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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 374/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa TI DR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 374/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Sommario;
appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: C.F._3 Parte_3
) e (C.F.: ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Ceppi
e Maria Rosaria Ferraro;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 264/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 31.05.2018, avente ad oggetto azione di simulazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Ci si riporta all'atto di appello e alla documentazione prodotta, nonchè a tutti gli altri atti difensivi formulati nell'interesse di , nel Parte_1
1 giudizio di primo grado. Impugna e contesta tutto quanto sostenuto dall'appellata nella comparsa di costituzione e la documentazione prodotta, essendo le argomentazioni infondate e pertanto vanno disattese e rigettate”.
Per gli appellati: “contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto dell'atto di appello proposto dal Sig. , concludono Parte_1 come da comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, i sigg.ri Controparte_1 Parte_2
e per sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_3 Parte_4 conclusioni: “accertare e dichiarare che i contratti e gli atti negoziali che hanno portato alle intestazioni dei beni immobili e precisamente dell'appartamento in
Roma, via Angelo della Pergola n. 3, della villa sita in Rossano, Via G. da
Verrazzano n. 12, dei due appartamenti in Pietrapaola, Via Lungomare, sono atti simulati, frutto di un accordo simulatorio, in frode ai creditori, stipulati in un momento in cui il dissesto che ha portato al fallimento della TRECI s.r.l., di cui è stata amministratore anche la , già si preannunziava. Con vittoria di spese Pt_3
e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda esponeva che nel periodo 1984-2003 per motivi fiscali e per timore di azioni esecutive da parte di alcuni creditori aveva intestato fittiziamente i predetti immobili alla moglie e ai figli e che a Parte_3
seguito della separazione giudiziale i predetti si erano rifiutati di riconoscere l'esclusiva proprietà dei cespiti in capo ad esso attore.
Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data 12.11.2008, i convenuti i quali, preliminarmente, eccepivano la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte dell'attore. Quanto al merito, lamentavano l'intervenuta prescrizione del diritto a far accertare l'asserita simulazione dei contratti per decorso del termine decennale, invocando l'integrale rigetto delle avverse conclusioni, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 06.11.2011 veniva dichiarata la nullità della citazione con conseguente ordine all'attore di procedere alla integrazione della domanda.
Con comparsa depositata in data 17.06.2011 , ad integrazione delle Parte_1
conclusioni rassegnate in citazione, chiedeva accertarsi e dichiararsi la simulazione
2 dei seguenti atti pubblici: A) atto di vendita del 21.01.2003 (rep. n. 47454. racc. n.
9548) per TA , avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla Persona_1
via della Pergola n. 3; B) atto di vendita del 22.01.2002 (rep. n. 44147, racc. n. 9219) per TA , avente ad oggetto l'immobile sito in Rossano alla via Persona_1
G. De Verrazzano n. 12; C) atto di vendita del 27.12.2001
(rep. n. 43956, racc. n. 9200) per TA , avente ad oggetto un Persona_1
appartamento sito in Pietrapaola, località Camigliano;
D) atto di vendita del
24.8.1993 (rep. n. 45559, racc. n. 18767) per TA , avente ad oggetto Persona_2
un appartamento sito in Pietrapaola, località Camigliano.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 264/2018 il
Tribunale rigettava le domande proposte da e condannava Parte_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, precisava che il thema decidendum doveva essere limitato allo scrutinio delle sole vicende negoziati afferenti la villa in Rossano, sita alla via G. da Verazzano n. 12, nonché i due appartamenti posti alla via Lungomare in Pietrapaola, atteso che per l'accertamento della simulazione concernente la vicenda circolatoria dell'immobile sito in Roma alla via Angelo della
Pergola n. 3 era stata disposta, con ordinanza del 23.1.2012, la separazione delle cause e la rimessione dei relativi atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 273 c.p.c., stante la pendenza del procedimento n. 1321/07 R.G., poi definito con sentenza n. 147/16, pubblicata in data 7 aprile 2016.
Il Tribunale osservava, poi, che la domanda di simulazione formulata dall'attore doveva essere inquadrata nella fattispecie della simulazione relativa parziale (in particolare, nella c.d. "interposizione fittizia"), avendo questi dedotto di essere il reale proprietario esclusivo delle predette unità immobiliari, meglio descritte in atti, sebbene le stesse risultassero formalmente intestate a interposte persone, da ritenersi, tuttavia, non destinatarie degli effetti dei richiamati contratti in ragione di asseriti accordi simulatori e che, venendo in rilievo un diritto reale, era infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Ciò chiarito, il giudice di primo grado, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali
3 all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, comma 2, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739, comma 1, c.c.), né tanto meno mediante
l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto”, “Nelle controversie che hanno per oggetto l'accertamento di una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la forma scritta "ad substantiam", nessun valido elemento di prova del contratto dissimulato può essere tratto dalla confessione o dal giuramento del venditore sulla persona del reale acquirente del bene o da documenti che attestano il pagamento del prezzo da parte del presunto reale acquirente”, rilevava che l'attore non aveva neppure allegato, e tanto meno provato, l'esistenza della controdichiarazione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
18.02.2019, lamentando la violazione o errata applicazione dell'art. Parte_1
116 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione. Rilevava l'appellante che il giudice di primo grado si era basato esclusivamente sulla mancanza della controdichiarazione non valutando altra documentazione (in particolare le ricevute di pagamento allegate) o altri mezzi di prova da cui poteva desumersi la piena proprietà degli immobili in capo a;
che la prova testimoniale e Parte_1
l'interrogatorio formale articolati nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. erano stati inizialmente ammessi dal giudice di primo grado e poi revocati.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento della domanda proposta in primo grado ed insistendo nell'ammissione delle prove orali.
4 Con comparsa depositata in data 04.11.2019 si costituivano gli appellati i quali eccepivano preliminarmente la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
Con ordinanza del 25.02.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2020, la Corte rilevava la inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e fissava l'udienza del 14.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa TI DR, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
5 Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale a tenor del quale “nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art.
2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente;
di conseguenza,
e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva
l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739 c.c., comma 1), nè tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto”
(ex plurimis Cass. n. 6262/2017).
6 L'interposizione fittizia di persona, peraltro, ha, quale presupposto essenziale, la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interponente e dell'interposto ma anche del terzo contraente, nel senso che questi deve dare la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato, non essendo necessaria la sua partecipazione ma solo la sua cognizione ed accettazione di essa - giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà d'assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente. Invero, laddove il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione, il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non
è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte.
Nel caso di specie, stante la inesistenza della controdichiarazione scritta, la domanda è stata correttamene rigettata.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 18.02.2019, nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza del Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Castrovillari n. 264/2018 pubblicata il 31.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in €5.521,40 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di
7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa TI DR dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa TI DR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 374/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Sommario;
appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: C.F._3 Parte_3
) e (C.F.: ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Ceppi
e Maria Rosaria Ferraro;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 264/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 31.05.2018, avente ad oggetto azione di simulazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Ci si riporta all'atto di appello e alla documentazione prodotta, nonchè a tutti gli altri atti difensivi formulati nell'interesse di , nel Parte_1
1 giudizio di primo grado. Impugna e contesta tutto quanto sostenuto dall'appellata nella comparsa di costituzione e la documentazione prodotta, essendo le argomentazioni infondate e pertanto vanno disattese e rigettate”.
Per gli appellati: “contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto dell'atto di appello proposto dal Sig. , concludono Parte_1 come da comparsa di costituzione e risposta”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, i sigg.ri Controparte_1 Parte_2
e per sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_3 Parte_4 conclusioni: “accertare e dichiarare che i contratti e gli atti negoziali che hanno portato alle intestazioni dei beni immobili e precisamente dell'appartamento in
Roma, via Angelo della Pergola n. 3, della villa sita in Rossano, Via G. da
Verrazzano n. 12, dei due appartamenti in Pietrapaola, Via Lungomare, sono atti simulati, frutto di un accordo simulatorio, in frode ai creditori, stipulati in un momento in cui il dissesto che ha portato al fallimento della TRECI s.r.l., di cui è stata amministratore anche la , già si preannunziava. Con vittoria di spese Pt_3
e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda esponeva che nel periodo 1984-2003 per motivi fiscali e per timore di azioni esecutive da parte di alcuni creditori aveva intestato fittiziamente i predetti immobili alla moglie e ai figli e che a Parte_3
seguito della separazione giudiziale i predetti si erano rifiutati di riconoscere l'esclusiva proprietà dei cespiti in capo ad esso attore.
Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data 12.11.2008, i convenuti i quali, preliminarmente, eccepivano la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte dell'attore. Quanto al merito, lamentavano l'intervenuta prescrizione del diritto a far accertare l'asserita simulazione dei contratti per decorso del termine decennale, invocando l'integrale rigetto delle avverse conclusioni, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 06.11.2011 veniva dichiarata la nullità della citazione con conseguente ordine all'attore di procedere alla integrazione della domanda.
Con comparsa depositata in data 17.06.2011 , ad integrazione delle Parte_1
conclusioni rassegnate in citazione, chiedeva accertarsi e dichiararsi la simulazione
2 dei seguenti atti pubblici: A) atto di vendita del 21.01.2003 (rep. n. 47454. racc. n.
9548) per TA , avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla Persona_1
via della Pergola n. 3; B) atto di vendita del 22.01.2002 (rep. n. 44147, racc. n. 9219) per TA , avente ad oggetto l'immobile sito in Rossano alla via Persona_1
G. De Verrazzano n. 12; C) atto di vendita del 27.12.2001
(rep. n. 43956, racc. n. 9200) per TA , avente ad oggetto un Persona_1
appartamento sito in Pietrapaola, località Camigliano;
D) atto di vendita del
24.8.1993 (rep. n. 45559, racc. n. 18767) per TA , avente ad oggetto Persona_2
un appartamento sito in Pietrapaola, località Camigliano.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 264/2018 il
Tribunale rigettava le domande proposte da e condannava Parte_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, precisava che il thema decidendum doveva essere limitato allo scrutinio delle sole vicende negoziati afferenti la villa in Rossano, sita alla via G. da Verazzano n. 12, nonché i due appartamenti posti alla via Lungomare in Pietrapaola, atteso che per l'accertamento della simulazione concernente la vicenda circolatoria dell'immobile sito in Roma alla via Angelo della
Pergola n. 3 era stata disposta, con ordinanza del 23.1.2012, la separazione delle cause e la rimessione dei relativi atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 273 c.p.c., stante la pendenza del procedimento n. 1321/07 R.G., poi definito con sentenza n. 147/16, pubblicata in data 7 aprile 2016.
Il Tribunale osservava, poi, che la domanda di simulazione formulata dall'attore doveva essere inquadrata nella fattispecie della simulazione relativa parziale (in particolare, nella c.d. "interposizione fittizia"), avendo questi dedotto di essere il reale proprietario esclusivo delle predette unità immobiliari, meglio descritte in atti, sebbene le stesse risultassero formalmente intestate a interposte persone, da ritenersi, tuttavia, non destinatarie degli effetti dei richiamati contratti in ragione di asseriti accordi simulatori e che, venendo in rilievo un diritto reale, era infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Ciò chiarito, il giudice di primo grado, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali
3 all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, comma 2, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739, comma 1, c.c.), né tanto meno mediante
l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto”, “Nelle controversie che hanno per oggetto l'accertamento di una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la forma scritta "ad substantiam", nessun valido elemento di prova del contratto dissimulato può essere tratto dalla confessione o dal giuramento del venditore sulla persona del reale acquirente del bene o da documenti che attestano il pagamento del prezzo da parte del presunto reale acquirente”, rilevava che l'attore non aveva neppure allegato, e tanto meno provato, l'esistenza della controdichiarazione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
18.02.2019, lamentando la violazione o errata applicazione dell'art. Parte_1
116 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione. Rilevava l'appellante che il giudice di primo grado si era basato esclusivamente sulla mancanza della controdichiarazione non valutando altra documentazione (in particolare le ricevute di pagamento allegate) o altri mezzi di prova da cui poteva desumersi la piena proprietà degli immobili in capo a;
che la prova testimoniale e Parte_1
l'interrogatorio formale articolati nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. erano stati inizialmente ammessi dal giudice di primo grado e poi revocati.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento della domanda proposta in primo grado ed insistendo nell'ammissione delle prove orali.
4 Con comparsa depositata in data 04.11.2019 si costituivano gli appellati i quali eccepivano preliminarmente la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
Con ordinanza del 25.02.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2020, la Corte rilevava la inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e fissava l'udienza del 14.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa TI DR, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
5 Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale a tenor del quale “nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art.
2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente;
di conseguenza,
e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva
l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739 c.c., comma 1), nè tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto”
(ex plurimis Cass. n. 6262/2017).
6 L'interposizione fittizia di persona, peraltro, ha, quale presupposto essenziale, la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interponente e dell'interposto ma anche del terzo contraente, nel senso che questi deve dare la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato, non essendo necessaria la sua partecipazione ma solo la sua cognizione ed accettazione di essa - giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà d'assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente. Invero, laddove il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione, il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non
è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte.
Nel caso di specie, stante la inesistenza della controdichiarazione scritta, la domanda è stata correttamene rigettata.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 18.02.2019, nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza del Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Castrovillari n. 264/2018 pubblicata il 31.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in €5.521,40 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di
7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa TI DR dott. Alberto Nicola Filardo
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