Sentenza breve 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 23/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andreas Agethle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio fisico presso il suo studio legale -OMISSIS- in via della Posta, n. 16;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
e/o riforma previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego/irricevibilità del permesso di soggiorno per affidamento o altro tipo di permesso di soggiorno di data -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Bolzano– Ufficio Polizia dell’Immigrazione e degli Stranieri, notificato al ricorrente in pari data,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la consigliere Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7 maggio 2025 e depositato il 12 maggio 2025 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Bolzano ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno, dal medesimo presentata in data -OMISSIS- alla Questura -OMISSIS-.
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, nato nell’-OMISSIS-, ha fatto ingresso nel territorio nazionale in data-OMISSIS-, quando era ancora minorenne. Il -OMISSIS- la Questura -OMISSIS- ha disposto l’affidamento del minore al cugino materno -OMISSIS-, regolarmente residente in Italia nel Comune di -OMISSIS-. Nella medesima data, la dott.ssa -OMISSIS- del Tribunale per i Minorenni -OMISSIS- ha espresso parere favorevole al collocamento del minore presso il suddetto familiare.
Successivamente, i genitori del ricorrente hanno formalizzato la volontà di affidare il figlio -OMISSIS- al nipote materno -OMISSIS-, mediante dichiarazione redatta dinnanzi a un notaio -OMISSIS- (atto -OMISSIS- del -OMISSIS-). In data -OMISSIS- -OMISSIS- e la moglie -OMISSIS- hanno sottoscritto dichiarazione di impegno all’affido. Con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto l’affidamento del minore a -OMISSIS- fino al compimento della maggiore età.
In data -OMISSIS-, il Comune ha trasmesso la relativa documentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni -OMISSIS-, al fine di ottenere la convalida. Tuttavia, nelle more del procedimento, il ricorrente ha raggiunto la maggiore età, con conseguente venir mento del presupposto soggettivo per l’adozione del provvedimento di convalida da parte dell’Autorità giudiziaria minorile.
In data -OMISSIS-, dunque anteriormente al compimento del diciottesimo anno d’età, il ricorrente aveva presentato alla Questura -OMISSIS- istanza volta all’ottenimento del permesso di soggiorno per affidamento.
Successivamente il ricorrente ha reperito stabile occupazione presso la ditta -OMISSIS- con sede -OMISSIS-. Il contratto di lavoro, sottoscritto il -OMISSIS- a tempo determinato è stato convertito in contratto a tempo indeterminato in data -OMISSIS-. In pari data, il ricorrente ha chiesto il trasferimento della pratica alla Questura di Bolzano, potendo altresì contare su una sistemazione alloggiativa messa a disposizione dal datore di lavoro.
Ciononostante con provvedimento del -OMISSIS-, la Questura di Bolzano ha dichiarato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno irricevibile.
Secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione, il ricorrente non sarebbe risultato in possesso dei requisiti richiesti dal Testo Unico sull’Immigrazione per il rilascio di alcun tipo di permesso di soggiorno.
In particolare, la Questura ha evidenziato che la documentazione prodotta in allegato all’istanza non dimostrerebbe né l’esistenza di un provvedimento formale di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, né l’effettiva convivenza del ricorrente con i coniugi -OMISSIS-. A supporto di tale valutazione, ha rilevato che la dichiarazione di impegno all’affidamento era stata sottoscritta soltanto in data -OMISSIS-, mentre il contratto di lavoro con la società -OMISSIS- risultava stipulato il -OMISSIS-.
Ad ogni modo l’Amministrazione ha ritenuto dirimente il fatto che il ricorrente avesse raggiunto la maggiore età il -OMISSIS-.
Inoltre, ha sottolineato che, per accedere a un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il ricorrente avrebbe dovuto fare ingresso nel territorio nazionale munito di un visto specificamente rilasciato per finalità lavorative, e non di un visto turistico.
Alla luce delle suddette considerazioni, ritenendo insussistenti i presupposti per il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, la Questura ha concluso per l’irricevibilità dell’istanza presentata dal ricorrente.
Avverso il provvedimento, quindi, il ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso munito di istanza cautelare, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990.
Il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della L. n. 241 del 1990, con conseguente lesione del proprio diritto alla partecipazione procedimentale. Tale omissione avrebbe impedito al medesimo di interloquire con l’Amministrazione producendo documentazione integrativa – tra cui l’atto notarile attestante l’affidamento – potenzialmente idoneo a modificare l’esito dell’istruttoria. La violazione di tale garanzia costituirebbe un vizio formale invalidante del provvedimento impugnato.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, commi 1 e 32, commi 1 e 1- bis , del D. Lgs. 286/1998 e degli artt. 2 e 4 della L. n. 184/1983.
Secondo il ricorrente la Questura avrebbe errato nel qualificare il ricorrente come minore non accompagnato. Il ricorrente assumerebbe invece la posizione di minore “affidato” ad un familiare – documentata mediante atto notarile – e questa posizione sarebbe idonea a fondare il rilascio del permesso ai sensi dell’art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 286/1998 anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale, specie laddove sia comprovata la convivenza e l’effettiva presa in carico del minore da parte dell’affidatario, come ritenuto in una recente pronuncia dal TAR Lecce (sentenza n. 436/2024),
3. Eccesso di potere: Travisamento dei fatti e illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà della motivazione (convivenza con il cugino affidatario).
Il ricorrente ha eccepito che la Questura avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la convivenza tra lui e il cugino l’affidatario -OMISSIS-, basandosi unicamente sulla data di sottoscrizione del contratto di lavoro (-OMISSIS-), da cui avrebbe desunto l’assenza di stabile convivenza antecedente. Una tale ricostruzione risulterebbe viziata da travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, poiché non terrebbe conto della relazione dell’assistente sociale dell’-OMISSIS-, nella quale era espressamente attestata la convivenza tra il ricorrente – ancora minorenne all’epoca – e il familiare affidatario.
4. In subordine: Violazione e erronea applicazione dell’art. 10 della L. n. 47/2017 e degli art. 31 e 32 del D. Lgs. 286/1998.
Anche aderendo alla qualificazione dell’Amministrazione, secondo cui il ricorrente era da considerare alla stregua di un minore straniero non accompagnato, il medesimo avrebbe comunque maturato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 10 della L. n. 47/2017. Tale diritto, secondo quanto esposto, non sarebbe venuto meno con il raggiungimento della maggiore età, non essendosi esaurito l’interesse sotteso al rilascio del titolo di soggiorno previsto dalla normativa richiamata.
5. Eccesso di potere: difetto di motivazione e di istruttoria (omessa valutazione dei vincoli familiari e dell’inserimento nel tessuto socio-economico del richiedente).
Infine il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato risulterebbe viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’Amministrazione non avrebbe tenuto in adeguata considerazione elementi rilevanti che dimostrerebbero il suo radicamento sul territorio. In particolare evidenzia di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di un alloggio stabile e di non avere a proprio carico precedenti penali né segnalazioni di polizia. Tali circostanze avrebbero dovute essere valorizzate ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.
Si è costituito il Ministero dell’Interno-Questura di Bolzano contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, convocata per l’esame della domanda cautelare la causa è passata in decisione, previo avviso dato alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio, stante l’integrità del contraddittorio, la completezza della documentazione di causa, l’avvenuto esaustivo svolgimento delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente di tale eventualità.
In ordine al primo motivo di impugnazione lo stesso è fondato, poiché non risulta essere stata effettuata la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10- bis L. 241 del 1990, in ordine alla quale l’art. 21- octies , come modificato dall’art. 12, comma 1, lettera i) legge n. 120 del 2020, prevede che “la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis”.
In tale senso, quindi l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi, e tale omissione rende illegittimo il provvedimento impugnato, che già solo per tale ragione deve essere annullato.
Il ricorso risulta fondato però anche per quanto concerne le censure sostanziali relative alla violazione del D.Lgs. n. 186/1998 e della L. n. 47/2017.
Secondo l’invocato art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 “Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente” .
Dagli atti risulta che il ricorrente è entrato in Italia ancora minorenne ed è stato affidato al cugino -OMISSIS-, come documentato dal verbale della Questura -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. 2 del ricorrente). Con atto notarile del -OMISSIS- i genitori del ricorrente hanno dichiarato di voler affidare il figlio -OMISSIS- al nipote -OMISSIS- (doc. 3). In data -OMISSIS- l’ufficio comunale delle politiche sociali del Comune di -OMISSIS- ha effettuato una visita domiciliare presso la famiglia -OMISSIS-, accertando che al minore era stata riservata una stanza da letto e che il ragazzo, presente al momento del sopralluogo, appariva adeguato alla sua età, educato e rispettoso, come risulta dalla relazione sociale del Comune di -OMISSIS- dell’-OMISSIS- (doc. 11). In data -OMISSIS- i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno di affido (doc. 4). Sulla base di tali atti il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto con provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS- l’affidamento familiare consensuale e temporaneo al cugino -OMISSIS-, fino al compimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 184/1983 (doc. 5).
L’art. 4 della medesima legge prevede che l’affidamento familiare sia disposto dal servizio sociale locale, previa manifestazione del consenso da parte dei genitori (nel caso di specie espresso tramite atto notarile), ovvero del tutore, sentito il minore che abbia compiuto dodici anni o, anche se minore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare, nel luogo di residenza del minore, rende esecutivo il provvedimento mediante decreto.
È appena il caso di aggiungere, che l’affidamento familiare disposto dai servizi sociali rende la presente fattispecie completamente diversa da quella di cui alla decisione del Cons. di Stato n. 6836/2023, richiamata dalla difesa erariale, sicché la stessa non è pertinente al caso in esame.
Ciò posto, ne consegue che, al momento della presentazione della domanda, il ricorrente aveva tutti i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, non rilevando il compimento della maggiore età nelle more della conclusione del procedimento.
In ogni caso, anche qualora la Questura avesse ritenuto non più possibile il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a causa del sopraggiunto compimento della maggiore età da parte del ricorrente, avrebbe comunque dovuto procedere d’ufficio alla valutazione della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In tal senso rileva l’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23” .
In aggiunta l’art. 5, comma 9, del medesimo Decreto Legislativo impone all’Amministrazione, qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso richiesto, di valutare comunque la possibilità di concedere un permesso per un diverso motivo tra quelli previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione (“Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”) .
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato.
La Questura di Bolzano, dunque, avrebbe dovuto verificare le condizioni per convertire automaticamente il permesso per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro, in applicazione del menzionato art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998.
Ne deriva che – assorbito ogni ulteriore profilo di censura - il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. L’Amministrazione, previa adeguata istruttoria, dovrà rideterminarsi sull’istanza del ricorrente in conformità alle indicazioni contenute nella presente sentenza e verificare l’effettiva ed attuale sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione statale resistente al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in 1.000,00 (mille/00) Euro, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Edith Engl, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Edith Engl | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.