Sentenza 24 marzo 1983
Massime • 2
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 in tema di locazioni di immobili urbani, che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento di convalida di sfratto per morosità, ma ha solo introdotto una disciplina più dettagliata sulla possibilità del conduttore di sanare la morosità e sulla fissazione della data del rilascio, sia il provvedimento di convalida dello sfratto, reso ai sensi dell'art. 658 cod. proc. civ., sia il provvedimento di rilascio, reso a norma dell'art. 56 della citata legge, costituiscono ordinanze non impugnabili, salvo il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 668 cod. proc. civ., ovvero, quando siano stati emessi al di fuori delle condizioni previste, assumono natura sostanziale di sentenze, come tali impugnabili con appello. In entrambi i casi, pertanto, resta preclusa l'esperibilità avverso detti provvedimenti del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. ( V 4792/81, mass n 415493; ( V 1997/81, mass n 412704).*
Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, il provvedimento con il quale si assegna al conduttore un termine di grazia per sanare la morosità, in quanto privo di carattere decisorio, non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. ( Conf 1893/81, mass n 412577).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1983, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1983 |
Testo completo
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 in tema di locazioni di immobili urbani, che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento di convalida di sfratto per morosità, ma ha solo introdotto una disciplina più dettagliata sulla possibilità del conduttore di sanare la morosità e sulla fissazione della data del rilascio, sia il provvedimento di convalida dello sfratto, reso ai sensi dell'art. 658 cod. proc. civ., sia il provvedimento di rilascio, reso a norma dell'art. 56 della citata legge, costituiscono ordinanze non impugnabili, salvo il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 668 cod. proc. civ., ovvero, quando siano stati emessi al di fuori delle condizioni previste, assumono natura sostanziale di sentenze, come tali impugnabili con appello. In entrambi i casi, pertanto, resta preclusa l'esperibilità avverso detti provvedimenti del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. ( V 4792/81, mass n 415493; ( V 1997/81, mass n 412704).*