile nella misura del 60-70%.
6 Invero, in punto di infezione ospedaliera, i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità chiariscono che la struttura sanitaria deve fornire la prova liberatoria, in ordine al corretto adempimento dei sanitari, da soddisfarsi sotto due specifici profili:…..1) sul piano generale, quello relativo all'adozione….di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza appunto di patologie infettive a carattere batterico;
2) sul piano individuale, quello relativo alla prestazione, ad opera del personale medico, del necessario e doveroso trattamento terapeutico.
La più recente giurisprudenza ha ulteriormente precisato come – in tema di infezioni nosocomiali – la responsabilità della struttura sanitaria non abbia natura oggettiva sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione nell'ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni medesime (Cass. civ., n. 16900/23).
Nella fattispecie concreta, dall'espletata CTU emerge come la struttura sanitaria non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante circa l'adozione e l'adeguato rispetto dei necessari standards di igiene e prevenzione.
Non è emersa in alcun modo l'idoneità di direttive generali in materia di prevenzione, né risulta l'osservanza di tali direttive.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Il quantum
a) Il danno iure hereditatis
Quanto al danno spettante iure hereditatis, si osserva che la liquidazione del danno da perdita di chance non può che avvenire in via equitativa, valorizzando sia le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, sia lo scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di prestazione sanitaria correttamente eseguita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7195 del 27/03/2014).
Tra i diversi metodi di liquidazione a tal fine proposti dalla giurisprudenza di merito, appare maggiormente condivisibile, in quanto rispondente alle caratteristiche della perdita di concrete possibilità di sopravvivenza, quello che applica sull'importo del risarcimento che si sarebbe liquidato per una invalidità pari al 100%, una riduzione in misura corrispondente alla percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (in tal senso: Tribunale di Monza 30.1.1998; Tribunale Latina sez. II, 16/10/2016).
Secondo tale impostazione il danno va liquidato: a) determinando la somma che sarebbe spettata alla 7 vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) dividendo tale somma per il numero di anni della vittima;
c) moltiplicando il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
d) calcolando sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di guarigione perduta.
Nel caso di specie il valore risarcitorio dell'invalidità totale che sarebbe spettata alla (55enne Per_3 all'epoca dei fatti, affetta da BPCO con enfisema e insufficienza respiratoria all'atto del ricovero: cfr.
c.t.u.) è, secondo l'ultimo aggiornamento delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano del 2024, pari ad euro € 1.048.879,00; dividendo detto importo per il numero degli anni della vittima, si ottiene l'importo di euro 19.070,52; tale somma deve essere poi moltiplicata per il numero di anni corrispondente alla proiezione della possibilità di sopravvivenza.
Per l'individuazione di tale numero giova richiamare, oltre la c.t.u. espletata nel presente grado, quanto, ad essa concettualmente sovrapponibile, ricavabile dalla relazione di ATP, ove si legge che “i soggetti di sesso femminile con quadri di BPCO severa, categoria in cui la rientrava, presentano una Per_3 sopravvivenza a lungo termine sul 60%. … Tale percentuale, in uno alle percentuali di sopravvivenza favorevoli in caso di riacutizzazioni del quadro clinico (tra il 2 e il 30%), conduce al seguente ragionamento controfattuale: qualora non fossero state contratte le infezioni ospedaliere causative del decesso della de cuius, o qualora le stesse fossero state oggetto di un opportuno percorso diagnostico- terapeutico, quest'ultima avrebbe superato la riacutizzazione di BPCO (considerato che tali eventi seppur impegnativi sotto il profilo clinico e assistenziale presentano alte percentuali di sopravvivenza), accedendo così a probabilità di sopravvivenza a medio-lungo termine sul 60%. In conclusione, non si rilevano elementi specialistici o medico legali tali da indurre i CC.TT.UU. a rivedere le conclusioni espresse in bozza, il cui contenuto è da ritenersi integralmente confermato” (cfr. relazione a firma dei dott.ri
[...]
e S. , conclusioni, in atti). CP_4 CP_5
Tenuto conto delle cormobilità pregresse, reputa la Corte prudente determinare in 5 anni senza complicazioni il numero di anni corrispondente alla proiezione della possibilità di sopravvivenza.
Tornando, dunque al calcolo di cui sopra, l'importo di euro 19.070,52 deve essere moltiplicato per 5 (anni di prevedibile possibilità di sopravvivenza), ed è pari ad euro 95.352,60. Su detta somma va calcolata la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta, che, scegliendo la via mediana nella forbice del 60-
70% indicata dai ccttuu, è pari al 65%. Ne discende che l'importo da liquidarsi iure successionis, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di ristoro per la diminuzione delle possibilità di sopravvivenza del proprio congiunto entro il quinquennio, è pari ad euro 61.979,19 (valori attuali).
8 Agli eredi di va, altresì, riconosciuto, iure hereditatis, il risarcimento del danno Persona_3 biologico terminale patito dalla de cuius fino al sopraggiungere della morte. Il danno biologico cd. terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale, sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è configurabile e trasmissibile iure successionis ove la vittima non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Sez. III,
05/07/2019, n.18056; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019).
Nel caso di specie deve tenersi conto del fatto che, dal giorno in cui si riscontrava il peggioramento delle condizioni cliniche (quarto giorno di ricovero – 25.8.2008: cfr. c.t.u. pag. 9), al giorno del decesso
(verificatosi in data 4.9.2008), sono intercorsi 11 giorni, e dunque un apprezzabile lasso di tempo.
In ragione di tutti gli elementi sopra menzionati, fatta applicazione della tabella 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, caratterizzato da una quantificazione del danno ad intensità decrescente per il numero massimo di 100 giorni, ne deriva che l'importo massimo teoricamente spettante è pari - senza alcuna personalizzazione, non giustificata da circostanze del caso concreto - ad euro 44.337,00. Su detta somma va calcolata la percentuale del 65%, di possibilità di sopravvivenza perduta. Ne discende che l'importo da liquidarsi iure successionis a titolo di ristoro del danno biologico terminale patito del proprio congiunto è pari ad euro 28.819,05.
Conclusivamente, deve essere riconosciuto agli eredi, e segnatamente alle figlie, di Parte_13
l'importo complessivo di euro 90.798,24, a ristoro del danno patito dalla vittima primaria e trasmesso agli eredi iure successionis.
b) Il danno iure proprio
Deve essere, poi, valutata la fondatezza della domanda di ristoro del danno lamentato da tutti i congiunti
(eredi compresi) per la perdita di chance di continuazione del rapporto parentale con la . Per_3
Deve infatti ritenersi che una corretta condotta medica, aumentando le probabilità di una più lunga sopravvivenza della de cuius, avrebbe consentito, con elevata probabilità, ai congiunti di beneficiare per un tempo maggiore del legame affettivo con la donna. Con riferimento a tale voce di danno, la Suprema
Corte ha precisato che “se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare
9 assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni - conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass.
1410, 24015 del 2011)” (Cass. sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Orbene, i ricorrenti hanno optato per il procedimento sommario di cognizione ai fini della formulazione delle loro domande, allegando la loro mera qualità di congiunti della vittima primaria.
Ciò impone di indagare la sussistenza del danno direttamente da essi asseritamente patito in via meramente presuntiva.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. Sez.
3, Sentenza n. 27658 del 2023), in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso(Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
Sul punto, si è precisato come il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non possa ritenersi rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 - 01).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della 10 vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, rispetto ai soggetti diversi dai prossimi congiunti (diversi, cioè, dai genitori, dal coniuge, dai figli e dai fratelli della vittima), segnatamente rispetto a tutti i nipoti, non opera la presunzione di danno di cui si è detto sopra, e incombe su chi lo allega l'onere di dimostrare l'effettività
e la consistenza del legame affettivo leso dalla condotta illecita sanzionata.
Non vi è prova del fatto che i nipoti odierni appellanti convivessero con la sig.ra Parte_13 né dell'intensità del legame affettivo reciso.
Infatti, la non convivenza e il difetto della qualità di “prossimi congiunti” imponeva loro di allegare e dimostrare la qualità e l'intensità del legame affettivo intercorrente in vita con la vittima primaria.
Non operando, rispetto ad essi, le presunzioni che operano per i prossimi congiunti (siano essi conviventi o meno con la vittima primaria), l'onere di allegazione e prova della qualità ed intensità del predetto legame non può, in definitiva, ritenersi assolto mediante la semplice produzione della certificazione anagrafica attestante il vincolo di parentela.
In assenza di elementi di prova in ordine alle caratteristiche del rapporto con la nonna e tenuto conto delle generiche allegazioni sul punto, la domanda risarcitoria formulata dai (e per i) nipoti per il ristoro del danno asseritamente patito iure proprio va senz'altro rigettata.
Quanto, invece, alle figlie e alla sorella, rispetto alle quali opera la presunzione di danno pur in assenza di prova del requisito della convivenza, si osserva quanto segue. 11 Al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
(individuando come dies a quo la data del decesso), andranno applicate le Tabelle milanesi a punti, idonee a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, (Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292), con la precisazione che, dovendo procedersi alla liquidazione del danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo, pari a 5 anni) e non del danno da perdita del rapporto parentale tout court, il numero di punti percentuali previsti dalle tabelle per l'età della vittima primaria deve essere ridotto in proporzione del numero di anni di prosecuzione del rapporto perduti, pari nel caso di specie a 5.
A tal fine, avuto riguardo alle aspettative di vita di un soggetto cinquantacinquenne sano, stimasi ragionevole ridurre mediante la divisione per 5 il valore numerico tabellare corrispondente all'età della vittima primaria.
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle milanesi e dell'ulteriore criterio sopra indicato, il calcolo del risarcimento risulta il seguente:
1) (figlia non convivente - coniugata) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 193.985,60
2) (figlia non convivente - coniugata) Parte_14
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
12 Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 193.985,60
3) (figlia non convivente - coniugata) Parte_3
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 193.985,60
4) (figlia non convivente - nubile) Parte_4
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 51,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 201.807,60
13 5) (figlia non convivente – coniugata) Parte_5
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 193.985,60
6) (sorella non convivente) Parte_12
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: (18:5=) 3,6
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 41,6
IMPORTO del RISARCIMENTO € 70.636,80
Trattandosi di perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo di 5 anni) e non di danno effettivo conseguente tout court alla perdita del rapporto parentale, gli importi predetti devono essere riconosciuti nei limiti della percentuale del 65% (corrispondente alla riconosciuta chance di maggiore sopravvivenza della vittima).
Devono essere quindi riconosciuti: in favore di l'importo di € 126.090,25; in favore Parte_1 di l'importo di € 126.090,25; in favore di l'importo di € Parte_2 Parte_3
126.090,25; in favore di l'importo di € 131.174,55; in favore di Parte_4 Parte_5
l'importo di € 126.090,25; in favore di l'importo di € 45.913,92. Parte_12
14 Sugli importi come sopra determinati non compete la rivalutazione monetaria, poiché il credito è liquidato all'attualità.
Vanno, invece, attribuiti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(04.09.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sugli importi liquidati, devalutati in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo, come indicata in parentesi, ed ogni anno rivalutati secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sulle somme complessivamente determinate decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
Le spese di lite
L'accoglimento parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della pronuncia del primo giudice determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese (Cass.
30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss.
1/06/2016, n. 11423).
A tal fine occorre tener conto del fatto che, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023).
Ciò posto, per quanto concerne le parti vittoriose ( Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio, in proprio e ), il valore della causa va Parte_4 Parte_5 Parte_12 individuato avendo riguardo all'importo massimo liquidato pro capite, e lo scaglione di valore di riferimento è, dunque, quello relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000.
Cont Pertanto, rispetto alle parti indicate, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n.
147/2022, in ragione del valore della lite come sopra determinato, in misura conforme ai valori minimi,
15 stante la non particolare complessità delle questioni trattate, con gli aumenti del 30% ex art. 4 co. 2, e con la chiesta attribuzione.
Rispetto a n.q. di genitore di , n.q. di genitore Parte_3 Persona_1 Parte_5 di , , , , Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...
, e per i quali è confermata la statuizione di rigetto impugnata, Parte_10 Parte_11 ferma restando la condanna alle spese del primo grado, come liquidate in ordinanza, quelle del secondo grado possono essere compensate nei confronti della parte appellata vittoriosa, dovendosi reputare sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e al tenore della decisione.
Rispetto a costoro va, peraltro, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
Le spese dell'espletata c.t.u., come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte appellata, con onere di restituzione a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza appellata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da in proprio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e e, per l'effetto, condanna l' Parte_4 Parte_5 Parte_12 [...]
al pagamento, in favore di in CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio, e in proprio, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, Parte_4 Parte_5 del complessivo importo di euro 90.798,24 a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis; condanna, altresì, l al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
126.090,25; in favore di dell'importo di € 126.090,25; in favore di in Parte_2 Parte_3 proprio, dell'importo di € 126.090,25; in favore di dell'importo di € 131.174,55; in favore Parte_4 di in proprio, dell'importo di € 126.090,25; in favore di Parte_5 Parte_12 dell'importo di € 45.913,92, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, oltre interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (04.09.2008) sino alla data di pubblicazione della presente
16 sentenza sugli importi devalutati fino alla data dell'accadimento lesivo, ed ogni anno rivalutati, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
- Rigetta l'appello proposto nell'interesse di n.q. di genitore di Parte_3 Persona_1
, n.q. di genitore di , , ,
[...] Parte_5 Persona_2 Parte_6 Parte_7
, , e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
- Condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti Controparte_1 vittoriose in proprio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 in proprio e , che liquida, per il primo grado, in euro 286,00 per esborsi ed
[...] Parte_12 euro € 17.630,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro
17.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Emanuela Fanelli;
- Ferma restando la condanna alle spese del primo grado disposta nell'ordinanza impugnata nei confronti di n.q. di genitore di , n.q. di genitore Parte_3 Persona_1 Parte_5 di , , , , Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...
, e compensa integralmente le spese processuali del presente Parte_10 Parte_11 grado reciprocamente sostenute tra costoro e la parte appellata;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come Part modificato dalla L. 228/2012, a carico di n.q. di genitore di , Parte_3 Persona_1
n.q. di genitore di , , , Parte_5 Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e per il pagamento, in solido,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese dell'espletata c.t.u., come Controparte_1 separatamente liquidate, con onere di restituzione a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Napoli, il 13.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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