TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70 del 2022 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giuseppina Russo ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonia Chiera ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte convenuta- nonché rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_2
Palaja di Tocco ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte terza chiamata-
Oggetto: lesioni personali e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva del Controparte_1
per il danno biologico subito dall'attrice, ai sensi dell'art. 2051 cc,
Condannare il convenuto al risarcimento…della somma di euro 22.293,31, oltre interessi e rivalutazione”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che, in data 25 febbraio 2021, alle ore 10:30 circa, si Parte_1
trovava all'interno condominio “ ” sito a Vibo Valentia in via Carulli n. CP_1
5;
-che, lasciato l'appartamento di una parente posto al quarto piano del medesimo edificio, la stessa utilizzava le scale condominiali per raggiungere il piano terra;
-che, giunta alla fine della prima rampa del quarto piano, Parte_1
scivolava a causa dell'esistenza di “circostanze insidiose” (presenza di acqua/umidità sui gradini, scarsa luminosità del vano scale, assenza di protezioni e presidi antiscivolo nonché della segnalazione “pavimento sdrucciolevole, mancanza di segnalazione dell'ultimo gradino);
-che riportava lesioni alla gamba sinistra;
Parte_1
-che la situazione di pericolo era occulta;
-che sussistono i presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
Con comparsa depositata in data 14 marzo 2022 si è costituito in giudizio il la cui difesa ha chiesto, in primo luogo, di Controparte_1
essere autorizzata, ex art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la società
[...]
e, nel merito, il rigetto della domanda proposta. In Controparte_2
subordine, ha chiesto l'accertamento della partecipazione colposa dell'istante nella verificazione dell'evento per cui è causa.
In data 24 novembre 2022 si è costituita in giudizio Controparte_2
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale, all'esito della quale, questo giudice ha rigettato la richiesta di CTU medico-legale formulata dalla parte attrice nonché ogni altra richiesta istruttoria e ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. 2 All'udienza del 16 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
* * *
Tanto premesso, deve osservarsi che la domanda introduttiva del giudizio deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infatti, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché le cose non rechino pregiudizio ad alcuno e restino in buono stato.
Lo stesso, pertanto, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati ai terzi dalle cose comuni.
Qualificata l'azione ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre poi evidenziare che la norma in esame disciplina una responsabilità di tipo oggettivo, basata sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, in cui il custode ha come unica prova liberatoria il caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale.
Più precisamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., il soggetto che abbia un effettivo e non occasionale potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenere il bene in buone condizioni di efficienza affinché da esso non scaturiscano situazioni di danno a carico di terzi.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile a una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa) nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che si producano danni a terzi. Il custode può liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova del caso fortuito.
In altre parole, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 37059 del 2022):
3 -“la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943 del 2022)”;
-“tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art.
2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale
(della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.)”.
Ebbene, se tali sono i presupposti prescritti dall'art. 2051 c.c., non vi è dubbio che, nella specie, non possa configurarsi alcuna responsabilità in capo al in quanto l'esame degli atti non consente di ritenere provato il CP_1
nesso di causalità.
Al riguardo, occorre rilevare che parte attrice ha sostenuto che, nel percorrere le scale condominiali, è caduta a terra a causa, in primo luogo, della presenza di acqua/umidità sui gradini.
Tuttavia, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non sono emersi elementi specifici in relazione all'effettiva dinamica del sinistro. E, infatti, i testi e hanno riferito di Testimone_1 Testimone_2
4 non avere assistito direttamente alla caduta e di non sapere nulla circa la presenza di liquido sui luoghi di causa1.
Parimenti, il teste ha così precisato: <ADR sul cap 9 e 10 Testimone_3
non ricordo se il pavimento era bagnato>> (cfr. verbale di udienza del 14 febbraio 2025)2.
In definitiva, i dati cristallizzati in atti non permettono di ritenere raggiunta la prova in ordine all'esistenza di acqua/umidità lungo la scala e alla circostanza che il pavimento bagnato abbia causato la caduta dell'attrice.
La totale mancanza di prova circa la presenza di liquido lungo i gradini rende neutrale - e, quindi, ininfluente ai fini della decisione - la dedotta assenza di segnaletica indicante il pericolo.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi e non sono utili a Parte_1 Tes_1
dimostrare neppure l'imputabilità della caduta dell'attrice alle ulteriori condizioni della scala per come dettagliate nell'atto introduttivo del giudizio
(scarsa luminosità del vano scale, assenza di protezioni, di presidi antiscivolo e di segnalazione dell'ultimo gradino).
Trattasi, infatti, di testi che non hanno assistito al sinistro e che hanno descritto una situazione successiva al verificarsi dell'accaduto, che, quindi, potrebbe essere stato provocato da altre cause, quali, a titolo esemplificativo: inciampo, malore o perdita di equilibrio.
In altre parole, i due testi di parte attrice, poiché non sono erano presenti al momento del fatto, non hanno potuto fornire dati univoci in merito alla dinamica del sinistro e alla causa determinante la caduta.
Peraltro, la dedotta scarsa luminosità del luogo del sinistro risulta smentita sia dalle dichiarazioni rese sul punto da sia dalle immagini Testimone_1
allegate nel presente giudizio che documentano la presenza di finestre proprio in prossimità dei gradini ove sarebbe avvenuto il sinistro oggetto di causa.
Pertanto, tenuto conto dell'orario indicato dall'attrice (10:30) e dell'assenza di risultanze istruttorie idonee a imputare univocamente la caduta alla carenza di luce, non può ritenersi acclarato neppure il nesso di causalità tra la caduta e la non illuminazione della scala interessata dall'evento.
Infine, va anche evidenziato che l'unico teste ( che ha Testimone_3
dichiarato di avere assistito alla caduta, oltre ad avere riferito di non ricordare l'esistenza di liquido sui gradini della scala, ha anche così precisato: <si è vero mia cognata al penultimo gradino le si è girato il piede ed è caduta>>.
A fronte di tali dichiarazioni - prive di altri dettagli - non può ritenersi dimostrato inequivocamente che la caduta sia stata causata dall'acqua/umidità (della cui presenza nulla ha saputo dire) Testimone_3
e dalle condizioni della rampa indicate dall'attrice poiché il teste ha affermato che “al penultimo gradino le si è girato il piede ed è caduta”.
In conclusione:
-le dichiarazioni rese dai testi e non Testimone_1 Testimone_2
offrono alcun contributo ai fini dell'accertamento del nesso di causalità in quanto le stesse, non presenti al momento del sinistro, non avrebbero potuto in alcun modo descrivere fatti ai quali non hanno assistito direttamente e indicare come si è verificata la caduta;
-la documentazione in atti, in assenza di altri elementi, non permette di ricostruire la dinamica del sinistro;
6 -quanto narrato da non è sufficiente, in mancanza di dati Testimone_3
oggettivi, a cristallizzare le cause della caduta atteso che la testimone ha affermato di non ricordare se il pavimento fosse bagnato e che all'attrice si è
“girato il piede”, senza aggiungere altri dettagli utili a individuare la dinamica e le ragioni del sinistro;
-non può, pertanto, ritenersi dimostrato che la caduta sia stata provocata dallo stato delle scale e dalle circostanze indicate dall'attrice.
La domanda va, quindi, rigettata poiché non è stata fornita la prova della dinamica del sinistro, il cui onere gravava sulla parte attrice, e della riconducibilità della caduta alle cose in custodia nei termini prospettati in giudizio.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni trattate.
Con la precisazione che, a fronte del rigetto della domanda principale, l'attrice
è tenuta al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della parte terza chiamata (cfr. Cass. Civ. n. 6144 del 2024: “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 70 del 2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore del
[...]
, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per CP_1
7 compensi professionali oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi
[...]
professionali oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 18 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 23 gennaio 2025: <Io non ho Testimone_1 visto la cadere ma sono intervenuta successivamente perché sono Parte_1 stata chi che abita sul mio stesso pianerottolo (piano Testimone_3 quarto), che io sappia l'ascensore era funzionante però non ho provato perché ero rimasta a casa…. ADR sul cap 9 non lo so;
ADR sul cap 10 confermo quanto sopra non so
…ADR sul 13 la scala era illuminata preciso che era mattina e la luce proveniva dalle finestre (due) ivi presenti>>. Cfr. verbale di udienza del 14 febbraio 2025, nel corso della quale Testimone_2 ha dichiarato: < A.D.R.: sul cap 9: (a prova diretta della memori attrice) non ho badato a questo devo precisare che non ero presente quando è accaduto il fatto sono stata chiamata per andare a soccorrere mia sorella. Quando sono arrivata si trovava sul pianerottolo ed era per terra con il piede che “penzolava”. ADR sul cap 10 ribadisco di non aver badato se vi fosse o meno del liquido.>>. 2 cfr. capitoli di prova <9) Vero è che i gradini sui quali scivolava l'attrice erano bagnati,
o umidi? 10) Vero è che la presenza di liquido o di umidità sui gradini era inavvertibile alla vista?>>.
5